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Decisione

52.2009.256

Licenza edilizia per la costruzione di uno stabile

7 gennaio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12

dicembre 2006 RI 1 e RI 2 hanno chiesto al municipio di Agno il permesso di

costruire uno stabile di 12 appartamenti su un terreno (part. 810) lungo e

stretto (m 73 x 18.50), situato in località Monda, nella zona residenziale R6

del piano regolatore. L'edificio, alto m 19.50 dal piano dell'autorimessa

parzialmente interrata, è lungo m 60.07 e largo appena m 5.25. Articolato su

sette piani abitabili, l’ultimo dei quali mansardato, l’immobile si compone di

tre moduli, due doppi ed uno singolo, ciascuno dei quali coperto da un tetto a

due falde, collegati fra loro da elementi coperti da un tetto piano, contenente

le scale e l’ascensore. Le facciate principali (est e ovest) sono caratterizzate

dalla presenza di alcuni balconi, nonché di finestre a forma quadrata,

rettangolare e, sotto gli spioventi del tetto, anche trapezoidale. Su entrambe

queste facciate, il modulo più a sud presenta inoltre una grande apertura ad

arco, che comprende il pianterreno ed il secondo piano. Le facciate minori

(nord e sud) sono invece munite di aperture a forma circolare.

Alla domanda si sono opposti diversi vicini,

fra cui CO 6, qui comparenti, i quali hanno contestato l'inserimento estetico

dell'immobile.

Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi

generali del Dipartimento del territorio, il 31 marzo 2008 il municipio ha

respinto la domanda, ritenendo che l'edificio si ponesse in contrasto con le

preesistenze edilizie e rappresentasse un elemento estraneo alla tipologia

usuale di un edificio residenziale.

B. Con

giudizio 9 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di diniego

della licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da RI 1 e RI 2.

Lasciata indecisa la questione riguardante

la sufficienza dell'accesso, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'esecutivo

comunale non avesse abusato della latitudine di giudizio riservatagli dall'art.

6 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), laddove prescrive che gli

edifici e gli impianti si inseriscano in modo opportuno nel paesaggio. La

valutazione operata dall'autorità comunale non procederebbe da un esercizio

abusivo del potere d'apprezzamento conferitole da tale norma.

C. Con ricorso

26 giugno 2009, gli istanti in licenza deducono il predetto giudizio davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia loro

rilasciato il permesso richiesto.

Dopo aver contestato la riserva espressa dal

Governo in merito alla sufficienza dell'accesso, gli insorgenti criticano in

sostanza le deduzioni del municipio circa l'inserimento estetico del controverso

edificio, ravvisandovi un abuso d'apprezzamento. Poste in evidenza le

caratteristiche della zona, destinata agli insediamenti residenziali intensivi,

nonché l'avviso favorevole espresso dall'Ufficio natura e paesaggio (UNP), i

ricorrenti rilevano in particolare l'assenza di argomenti oggettivi atti a suffragare

le conclusioni alle quali è pervenuta l'autorità comunale. La costruzione di edifici

alti, lunghi e stretti - argomentano - sarebbe dettata dalla morfologia stessa

della zona. Il municipio, soggiungono, ha autorizzato la costruzione di edifici

anche più lunghi di quello in contestazione. Il diniego della licenza

configurerebbe pertanto una disparità di trattamento.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio contestando succintamente le tesi degli insorgenti con argomenti che

per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

CO 6 si limitano a formulare alcune

osservazioni riguardanti l'accesso senza porre domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 21

cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto

della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie scattate in

occasione del sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato. La zona è inoltre

sufficientemente nota a questo Tribunale per conoscenza diretta. La ripetizione

della visita in luogo sollecitata dagli insorgenti non appare dunque atta a

procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2. 2.1.

Giusta l’art. 61 cpv. 1 LPamm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

è proponibile contro la violazione del diritto.

Costituiscono, fra l'altro, violazione del

diritto, precisa la norma, l’eccesso e l’abuso di potere (cpv. 2). L'eccesso di

potere è dato quando l'autorità decide secondo apprezzamento laddove non ne

dispone. Vi è invece abuso di potere quando l'apprezzamento è esercitato in

spregio dei principi generali del diritto, per cui la decisione appare

insostenibile, ovvero arbitraria. A differenza del Consiglio di Stato, che, con

riserva dell'autonomia comunale, dispone di un potere di cognizione pieno, per

cui può anche controllare l'opportunità delle decisioni impugnate (art. 56

LPamm), il Tribunale deve limitarsi ad un controllo di legalità circoscritto

alla violazione del diritto, evitando di sostituire il suo potere d'apprezzamento

a quello dell'autorità decidente (RDAT I-1997 n. 21 consid. 3.3.; I-1994 n. 34

consid. 1a; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm n. 2 d).

2.2. Sono dette indeterminate (unbestimmte

Gesetzesbegriffe) le nozioni giuridiche il cui contenuto normativo deve

essere individuato nel singolo caso concreto, mediante interpretazione, tenendo

conto del senso e dello scopo della norma (DTF 96 I 369 seg. consid. 4; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, V ed., Basel und Stuttgart 1976, n. 66 B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Considerandi

II. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 seg.). Riservate le restrizioni imposte dall'autonomia

comunale, nel controllo dell'applicazione di tali nozioni, le istanze di

ricorso fruiscono di per sé di un potere di cognizione pieno, che esercitano tuttavia

con riserbo, limitandosi a verificare che le autorità decidenti non abbiano abusato

della latitudine di giudizio discendente dall'indeterminatezza della norma (Borghi/ Corti, loc. cit., n. 2 in fine; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,

Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, V ed., Zurigo 2006, n. 446c e seg.).

2.3

Anche se non è sempre agevole, concetto giuridico indeterminato

ed apprezzamento vanno tenuti distinti (Scolari,

op. cit., n. 399 seg.). Il concetto giuridico indeterminato sta essenzialmente nei

presupposti di fatto della prescrizione in cui è inserito. Il suo contenuto

normativo deve essere individuato mediante interpretazione, prescindendo di per

sé da qualsiasi apprezzamento. L'apprezzamento riguarda invece le conseguenze

giuridiche derivanti dall'applicazione della norma, che devono essere modulate

dall’autorità decidente in funzione degli scopi perseguiti, nel rispetto dei

principi generali del diritto, facendo uso del potere discrezionale conferitole

(Imboden/Rhinow, op. cit., n. 66 B

II a; Häfelin/Müller/Uhlmann, op.

cit., n. 451).

3.

Secondo l’art. 6 cpv. 1 NAPR di Agno, gli edifici e gli impianti

devono essere inseriti in modo opportuno nel paesaggio.

Per inserimento nel paesaggio, soggiunge la norma (cpv. 2), si intende una composizione

architettonica ed urbanistica che tenga conto di una lettura morfologica del

sito specifico e che sia nel contempo elemento costitutivo qualificato del disegno

complessivo degli spazi edificati e liberi.

La nozione di inserimento opportuno nel paesaggio è di natura

indeterminata (Scolari, Diritto

amministrativo, n. 396). Essa si distingue dal concetto di deturpazione, poiché

non si limita a sancire un divieto, ma impone un obbligo (DTF 114 Ia 343 seg.;

STF 1P. 392-394/1990 del 20 febbraio 1991 consid. 4b; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad

art. 28 LALPT n. 209). La nozione in esame prefigura una clausola estetica

positiva, appartenente al diritto comunale autonomo, la quale conferisce al

municipio una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione del suo

contenuto precettivo, che deve essere reperito nel quadro delle precisazioni

fornite dal secondo capoverso.

Chiamato a statuire sull'interpretazione data dal municipio

alla nozione giuridica indeterminata in esame, il Tribunale giudica di per sé

con pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia con riserbo sia per la

natura della norma, sia per il rispetto dovuto all'autonomia comunale. Nella

misura in cui la norma riservi al municipio anche un certo margine

discrezionale, il sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato ad

esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto

il profilo dell'abuso d'apprezzamento, fatta salva l’autonomia comunale.

4.

4.1. Nel

caso concreto, il municipio ha in buona sostanza ritenuto che la costruzione di

un edificio lungo circa 60 m, largo poco più di 5 ed alto quasi 20, in una zona destinata all'insediamento residenziale intensivo, non si inserisse adeguatamente nel

paesaggio. A suo avviso, esso si porrebbe in contrasto con le preesistenze

edilizie, presentando un'immagine architettonica a forma di lama, che rappresenta

un elemento estraneo alla tipologia usuale di un edificio residenziale.

La decisione dell'esecutivo comunale, confermata dal

Consiglio di Stato, regge alle critiche dell'insorgente.

4.2

La zona immediatamente circostante il

terreno dedotto in edificazione è caratterizzata dalla presenza di case d'abitazione

di modeste dimensioni, costruite decenni or sono, fra le quali sorgono stabili

d'appartamenti di maggior mole, più recenti, alcuni di un certo pregio, altri

piuttosto banali. Verso est, separato da altri due fondi (part. 811 e 1487) ed

inserito in un altro comparto del piano regolatore, sorge invece il noto centro

commerciale __________, costituito da ampi capannoni, alti al massimo una

decina di metri e coperti da tetti piani.

Il controverso edificio si connota anzitutto

per la straordinaria esilità (m 5.25) delle facciate secondarie (nord e sud),

alla quale si contrappongono la ragguardevole altezza (m 19.50), sia l'imponente

lunghezza (60 m) delle facciate principali (est ed ovest). Esso si

contraddistingue inoltre per l'eterogeneità di stili riscontrabili

nell’espressione architettonica, costituita da una serie di moduli abitativi,

coperti da tetti a due falde e muniti di aperture di vario genere e foggia,

collegati fra loro da corpi di servizio (scale ed ascensore), dalle fattezze

più sobrie e lineari.

4.3

Raffrontando l’edificio in

contestazione agli stabili circostanti, non si può rimproverare al municipio di

aver abusato della latitudine di giudizio riservatagli dalla nozione di

inserimento opportuno contenuta nell’art. 6 NAPR per aver ritenuto che si

ponesse in contrasto con le preesistenze. Negando che costituisca una composizione

architettonica ed urbanistica che tiene conto di una lettura morfologica del

sito specifico, l’esecutivo comunale non ha travalicato i limiti posti

dalla legge alla sua libertà di giudizio. L'immagine a campanile delle due

facciate laterali, caratterizzata dall’enorme sproporzione tra la larghezza,

addirittura inferiore a quella di una piccola casetta unifamiliare, e l’altezza

dell’edificio, quattro volte superiore, permette di ravvisare nella costruzione

una composizione architettonica, che contrasta in modo stridente con

l’equilibrato rapporto tra questi due parametri riscontrabile negli edifici

circostanti. L’effetto disarmonico è grave e manifesto. Basta da solo a suffragare

la deduzione del municipio, nella misura in cui esclude che tenga debitamente

conto della lettura morfologica del sito specifico.

Le deduzioni dell’autorità comunale appaiono

ancor più giustificate laddove negano che la costruzione rappresenti un

elemento costitutivo qualificato del disegno complessivo degli spazi liberi. Considerati

gli effetti esplicati sul contesto ambientale e paesaggistico dalla

costruzione, più simile ad un muraglione o ad una diga che ad uno stabile

abitativo, non appare per nulla fuori luogo sostenere che non si inserisca

adeguatamente nella trama urbanistica. La menomazione arrecata dal disarmonico

rapporto tra le facciate principali e quelle laterali all’equilibrio globale

tra gli spazi liberi e gli ingombri non può essere ragionevolmente contestata.

Altrettanto innegabile è l’assenza di elementi di pregio, atti a qualificare

l’espressione architettonica dell’edificio. Forme, quali i tetti a due falde, i

grandi archi a pianterreno o le aperture circolari delle facciate laterali, che

concorrono ad esaltare l’estraneità di un’opera massicciamente condizionata

dalle dimensioni e dalla forma del terreno, invece di renderla meno

appariscente, permettono di escludere che il municipio abbia travisato il senso

e le finalità della nozione giuridica in discussione. Negando che l’edificio

rappresenti un elemento costitutivo qualificato del disegno urbano, il

contenuto precettivo, attribuito dal municipio alla norma che era chiamato ad

interpretare, regge compiutamente alla critica degli insorgenti. Si fonda su

considerazioni pertinenti ed appare pienamente sostenibile. Una diversa

conclusione esporrebbe questo Tribunale al rimprovero di essersi arrogato un potere

di cognizione che contraddice il principio dell’autonomia comunale (DTF 96 I

369; STA 52.1999.289 del 17 gennaio 2000 consid. 2).

La singolarità data all’edificio in

discussione dalla sua esilità sottrae qualsiasi fondamento all’eccezione di

disparità di trattamento sollevata dagli insorgenti in relazione ad altri

stabili autorizzati dal municipio nella stessa zona. Nessuno degli edifici

circostanti può essere anche solo lontanamente comparato allo stabile qui in esame.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La

tassa di giustizia è a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 6 NAPR di Agno; 3, 18, 28, 60,

61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 3'000.- è a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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