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Decisione

52.2009.233

Richiesta d'intervento logopedico

25 luglio 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I pareri degli esperti in logopedia

consultati da RA 1, prodotti in causa, non indicavano che la prassi svizzera

fosse quella di accordare in ogni caso interventi della durata di oltre 45 minuti.

Da questi pareri, ha soggiunto il Consiglio di Stato, non si può dedurre in

generale e con assoluta certezza che solo sedute della durata superiore a 45

minuti possano essere efficaci o che 45 minuti di intervento costituiscano un

tempo inadeguato per una terapia in età scolare o prescolare o che la prassi

svizzera sia quella di accordare in ogni caso interventi di durata superiore a

45 minuti. Nemmeno in sede di ricorso, ha aggiunto il Governo, è stata

documentata o resa plausibile la necessità di interventi di durata superiore ai

45 minuti riconosciuti dalla convenzione suddetta. La litispendenza di altre

procedure non impedirebbe invece all'autorità dipartimentale di applicare la

stessa convenzione. Da ultimo, il Governo ha respinto le censure sollevate

riferite alla disparità di trattamento e alla pretesa violazione dell'art. 27

Cost.

D. Contro il

predetto giudizio e contro altri due giudizi governativi, di ugual data e tenore,

riguardanti altri due suoi pazienti, RA 1 è insorta davanti al Tribunale

cantonale amministrativo con ricorso del 9 giugno 2009, chiedendo: (a) che

siano annullati assieme alla lettera 25 gennaio 2006 dell'USC ed all'art. 3

cpv. 4 della convenzione DECS-ALOSI, che limitano a 45 minuti la durata delle

sedute di logoterapia, rispettivamente (b) che ai suoi tre pazienti sia

riconosciuta la copertura per interventi della durata di 60 minuti.

Dopo aver dichiarato di intervenire anche in

qualità di rappresentante dei suoi tre pazienti qualora non le fosse

riconosciuta la qualità per agire in giudizio in prima persona, l'insorgente

chiede che i tre casi, a torto evasi con separate risoluzioni dal Consiglio di

Stato, siano decisi con un unico giudizio, avendo tutti per oggetto la durata

degli interventi.

Ferme queste premesse, l'insorgente riassume

anzitutto la vertenza, spiegando che ha avuto inizio nel 2004, quando il capo ufficio

dell'USC avrebbe deciso senza alcuna valida ragione di limitare a 45 minuti la

durata delle sedute di logoterapia. Limite, questo, che la Divisione della scuola del DECS avrebbe successivamente imposto all'ALOSI nell'ambito della

convenzione tariffaria stipulata con questa associazione, pur essendo a conoscenza

della sentenza 30 agosto 2007 (n. I 423/06) del Tribunale federale, nella quale

veniva fra l'altro sottolineata l'esigenza di ragguagliare la durata delle

sedute alle specificità del caso concreto (ricorso n. 4, pag. 5 – 9).

Con lunga ed articolata motivazione (ricorso

n. 5, pag. 9 – 16), RA 1 passa in seguito ad illustrare le vessazioni e le

discriminazioni, che l'autorità cantonale, a suo dire, avrebbe messo in atto a

suo danno nell'ambito delle procedure concernenti i trattamenti dispensati ad

altri suoi pazienti. Rimprovera inoltre al Consiglio di Stato di non aver dato

seguito alla richiesta di determinati accertamenti, rispettivamente chiede che

vengano semmai ordinati da questo Tribunale (ricorso n. 6, pag. 16 – 17).

Rivendicata ancora una volta la

legittimazione ad agire in giudizio in prima persona, in quanto pregiudicata

dalle decisioni impugnate nell'esercizio della sua professione di logopedista

indipendente (ricorso n. 7, pag. 18 – 19), RA 1 chiede di essere esonerata dal

pagamento di tasse e spese, sollecitando nel contempo un giudizio rapido su una

vertenza che interessa numerosi suoi pazienti e che si protrae ormai da anni (ricorso

n. 8, pag. 19 – 20).

Nel merito, l'insorgente rileva in sostanza

che il provvedimento impugnato non è motivato, poiché omette in particolare di

confrontarsi con la diagnosi e con le giustificazioni che avrebbe comunque

addotto a sostegno della richiesta di aumento della durata delle sedute

riconosciuta. L'unica spiegazione fornita dall'autorità cantonale per

respingere la richiesta, argomenta, sarebbe costituita dalla limitazione della

durata delle sedute prevista dall'art. 3 cpv. 4 della convenzione stipulata dal

DECS con l'ALOSI. La motivazione carente e l'assenza di ragioni oggettive che

suffraghino il limite di 45 minuti, soggiunge, le impedirebbero di giustificare

la necessità di trattamenti più lunghi. Ravvisata nella decisione una disparità

di trattamento, una violazione del principio di celerità ed una disattenzione

del diritto di essere sentito, conseguente al rifiuto di esperire ulteriori

accertamenti, l'insorgente rimprovera inoltre al Consiglio di Stato di essere

incorso in arbitrio per non aver dato seguito alla richiesta di estromettere le

risposte tardivamente inoltrate dal DECS (ricorso n. 9, pag. 21 – 27).

I massimi esperti svizzeri in logopedia,

prosegue l'insorgente, avrebbero in generale riconosciuto che la durata delle

sedute deve essere stabilita in funzione delle esigenze del singolo paziente.

45 minuti costituirebbero una durata minima. Le sedute del Servizio

Ortopedagogico Itinerante Cantonale (SOIC), per casi analoghi a quelli in

discussione, durano 60 minuti. Nemmeno nel servizio di sostegno pedagogico

(SSP) vigerebbe un limite. Prima della circolare 25 gennaio 2006 "Qualità

del lavoro e tempi di terapia" emanata dal capo dell'USC l'Assicurazione

invalidità (AI) riconosceva senza difficoltà ai logopedisti privati tempi di

terapia superiori a 45 minuti. Dopo l'introduzione di questo limite, altre

richieste d'intervento di sue colleghe mediante interventi di durata superiore

ai 45 minuti sarebbero state accolte (ricorso n. 10-11, pag. 28 – 32).

La comunicazione in questione, soggiunge l'insorgente

(ricorso cap. 12, pag. 32 – 38), sarebbe contraria alle disposizioni della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS

831.20) vigenti al momento in cui è stata emanata, in base alle quali l'AI ha

sempre riconosciuto come interventi logopedici adeguati sedute di almeno 45

minuti; limite che gli esperti considererebbero come il tempo minimo necessario

per entrare in relazione con il bambino. Fissando a 45 minuti la durata massima

della singola seduta, senza fornire alcuna plausibile giustificazione all'infuori

di quella di ridurre i costi, la comunicazione in oggetto discriminerebbe in

definitiva i pazienti che fanno capo ad operatori privati; i pazienti seguiti

dal servizio pubblico beneficerebbero di trattamenti più lunghi. La mancata

indicazione di criteri, che suffragherebbero il limite impedirebbe d'altro

canto di giustificare richieste per sedute di maggior durata.

Analoghe considerazioni varrebbero per

rapporto alla nuova convenzione DECS-ALOSI, che ha ripreso il controverso

limite di 45 minuti per seduta (ricorso n. 13, pag. 38 – 40).

La durata delle sedute di logopedia fissata

dall'autorità, prosegue RA 1 si tradurrebbe in definitiva in un'inammissibile

limitazione della libertà economica garantita dall'art. 27 Cost., poiché le impedirebbe

di esercitare liberamente la professione di logopedista (ricorso n. 14, pag. 40

– 43). Contestati gli oneri processuali del giudizio governativo (ricorso n.

15, pag. 43 – 51), la ricorrente riepiloga infine le proprie conclusioni

(ricorso n. 16, pag. 45 – 48).

E. All'accoglimento

del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che, per

quanto necessario, verranno discussi nei seguenti considerandi.

Con scritto 25 luglio 2009, RA 1 ha puntualizzato alcuni aspetti della risposta del Consiglio di Stato.

La Sezione

amministrativa del DECS si è limitata a prenderne atto.

F. Con

sentenza 15 dicembre 2010 (n. 32.2009.15), il Tribunale cantonale delle assicurazioni

ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione 17 novembre 2008,

emanata su opposizione dall'UAI (cfr. sopra consid. A), confermando che l'insorgente

non aveva diritto ad un intervento logopedico di due sedute alla settimana di

60 minuti ciascuna per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, che al momento dell'inoltro

del ricorso era data dall'art. 95 cpv. 1 della legge della scuola del 1°

febbraio 1990 (LSc; RL 5.1.1.1), discende ora dall'art. 19 cpv. 1 della legge

sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (LPSp; RL 5.1.2.1), entrata nel

frattempo in vigore.

RA 1 non è legittimata a ricorrere. Non solo

perché non aveva qualità di parte nel giudizio impugnato, nel quale è comparsa

soltanto in veste di rappresentante, ma anche perché non è titolare di un

interesse diretto all'annullamento della decisione impugnata. Il suo interesse

è infatti mediato da quello della sua paziente, beneficiaria delle prestazioni

rivendicate allo Stato (cfr. anche STF 2C.105/2009 del 18 settembre 2009, consid. 7.2). Legittimata a ricorrere è invece RI 1, rimasta soccombente davanti

al Consiglio di Stato, a nome della quale la sua logopedista dichiara in

subordine di agire (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Entro questi limiti, il ricorso, tempestivo

(art. 46 LPamm), è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, integrati dalla sentenza 15 dicembre 2010 del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, di cui si detto in narrativa (consid. F), senza

assumere le ulteriori prove postulate dall'insorgente (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Gli incarti richiamati dall'insorgente (ricorso n. 3, pag. 4) non sono in

effetti atti a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti per il giudizio. Parimenti non occorre esperire non meglio

sostanziati accertamenti presso l'amministrazione cantonale mediante periti

indipendenti e imparziali (ricorso n. 6, pag. 16 – 17). Non è in particolare necessario

assumere prove né per determinare la legittimazione attiva di RA 1 che

comunque non è data (cfr. supra, consid. 1.1), né per dimostrare

asserite discriminazioni e azioni vessatorie nei suoi confronti (cfr. infra,

consid. 1.4 in fine). Insuscettibili di modificare l'esito del

presente giudizio, come si dirà (cfr. infra, consid. 5.4), sono le

censure sollevate in merito alle attestazioni dei vari esperti, all'asserita

esistenza di una precedente prassi più generosa e alla pretesa disparità di

trattamento: neppure al riguardo occorre pertanto dar seguito alla richiesta di

accertamenti peritali, genericamente avanzata dalla ricorrente. Per gli

stessi motivi, da respingere è il rimprovero mosso dall'insorgente al Consiglio

di Stato, di non aver dato seguito a simili accertamenti.

1.3. La richiesta (ricorso n. 2, pag. 3) di

statuire con un unico giudizio anche sulle impugnative inoltrate con lo stesso

atto di ricorso a questo Tribunale da altri due pazienti della logopedista RA 1

sullo stesso argomento, segnatamente sulla durata delle sedute, non può essere

accolta. L'autorità di ricorso può invero ordinare la congiunzione di cause

quando il fondamento di fatto è il medesimo (art. 51 LPamm). Non v'è tuttavia

chi non veda come, a prescindere dalla diversità del fondamento di fatto dovuta

alla specificità di ogni singolo caso, la congiunzione sarebbe atta a ledere la

sfera privata dei pazienti, che questo Tribunale è tenuto a salvaguardare.

1.4. Oggetto del presente giudizio è

unicamente la risoluzione 19 maggio 2009 (n. 2485) del Consiglio di Stato, qui

impugnata, mediante la quale è stata confermata la decisione 22 gennaio 2009,

con cui l'USC ha riconosciuto alla ricorrente RI 1 il diritto alla copertura

delle spese per trattamento logopedico nel periodo 7 gennaio 2009 – 31 dicembre

2009 nella misura di due sedute settimanali della durata di 45 minuti e non di

60 minuti come richiesto. Controversa, in particolare, è la durata delle sedute

nel caso concreto.

Il ricorso è invece irricevibile nella

misura in cui postula l'annullamento della circolare 25 gennaio 2006 del capo

dell'USC, rispettivamente dell'art. 3 cpv. 4 della convenzione DECS-ALOSI del

14 luglio 2008. Atti, questi, che non hanno formato oggetto del ricorso

inoltrato al Consiglio di Stato. La loro legittimità potrà semmai essere

esaminata in via pregiudiziale ed accessoria.

Improponibili, siccome esulanti dai limiti

del presente giudizio, che riguarda unicamente le prestazioni dovute dallo

Stato alla ricorrente RI 1, sono pure le censure sollevate da RA 1 personalmente

con riferimento alla libertà economica (art. 27 Cost.), rispettivamente al

trattamento discriminatorio e vessatorio che l'USC le riserverebbe.

1.5. Il DECS ha inoltrato al Governo la

propria risposta con l'incarto entro il termine fissatogli dal Servizio dei

ricorsi, mediante ordinanza 27 febbraio 2009 (richiamo). Da respingere è la relativa

censura della ricorrente; la presentazione di una risposta oltre il termine -

ordinatorio - fissato dall'autorità non comporta peraltro automaticamente la

sua eliminazione dal fascicolo di causa (cfr. al riguardo, Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 11 LPamm n. 2, pag. 57).

Considerandi

2.

2.1. Fino

al 2007 i trattamenti logopedici rientravano nel campo dell'assicurazione per

l'invalidità. Quest'ultima assegnava infatti sussidi per provvedimenti di

natura pedagogico-terapeutica necessari oltre all'istruzione speciale, tra cui

figuravano anche i corsi di ortofonia e la logopedia per assicurati colpiti da

gravi difficoltà d'eloquio che frequentavano la scuola pubblica (cfr. gli art.

8.

cpv. 3 lett. c e 19 cpv. 2 lett. c LAI, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2007 [RU 1968 30; RU 1995 1129] nonché gli art. 8 cpv. 4 lett. e e 9

cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per

l'invalidità [OAI; RS 831.201], pure nel tenore vigente fino al 31 dicembre

2007.

[RU 1996 3135]). La nuova impostazione della perequazione finanziaria e

della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPC), entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (RU 2007 5817), ha comportato l'abolizione di dette

norme e il trasferimento dell'istruzione scolastica speciale, e quindi anche

delle terapie logopediche, sotto la competenza esclusiva dei Cantoni, in virtù

del nuovo art. 62 cpv. 3 Cost. (STF 2C.105/2009 del 18 settembre 2009, consid.

1.1

con rinvii). Riprendendo l'obbligo sancito dall'art. 197 n. 2 Cost., l'art.

62a LSc stabilisce che il Cantone Ticino almeno per tre anni dall'entrata in

vigore della norma, ovvero almeno fino al 1° gennaio 2011, assicura le

prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di educazione speciale,

compresa quella precoce di natura pedagogico-terapeutica secondo l'art. 19 vLAI

(cpv. 1). I criteri di base che determinano l'impegno del Cantone in questo

settore rimangono quelli in vigore al 31.12.2007 a livello federale (cpv. 2).

Conformemente al compito affidatogli, il

Cantone si è dotato della LPSp e del relativo regolamento d'applicazione,

entrati in vigore con effetto 1° agosto 2012. Questa legge disciplina ora i provvedimenti

di pedagogia speciale in favore di bambini e giovani che presentano bisogni

educativi particolari, tra i quali rientra la logopedia (cfr. art. 7 lett. b

LPSp).

2.2

Riferito ad una richiesta d'intervento

logopedico per il periodo compreso tra il 7 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l'oggetto della presente vertenza (cfr. supra, consid. 1.4) deve essere valutato alla

luce delle disposizioni a quel momento, ovvero prima dell'entrata in vigore

della LPSp.

3.

Confrontato con un ricorso in materia di diritto pubblico, inoltrato

da un altro paziente della logopedista RA 1, che contestava il limite di 45

minuti applicato dall'USC alle sedute di logoterapia, con sentenza 18 settembre

2009.

(STF 2C.105/2009 citata), il Tribunale federale ha stabilito che, in linea

generale, un intervento logopedico di 45 minuti per seduta costituisce una

misura necessaria e nel contempo adeguata, semplice e appropriata, come

richiesto dall'art. 1a lett. a LAI, a cui rinvia espressamente l'art. 62a cpv.

3.

LSc.

Dopo aver richiamato la sentenza 30 agosto

2007.

(STF I 423/ 06), con la quale aveva accolto il ricorso interposto da un

paziente della medesima logopedista RA 1, a cui era stata riconosciuta una durata delle sedute di terapia inferiore ai 60 minuti richiesti (consid. 6.2), nella

successiva sentenza 18 settembre 2009 (2C.105/2009) il Tribunale federale ha esaminato se le giustificazioni addotte dalle autorità cantonali per ridurre i

tempi di terapia conducessero a conclusioni differenti (consid. 6.3).

L'Alta Corte federale ha anzitutto escluso

che la circolare 25 gennaio 2006 del capoufficio dell'USC potesse costituire

una valida giustificazione per limitare in modo generale a 45 minuti la durata

delle sedute, poiché le autorità cantonali non avevano fornito sufficienti

elementi per poter esaminare se la stessa proponesse un'interpretazione

corretta del testo legale (consid. 6.4). Applicando per analogia i principi sviluppati

dalla giurisprudenza in merito ad un accordo tariffale tra l'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali e i fornitori di apparecchi acustici, ad opposta conclusione

è invece approdato in punto alla limitazione della durata delle sedute fissata

dall'art. 3 cpv. 4 della convenzione DECS-ALOSI, giudicandola espressione di

una prassi condivisa dagli operatori del settore, che concretizza in maniera

convincente il concetto di necessità dei provvedimenti ai sensi dell'art. 19

cpv. 2 lett. c vLAI e delle norme che ne derivano (consid. 6.5.1-2, 6.5.4). Avuto

riguardo agli obbiettivi sottesi all'art. 19 vLAI, i giudici federali hanno

in particolare ritenuto che in generale gli operatori ticinesi del settore

considerassero appropriato stabilire in 45 minuti la durata ordinaria delle

sedute e riconoscere tempi d'intervento superiori solo in situazioni

particolari adeguatamente motivate (consid. 6.5.2).

Respinte le censure sollevate dall'insorgente

in merito alla durata delle sedute di logopedia ritenuta adeguata dai vari esperti

consultati dalla logopedista RA 1, il Tribunale federale ha poi disatteso anche

l'eccezione di disparità di trattamento sollevata dalla ricorrente sia per

rapporto agli allievi seguiti da logopedisti attivi all'interno delle strutture

scolastiche, considerando la durata (45 minuti), notoria, delle unità didattiche,

sia per rapporto ai bambini di scuola speciale presi a carico dal SOIC, le cui

necessità non sono paragonabili con la situazione ed i bisogni di bambini che

seguono una terapia logopedica, ma frequentano una scuola regolare (consid.

6.5.3

).

4.

Con

scritto 1° febbraio 2011, la logopedista RA 1 ha segnalato a questo Tribunale che la conclusione a cui è approdato l'Alta Corte non sarebbe più

attuale, stante che l'ALOSI, nell'ambito della consultazione promossa sul

progetto di legge sulla pedagogia speciale, aveva rivendicato un aumento della

durata delle unità terapeutiche da 45 a 60 minuti.

La LPSp, entrata nel

frattempo in vigore, non ha fissato la durata delle sedute di logoterapia,

mentre il regolamento ha demandato al DECS il compito di stabilirla (art. 6

regolamento della pedagogia speciale del 26 giugno 2012; RPSp, RL 5.1.2.1.1).

Considerato che il messaggio del Consiglio di Stato accompagnante la nuova

legge sulla pedagogia speciale del 2 febbraio 2011 (n. 6445) faceva riferimento

ad una durata di 45 minuti per le unità d'intervento per la logopedia e che

questa indicazione non è stata contraddetta in sede di dibattito parlamentare,

non v'è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola sancita dall'art. 3 cpv. 4

della convenzione suddetta, avallata dal Tribunale federale, che fissava in 45

minuti la durata normale delle sedute di logopedia, riservata la possibilità di

riconoscere tempi d'intervento più lunghi in situazioni particolari,

debitamente motivate.

5.

5.1. Nella

domanda 23 dicembre 2008, con cui ha sollecitato l'USC ad estendere al 2009 l'intervento logopedico iniziato nel 2007, la logopedista RA 1 ha stilato un bilancio dell'intervento, facendo presente che "nel linguaggio

orale si è potuta osservare una buona evoluzione. In ambito fonetico-fonologico

permane unicamente una leggera interdentalità e in ambito morfosintattico si

notano solo leggere imperfezioni. Il vocabolario si è ampliato e la balbuzie,

grazie all'intervento precoce, è per il momento quasi scomparsa. In generale, RI

1.

è diventata più sicura, fa domande quando qualcosa non è chiaro e mostra

molto piacere al dialogo. A livello di percezione e coordinazione motoria

(anche grafomotricità) si osservano delle difficoltà. Le difficoltà nelle

funzioni di base a livello di sviluppo neuromotorio che avevano compromesso lo

sviluppo del linguaggio orale ora si ripercuotono sull'acquisizione del

linguaggio scritto. RI 1 per capire dei procedimenti e per svolgere delle

attività ha bisogno di più tempo. Si osservano delle difficoltà a livello di

riflessione metalinguistica, essendo questa la base per l'acquisizione dei

meccanismi di lettura e scrittura, resta un ambito da prendere in considerazione

nella terapia. Per es. per il momento si riscontrano delle difficoltà nel

passaggio dalla sillaba al fonema, sia per la segmentazione che per il processo

inverso. Ritengo di fondamentale importanza un intervento precoce e preventivo,

per evitare l'insorgere di difficoltà future sia nella scrittura che a livello

emotivo (perdita della motivazione autostima)".

Nella valutazione della situazione

attuale e obbiettivi, la logopedista curante ha aggiunto che "RI 1

è motivata e va volentieri a scuola. Partecipa e racconta tanto. La docente

riferisce che RI 1 ha bisogno di più tempo per acquisire dei procedimenti e,

per quanto riguarda i processi di lettura e scrittura, per il momento è nel

gruppo più debole. Per questo motivo, anche la docente titolare ritiene

necessario il proseguimento della terapia logopedica. RI 1 è molto sensibile e

in passato, davanti alle difficoltà, preferiva rifiutare le attività piuttosto

che non riuscire, ora la bambina è diventata più sicura e motivata. È perciò

importante sostenere la bambina davanti alle prime difficoltà scolastiche che

la docente ha potuto osservare. Ai colloqui, sia quando la bambina frequentava

la scuola dell'infanzia che ora nel corso della prima elementare, ha sempre

partecipato anche la docente del servizio di sostegno pedagogico".

5.2

L'USC dapprima ed il Consiglio di Stato

in seguito hanno ritenuto che la richiesta inoltrata dalla logopedista RA 1 non

fosse atta a giustificare un prolungamento da 45 a 60 minuti della durata delle unità di intervento usualmente riconosciute.

Dal profilo procedurale, la deduzione,

riconducibile all'art. 3 cpv. 4 della convenzione DECS-ALOSI che fissa in 45

minuti la durata normale delle sedute, non presta il fianco a critiche. Tanto la

decisione 22 gennaio 2009 che l'USC ha emanato in qualità di autorità di

reclamo, quanto il giudizio governativo hanno spiegato chiaramente le ragioni

del parziale rigetto della domanda. La prima in modo succinto, il secondo in

modo preciso ed esauriente. Entrambi i provvedimenti, permettevano alla ricorrente,

assistita da un'esperta logopedista, particolarmente informata sul tema, di

capire che la durata era stata fissata in 45 minuti perché non aveva provato l'esistenza

di particolari motivi che giustificassero una durata maggiore. Non le hanno

dunque impedito di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa (cfr. STF 2C.105/ 2009 citata, consid. 5).

La richiesta inoltrata dalla ricorrente si

limita ad evidenziare la necessità di continuare il trattamento intrapreso nel

2007, che, pur avendo permesso di ottenere un miglioramento, non era ancora

riuscito a rimuovere compiutamente le patologie riscontrate. Né in sede di

reclamo, né dinnanzi al Governo e nemmeno con il ricorso qui in esame, l'insorgente

ha fornito ulteriori indicazioni suscettibili di giustificare l'allungamento

della durata delle singole sedute. L'impugnativa qui in esame si limita infatti

(ancora) a richiamare i pareri di quattro esperti in materia, interpellati

dalla logopedista RA 1. Come già rilevato dal Tribunale federale, queste attestazioni

non possono mettere in dubbio le conclusioni tratte in merito alla regola

stabilita nella convenzione DECS-ALOSI. Nessuna di esse risulta infatti

contraria ad istituire una regola di 45 minuti a cui in casi specifici è

possibile derogare, come previsto dalla convenzione (cfr. STF 2C.105/2009 citata, consid. 6.5.3).

Parimenti, non giova all'insorgente

obiettare che non sono noti i criteri che hanno indotto il DECS, di concerto

con l'associazione di categoria, a far coincidere la durata dell'unità

terapeutica con il minimo di 45 minuti ritenuto necessario dagli esperti, per

cui non sarebbe nemmeno possibile fornire giustificazioni oggettive e plausibili

a sostegno della richiesta di riconoscimento di una maggior durata. Con la sentenza

18.

settembre 2009 (2C.105/ 2009) sopra citata, il Tribunale federale ha

ritenuto che la limitazione della durata delle sedute fissata dall'art. 3 cpv.

4.

della convenzione DECS-ALOSI fosse espressione di una prassi condivisa dagli

operatori del settore, che concretizza in maniera convincente il concetto di

necessità dei provvedimenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. c vLAI e delle

norme che ne derivano. Avuto riguardo agli obbiettivi sottesi all'art. 19

vLAI, ha in particolare considerato che in generale gli operatori ticinesi

del settore considerassero appropriato stabilire in 45 minuti la durata

ordinaria delle sedute e riconoscere tempi d'intervento superiori solo in situazioni

particolari adeguatamente motivate (consid. 6.5.2). Prova, questa, che l'insorgente

non ha fornito – come invece le incombeva (cfr. STF 2C.105/2009 citata, consid. 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.4) – né all'USC, né in sede di ricorso al Consiglio di

Stato, né davanti a questo Tribunale.

L'insorgente non ha motivato la necessità di

sedute più lunghe di 45 minuti nemmeno dopo la risposta del Consiglio di Stato,

nella quale l'esigenza di giustificare la richiesta di sedute di maggior

durata, per l'ennesima volta, veniva chiaramente evidenziata. Con lo scritto 25

luglio 2009, si è infatti essenzialmente limitata a ribadire come i massimi

esperti svizzeri di logopedia fossero contrari ad una limitazione della durata

massima di 45 minuti, ritenuta un minimo da uno di essi, nonché a contestare l'art.

3.

cpv. 4 della citata convenzione. Non ha tuttavia speso una sola parola per

sostenere che nel caso concreto, in ragione di una situazione particolare, occorrevano

sedute di maggior durata. Più che un'effettiva rivendicazione della paziente

qui ricorrente, la richiesta di sedute di maggior durata si configura come una

contestazione di carattere generale promossa dalla logopedista RA 1 contro il

limite di 45 minuti fissato dalla convenzione DECS-ALOSI. Lo conferma in

definitiva la stessa ricorrente laddove afferma che tutte le richieste d'intervento

non chiedono nulla di più del riconoscimento della terapia logopedia nella

misura in cui questa è ed è sempre stata riconosciuta adeguata (..). Esse non

chiedono nulla di straordinario e sono conformi alla prassi e al parere dei

massimi esperti svizzeri in logopedia (cfr. ricorso n. 9.2, pag. 23).

5.3

A maggior ragione si giustifica questa

conclusione dopo la sentenza 15 dicembre 2010 (n. 32.2009.15) del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, che ha confermato la decisione 17 novembre 2008,

emanata su opposizione dall'UAI, riconoscendo il diritto ad un intervento

logopedico di due sedute alla settimana limitatamente ad una durata di 45

minuti ciascuna per il periodo 8 gennaio 2007 - 31 dicembre 2008.

In quella sede, l'insorgente,

rispettivamente la sua logopedista, dopo aver nuovamente illustrato la

situazione della bambina - caratterizzata da difficoltà nell'acquisizione del

linguaggio che si manifestava a tutti i livelli (comprensione, vocabolario,

ambito fonetico-fonologico e morfosintattico) e nell'acquisizione del linguaggio

scritto - aveva motivato che per considerare tutti gli ambiti di intervento

(..), mediante un approccio ludico considerante gli interessi della bambina al

fine di renderla motivata e sicura, era indispensabile disporre di un tempo adeguato,

il quale non poteva essere inferiore a quattro quarti d'ora d'intervento

iniziato. Il Tribunale per contro, avvallando nell'esito le tesi dell'USC,

ha concluso che secondo questa Corte il caso concreto non costituisce

effettivamente una situazione straordinaria tale da giustificare una deroga all'usuale

durata di 45 minuti di ogni singola seduta di logopedia, dal momento che non

vengono descritte difficoltà dal punto di vista cognitivo o eventuali ritardi

di sviluppo. Né del resto risulta che l'assicurata sia posta a beneficio di una

scolarizzazione speciale né seguita dal Servizio ortopedagogico itinerante

cantonale (cfr. STCA citata, consid. 2.6 pag. 14).

5.4

Ferme queste premesse, se per questo

periodo il Tribunale delle assicurazioni ha ritenuto appropriata una durata di

45.

minuti, non è dato di vedere per qual motivo questa durata dovrebbe essere

considerata insufficiente per la continuazione del trattamento. Neppure dalla

richiesta di rinnovo è ravvisabile una simile situazione eccezionale. Le

spiegazioni fornite dalla domanda di rinnovo in merito alla situazione della

ricorrente ed ai progressi compiuti non consentono affatto di dedurre che per

migliorare l'efficacia dell'intervento fosse necessario aumentare da 45 a 60 minuti la durata delle sedute, piuttosto il contrario. Le sue spiegazioni sono atte a giustificare

soltanto la continuazione del trattamento. Non permettono di giustificare una

durata delle sedute superiore a quella fissata dall'USC, come giustamente

concluso dal Governo.

5.5

Per gli stessi motivi illustrati dalla

sentenza del Tribunale federale a cui si rinvia (cfr. STF 2C.105/2009 citata, consid. 6.5.3 e supra, consid. 3), va infine respinta l'eccezione di disparità

di trattamento sollevata dalla ricorrente per rapporto ai bambini seguiti da

logopedisti attivi all'interno di strutture scolastiche rispettivamente a

quelli di scuola speciale presi a carico dal SOIC. Da respingere è pure la

doglianza, del tutto generica, circa una pretesa differenza con bambini seguiti

da altre colleghe logopediste. Non è in effetti escluso - evidentemente - che,

in presenza di situazioni particolari, adeguatamente motivate, l'autorità

dipartimentale ammetta sedute con una durata superiore a 45 minuti. Priva di

rilevanza, come già rilevato dall'Alta Corte, sarebbe invece l'asserita

esistenza di una prassi precedente più generosa (cfr. STF 2C.105/2009 citata, consid. 6.5.3).

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto nella

misura in cui è ricevibile.

Date le circostanze, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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