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Decisione

52.2009.195

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la

relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione. L'esigenza di

fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza

discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di

aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di

aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della

commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo

scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del

quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini

della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero

limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte

pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di

giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.).

Sempre nel quadro della

preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di

principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare

per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente

la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri

di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso

il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri

assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA

52.2008.152 dell'11 luglio 2008).

3.2. Il principio della trasparenza non

garantisce ai concorrenti soltanto il possesso di tutte le indicazioni

necessarie per poter inoltrare un'offerta valida e pienamente corrispondente

alle esigenze del committente. Assicura loro anche una valutazione oggettiva e

scevra da manipolazioni delle offerte presentate, così come un'adeguata

protezione giuridica (cfr. Martin Beyeler,

Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf 2008, n. 23

segg.). Sotto questo specifico aspetto, il principio della trasparenza impone

che il committente abbia a rispettare diverse formalità essenziali di procedura

aventi carattere informativo, in modo da poter anche provare - laddove

necessario - quando e in che modo sono state eseguite talune azioni contemplate

dall'iter concorsuale. Tra le formalità obbligatorie rientra la stesura

del verbale di apertura delle offerte (Vincent

Carron/ Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des

marchés publics, Fribourg 2002, p. 7 segg.), documento che non

deve solo attestare l'effettuazione e gli esiti di questa operazione, ma deve

anche certificare all'occorrenza il compimento di altri interventi chiave

previsti dalle condizioni di gara, quali l'avvenuto deposito del preventivo del

committente.

3.3. Nel caso di specie,

il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo e/o le formule

Considerandi

che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione,

compreso quello riferito alla "attendibilità del

prezzo". A quest'ultimo riguardo ha chiaramente segnalato ai concorrenti

che tale criterio sarebbe stato valutato sulla scorta di un calcolo basato in

parte sul preventivo del committente, che è diventato elemento del bando impugnabile

come tale al momento della sua divulgazione.

Il

consulente del committente sembra aver redatto il preventivo di riferimento il

25.

marzo 2009 (tale, almeno, è la data che appare stampata su ogni pagina del

documento). Dal fascicolo di causa non è tuttavia possibile desumere con

certezza quando il preventivo e l'esemplare tipo di calcolo della graduatoria

di delibera sono stati depositati presso la cancelleria comunale nella busta

chiusa e sigillata, prodotta a questo Tribunale in allegato alla risposta. Nulla

prova in modo inoppugnabile che i documenti sono stati allestiti e consegnati

prima dell'apertura delle offerte. Se quegli atti sono stati recapitati al

committente alle ore 11.00 del 28 aprile 2009 come indicato a matita sulla

busta che li contiene (cfr. doc. 7), la circostanza doveva essere resa nota al

momento della pubblica seduta di apertura delle offerte e menzionata nel relativo

verbale. Stante la loro importanza ai fini della valutazione delle offerte, in

occasione della seduta di apertura la stazione appaltante avrebbe dovuto

addirittura divulgare e riportare a verbale le cifre pronosticate dall'ing__________.

Il committente

non ha tuttavia mai fornito alcuna informazione in merito ai concorrenti.

Aperte le offerte, le ha vagliate sulla scorta dei criteri preannunciati e dei

dati cruciali elaborati dal suo consulente (preventivo di spesa, determinante

per valutare l'attendibilità del prezzo; durata dell'intervento, altrettanto influente

per il punteggio in tema di programma dei lavori e penalità), comunicando ai

concorrenti il solo esito della graduatoria e la sua decisione quo

all'aggiudicazione. In simili evenienze, a ragione l'insorgente si duole di una

crassa violazione del principio della trasparenza, precetto cardine che governa

gli appalti pubblici. Allorquando il committente fa allestire documenti di

portata risolutiva per l'esito del concorso com'è solitamente il preventivo di

riferimento utilizzato per la valutazione delle offerte, deve rispettare rigorosamente

tutte le formalità essenziali volte a garantire la limpidezza della procedura e

la parità di trattamento tra i concorrenti. Non facendolo, si espone a critiche

come quelle sollevate dalla ricorrente, la quale, in mancanza di prove certe di

segno opposto e per evidenti fini, lascia volontariamente planare il dubbio che

il preventivo sia stato allestito dopo l'apertura delle offerte per

giustificare un determinato risultato, ovvero l'aggiudicazione della commessa

alla CO 1.

Ne segue

che la controversa delibera deve essere senz'altro annullata siccome pronunciata

in esito ad una procedura gravemente lesiva del principio della trasparenza.

4.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso va accolto, annullando l'avversata

decisione di aggiudicazione.

L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo

all'impugnativa.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è addebitata al

comune, tenendo presente che la CO 1 si è rimessa al giudizio del Tribunale

(art. 28 LPamm). Parimenti, le ripetibili sono poste a carico del comune di __________

secondo soccombenza (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 20, 25, 36, 37, 38, 41 LCPubb; 34,

37, 40, 42 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di

conseguenza la decisione 13 maggio 2009 con la quale il CO 2 ha deliberato alla ditta CO 1 le opere da idraulico concernenti il potenziamento dell'acquedotto in

via __________ è annullata.

2. La tassa

di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del comune di __________, con

l'ulteriore obbligo di versare alla ricorrente identico importo a titolo di

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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