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Decisione

52.2009.262

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività indipendente

29 settembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 21

agosto 2007, il cittadino lituano RI 1 (1975) ha chiesto alla Sezione dei permessi

e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un

permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività imprenditoriale come

indipendente nel settore immobiliare. Il 28 settembre 2007, il ricorrente ha

ottenuto il permesso richiesto, valido fino al 21 luglio 2012.

B. a. Il 30

luglio 2008, l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha affiliato RI 1

alla cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG a decorrere dal 1° agosto 2007

quale persona non esercitante attività lucrativa.

L'11 e 22 settembre 2008, l'Ufficio

regionale degli stranieri di __________ ha quindi invitato l'interessato a

produrre senza indugio la documentazione che dimostrasse l'esercizio di un'attività

indipendente, ma invano. Sollecitato nuovamente il 3 dicembre 2008 con

l'avvertenza che in assenza di tali documenti il suo permesso avrebbe potuto

essere revocato, il 30 dello stesso mese l'insorgente ha indicato che la sua

attività come indipendente avrebbe dato i primi frutti soltanto a partire

dall'aprile 2009 e di potersi mantenere tramite i propri risparmi.

b. Ritenuto che RI 1 non aveva prodotto quanto

richiesto, il 16 gennaio 2009 il dipartimento ha deciso di revocargli il

permesso di dimora CE/ALS e gli ha fissato un termine con scadenza il 15

febbraio successivo per lasciare il territorio elvetico.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 12 dell'Allegato I dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla

libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681); 23 dell'ordinanza federale sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203); e 6 della

legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone

straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).

C. Con

giudizio 9 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha tutelato la decisione

impugnata, in quanto l'interessato non aveva rispettato le condizioni per cui aveva

ottenuto il permesso di dimora come indipendente. Non portava a diversa

conclusione, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, il fatto che egli stesse per

avviare una nuova attività lucrativa, questa volta nel ramo nautico, in quanto

non aveva dimostrato di ottenere da tale lavoro un introito regolare che gli

permettesse di mantenersi. Infine, ha considerato la decisione di revoca

conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento in quanto viziata da formalismo

eccessivo.

Il ricorrente afferma di essere stato

costretto ad interrompere temporaneamente la propria attività lavorativa

iniziale per motivi indipendenti dalla sua volontà. Pone in evidenza di essere

finalmente ritornato attivo nel settore della compravendita di natanti e

imbarcazioni, costituendo inoltre una società a garanzia limitata. Al fine di dimostrare

la sua nuova attività e l'effettivo conseguimento di un utile sufficiente per far

fronte alle sue esigenze personali, il ricorrente ha successivamente versato

agli atti diversa documentazione e la conferma di affiliazione quale

indipendente alla cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG con effetto retroattivo

dal 1° gennaio 2009.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza

formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. LALPS. Il gravame in oggetto,

tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 apri-

le 1966

(LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a

ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. L'art.

12.

cpv. 1 dell'Allegato I ALC dispone che il cittadino di una parte contraente

che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi

un’attività indipendente (autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata

di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle

autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal

fine.

L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i

permessi di soggiorno di breve durata CE/AELS, i permessi di dimora CE/AELS e i

permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati

se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

2.2

In caso di seri dubbi circa l'esercizio reale e intenso

dell'attività lucrativa svolta in Svizzera in qualità di indipendente e la

realizzazione effettiva di un introito regolare che consenta di sovvenire ai

propri bisogni, le competenti autorità cantonali mantengono la possibilità di

esigere - in ogni momento della durata di validità del permesso - nuovi mezzi

di prova e di revocare il permesso se le condizioni per il suo rilascio non

sono più adempite. La creazione di un'impresa o azienda in Svizzera con

attività commerciale effettiva atta a garantire durevolmente il sostentamento

può fungere da prova sufficiente. A tal fine basta presentare i libri di

commercio (contabilità, commesse, ecc.), che attestano la sua effettiva

esistenza. I Cantoni non possono opporre ostacoli insormontabili per quel che

concerne la dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente. Oltre alla creazione

di un'impresa o azienda in Svizzera e a un'attività effettiva, i criteri determinanti

per il rilascio - o il mantenimento - del permesso sono un introito regolare e

il fatto che l'interessato non cada a carico dell'assistenza (Istruzioni

dell'Ufficio federale della migrazione sull'ALC, versione 01.06.09, n. 4.3.1 e

4.3

).

3.

Come

accennato in narrativa, il 28 settembre 2007 RI 1 ha ottenuto un permesso di

dimora CE/AELS per svolgere un'attività imprenditoriale nel settore immobiliare

quale indipendente. Ritenuto che il 30 luglio 2008 era stato affiliato alla

cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG a decorrere dal 1° agosto 2007

quale persona non esercitante attività lucrativa e che, nonostante diversi

solleciti (11 e 22 settembre e 3 dicembre 2008), il ricorrente non aveva

dimostrato fino a quel momento di esercitare un'attività indipendente, a

ragione il 16 gennaio 2009 il dipartimento gli ha revocato il permesso sulla

base degli art. 12 dell'Allegato I ALC e 23 cpv. 1 OLCP. Dal settembre 2007,

l'insorgente ha infatti beneficiato di un permesso di dimora quale lavoratore

autonomo senza adempiere le condizioni poste al momento del suo rilascio.

Non permette di giungere a diversa

conclusione il fatto che egli sarebbe stato costretto ad interrompere la sua

attività a causa di del fallimento della società con cui collaborava (ricorso

ad 2, pag. 3). L'art. 12 cpv. 6 dell'Allegato I ALC prevede infatti che la

carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata soltanto se l'interessato

non può esercitare l’attività a causa di un'incapacità temporanea di lavoro

dovuta a malattia o a infortunio, ciò che non è evidentemente il caso nella

presente fattispecie.

Nemmeno la circostanza che egli avrebbe

iniziato ora l'attività lucrativa indipendente, questa volta nel ramo nautico,

permette di mutare il presente giudizio. La sua nuova attività, in quanto avviata

definitivamente soltanto dopo la decisione dipartimentale di revoca, deve fare

oggetto di una nuova autorizzazione. Come ha già indicato il Consiglio di Stato

nella risoluzione governativa impugnata (ad H, pag. 7), nulla impedisce infatti

al ricorrente di richiedere il rilascio di un nuovo permesso di dimora CE/AELS

a tale scopo, sempre che ne adempia i requisiti dal profilo della polizia degli

stranieri.

4.

In

siffatte circostanze, si deve concludere che la decisione di revoca censurata

non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge

riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile

provvedimento. Essa non disattende nemmeno il principio della proporzionalità,

ritenuto che l'insorgente risiede in Svizzera soltanto dall'estate del 2007 e

ha i suoi principali legami sociali e famigliari in Lituania.

Neppure il fatto di esigere da lui l'inoltro

di una nuova domanda può essere considerato sproporzionato, dovendo l'autorità

di prime cure nuovamente valutare la sua situazione alla luce delle mutate

circostanze del caso.

5.

Stante

quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto e confermata la decisione

della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 12 Allegato I ALC; 23 OLCP; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61

LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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