52.2009.215
Licenza edilizia. Demolizione di stabili nel nucleo
7 gennaio 2010Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2009.215
Data decisione, Autorità:
07.01.2010, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia. Demolizione di stabili nel nucleo
ZONA NUCLEO
art. 1 DLBN
art. 4 LE
art. 11 LE
art. 3 RBN
Incarto n.
52.2009.215
52.2009.219
52.2009.227
Lugano
7 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Damiano
Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi
a.
b.
c.
2 giugno 2009 di
RI 1,
5 giugno 2009 di
__________
9 giugno 2009 di
__________,
__________
contro
la decisione 19 maggio 2009 del Consiglio di Stato
(n. 2501) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 4 febbraio 2009, rilasciata dal municipio di Arbedo Castione
allo CO 1 per demolire alcuni stabili situati ad Arbedo, nella zona del
nucleo di Ganna (part. 901 e 933);
viste le risposte:
- 15 giugno 2009 della
Sezione per la protezione dell'acqua dell'aria e del suolo;
- 19 giugno 2009
dell'Ufficio delle domande di costruzione;
- 24 giugno 2009 del
Consiglio di Stato;
- 25 giugno 2009
dell'Ufficio della natura e del paesaggio;
- 26 giugno 2009 dello CO
1
- 30 giugno del municipio
di Arbedo Castione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1.
ottobre 2008, lo CO 1, qui resistente, ha chiesto al municipio di Arbedo Castione
il permesso di demolire due vecchi stabili in disuso, di proprietà di __________
situati ad Arbedo nel nucleo di Ganna (part. 901 e 933), dichiarato paesaggio
pittoresco ai sensi del decreto sulla protezione delle bellezze naturali e del
paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1).
Alla domanda, presentata sotto forma di
notifica, si sono opposti i qui ricorrenti RI 1 e __________, nonché la __________
e la __________ i quali hanno contestato soprattutto lo spazio vuoto che
l'intervento avrebbe creato nel tessuto edilizio del nucleo.
La domanda è stata sottoposta per avviso
alla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ed all'Ufficio
per la protezione dei beni culturali (UBC), che non hanno sollevato obiezioni.
L'autorità comunale non ha invece interpellato l'Ufficio della natura e del
paesaggio (UNP).
Constatato che gli uffici cantonali
consultati non si erano opposti all'intervento, il 4 febbraio 2009 il municipio
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Dopo aver
interpellato anche l'UNP, che si è opposto all'abbattimento degli immobili in
considerazione del vuoto che si sarebbe formato nel tessuto del nucleo, il 19
maggio 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, respingendo
siccome irricevibili per carenza di legittimazione attiva o infondate le
impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti.
Constatato che nessuna norma di legge impone
la conservazione degli edifici da demolire, il Governo si è in sostanza limitato
a rilevare che non esistono disposizioni che impongano di presentare una
domanda di demolizione assieme ad una domanda di costruzione per un edificio
sostitutivo di quello demolito.
C. Con
distinti ricorsi del 2, del 5 e del 9 giugno 2009, RI 1 __________ e la __________
con la __________ deducono il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Con motivazioni sostanzialmente analoghe,
gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate
senza successo in prima istanza. La demolizione di stabili che concorrono a
formare il tessuto edilizio del nucleo, argomentano, non potrebbe di per sé
essere autorizzata. In ogni caso, non potrebbe essere ammessa senza aver
preventivamente definito le modalità della successiva riedificazione dei fondi.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene lo CO 1
contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
L'UDC si è invece allineato all'avviso
negativo dell'UNP di cui si è detto sopra.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).
La legittimazione attiva degli insorgenti ad
impugnare il giudizio censurato è data dall'art. 43 della legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Se fossero
anche legittimati ad insorgere contro il permesso di demolizione è questione di
merito.
La ricorrente RI 1 proprietaria di un fondo
contermine e già opponente, era senz'altro abilitata a contestare la licenza
edilizia (art. 21 cpv. 2 LE). Parimenti certa è la qualità per agire in giudizio
della __________ e della __________ associazioni costituite da almeno
dieci anni, alle quali compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni
tutelati dalla legge (art. 8 cpv. 1 LE e 12 cpv. 2 LPN).
Il ricorrente __________ non era invece
abilitato ad opporsi alla domanda di demolizione e ad impugnare la licenza
edilizia. In quanto proprietario di un fondo (part. 886) situato ad una sessantina
di metri da quelli in oggetto, dai quali è separato da altri edifici, egli non
rientra in effetti nella limitata e qualificata cerchia di persone legate
all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto
ed intenso, atto a distinguere in misura adeguata la sua situazione da quella
di qualsiasi altro cittadino. Il versamento, effettuato il 1. novembre 2008 a nome della sorella RI 1, di una somma di denaro destinata ad acquistare dei fondi vicini non è
evidentemente atto a conferirgli a posteriori la qualità per opporsi
alla domanda di demolizione, di cui faceva difetto al momento della pubblicazione.
Nei limiti appena illustrati, i ricorsi,
tempestivi (art. 46 cpv. 1 LPamm), sono ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo oggetto, le
impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 LPamm).
La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge in misura sufficientemente chiara dalle tavole
processuali (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il giudizio può dunque essere emanato senza
procedere ad atti istruttori. Le prove (richiamo atti) chieste dal resistente
non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
2. 2.1. La licenza edilizia è
rilasciata dal municipio dietro domanda di costruzione (art. 4 cpv. 1 LE),
debitamente pubblicata e notificata ai confinanti (art. 6 LE), di regola previo
avviso del Dipartimento del territorio, che si pronuncia sulla conformità
dell’inter-vento con il diritto federale e cantonale, la cui applicazione è rimessa
al suo giudizio (art. 7 LE). Per lavori di secondaria importanza l'art. 11 cpv.
1 LE prevede una procedura semplificata, che prescinde dal coinvolgimento dell'autorità
cantonale.
Fatti
I lavori soggetti alla procedura ordinaria
sono elencati a titolo esemplificativo dall'art. 4 RLE. Quelli soggetti a
semplice notifica sono invece enumerati in modo esaustivo dall'art. 6 cpv. 1
RLE. Ove non si tratti di opere esplicitamente soggette alla procedura della
notifica, dispone l'art. 5 cpv. 1 RLE, è applicabile la procedura ordinaria. In
realtà, la distinzione tra i due tipi di procedura non dipende tanto dall'importanza
dei lavori, quanto piuttosto dal loro assoggettamento a norme del diritto
federale o cantonale, la cui applicazione è rimessa al giudizio dell'autorità
cantonale.
Anche nella procedura di notifica, il
municipio non può comunque autorizzare lavori di nessun genere inerenti
progetti comportanti l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità
cantonale (allegato 1) senza il benestare di quest'ultima (cfr. art. 6 cpv. 2
RLE; STA 52.2009.73 del 30 aprile 2009 consid. 4).
2.2. Nel caso concreto, la domanda di
demolizione è stata trattata secondo la procedura di semplice notifica, in
conformità dell'art. 6 cpv. 1 cifra 5 RLE. La domanda, interessante un fondo incluso
in un comparto dichiarato paesaggio pittoresco, è stata sottoposta alla SPAAS
ed all’UBC, ma non all'UPN, al quale è rimessa l'applicazione del DLBN (cfr.
allegato 1 al RLE n. 9). Nonostante che le opposizioni di alcuni vicini, della __________
e della __________ riguardassero anche l'applicazione del DLBN, il municipio ha
omesso di raccogliere l'avviso dell’UNP in sede di procedura di rilascio del
permesso di demolizione. Questo ufficio è stato consultato soltanto dal
Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio sui ricorsi inoltrati dagli opponenti.
La sanatoria, correttamente intrapresa
dall'autorità di ricorso è rimasta tuttavia allo stadio di tentativo
incompiuto, poiché l'Esecutivo cantonale ha per finire ignorato l'avviso
negativo espresso dal suo servizio specializzato, senza confrontarsi con le
ragioni da questi addotte per opporsi alla demolizione. Già per questo motivo,
i ricorsi degli opponenti dovrebbero essere accolti, annullando la licenza
impugnata ed il giudizio che la conferma, rispettivamente rinviando degli atti
al Governo affinché esamini la conformità della domanda per rapporto alle norme
del DLBN.
Non essendosi l'UNP opposto all'abbattimento
dei due edifici in quanto tale, ma più che altro alla creazione di uno spazio
vuoto, sistemato in modo non meglio definito e di durata indeterminata, per
evidenti motivi di economia di giudizio si prescinde tuttavia da un rinvio
degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione.
3. 3.1.
Secondo l'art. 24 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR)
di Arbedo-Castione, nelle zone dei nuclei tradizionali (NV), le nuove
costruzioni, ricostruzioni o riattazioni (recte: riattamenti) devono
adattarsi all'aspetto tradizionale del nucleo. In particolare,
soggiunge la norma, valgono le seguenti regole: tetto a falde con modalità
di copertura tradizionale e aperture verticali (prevalenza dell'altezza sulla
larghezza e del pieno sul vuoto).
La norma, invero assai succinta e generica,
si limita a subordinare gli interventi edificatori nelle zone dei nuclei
tradizionali all’ob-bligo di salvaguardare l'aspetto caratteristico del
comparto. Diversamente da altri ordinamenti edilizi comunali, l'art. 24 NAPR
non pone particolari vincoli di natura conservativa della sostanza edilizia esistente.
Ammettendo genericamente nuove costruzioni senza circoscrivere questo intervento
agli spazi liberi esistenti, la norma in esame non esclude l'ipotesi della demolizione
di edifici esistenti finalizzata alla riedificazione dello spazio libero
risultante. In assenza di disposizioni che vietino espressamente o implicitamente
la demolizione degli edifici esistenti, le precedenti istanze hanno ritenuto
che anche questo genere d'intervento potesse essere autorizzato. In linea di
massima, la deduzione non presta il fianco a critiche. Una diversa conclusione
finirebbe in effetti per tradursi in un obbligo di conservazione degli edifici
esistenti, che il legislatore comunale non ha ritenuto necessario istituire.
La demolizione di edifici che non persegue
lo scopo di riedificare immediatamente il fondo non può comunque essere
autorizzata indiscriminatamente (cfr. DTF 115 Ia 29 seg.). La formazione di uno
spazio libero, ovvero la modifica dell'assetto edilizio di un fondo, costituisce
in effetti un intervento che non può essere considerato irrilevante dal profilo
pianificatorio e della polizia delle costruzioni. Anche se scaturisce da una
demolizione ed è di carattere transitorio, lo spazio libero ricavato soggiace
comunque all'obbligo di adattarsi all'aspetto tradizionale del nucleo sancito
Considerandi
dall'art. 24 cpv. 2 NAPR. Diversamente, ci si espone al rischio di creare aree
prive di un'adeguata sistemazione, che per motivi di varia natura, non sempre
prevedibili, restano per lungo tempo in attesa di una riedificazione.
3.2
Nel caso concreto, l'istante in licenza
ha chiesto al municipio, in via di semplice notifica, il permesso di demolire i
due vecchi stabili in disuso, che sorgono sulle part. 901 e 933; opere in
precario stato di conservazione, ma non fatiscenti al punto da esigerne l'abbattimento
per motivi di sicurezza od al fine di salvaguardare il decoro dei luoghi.
L'intervento è finalizzato alla futura edificazione di un nuovo stabile d'appartamenti,
per il quale è stata presentata una domanda di costruzione, per quanto consta a
questo Tribunale tuttora inevasa, che ha suscitato l'opposizione del Dipartimento
del territorio per motivi di protezione del nucleo, dichiarato paesaggio pittoresco.
La notifica in oggetto non è accompagnata da
alcun piano di sistemazione dei fondi nell'attesa dell'eventuale, successivo
rilascio del permesso di riedificarli. Non contiene alcuna indicazione che
permetta di dedurre l'assetto che verrebbe concretamente conferito ai fondi in
tale attesa.
La totale mancanza di indicazioni sulla
sistemazione dello spazio libero ricavato dalla demolizione, nel periodo, di
durata incerta ed indeterminata, che precede la sua eventuale, futura riutilizzazione
a scopi edilizi, non consente di pronunciarsi sulla conformità dell'intervento
per rapporto all'obbligo, sancito dall'art. 24 cpv. 2 NAPR, di integrare l'area
risultante dalla demolizione nel caratteristico tessuto edilizio del nucleo.
Già per questo motivo, la domanda di
demolizione, carente su un aspetto essenziale, non poteva essere accolta. Non
si può invero ammettere che i fondi vengano lasciati a tempo indeterminato in
una situazione di cantiere aperto.
4.
4.1.
Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. d del regolamento d'applicazione del decreto
legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del
paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; 9.3.1.1.1), i paesaggi e i panorami
pittoreschi non devono essere deturpati. Sono vietate le modificazioni dello
stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del
paesaggio. Sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni
altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto
con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere.
4.2
Nel caso concreto, la controversa
domanda di demolizione interessa dei fondi situati ad Arbedo, nel nucleo di
Ganna, dichiarato paesaggio pittoresco ai sensi dell'art. 1 lett. d DLBN.
L'UNP, al quale il Consiglio di Stato ha
sottoposto la domanda, ha preavvisato negativamente l'intervento in
considerazione delle conseguenze derivanti dall'eliminazione, non accompagnata
da un'adeguata sostituzione, di un tassello essenziale nel quadro della
definizione dei contorni della piazzetta del nucleo. L'avviso negativo era
essenzialmente dettato dalla preoccupazione di evitare un evidente depauperamento
del contesto ambientale.
Pur avendo preso atto del parere negativo
dell'UNP, il Consiglio di Stato non ha esperito alcun esame della conformità
dell'intervento dal profilo del DLBN. L'autorità di ricorso di prima istanza
non ha, in particolare, stabilito se la formazione di un vuoto di durata
indeterminata e di un assetto indefinito di un tassello importante del tessuto
edilizio del nucleo integrasse gli estremi di un intervento deturpante. La questione
è stata semplicemente ignorata. Anche da questo profilo, il giudizio governativo
non può essere confermato.
5.
5.1. La
mancata verifica della conformità dell'assetto del fondo nel periodo che intercorre
tra la demolizione e l'eventuale riedificazione sia dal profilo del diritto comunale
(art. 24 NAPR), sia dal profilo del diritto cantonale (DLBN/RBN) costituiscono
difetti che comportano inevitabilmente l'annullamento del giudizio impugnato e
della controversa licenza.
Considerato come
la sistemazione dell'area risultante dalla demolizione richiami l'applicazione
di norme che riservano all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio
ed un ampio potere discrezionale, questo Tribunale non è in grado di porre rimedio
alle carenze del progetto, subordinando il permesso di demolizione a clausole
accessorie che consentano di scongiurare la formazione a tempo indeterminato di
uno spazio vuoto, dall'assetto indefinito, suscettibile di deturpare il
contesto ambientale e l'aspetto architettonico tradizionale del nucleo.
5.2
Sulla scorta delle considerazioni che
precedono, i ricorsi di RI 1 della __________ e dello __________ vanno di conseguenza
accolti, annullando il giudizio governativo censurato e la controversa licenza
di demolizione. Il ricorso di __________ deve invece essere respinto, poiché la
situazione dell'insorgente non è tale da giustificare il riconoscimento della
legittimazione ad impugnare il permesso di demolizione.
Resta ovviamente riservata al resistente,
qualora fosse intenzionato ad abbattere gli edifici, senza procedere ad un'immediata
ricostruzione, la facoltà di proporre, mediante l'inoltro di una nuova domanda
di costruzione, un'adeguata sistemazione dell'area risultante dalla loro demolizione.
Va inoltre da sé che gli stabili potranno essere senz'altro abbattuti qualora
al resistente venga rilasciato il permesso di costruire un nuovo edificio sui
due fondi.
5.3
La tassa di giustizia è posta a carico
del ricorrente __________ e dello CO 1 secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Il
ricorrente __________ rifonderà al resistente un'adeguata indennità per
ripetibili (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 21 LE; 1 DLBN; 3 RBN; 24 NAPR di
Arbedo Castione; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
di RI 1, della __________ e dello __________ sono accolti.
§. Di conseguenza, la decisione 19 maggio 2009 del
Consiglio di Stato (n. 2501) e la licenza edilizia 4 febbraio 2009 rilasciata
dal municipio di Arbedo Castione allo CO 1 per demolire alcuni stabili del nucleo di Ganna (part. 901 e 933)
sono annullate.
2. Il ricorso
di __________ è respinto.
3. La tassa
di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello CO 1 nella misura di fr
1'500.- e del ricorrente __________ per la differenza (fr. 300.-).
4. Il
ricorrente __________ rifonderà allo CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.
5. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
6. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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