52.2009.255
Licenza edilizia. Pannelli solari
12 novembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2009.255
Data decisione, Autorità:
12.11.2009, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia. Pannelli solari
CONFORMITÀ DI ZONA
art. 18a LPT
Incarto n.
52.2009.255
Lugano
12 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente
Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 giugno 2009 di
RI 1
contro
la decisione 9 giugno 2009 del Consiglio di Stato
(n. 2845) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 20 aprile 2009 con cui il municipio di Capriasca ha negato loro la
licenza edilizia per posare dei pannelli solari termici sul tetto della loro
casa d'abitazione, situata nel nucleo di Vaglio (part. 22);
viste le risposte:
- 8 luglio 2009 del
Consiglio di Stato;
- 10 luglio 2009 del
municipio di Capriasca;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23
novembre 2008, RI 1, qui ricorrenti, hanno chiesto al municipio di Vaglio il permesso
di riattare il loro rustico (part. 22), situato nel nucleo di Vaglio all’intersezione
tra un vicolo e la strada cantonale che attraversa il paese. Il progetto
prevedeva fra l'altro di posare un pannello termico di mq 7.50 sulla falda del
tetto orientata verso sud.
Fatti
I Servizi generali del Dipartimento del
territorio hanno preavvisato favorevolmente la domanda, facendo proprio l'avviso
dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), che non ha ravvisato motivi
deducibili dal decreto legislativo sulle bellezze naturali e del paesaggio del
16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) per opporsi all’impianto fotovoltaico.
Con decisione 20 aprile 2009 il municipio ha
rilasciato la licenza per l'intervento, ma non per la posa del pannello solare,
ritenuto contrario all'art. 27 cpv. 5 delle norme di attuazione del piano regolatore
(NAPR) di Vaglio.
B. Con
giudizio 9 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
divieto di posare pannelli solari sui tetti degli edifici del nucleo di Vaglio
fosse chiaro e non ammettesse deroghe.
C. Contro il
predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza edilizia anche per il pannello solare.
Con lunghe argomentazioni i ricorrenti
sottolineano come l'esigenza generale di far capo ad energie rinnovabili stia
modificando anche le sensibilità di tutela estetica dei nuclei. Osservano
inoltre che il municipio ha recentemente rilasciato una licenza edilizia per la
posa di pannelli solari su un edificio del nucleo.
D. Il
Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando succintamente le tesi degli insorgenti con argomenti che,
per quanto necessario, saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione
attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è pacifica (art. 21 cpv. 2 LE e
art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;
LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto
della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Le
prove sollecitate dai ricorrenti (edizione documenti dal municipio e dall'UNP)
non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
presente giudizio.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 18a della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), nelle
zone edificabili e nelle zone agricole è accordata l'autorizzazione per l'installa-zione
di impianti solari accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate, sempre
che non ne risultino pregiudicati monumenti culturali o naturali d'importanza
cantonale o nazionale.
L'art. 18a LPT, in vigore dal 1.
gennaio 2008, costituisce una norma d'autorizzazione direttamente applicabile
qualora risultino cumulativamente soddisfatte le tre condizioni che pone: (a)
connessione ad un edificio principale, (b) accurata integrazione nel tetto o
nelle facciate, (c) assenza di pregiudizi per monumenti culturali d'importanza
nazionale o cantonale (Cristoph
Jäger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 2009, ad
art. 18a LPT, n. 21
segg.).
Per il principio della preminenza del
diritto federale, sancito dall'art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale del
18.
aprile 1999 (Cost. fed.; RS 101), l'art. 18a LPT prevale sul diritto
cantonale contrario. Inapplicabili sono anche le disposizioni del diritto comunale
che contraddicono il precetto sancito dalla norma di diritto federale. Il
diritto cantonale e comunale può soltanto precisare il quadro normativo
definito dal diritto federale. Non può vanificarlo od eluderlo (Jäger, op. cit., n. 20).
2.2
Secondo l'art. 27 cpv. 5 lett. a NAPR
di Vaglio, nella zona del nucleo, per la copertura dei tetti dispone la norma
dovranno essere usati materiali tradizionali, in particolare tegole rosse o
coppi. È vietata la formazione di squarci ed aperture nelle falde del tetto e
la posa di pannelli solari non è ammessa.
Nella misura in cui vieta tassativamente la
posa di questo genere di impianti, la norma di diritto comunale, volta a
preservare le caratteristiche architettoniche e l'aspetto tradizionale degli
edifici del nucleo, non è applicabile, poiché palesemente contraria all'art. 18a LPT. Le ulteriori prescrizioni estetiche possono comunque servire
a valutare il grado d'integrazione degli impianti solari nei tetti.
In quanto fondato sull'art. 27 NAPR, il
diniego della licenza non può dunque essere confermato perché lesivo del
diritto federale.
Resta da verificare se il controverso
impianto sia conforme all'art. 18a LPT.
3.
3.1. L'impianto
solare in esame verrebbe posato sulla falda sud del tetto di tegole rosse che
ricopre un piccolo edificio rustico, privo di particolari pregi architettonici,
situato nel nucleo di Vaglio all'intersezione di due strade, che verrebbe riattato.
I piani indicano che la superficie dei pannelli termici ammonterebbe a mq 7.50,
pari a circa un quarto (25%) della superficie della falda del tetto (ca. m 7.50
x 4).
L'impianto è connesso ad uno stabile
principale e non pregiudica alcun monumento culturale d'importanza nazionale o
cantonale. Il nucleo di Vaglio, sito pittoresco ai sensi del DLBN, non è dichiarato
bene culturale ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali del 13
maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1). Due delle tre condizioni poste dall'art. 18a
LPT, una positiva, l'altra negativa, sono dunque soddisfatte. Controverso, in
concreto, può essere unicamente l'adempimento della terza, positiva, relativa all'accurata
integrazione nel tetto.
3.2
I Servizi generali del Dipartimento del
territorio, ai quali compete l'applicazione della LPT nell'ambito del rilascio
di permessi di costruzione (allegato 1 al regolamento d'applicazione della
legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1), su preavviso dell'UNP,
hanno ritenuto che la licenza potesse essere rilasciata. Essi non hanno fondato
la loro valutazione sull'art. 18a LPT, che richiede un'accurata integrazione
dell'impianto nel tetto, ma sul DLBN, che si limita a vietare l'alterazione dei
siti pittoreschi (art. 1 lett. c e 2 cpv. 1 DLBN). L'art. 18a LPT è
stato semplicemente ignorato. Nemmeno il municipio o il Consiglio di Stato si
sono confrontati con questa norma.
3.3
In tali circostanze, non avendo l'autorità
cantonale fatto uso della latitudine di giudizio che l'art. 18a LPT le
riserva in ordine all'individuazione del contenuto normativo della nozione
indeterminata di accurata integrazione, la decisione impugnata non può essere
confermata.
È ben vero che questo Tribunale controlla
con pieno potere di cognizione – da esercitare comunque con riserbo e semmai
nei limiti posti dall'autonomia comunale – l'interpretazione data dalle istanze
inferiori alle nozioni giuridiche indeterminate. In assenza di qualsiasi
interpretazione della nozione giuridica applicabile, che le precedenti istanze
hanno ignorato, questo Tribunale non può sopperire al difetto, sostituendosi
all'UNP in una valutazione che non deve limitarsi ad escludere che l'impianto
non alteri il sito pittoresco, ma deve concretamente verificare, raccogliendo
semmai le informazioni mancanti, se si inserisce in modo adeguato nello
spiovente del tetto, tenendo presenti sia le caratteristiche del sito
(visibilità, esposizione, ecc.) sia dell'impianto progettato (dimensioni e
colori dell'impianto, superficie occupata, assenza di riflessi, ecc.; cfr. Jäger, op. cit., n. 25; sentenza del
Tribunale amministrativo di Zurigo, VB n. 2008.00322 del 29 ottobre 2008
consid. 3.1).
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti all'istanza
inferiore, affinché – acquisito un nuovo preavviso dell'UNP, fondato sull'art. 18a
LPT – si pronunci nuovamente, stabilendo se i pannelli solari in questione, tenuto
conto delle loro caratteristiche (dimensioni, posizione, colore, lucentezza,
ecc.) e di quelle del sito, rispondono al requisito dell'accurata integrazione
nel tetto.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 18a LPT; 21 LE; 27 NAPR di Vaglio;
3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 9 giugno 2009 del
Consiglio di Stato
(n. 2845) è annullata;
1.2. gli
atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come al considerando
n. 4.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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