52.2009.261
Licenza edilizia. Pericolo di scoscendimenti sul terreno
11 gennaio 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2009.261
Data decisione, Autorità:
11.01.2010, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia. Pericolo di scoscendimenti sul terreno
SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 28 cpv. 2 let. l LALPT
art. 11 cpv. 3 RLE
Incarto n.
52.2009.261
Lugano
11 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente
Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 giugno 2009 di
RI 1,
patrocinata da: PA 2, ,
contro
la decisione 9 giugno 2009 del Consiglio di Stato
(n. 2840) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 11 febbraio 2009 rilasciata dal municipio di Carona a CO 1
per ristrutturare ed ampliare la sua casa d'abitazione (part. 675);
viste le risposte:
- 8 luglio 2009 del
Consiglio di Stato;
- 21 luglio 2009 del municipio
di Carona;
- 18 agosto 2009 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27
novembre 2008 CO 1, qui resistente, ha chiesto al municipio di Carona il permesso
di ristrutturare ed ampliare la sua casa d'abitazione, situata nella zona residenziale,
su un terreno in pendio (part. 675), della quale è comproprietaria assieme al marito.
Il progetto prevede essenzialmente di
innalzare di un piano l'edificio, attualmente strutturato su un unico livello
abitabile, sostituendo il tetto ad una sola falda con un tetto a due spioventi.
Sul terreno antistante l'immobile verrebbe inoltre realizzata una tettoia
adibita a posteggio per due veicoli in sostituzione del garage esistente nel
seminterrato, che verrebbe trasformato in cantina.
Alla domanda si è opposta RI 1, qui ricorrente,
proprietaria del terreno confinante verso sudovest (part. 875), obiettando che
la tettoia adibita a posteggio avrebbe ostacolato l'esercizio del diritto di
passo iscritto a registro fondiario a favore del suo fondo su quello dedotto in
edificazione.
Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi
generali del Dipartimento del territorio, l'11 febbraio 2009 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
B. Con
giudizio 9 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Dopo aver disatteso le eccezioni sollevate
dall'insorgente con riferimento alla legittimazione della resistente a chiedere
il permesso di costruzione, il Governo ha in sostanza ritenuto che le
contestazioni volte a salvaguardare l'esercizio del diritto di passo fossero
improponibili in quanto fondate sul diritto privato.
C. Con ricorso
30 giugno 2009, la soccombente impugna il predetto giudizio davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla
licenza edilizia.
L'insorgente ripropone e sviluppa in questa
sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento al
pericolo di scoscendimenti del pendio retrostante la casa della resistente. La
costruzione della tettoia, soggiunge, pregiudicherebbe inoltre l'esercizio del
diritto di passo, di cui beneficia il suo fondo, poiché renderebbe impossibili
le manovre di inversione del senso di marcia e costringerebbe i veicoli ad
uscire in retromarcia dalla strada privata (part. 877) che collega le due
proprietà alla sottostante strada comunale.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e la beneficiaria della licenza, contestando le tesi dell’insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo contermine a
quello dedotto in edificazione e già opponente (art. 21 cpv. 2 LE), è certa. Il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte da
entrambe le parti. Le prove chieste dalla ricorrente (sopralluogo, perizia
geologica) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio.
2.2.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13
marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), sono vietate le costruzioni sopra terreni che non
offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o esposti a pericoli
particolari, come valanghe, frane, inondazioni.
Fatti
I terreni esposti a pericoli naturali sono
per principio esclusi dalla zona edificabile già in sede di allestimento del
piano regolatore (art. 28 cpv. 2 lett. l della legge cantonale d'applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990;
LALPT; RL 7.1.1.1). L'inclusione di un fondo nella zona edificabile crea dunque
la presunzione dell'assenza di pericoli naturali. Tale presunzione non è
comunque irrefutabile. Per motivi particolari e contingenti, un fondo può in
effetti risultare esposto a simili pericoli anche se appartiene alla zona edificabile.
2.2. Secondo l'art. 11 cpv. 3 del
regolamento d'applicazione della LE del 9 dicembre 1992 (RLE; 7.1.2.1.1), l'autorità
può, all'occorrenza, chiedere l'elaborazione di studi speciali, come perizie
geologiche, di meccanica delle terre, che dimostrino l'inesistenza di pericoli.
Deve però renderne plausibile la necessità, dimostrando, sulla base di
accertamenti sommari o di elementi di giudizio tratti dalla comune esperienza,
che il terreno da edificare può essere esposto a rischi particolari (RDAT
I-1991 n. 38; Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 24 LE, n. 1009).
Ove l'autorità dà seguito alla domanda di
costruzione perché non ha motivo di dubitare della sicurezza del fondo dedotto
in edificazione, gli opponenti possono contestare questa deduzione. Per esigere
che venga allestita una perizia sulla sicurezza del fondo, devono però rendere
quantomeno verosimile che l'ipotesi di un pericolo non può essere
ragionevolmente esclusa.
2.3. Nel caso concreto, il fondo della
resistente è incluso nella zona edificabile (residenziale) del piano regolatore
di Carona. Beneficia dunque della presunzione di assenza di pericoli naturali
derivante dall'azzonamento.
Non avendo motivo di dubitare della
sicurezza del fondo, il municipio non ha ritenuto di avvalersi della facoltà
concessagli dall'art. 11 cpv. 3 RLE, chiedendo all'istante in licenza di
integrare la domanda di costruzione con studi geologici, che dimostrassero la
stabilità del pendio posto immediatamente a monte dell'edificio da
ristrutturare.
L'opponente, la cui casa d'abitazione è
situata accanto a quella della resistente, contesta questa deduzione. A
sostegno della sua tesi non apporta tuttavia alcun elemento che permetta, anche
solo lontanamente, di dubitare della bontà delle conclusioni alle quali è
pervenuta l'autorità comunale. Essa si limita in effetti ad affermare di aver
dovuto consolidare il terreno retrostante la sua abitazione mediante muri di
sostegno, ma non produce nemmeno un referto del tecnico di cui si sarebbe avvalsa,
che renda plausibile la sua tesi, attestando che l'intervento si era reso necessario
per eliminare i pericoli ai quali il suo terreno sarebbe risultato esposto e
che sarebbero presenti anche sul fondo della resistente. Non sussistono dunque
motivi sufficienti per scostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto il
municipio e ritenere che la legittimità della controversa licenza debba essere
ulteriormente verificata alla luce dell'art. 24 cpv. 1 LE. A maggior ragione si
giustifica questa conclusione se si considera che l'intervento in contestazione
non intacca minimamente il pendio a monte della casa esistente, limitandosi a
sopraelevarla e ad aggiungervi una tettoia sul terreno antistante verso valle.
Giova peraltro aggiungere, che anche se il
pericolo prospettato dall'insorgente sussistesse effettivamente, non sarebbe
Considerandi
comunque tale da escludere che la licenza possa essere confermata,
subordinandola a condizioni volte a consolidare il pendio.
3.
3.1. La
licenza edilizia è per definizione un atto amministrativo col quale l'autorità
accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei
lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Scolari, op. cit., ad art. 1 LE n. 627). Per principio, impedimenti dedotti dal diritto privato
non ostano dunque al rilascio del permesso di costruzione. Vanno semmai fatti
valere davanti al giudice civile.
3.2
L'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b legge
federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio; LPT; RS 700).
Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente
ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT).
L'esigenza di un accesso sufficiente si
riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco.
L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione
stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di
soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. Il requisito è soddisfatto
quando l'accesso è assicurato di fatto e di diritto. La nozione di accesso sufficiente
attiene al diritto federale (DTF 117 Ib 308 consid. 4a), il quale stabilisce tuttavia
unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente
fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b; RDAT
I-2003 n. 59 consid. 3). La sufficienza dell'accesso deve essere valutata
tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità
edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (DTF 121 I
65.
consid. 3a; Peter
Hänni, Planungs- Bau- und besonderes Umwelt-schutzrecht, 4. ed., Berna 2002,
pag. 255). L'autorità decidente fruisce in proposito di un certa
latitudine di giudizio, censurabile da parte delle istanze di ricorso
unicamente nella misura in cui perfezioni gli estremi della violazione del diritto
(art. 61 LPamm).
3.3
Nel caso concreto, la ricorrente si
oppone al rilascio della licenza edilizia, obiettando che l'intervento si
porrebbe in contrasto con il diritto di passo iscritto a registro fondiario a
favore del suo fondo ed a carico di quello della resistente, rendendo difficoltoso
l'accesso alla sua proprietà. La tettoia che verrebbe eretta sul terreno antistante
l'immobile dedotto in edificazione e la soppressione del garage esistente -
specifica - ostacolerebbe in particolare l'inversione del senso di marcia,
costringendo i veicoli a ripercorrere in retromarcia la strada d'accesso con
conseguente compromissione della sicurezza degli altri utenti.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, l'obiezione è ricevibile nella misura in cui è volta a contestare la
sufficienza dell'accesso. Essa va comunque disattesa.
È possibile che la soppressione del garage
esistente renda più difficile l'inversione del senso di marcia ai veicoli, che
non possono più usufruirne come spazio di manovra. Nel fatto che almeno i
veicoli di maggiori dimensioni possano essere costretti a percorrere in
retromarcia la strada privata, che collega le proprietà delle parti in lite
alla sottostante strada comunale non è tuttavia ravvisabile una circostanza
tale da rendere insostenibile, in quanto viziata da violazione del diritto, la
valutazione operata dall'autorità comunale circa la sufficienza dell'accesso.
La strada a fondo cieco, larga circa 2 m nel
punto più stretto e lunga una quarantina di metri, serve in pratica soltanto
alle parti in causa. Il traffico è dunque assai limitato, per cui anche eventuali
manovre in retromarcia non sono atte a pregiudicare la sicurezza della
circolazione.
Non appare pertanto fuori luogo concludere
che l'accesso, quantunque non ottimale, malgrado la costruzione della tettoia
destinata ad autorimessa, rimanga sufficiente.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 19 LPT; 21, 24 LE; 11 RLE; 3, 18,
28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'200.- è a carico della ricorrente RI 1, che rifonderà fr.
1'800.- alla resistente CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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