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Decisione

52.2009.194

Ricovero coatto urgente

10 giugno 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

ricorrente RI 1, nata nel 1941, soffre da anni di schizofrenia paranoide.

Il 10 dicembre 2008 è stata privata della

libertà a scopo d’assi-stenza e ricoverata, coattivamente e d’urgenza, presso

la Clinica __________ di __________, dopo che era stata casualmente rinvenuta a

vagare in stato confusionale, al freddo e sotto la neve in Val __________. Non

risulta che il provvedimento d’urgenza sia stato seguito da una decisione formale

sull’ulteriore trattenimento della ricorrente. Dagli atti medici emerge che

l'ulteriore degenza sarebbe stata di natura volontaria, ma nessun documento

attesta il consenso dell'insorgente.

B. Il 13

gennaio 2009, RI 1 ha chiesto ai medici della Clinica __________ di riesaminare

la sua situazione. La domanda, configurata come ricorso contro il mantenimento

del ricovero, è stata respinta con decisione 23 gennaio 2009 dalla Commissione

giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), alla quale era

stata trasmessa.

Con giudizio 16 febbraio 2009, il Tribunale

cantonale amministrativo ha accolto l’impugnativa inoltrata da RI 1 contro la

predetta decisione, che ha annullato, rinviando gli atti alla Clinica __________

affinché si pronunciasse con decisione formale sulla domanda di riesame.

Dagli atti non risulta quale seguito sia

stato dato al giudizio di questo Tribunale.

C. Con decisione

5 maggio 2009, il dr. __________, medico assistente presso la Clinica __________,

ha disposto il ricovero coattivo urgente della ricorrente presso la Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) di __________.

Il provvedimento è stato giustificato con il grave rischio a cui sarebbe stata esposta

la vita della paziente in relazione alla sintomatologia delirante di tipo persecutorio,

assenza di critica della malattia e mancanza di acquiescenza (compliance)

farmacologica.

Contro questa decisione, redatta compilando

a mano il formulario ufficiale utilizzato per i ricoveri coatti urgenti, RI 1 è

insorta il giorno stesso davanti alla CGASP, proclamando il suo dissenso, che

ha mantenuto in occasione dell'udienza conciliativa preliminare.

D. Con

decisione 20 maggio 2009, la CGASP ha respinto il ricorso, ritenendo la decisione impugnata immune da

violazioni del diritto. Riprodotto integralmente il referto del dr. med. __________,

specialista in psichiatria FMH e membro della CGASP, che aveva esaminato la

ricorrente, la commissione ha ritenuto dati i presupposti per una misura

privativa della libertà a scopo d'assistenza previsti dall'art. 397a cpv. 1 Codice

civile svizzero, del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). L'esistenza e l'ampiezza

delle problematiche psichiche giustificherebbero il ricovero coatto presso la CPC e il proseguimento della degenza per la

continuazione della terapia, in vista del collocamento della paziente in una

struttura protetta di sua scelta.

E. Contro la

predetta decisione della CGASP, RI 1 si è ulteriormente aggravata davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua opposizione al ricovero coatto

ordinato e al proseguimento della degenza nella struttura. Ricordati alcuni dettagli

dei più recenti ricoveri coatti di cui è stata oggetto, sottolineata la sua

indipendenza finanziaria e la conseguente inutilità delle misure di curatela

amministrativa ordinate nei suoi confronti, la ricorrente lamenta anzitutto gli

effetti collaterali dei medicamenti assunti, che desidera sostituire con una

cura omeopatica o perlomeno ridurre nel dosaggio. Contestata la misura di

internamento e lamentati determinati disagi subiti all'interno della clinica,

chiede che venga trovata una soluzione alternativa presso una struttura

residenziale esterna (Residenza __________ di __________).

F. La CGASP si è limitata a trasmettere l'incarto, mentre

la direzione medica della Clinica __________ è rimasta silente.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione

attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art.

50 cpv. 3 e 52 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio

1999 (LASP; RL 6.3.2.1), nonché 43 e 46 della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1

LPamm).

2. 2.1. Le

persone bisognose d'assistenza ai sensi dell'art. 2 LASP sono collocate in un'unità

terapeutica riabilitativa (UTR) adeguata alla sua situazione, in particolare alle

sue necessità. Il collocamento può essere volontario o coattivo. Esso può, in

altri termini, aver luogo in seguito a domanda di ricovero della persona

bisognosa di assistenza (ammissione volontaria; art. 16 LASP), oppure, in

mancanza di consenso di tale persona, a seguito di decisione dell'autorità

competente secondo l’art. 20 LASP (art. 19 LASP; collocamento coattivo ordinario).

In entrambi i casi, lo statuto della persona

ricoverata (utente) deve essere chiaramente definito mediante decisione

dell'autorità competente. Anche in caso di collocamento volontario, il responsabile

dell'UTR deve in particolare pronunciarsi formalmente sulla richiesta

dell'utente, con atto che documenti la volontà di quest'ultimo di farsi

ricoverare (cfr. art. 17 LASP).

Considerandi

2.2

Accanto all'ammissione volontaria ed al

collocamento coattivo ordinario, l’art. 23 LASP disciplina il ricovero coattivo

urgente, permettendo alle istanze competenti di collocare una persona - senza o

contro la sua volontà - in un'UTR. Il collocamento coattivo urgente è dato nei

casi in cui una persona bisognosa d'assistenza costituisce con grande

probabilità un pericolo grave e imminente per la propria o altrui vita e

salute, evitabile solo con la privazione della libertà volta a favorire

l’adozione di interventi terapeutici o riabilitativi.

La decisione di ricovero coattivo urgente spetta

alle autorità designate dall'art. 20 LASP, alla delegazione tutoria del luogo

di residenza della persona da ricoverare oppure ad un medico abilitato

all'esercizio in Svizzera (art. 22 LASP). Essa si configura alla stregua di un provvedimento

cautelare, soggetto a ratifica da parte del responsabile dell'UTR presso la

quale la persona bisognosa d'assistenza è collocata, che deve immediatamente

verificare la sussistenza dei requisiti su cui si fonda, sentendo la persona

collocata, informandola dei suoi diritti e rendendola attenta sulla facoltà di

ricorso (art. 25 LASP).

Il provvedimento d'urgenza giustifica la

privazione della libertà della persona bisognosa d'assistenza soltanto nella

misura necessaria per scongiurare una situazione di pericolo concreto ed

immediato per la salute o l'incolumità della stessa o di terzi. Per il

trattenimento susseguente, dispone in tal senso l’art. l’art. 22 cpv. 3 LASP,

fa stato l’art. 20 LASP. Cessata l'urgenza, il provvedimento cautelare deve essere

seguito da un'ulteriore decisione, adottata dall'autorità competente secondo

l’art. 20 LASP, che definisca chiaramente la situazione dell'utente

(dimissione, trattamento ambulatoriale, collocamento volontaria, trattenimento

coattivo ordinario o, ecc.).

Il ricovero coattivo d'urgenza, anche se

confermato dal responsabile dell'UTR, non si traduce automaticamente in un collocamento

ordinario. In caso di malattia psichica, ove lo situazione che l'ha determinato

perduri, spetta in particolare al direttore del settore del luogo di domicilio

il compito di decidere sul mantenimento della misura privativa della libertà

disposta a titolo di misura cautelare (lett. b). In caso di persistenza delle

cause che hanno richiesto il collocamento coattivo d'urgenza, l'ulteriore degenza

presuppone, in altri termini, l'adozione di una decisione formale di collocamento

coattivo ordinario, debitamente motivata, corredata dal piano terapeutico

prescritto dagli art. 29 seg. LASP e munita dell’indicazione dei mezzi e dei

termini di ricorso. Resta ovviamente riservata l'ulteriore degenza volontaria

(art. 17 cpv. 3 LASP), che, per i motivi sopra esposti, deve comunque essere

assistita da una decisione del responsabile dell'UTR attestante la volontà

dell'utente di continuare il ricovero.

3.

3.1. Nel

caso concreto, stando a quanto emerge dagli atti, RI 1 è stata ricoverata il 10

dicembre 2008 in forma urgente

e coatta presso la Clinica __________, dove è rimasta degente sino all’inizio

di maggio di quest’anno. L’ulteriore ricovero non appare sorretto né da un

consenso, debitamente certificato, della ricorrente, né da una decisione formale

sul mantenimento del ricovero coattivo (collocamento ordinario), adottata dal direttore

del settore del luogo di domicilio, in applicazione dell'art. 20 cpv. 1 lett. b

LASP, al quale rinvia l’art. 22 cpv. 3 della stessa legge.

Non risulta, d'altro canto, che sia stato

dato seguito al giudizio 16 febbraio 2009 con cui questo Tribunale ha rinviato

gli atti alla Clinica __________ affinché fosse riesaminata la situazione della

ricorrente. A tutt'oggi, non è dunque dato di stabilire con la necessaria certezza

se la degenza della ricorrente presso la Clinica __________ fosse volontaria o

meno.

3.2

Con repentina decisione del 5 maggio

2009, il dr. med. __________, medico assistente presso la Clinica __________, ha

disposto il ricovero coattivo urgente di RI 1 presso la CPC. Il provvedimento è

stato giustificato con il rischio elevato per la incolumità della paziente,

in assenza di critica di malattia. Con riferimento alla diagnosi di

schizofrenia paranoide, il medico ha indicato di ritenere necessario il ricovero

con modalità coattiva in quanto la paziente presenta tuttora sintomatologia

delirante di tipo persecutorio, assenza di critica di malattia, nessuna compliance

farmacologica, sottolineando come tale disturbo la espone a grave

rischio per la propria vita.

Benché stilata sul formulario previsto per i

ricoveri coatti urgenti, nella sostanza la decisione qui in esame non presenta

le connotazioni di un provvedimento di questa natura. Essa si limita in effetti

a disporre il trasferimento della ricorrente dall'UTR, presso la quale era

ricoverata, ad un'altra UTR. Dalla Clinica __________, nella quale era stata

collocata coattivamente e d'urgenza sei mesi prima, RI 1 è stata semplicemente

ricoverata presso la CPC. Se nel dicembre del 2008 il collocamento urgente e

coatto appariva giustificato, perché la ricorrente costituiva un pericolo grave

e imminente e non altrimenti evitabile per la propria vita e salute, non è dato

di vedere quale impellente ragione d'ordine valetudinario o di sicurezza,

all'inizio di maggio del 2009, possa aver giustificato la necessità di

trasferirla, d'urgenza e contro la sua volontà, da una struttura sanitaria

specializzata per la cura di malattie psichiatriche, presso la quale era

degente, ad un'altra, sostanzialmente analoga struttura.

Se la persona è già collocata in un'UTR, il pericolo

grave ed imminente per la propria o altrui vita e salute, richiesto dall'art.

23.

LASP per suffragare l'adozione di una misura cautelare che ne dispone il ricovero

coattivo d'urgenza in un'altra analoga struttura, non può essere costituito dalle

medesime ragioni, che già ne giustificano la degenza. Il trasferimento,

disposto in via d'urgenza ed a titolo di misura cautelare, deve, in altri

termini, essere sorretto da motivi diversi, che ne rendano plausibile la

necessità, al fine di scongiurare un pericolo, che non può essere evitato

mediante l'adozione di misure meno incisive nell'ambito della struttura presso

la quale la persona da trasferire è già degente. Motivi, questi, che - nel caso

concreto - non sono stati resi verosimili e che non sono altrimenti reperibili.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione 5 maggio 2009 con cui il dr. __________ della Clinica __________

ha disposto il ricovero coatto urgente della ricorrente presso la CPC, nonché

la decisione 20 maggio 2009 della CGASP, che - a torto - conferma il provvedimento.

Gli atti sono trasmessi al direttore del

settore del __________, affinché chiarisca lo statuto della ricorrente,

acquisendo la prova del suo consenso al ricovero in un'UTR o adottando eventualmente

una decisione sull'ulteriore trattenimento coattivo (art. 20 lett. b LASP).

Dato l'esito, non si prelevano né spese, né tassa

di giustizia (art. 50 LASP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 397a segg. CC, 19, 20,

22, 45, 46, 47, 50 e 52 LASP, 18, 43, 46, 18, 26, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 20 maggio 2009 (n. __________)

della Commissione giuridica in materia di assistenza socio-psichiatrica

(CGASP);

1.2. la

decisione 5 maggio 2009 del dr. __________ che ha ordinato il collocamento

coattivo d’urgenza della ricorrente presso la CPC.

2. Gli atti

sono trasmessi al direttore del settore del __________,

affinché definisca lo statuto della ricorrente, acquisendo la prova del suo

consenso al ricovero in un'UTR o adottando una decisione sull'ulteriore

trattenimento coattivo (art. 20 lett. b LASP).

3. Non si preleva tassa di giudizio.

4. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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