52.2009.262
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività indipendente
29 settembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2009.262
Data decisione, Autorità:
29.09.2009, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività indipendente
PERMESSO CE O AELS
REVOCA
art. 12 ALC ALL1
art. 23 OLCP
Incarto n.
52.2009.262
Lugano
29 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 giugno 2009 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 9 giugno 2009 (n. 2836) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 16 gennaio 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS
per svolgere un'attività come indipendente;
viste le risposte:
- 8 luglio 2009 del
Consiglio di Stato,
- 1° settembre 2009 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 21
agosto 2007, il cittadino lituano RI 1 (1975) ha chiesto alla Sezione dei permessi
e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un
permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività imprenditoriale come
indipendente nel settore immobiliare. Il 28 settembre 2007, il ricorrente ha
ottenuto il permesso richiesto, valido fino al 21 luglio 2012.
B. a. Il 30
luglio 2008, l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha affiliato RI 1
alla cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG a decorrere dal 1° agosto 2007
quale persona non esercitante attività lucrativa.
L'11 e 22 settembre 2008, l'Ufficio
regionale degli stranieri di __________ ha quindi invitato l'interessato a
produrre senza indugio la documentazione che dimostrasse l'esercizio di un'attività
indipendente, ma invano. Sollecitato nuovamente il 3 dicembre 2008 con
l'avvertenza che in assenza di tali documenti il suo permesso avrebbe potuto
essere revocato, il 30 dello stesso mese l'insorgente ha indicato che la sua
attività come indipendente avrebbe dato i primi frutti soltanto a partire
dall'aprile 2009 e di potersi mantenere tramite i propri risparmi.
b. Ritenuto che RI 1 non aveva prodotto quanto
richiesto, il 16 gennaio 2009 il dipartimento ha deciso di revocargli il
permesso di dimora CE/ALS e gli ha fissato un termine con scadenza il 15
febbraio successivo per lasciare il territorio elvetico.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 12 dell'Allegato I dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla
libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681); 23 dell'ordinanza federale sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203); e 6 della
legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).
C. Con
giudizio 9 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha tutelato la decisione
impugnata, in quanto l'interessato non aveva rispettato le condizioni per cui aveva
ottenuto il permesso di dimora come indipendente. Non portava a diversa
conclusione, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, il fatto che egli stesse per
avviare una nuova attività lucrativa, questa volta nel ramo nautico, in quanto
non aveva dimostrato di ottenere da tale lavoro un introito regolare che gli
permettesse di mantenersi. Infine, ha considerato la decisione di revoca
conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento in quanto viziata da formalismo
eccessivo.
Il ricorrente afferma di essere stato
costretto ad interrompere temporaneamente la propria attività lavorativa
iniziale per motivi indipendenti dalla sua volontà. Pone in evidenza di essere
finalmente ritornato attivo nel settore della compravendita di natanti e
imbarcazioni, costituendo inoltre una società a garanzia limitata. Al fine di dimostrare
la sua nuova attività e l'effettivo conseguimento di un utile sufficiente per far
fronte alle sue esigenze personali, il ricorrente ha successivamente versato
agli atti diversa documentazione e la conferma di affiliazione quale
indipendente alla cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG con effetto retroattivo
dal 1° gennaio 2009.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza
formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. LALPS. Il gravame in oggetto,
tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 apri-
le 1966
(LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. L'art.
12.
cpv. 1 dell'Allegato I ALC dispone che il cittadino di una parte contraente
che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi
un’attività indipendente (autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata
di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle
autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal
fine.
L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i
permessi di soggiorno di breve durata CE/AELS, i permessi di dimora CE/AELS e i
permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati
se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
2.2
In caso di seri dubbi circa l'esercizio reale e intenso
dell'attività lucrativa svolta in Svizzera in qualità di indipendente e la
realizzazione effettiva di un introito regolare che consenta di sovvenire ai
propri bisogni, le competenti autorità cantonali mantengono la possibilità di
esigere - in ogni momento della durata di validità del permesso - nuovi mezzi
di prova e di revocare il permesso se le condizioni per il suo rilascio non
sono più adempite. La creazione di un'impresa o azienda in Svizzera con
attività commerciale effettiva atta a garantire durevolmente il sostentamento
può fungere da prova sufficiente. A tal fine basta presentare i libri di
commercio (contabilità, commesse, ecc.), che attestano la sua effettiva
esistenza. I Cantoni non possono opporre ostacoli insormontabili per quel che
concerne la dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente. Oltre alla creazione
di un'impresa o azienda in Svizzera e a un'attività effettiva, i criteri determinanti
per il rilascio - o il mantenimento - del permesso sono un introito regolare e
il fatto che l'interessato non cada a carico dell'assistenza (Istruzioni
dell'Ufficio federale della migrazione sull'ALC, versione 01.06.09, n. 4.3.1 e
4.3
).
3.
Come
accennato in narrativa, il 28 settembre 2007 RI 1 ha ottenuto un permesso di
dimora CE/AELS per svolgere un'attività imprenditoriale nel settore immobiliare
quale indipendente. Ritenuto che il 30 luglio 2008 era stato affiliato alla
cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG a decorrere dal 1° agosto 2007
quale persona non esercitante attività lucrativa e che, nonostante diversi
solleciti (11 e 22 settembre e 3 dicembre 2008), il ricorrente non aveva
dimostrato fino a quel momento di esercitare un'attività indipendente, a
ragione il 16 gennaio 2009 il dipartimento gli ha revocato il permesso sulla
base degli art. 12 dell'Allegato I ALC e 23 cpv. 1 OLCP. Dal settembre 2007,
l'insorgente ha infatti beneficiato di un permesso di dimora quale lavoratore
autonomo senza adempiere le condizioni poste al momento del suo rilascio.
Non permette di giungere a diversa
conclusione il fatto che egli sarebbe stato costretto ad interrompere la sua
attività a causa di del fallimento della società con cui collaborava (ricorso
ad 2, pag. 3). L'art. 12 cpv. 6 dell'Allegato I ALC prevede infatti che la
carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata soltanto se l'interessato
non può esercitare l’attività a causa di un'incapacità temporanea di lavoro
dovuta a malattia o a infortunio, ciò che non è evidentemente il caso nella
presente fattispecie.
Nemmeno la circostanza che egli avrebbe
iniziato ora l'attività lucrativa indipendente, questa volta nel ramo nautico,
permette di mutare il presente giudizio. La sua nuova attività, in quanto avviata
definitivamente soltanto dopo la decisione dipartimentale di revoca, deve fare
oggetto di una nuova autorizzazione. Come ha già indicato il Consiglio di Stato
nella risoluzione governativa impugnata (ad H, pag. 7), nulla impedisce infatti
al ricorrente di richiedere il rilascio di un nuovo permesso di dimora CE/AELS
a tale scopo, sempre che ne adempia i requisiti dal profilo della polizia degli
stranieri.
4.
In
siffatte circostanze, si deve concludere che la decisione di revoca censurata
non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge
riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile
provvedimento. Essa non disattende nemmeno il principio della proporzionalità,
ritenuto che l'insorgente risiede in Svizzera soltanto dall'estate del 2007 e
ha i suoi principali legami sociali e famigliari in Lituania.
Neppure il fatto di esigere da lui l'inoltro
di una nuova domanda può essere considerato sproporzionato, dovendo l'autorità
di prime cure nuovamente valutare la sua situazione alla luce delle mutate
circostanze del caso.
5.
Stante
quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto e confermata la decisione
della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
Tasse e spese di
giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 12 Allegato I ALC; 23 OLCP; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61
LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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