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Decisione

52.2009.255

Licenza edilizia. Pannelli solari

12 novembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I Servizi generali del Dipartimento del

territorio hanno preavvisato favorevolmente la domanda, facendo proprio l'avviso

dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), che non ha ravvisato motivi

deducibili dal decreto legislativo sulle bellezze naturali e del paesaggio del

16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) per opporsi all’impianto fotovoltaico.

Con decisione 20 aprile 2009 il municipio ha

rilasciato la licenza per l'intervento, ma non per la posa del pannello solare,

ritenuto contrario all'art. 27 cpv. 5 delle norme di attuazione del piano regolatore

(NAPR) di Vaglio.

B. Con

giudizio 9 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il

divieto di posare pannelli solari sui tetti degli edifici del nucleo di Vaglio

fosse chiaro e non ammettesse deroghe.

C. Contro il

predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della

licenza edilizia anche per il pannello solare.

Con lunghe argomentazioni i ricorrenti

sottolineano come l'esigenza generale di far capo ad energie rinnovabili stia

modificando anche le sensibilità di tutela estetica dei nuclei. Osservano

inoltre che il municipio ha recentemente rilasciato una licenza edilizia per la

posa di pannelli solari su un edificio del nucleo.

D. Il

Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa senza formulare

particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio, contestando succintamente le tesi degli insorgenti con argomenti che,

per quanto necessario, saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione

attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è pacifica (art. 21 cpv. 2 LE e

art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto

della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Le

prove sollecitate dai ricorrenti (edizione documenti dal municipio e dall'UNP)

non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

presente giudizio.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 18a della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), nelle

zone edificabili e nelle zone agricole è accordata l'autorizzazione per l'installa-zione

di impianti solari accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate, sempre

che non ne risultino pregiudicati monumenti culturali o naturali d'importanza

cantonale o nazionale.

L'art. 18a LPT, in vigore dal 1.

gennaio 2008, costituisce una norma d'autorizzazione direttamente applicabile

qualora risultino cumulativamente soddisfatte le tre condizioni che pone: (a)

connessione ad un edificio principale, (b) accurata integrazione nel tetto o

nelle facciate, (c) assenza di pregiudizi per monumenti culturali d'importanza

nazionale o cantonale (Cristoph

Jäger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 2009, ad

art. 18a LPT, n. 21

segg.).

Per il principio della preminenza del

diritto federale, sancito dall'art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale del

18.

aprile 1999 (Cost. fed.; RS 101), l'art. 18a LPT prevale sul diritto

cantonale contrario. Inapplicabili sono anche le disposizioni del diritto comunale

che contraddicono il precetto sancito dalla norma di diritto federale. Il

diritto cantonale e comunale può soltanto precisare il quadro normativo

definito dal diritto federale. Non può vanificarlo od eluderlo (Jäger, op. cit., n. 20).

2.2

Secondo l'art. 27 cpv. 5 lett. a NAPR

di Vaglio, nella zona del nucleo, per la copertura dei tetti dispone la norma

dovranno essere usati materiali tradizionali, in particolare tegole rosse o

coppi. È vietata la formazione di squarci ed aperture nelle falde del tetto e

la posa di pannelli solari non è ammessa.

Nella misura in cui vieta tassativamente la

posa di questo genere di impianti, la norma di diritto comunale, volta a

preservare le caratteristiche architettoniche e l'aspetto tradizionale degli

edifici del nucleo, non è applicabile, poiché palesemente contraria all'art. 18a LPT. Le ulteriori prescrizioni estetiche possono comunque servire

a valutare il grado d'integrazione degli impianti solari nei tetti.

In quanto fondato sull'art. 27 NAPR, il

diniego della licenza non può dunque essere confermato perché lesivo del

diritto federale.

Resta da verificare se il controverso

impianto sia conforme all'art. 18a LPT.

3.

3.1. L'impianto

solare in esame verrebbe posato sulla falda sud del tetto di tegole rosse che

ricopre un piccolo edificio rustico, privo di particolari pregi architettonici,

situato nel nucleo di Vaglio all'intersezione di due strade, che verrebbe riattato.

I piani indicano che la superficie dei pannelli termici ammonterebbe a mq 7.50,

pari a circa un quarto (25%) della superficie della falda del tetto (ca. m 7.50

x 4).

L'impianto è connesso ad uno stabile

principale e non pregiudica alcun monumento culturale d'importanza nazionale o

cantonale. Il nucleo di Vaglio, sito pittoresco ai sensi del DLBN, non è dichiarato

bene culturale ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali del 13

maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1). Due delle tre condizioni poste dall'art. 18a

LPT, una positiva, l'altra negativa, sono dunque soddisfatte. Controverso, in

concreto, può essere unicamente l'adempimento della terza, positiva, relativa all'accurata

integrazione nel tetto.

3.2

I Servizi generali del Dipartimento del

territorio, ai quali compete l'applicazione della LPT nell'ambito del rilascio

di permessi di costruzione (allegato 1 al regolamento d'applicazione della

legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1), su preavviso dell'UNP,

hanno ritenuto che la licenza potesse essere rilasciata. Essi non hanno fondato

la loro valutazione sull'art. 18a LPT, che richiede un'accurata integrazione

dell'impianto nel tetto, ma sul DLBN, che si limita a vietare l'alterazione dei

siti pittoreschi (art. 1 lett. c e 2 cpv. 1 DLBN). L'art. 18a LPT è

stato semplicemente ignorato. Nemmeno il municipio o il Consiglio di Stato si

sono confrontati con questa norma.

3.3

In tali circostanze, non avendo l'autorità

cantonale fatto uso della latitudine di giudizio che l'art. 18a LPT le

riserva in ordine all'individuazione del contenuto normativo della nozione

indeterminata di accurata integrazione, la decisione impugnata non può essere

confermata.

È ben vero che questo Tribunale controlla

con pieno potere di cognizione – da esercitare comunque con riserbo e semmai

nei limiti posti dall'autonomia comunale – l'interpretazione data dalle istanze

inferiori alle nozioni giuridiche indeterminate. In assenza di qualsiasi

interpretazione della nozione giuridica applicabile, che le precedenti istanze

hanno ignorato, questo Tribunale non può sopperire al difetto, sostituendosi

all'UNP in una valutazione che non deve limitarsi ad escludere che l'impianto

non alteri il sito pittoresco, ma deve concretamente verificare, raccogliendo

semmai le informazioni mancanti, se si inserisce in modo adeguato nello

spiovente del tetto, tenendo presenti sia le caratteristiche del sito

(visibilità, esposizione, ecc.) sia dell'impianto progettato (dimensioni e

colori dell'impianto, superficie occupata, assenza di riflessi, ecc.; cfr. Jäger, op. cit., n. 25; sentenza del

Tribunale amministrativo di Zurigo, VB n. 2008.00322 del 29 ottobre 2008

consid. 3.1).

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti all'istanza

inferiore, affinché – acquisito un nuovo preavviso dell'UNP, fondato sull'art. 18a

LPT – si pronunci nuovamente, stabilendo se i pannelli solari in questione, tenuto

conto delle loro caratteristiche (dimensioni, posizione, colore, lucentezza,

ecc.) e di quelle del sito, rispondono al requisito dell'accurata integrazione

nel tetto.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18a LPT; 21 LE; 27 NAPR di Vaglio;

3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

decisione 9 giugno 2009 del

Consiglio di Stato

(n. 2845) è annullata;

1.2. gli

atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come al considerando

n. 4.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno

2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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