Lexipedia

Decisione

52.2009.261

Licenza edilizia. Pericolo di scoscendimenti sul terreno

11 gennaio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I terreni esposti a pericoli naturali sono

per principio esclusi dalla zona edificabile già in sede di allestimento del

piano regolatore (art. 28 cpv. 2 lett. l della legge cantonale d'applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990;

LALPT; RL 7.1.1.1). L'inclusione di un fondo nella zona edificabile crea dunque

la presunzione dell'assenza di pericoli naturali. Tale presunzione non è

comunque irrefutabile. Per motivi particolari e contingenti, un fondo può in

effetti risultare esposto a simili pericoli anche se appartiene alla zona edificabile.

2.2. Secondo l'art. 11 cpv. 3 del

regolamento d'applicazione della LE del 9 dicembre 1992 (RLE; 7.1.2.1.1), l'autorità

può, all'occorrenza, chiedere l'elaborazione di studi speciali, come perizie

geologiche, di meccanica delle terre, che dimostrino l'inesistenza di pericoli.

Deve però renderne plausibile la necessità, dimostrando, sulla base di

accertamenti sommari o di elementi di giudizio tratti dalla comune esperienza,

che il terreno da edificare può essere esposto a rischi particolari (RDAT

I-1991 n. 38; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 24 LE, n. 1009).

Ove l'autorità dà seguito alla domanda di

costruzione perché non ha motivo di dubitare della sicurezza del fondo dedotto

in edificazione, gli opponenti possono contestare questa deduzione. Per esigere

che venga allestita una perizia sulla sicurezza del fondo, devono però rendere

quantomeno verosimile che l'ipotesi di un pericolo non può essere

ragionevolmente esclusa.

2.3. Nel caso concreto, il fondo della

resistente è incluso nella zona edificabile (residenziale) del piano regolatore

di Carona. Beneficia dunque della presunzione di assenza di pericoli naturali

derivante dall'azzonamento.

Non avendo motivo di dubitare della

sicurezza del fondo, il municipio non ha ritenuto di avvalersi della facoltà

concessagli dall'art. 11 cpv. 3 RLE, chiedendo all'istante in licenza di

integrare la domanda di costruzione con studi geologici, che dimostrassero la

stabilità del pendio posto immediatamente a monte dell'edificio da

ristrutturare.

L'opponente, la cui casa d'abitazione è

situata accanto a quella della resistente, contesta questa deduzione. A

sostegno della sua tesi non apporta tuttavia alcun elemento che permetta, anche

solo lontanamente, di dubitare della bontà delle conclusioni alle quali è

pervenuta l'autorità comunale. Essa si limita in effetti ad affermare di aver

dovuto consolidare il terreno retrostante la sua abitazione mediante muri di

sostegno, ma non produce nemmeno un referto del tecnico di cui si sarebbe avvalsa,

che renda plausibile la sua tesi, attestando che l'intervento si era reso necessario

per eliminare i pericoli ai quali il suo terreno sarebbe risultato esposto e

che sarebbero presenti anche sul fondo della resistente. Non sussistono dunque

motivi sufficienti per scostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto il

municipio e ritenere che la legittimità della controversa licenza debba essere

ulteriormente verificata alla luce dell'art. 24 cpv. 1 LE. A maggior ragione si

giustifica questa conclusione se si considera che l'intervento in contestazione

non intacca minimamente il pendio a monte della casa esistente, limitandosi a

sopraelevarla e ad aggiungervi una tettoia sul terreno antistante verso valle.

Giova peraltro aggiungere, che anche se il

pericolo prospettato dall'insorgente sussistesse effettivamente, non sarebbe

Considerandi

comunque tale da escludere che la licenza possa essere confermata,

subordinandola a condizioni volte a consolidare il pendio.

3.

3.1. La

licenza edilizia è per definizione un atto amministrativo col quale l'autorità

accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei

lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Scolari, op. cit., ad art. 1 LE n. 627). Per principio, impedimenti dedotti dal diritto privato

non ostano dunque al rilascio del permesso di costruzione. Vanno semmai fatti

valere davanti al giudice civile.

3.2

L'autorizzazione a costruire può essere

rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b legge

federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio; LPT; RS 700).

Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente

ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT).

L'esigenza di un accesso sufficiente si

riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco.

L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione

stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di

soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. Il requisito è soddisfatto

quando l'accesso è assicurato di fatto e di diritto. La nozione di accesso sufficiente

attiene al diritto federale (DTF 117 Ib 308 consid. 4a), il quale stabilisce tuttavia

unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente

fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b; RDAT

I-2003 n. 59 consid. 3). La sufficienza dell'accesso deve essere valutata

tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità

edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (DTF 121 I

65.

consid. 3a; Peter

Hänni, Planungs- Bau- und besonderes Umwelt-schutzrecht, 4. ed., Berna 2002,

pag. 255). L'autorità decidente fruisce in proposito di un certa

latitudine di giudizio, censurabile da parte delle istanze di ricorso

unicamente nella misura in cui perfezioni gli estremi della violazione del diritto

(art. 61 LPamm).

3.3

Nel caso concreto, la ricorrente si

oppone al rilascio della licenza edilizia, obiettando che l'intervento si

porrebbe in contrasto con il diritto di passo iscritto a registro fondiario a

favore del suo fondo ed a carico di quello della resistente, rendendo difficoltoso

l'accesso alla sua proprietà. La tettoia che verrebbe eretta sul terreno antistante

l'immobile dedotto in edificazione e la soppressione del garage esistente -

specifica - ostacolerebbe in particolare l'inversione del senso di marcia,

costringendo i veicoli a ripercorrere in retromarcia la strada d'accesso con

conseguente compromissione della sicurezza degli altri utenti.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio

di Stato, l'obiezione è ricevibile nella misura in cui è volta a contestare la

sufficienza dell'accesso. Essa va comunque disattesa.

È possibile che la soppressione del garage

esistente renda più difficile l'inversione del senso di marcia ai veicoli, che

non possono più usufruirne come spazio di manovra. Nel fatto che almeno i

veicoli di maggiori dimensioni possano essere costretti a percorrere in

retromarcia la strada privata, che collega le proprietà delle parti in lite

alla sottostante strada comunale non è tuttavia ravvisabile una circostanza

tale da rendere insostenibile, in quanto viziata da violazione del diritto, la

valutazione operata dall'autorità comunale circa la sufficienza dell'accesso.

La strada a fondo cieco, larga circa 2 m nel

punto più stretto e lunga una quarantina di metri, serve in pratica soltanto

alle parti in causa. Il traffico è dunque assai limitato, per cui anche eventuali

manovre in retromarcia non sono atte a pregiudicare la sicurezza della

circolazione.

Non appare pertanto fuori luogo concludere

che l'accesso, quantunque non ottimale, malgrado la costruzione della tettoia

destinata ad autorimessa, rimanga sufficiente.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 19 LPT; 21, 24 LE; 11 RLE; 3, 18,

28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è a carico della ricorrente RI 1, che rifonderà fr.

1'800.- alla resistente CO 1 a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster