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Decisione

52.2009.198

Altezza e funzione dei parapetti

4 agosto 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I parapetti non devono in particolare

risultare scalabili (cifra 3 22).

Eccezioni alle prescrizioni della norma SIA

358 sono ammesse con il consenso scritto del proprietario dell'opera (cifra 0

31 e 0 32) unicamente nei seguenti casi:

(a) per edifici abitativi occupati dal proprietario stesso;

(b) per la trasformazione di edifici esistenti nei quali le misure di protezione

presenti garantiscono la protezione, sempre che la trasformazione non implichi

nessun nuovo rischio;

(c) quando altre misure possono dimostrare che la sicurezza è garantita.

La norma e la valutazione dei rischi si

fondano sull'uso normale e sul comportamento normale degli utenti dell'edificio.

Normale è considerato anche il comportamento dei bambini, soprattutto in età

prescolastica, che non sono in grado di percepire il pericolo (Christian Fritzsche, Absturzsicherheit in Wohngebäuden - Zur Anwendung der SIA-Norm 358,

PBG 2005, pag. 5 seg.).

3. 3.1. Nel

caso concreto, le finestre in discussione si aprono sino ad un'altezza di m

0.40 (finestra del 1. piano), rispettivamente

m 0.23 (finestre del 2. piano) dal pavimento dei locali retrostanti. Misure,

queste, che corrispondono alla differenza di quota tra il pavimento e la parte

in muratura (davanzale, gradino) della facciata, su cui appoggia il telaio

della finestra. Nel vano esterno delle finestre, tra le due spalle in muratura,

è fissato un parapetto in metallo, ad aste verticali, il cui filo superiore si

situa ad un'altezza di m 0.82 (finestra del 1. piano), rispettivamente di

m 1.03 (finestre del 2. piano) dal pavimento dei locali retrostanti.

Contrariamente a quanto assumono i

ricorrenti, determinante non è l'altezza dei parapetti misurata a partire dal

pavimento, ma quella risultante tra la differenza di quota tra il filo

superiore dell'elemento di protezione (parapetto) ed il davanzale (“gradino”)

sottostante; opera in muratura, questa, che per la sua larghezza (da m 0.16 a m 0.11) risulta scavalcabile, ovvero scalabile. Misurata secondo la cifra 3 12 della norma SIA

358, l'altezza dei parapetti ammonta quindi a m 0.42 (= m 0.82 – 0.40; finestra

del 1. piano), rispettivamente m 0.80 (= m 1.03 – 0.23; finestre del 2. piano).

Non è dunque conforme a quella minima (m 1.00) prescritta.

3.2. Invano si richiamano gli insorgenti

alle cifre 0 31 e 0 32 della norma SIA 358, abrogate con la modifica 2010

apportata dalla stessa SIA, che permetteva di derogare alle relative

prescrizioni in caso di edifici abitativi occupati dal proprietario. Questa eccezione

Considerandi

non era comunque applicabile nel campo del diritto edilizio. Lo escludevano la

natura imperativa delle relative norme e l'esigenza inderogabile di garantire

la sicurezza di chiunque utilizzasse la costruzione (Fritzsche, op. cit., pag. 12; Peter Remund, Ist die SIA Norm 358 ein

Gesetz?, in SIA Dokumentation D 0158, Geländer und Brüstungen, Aspekte zur

Anwendung der Norm SIA 358, pag. 359 seg.). Una diversa conclusione avrebbe

costretto l'autorità a controllare costantemente che l'abitazione non fosse

occupata da terzi, in quanto venduta o locata. Il proprietario non avrebbe

inoltre potuto dare il suo consenso all'eccezione a nome e per conto di eventuali

suoi figli. Né avrebbe potuto esporre al rischio di cadute suoi eventuali ospiti.

3.3

I parapetti delle finestre del 2. piano non possono

essere ammessi. Vanno in ogni caso rettificati, spostandoli ad un'altezza di m

1.00

dalla muratura su cui appoggia il filo inferiore del telaio (davanzale,

“gradino”).

Il parapetto della finestra del 1. piano

potrebbe invece essere considerato conforme, qualora l'altezza di caduta,

corrispondente alla differenza di quota tra il pavimento praticabile ed il

tetto del corpo edilizio sottostante fosse inferiore a m 1.00. Contrariamente a

quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, il fatto che il tetto di questo corpo

edilizio sia privo di parapetto, non permette di concludere che il parapetto

della finestra disattende la norma SIA 358. Questo elemento di protezione è in

effetti destinato unicamente a prevenire la caduta delle persone nel vuoto. La

sua funzione non è anche quella di impedire l'accesso al tetto attraverso la

finestra.

Su questo punto, la decisione impugnata non

può essere confermata. Non potendosi desumere dagli atti l'altezza di caduta,

entro questi limiti, la causa va rinviata all'autorità inferiore affinché l'accerti

e si pronunci nuovamente.

3.4

Lesivo del diritto, sotto il profilo

del principio di proporzionalità, appare inoltre l'annullamento integrale del

permesso di abitabilità. Bastava in effetti subordinarlo alla condizione che le

finestre venissero bloccate in posizione chiusa o munite di un dispositivo che

ne permettesse l'apertura sino ad un massimo di m 0.12, fintanto che il difetto

non fosse stato corretto.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando

la decisione governativa impugnata, nella misura in cui annulla il permesso di

abitabilità. La decisione 27 novembre 2008 del municipio è ripristinata nei

limiti indicati dal considerando 3.4. Nella misura in cui riguarda il parapetto

della finestra della camera del 1. piano, la causa è rinviata al Consiglio di

Stato, affinché, esperito l'accertamento mancante, si pronunci nuovamente sulla

conformità di questo elemento di protezione.

La tassa di giustizia è posta a carico dei

ricorrenti nella misura in cui risultano soccombenti, ritenuto che il comune ne

va esente.

Il comune rifonderà ai ricorrenti un'indennità

per ripetibili adeguatamente commisurata al suo grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 29 aprile 2009 del Consiglio

di Stato (n. 2071) è annullata;

1.2. la decisione 27 novembre 2008 del municipio

di Bellinzona è confermata alla condizione che le finestre del 2. piano vengano bloccate o munite di

un dispositivo che ne permetta l'apertura sino ad un massimo di m 0.12 fintanto

che il parapetto non verrà spostato ad un'altezza di m 1.00 dalla muratura su

cui appoggia il telaio (davanzale, “gradino”);

1.3. gli atti sono rinviati

al Consiglio di Stato, affinché, accertata l'altezza di caduta, si pronunci

sulla conformità del parapetto della finestra della camera del 1. piano.

2. La tassa

di giustizia di fr. 600.- è a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2.

3. Il comune

di Bellinzona rifonderà ai ricorrenti RI 1 e RI 2 fr. 600.- a titolo di

ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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