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Decisione

52.2009.215

Licenza edilizia. Demolizione di stabili nel nucleo

7 gennaio 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori soggetti alla procedura ordinaria

sono elencati a titolo esemplificativo dall'art. 4 RLE. Quelli soggetti a

semplice notifica sono invece enumerati in modo esaustivo dall'art. 6 cpv. 1

RLE. Ove non si tratti di opere esplicitamente soggette alla procedura della

notifica, dispone l'art. 5 cpv. 1 RLE, è applicabile la procedura ordinaria. In

realtà, la distinzione tra i due tipi di procedura non dipende tanto dall'importanza

dei lavori, quanto piuttosto dal loro assoggettamento a norme del diritto

federale o cantonale, la cui applicazione è rimessa al giudizio dell'autorità

cantonale.

Anche nella procedura di notifica, il

municipio non può comunque autorizzare lavori di nessun genere inerenti

progetti comportanti l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità

cantonale (allegato 1) senza il benestare di quest'ultima (cfr. art. 6 cpv. 2

RLE; STA 52.2009.73 del 30 aprile 2009 consid. 4).

2.2. Nel caso concreto, la domanda di

demolizione è stata trattata secondo la procedura di semplice notifica, in

conformità dell'art. 6 cpv. 1 cifra 5 RLE. La domanda, interessante un fondo incluso

in un comparto dichiarato paesaggio pittoresco, è stata sottoposta alla SPAAS

ed all’UBC, ma non all'UPN, al quale è rimessa l'applicazione del DLBN (cfr.

allegato 1 al RLE n. 9). Nonostante che le opposizioni di alcuni vicini, della __________

e della __________ riguardassero anche l'applicazione del DLBN, il municipio ha

omesso di raccogliere l'avviso dell’UNP in sede di procedura di rilascio del

permesso di demolizione. Questo ufficio è stato consultato soltanto dal

Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio sui ricorsi inoltrati dagli opponenti.

La sanatoria, correttamente intrapresa

dall'autorità di ricorso è rimasta tuttavia allo stadio di tentativo

incompiuto, poiché l'Esecutivo cantonale ha per finire ignorato l'avviso

negativo espresso dal suo servizio specializzato, senza confrontarsi con le

ragioni da questi addotte per opporsi alla demolizione. Già per questo motivo,

i ricorsi degli opponenti dovrebbero essere accolti, annullando la licenza

impugnata ed il giudizio che la conferma, rispettivamente rinviando degli atti

al Governo affinché esamini la conformità della domanda per rapporto alle norme

del DLBN.

Non essendosi l'UNP opposto all'abbattimento

dei due edifici in quanto tale, ma più che altro alla creazione di uno spazio

vuoto, sistemato in modo non meglio definito e di durata indeterminata, per

evidenti motivi di economia di giudizio si prescinde tuttavia da un rinvio

degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione.

3. 3.1.

Secondo l'art. 24 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR)

di Arbedo-Castione, nelle zone dei nuclei tradizionali (NV), le nuove

costruzioni, ricostruzioni o riattazioni (recte: riattamenti) devono

adattarsi all'aspetto tradizionale del nucleo. In particolare,

soggiunge la norma, valgono le seguenti regole: tetto a falde con modalità

di copertura tradizionale e aperture verticali (prevalenza dell'altezza sulla

larghezza e del pieno sul vuoto).

La norma, invero assai succinta e generica,

si limita a subordinare gli interventi edificatori nelle zone dei nuclei

tradizionali all’ob-bligo di salvaguardare l'aspetto caratteristico del

comparto. Diversamente da altri ordinamenti edilizi comunali, l'art. 24 NAPR

non pone particolari vincoli di natura conservativa della sostanza edilizia esistente.

Ammettendo genericamente nuove costruzioni senza circoscrivere questo intervento

agli spazi liberi esistenti, la norma in esame non esclude l'ipotesi della demolizione

di edifici esistenti finalizzata alla riedificazione dello spazio libero

risultante. In assenza di disposizioni che vietino espressamente o implicitamente

la demolizione degli edifici esistenti, le precedenti istanze hanno ritenuto

che anche questo genere d'intervento potesse essere autorizzato. In linea di

massima, la deduzione non presta il fianco a critiche. Una diversa conclusione

finirebbe in effetti per tradursi in un obbligo di conservazione degli edifici

esistenti, che il legislatore comunale non ha ritenuto necessario istituire.

La demolizione di edifici che non persegue

lo scopo di riedificare immediatamente il fondo non può comunque essere

autorizzata indiscriminatamente (cfr. DTF 115 Ia 29 seg.). La formazione di uno

spazio libero, ovvero la modifica dell'assetto edilizio di un fondo, costituisce

in effetti un intervento che non può essere considerato irrilevante dal profilo

pianificatorio e della polizia delle costruzioni. Anche se scaturisce da una

demolizione ed è di carattere transitorio, lo spazio libero ricavato soggiace

comunque all'obbligo di adattarsi all'aspetto tradizionale del nucleo sancito

Considerandi

dall'art. 24 cpv. 2 NAPR. Diversamente, ci si espone al rischio di creare aree

prive di un'adeguata sistemazione, che per motivi di varia natura, non sempre

prevedibili, restano per lungo tempo in attesa di una riedificazione.

3.2

Nel caso concreto, l'istante in licenza

ha chiesto al municipio, in via di semplice notifica, il permesso di demolire i

due vecchi stabili in disuso, che sorgono sulle part. 901 e 933; opere in

precario stato di conservazione, ma non fatiscenti al punto da esigerne l'abbattimento

per motivi di sicurezza od al fine di salvaguardare il decoro dei luoghi.

L'intervento è finalizzato alla futura edificazione di un nuovo stabile d'appartamenti,

per il quale è stata presentata una domanda di costruzione, per quanto consta a

questo Tribunale tuttora inevasa, che ha suscitato l'opposizione del Dipartimento

del territorio per motivi di protezione del nucleo, dichiarato paesaggio pittoresco.

La notifica in oggetto non è accompagnata da

alcun piano di sistemazione dei fondi nell'attesa dell'eventuale, successivo

rilascio del permesso di riedificarli. Non contiene alcuna indicazione che

permetta di dedurre l'assetto che verrebbe concretamente conferito ai fondi in

tale attesa.

La totale mancanza di indicazioni sulla

sistemazione dello spazio libero ricavato dalla demolizione, nel periodo, di

durata incerta ed indeterminata, che precede la sua eventuale, futura riutilizzazione

a scopi edilizi, non consente di pronunciarsi sulla conformità dell'intervento

per rapporto all'obbligo, sancito dall'art. 24 cpv. 2 NAPR, di integrare l'area

risultante dalla demolizione nel caratteristico tessuto edilizio del nucleo.

Già per questo motivo, la domanda di

demolizione, carente su un aspetto essenziale, non poteva essere accolta. Non

si può invero ammettere che i fondi vengano lasciati a tempo indeterminato in

una situazione di cantiere aperto.

4.

4.1.

Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. d del regolamento d'applicazione del decreto

legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del

paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; 9.3.1.1.1), i paesaggi e i panorami

pittoreschi non devono essere deturpati. Sono vietate le modificazioni dello

stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del

paesaggio. Sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni

altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto

con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere.

4.2

Nel caso concreto, la controversa

domanda di demolizione interessa dei fondi situati ad Arbedo, nel nucleo di

Ganna, dichiarato paesaggio pittoresco ai sensi dell'art. 1 lett. d DLBN.

L'UNP, al quale il Consiglio di Stato ha

sottoposto la domanda, ha preavvisato negativamente l'intervento in

considerazione delle conseguenze derivanti dall'eliminazione, non accompagnata

da un'adeguata sostituzione, di un tassello essenziale nel quadro della

definizione dei contorni della piazzetta del nucleo. L'avviso negativo era

essenzialmente dettato dalla preoccupazione di evitare un evidente depauperamento

del contesto ambientale.

Pur avendo preso atto del parere negativo

dell'UNP, il Consiglio di Stato non ha esperito alcun esame della conformità

dell'intervento dal profilo del DLBN. L'autorità di ricorso di prima istanza

non ha, in particolare, stabilito se la formazione di un vuoto di durata

indeterminata e di un assetto indefinito di un tassello importante del tessuto

edilizio del nucleo integrasse gli estremi di un intervento deturpante. La questione

è stata semplicemente ignorata. Anche da questo profilo, il giudizio governativo

non può essere confermato.

5.

5.1. La

mancata verifica della conformità dell'assetto del fondo nel periodo che intercorre

tra la demolizione e l'eventuale riedificazione sia dal profilo del diritto comunale

(art. 24 NAPR), sia dal profilo del diritto cantonale (DLBN/RBN) costituiscono

difetti che comportano inevitabilmente l'annullamento del giudizio impugnato e

della controversa licenza.

Considerato come

la sistemazione dell'area risultante dalla demolizione richiami l'applicazione

di norme che riservano all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio

ed un ampio potere discrezionale, questo Tribunale non è in grado di porre rimedio

alle carenze del progetto, subordinando il permesso di demolizione a clausole

accessorie che consentano di scongiurare la formazione a tempo indeterminato di

uno spazio vuoto, dall'assetto indefinito, suscettibile di deturpare il

contesto ambientale e l'aspetto architettonico tradizionale del nucleo.

5.2

Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, i ricorsi di RI 1 della __________ e dello __________ vanno di conseguenza

accolti, annullando il giudizio governativo censurato e la controversa licenza

di demolizione. Il ricorso di __________ deve invece essere respinto, poiché la

situazione dell'insorgente non è tale da giustificare il riconoscimento della

legittimazione ad impugnare il permesso di demolizione.

Resta ovviamente riservata al resistente,

qualora fosse intenzionato ad abbattere gli edifici, senza procedere ad un'immediata

ricostruzione, la facoltà di proporre, mediante l'inoltro di una nuova domanda

di costruzione, un'adeguata sistemazione dell'area risultante dalla loro demolizione.

Va inoltre da sé che gli stabili potranno essere senz'altro abbattuti qualora

al resistente venga rilasciato il permesso di costruire un nuovo edificio sui

due fondi.

5.3

La tassa di giustizia è posta a carico

del ricorrente __________ e dello CO 1 secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Il

ricorrente __________ rifonderà al resistente un'adeguata indennità per

ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 21 LE; 1 DLBN; 3 RBN; 24 NAPR di

Arbedo Castione; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

di RI 1, della __________ e dello __________ sono accolti.

§. Di conseguenza, la decisione 19 maggio 2009 del

Consiglio di Stato (n. 2501) e la licenza edilizia 4 febbraio 2009 rilasciata

dal municipio di Arbedo Castione allo CO 1 per demolire alcuni stabili del nucleo di Ganna (part. 901 e 933)

sono annullate.

2. Il ricorso

di __________ è respinto.

3. La tassa

di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello CO 1 nella misura di fr

1'500.- e del ricorrente __________ per la differenza (fr. 300.-).

4. Il

ricorrente __________ rifonderà allo CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

5. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

6. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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