52.2009.266
Autorizzazione a frequentare la scuola dell'infanzia di un comune diverso da quello di residenza
18 agosto 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2009.266
Data decisione, Autorità:
18.08.2009, TRAM
Titolo:
Autorizzazione a frequentare la scuola dell'infanzia di un comune diverso da quello di residenza
SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE
art. 47 LSIE
Incarto n.
52.2009.266
Lugano
18 agosto 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 giugno 2009 di
RI 1,
contro
la decisione 24 giugno 2009 del Consiglio di Stato
(n. __________) che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 18 maggio 2009 con cui il CO 2 ha respinto la domanda di
autorizzare la loro figlia __________ a frequentare la scuola dell'infanzia
del comune di __________;
viste le risposte:
- 8 luglio 2009 del
Consiglio di Stato;
- 9 luglio 2009 della
sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello
sport;
- 13 luglio 2009 del CO 1;
- 15 luglio 2009 del CO 2;
preso atto delle osservazioni 3 agosto 2009
dell’ispettore scolastico del __________ circondario;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23 marzo
2009 RI 1, domiciliati nel comune di __________, hanno chiesto al municipio,
per loro motivi professionali, di autorizzare la loro figlia __________, nata
nel 2004, a frequentare la
scuola dell'infanzia del vicino comune di __________.
Il 18 maggio 2009 il municipio ha respinto la richiesta, ritenendo che per
garantire l'esistenza della scuola dell'infanzia nel comune, attualmente
istituita a titolo provvisorio, occorresse che tutti i bambini domiciliati la
frequentassero. In tal senso, ha aggiunto, aveva deciso di portare il grado di
insegnamento della docente della scuola dal 50 al 100%, con la creazione di una
mensa, a dipendenza dell'interesse delle famiglie.
B. Con
decisione 24 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata
dai ricorrenti contro la predetta risoluzione. Il Governo ha in sostanza
ritenuto che la decisione del municipio, tenuto conto del potere di
apprezzamento che gli deve essere riconosciuto, non prestasse il fianco a
critiche. I motivi d'interesse pubblico invocati dal comune prevarrebbero in effetti
sui motivi prettamente personali fatti valere dai ricorrenti.
C. Avverso
tale decisione, RI 1 insorgono ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata e che sia loro rilasciata l’autorizzazione richiesta.
Premesso come per loro poco conti che nel comune di residenza sia istituita una
scuola dell'infanzia a tempo pieno con una mensa, i ricorrenti sottolineano in
particolare i motivi personali, di natura economica e professionale, che li
costringerebbero a far capo all'istituto di __________. Questa soluzione,
precisano ancora, permetterebbe alla piccola __________ di recarsi dopo scuola
dalla nonna, che abita in quel comune e si prende cura di lei fino al rientro
dei genitori dal lavoro, dopo le sei di sera.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula
osservazioni, il CO 2 e la Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e
dello sport (DECS), che ne chiedono il rigetto con osservazioni di cui si dirà,
per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Il CO 1 si rimette invece al giudizio del
Tribunale, ribadendo la propria disponibilità ad accogliere la piccola __________.
E. Della presa
di posizione dell’ispettore scolastico del __________ circondario, interpellato
da questo Tribunale, e delle relative osservazioni delle parti, si dirà per
quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli
art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL
2.1.1.2) e art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione attiva dei
ricorrenti, destinatari della decisione impugnata, che pregiudica i loro
personali interessi è certa (art. 43 LPamm). Il ricorso, tempestivo (art. 46
cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.2.1. Secondo l'art. 47 della legge sulla scuola dell’infanzia e
sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LScIE; RL 5.1.5.1), gli allievi di
scuola dell’infanzia e di scuola elementare sono tenuti a frequentare la scuola
del comune di residenza (cpv. 1). I comuni e i consorzi, soggiunge la norma
(cpv. 2), hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere
nelle proprie scuole allievi residenti in altri comuni. Il trasferimento deve
essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettori di
circondario interessati e dal comune o consorzio di accoglienza (cpv. 3). Il comune
di residenza, conclude la norma, è tenuto a rimborsare l'importo stabilito dal
Dipartimento (cpv. 4).
Per principio, gli allievi sono tenuti a frequentare la scuola dell'infanzia
del comune di residenza. La frequenza di un istituto di un altro comune
soggiace ad autorizzazione, che è accordata solo per giustificati motivi.
2.2. Il trasferimento deve essere,
cumulativamente, autorizzato da almeno tre diverse istanze, ovvero: (a) il
municipio (o la delegazione consortile) del comune di residenza, (b) il
municipio (o la delegazione consortile) del comune d’accoglienza e (c)
l’ispetto-re di circondario (se i comuni interessati appartengono al medesimo
circondario), rispettivamente gli ispettori di circondario, se i comuni o i
consorzi interessati appartengono invece a circondari diversi.
L’art. 47 LScIE esige, a giusta ragione, che
ognuna delle istanze summenzionate si pronunci autonomamente sulla domanda di
trasferimento, rilasciando o negando l’autorizzazione. Le singole istanze
decisionali elencate dalla norma non sono chiamate ad esprimere un semplice
preavviso all’indirizzo di una di loro, che deve poi determinarsi con decisione
vincolante sulla domanda. Stando al testo della norma, ognuna di queste
autorità deve statuire sulla richiesta con decisione formale, fondata sulla
propria valutazione degli interessi che è tenuta a salvaguardare. Gli ispettori
di circondario devono verificare che il trasferimento non determini la
soppressione di una sezione di scuola o la necessità di crearne una nuova.
2.3. Il trasferimento è ammesso soltanto se
è autorizzato da tutte le istanze indicate dall’art. 47 LScIE. La legge è
silente in merito alla coordinazione delle singole decisioni. Il formulario che
Fatti
i genitori devono compilare per la domanda di trasferimento prevede nondimeno
che la coordinazione sia assunta, non già dall'ispettore scolastico in qualità
di rappresentante dell’autorità cantonale, preposto alla tutela degli interessi
superiori a quelli dei comuni, ma dal municipio del comune di residenza, che
deve trasmettere la richiesta alle altre istanze chiamate ad evaderla con decisione
formale.
2.4. Giustificati sono i motivi che sulla
base di un’attenta ponderazione degli interessi contrapposti appaiono
plausibili in quanto sorretti da sufficienti ragioni oggettive.
La norma attribuisce un ampio margine
discrezionale alle istanze decisionali menzionate dall’art. 47 LScIE, che sono
tenute a esercitarlo nel rispetto dei principi generali del diritto.
Censurabili da parte delle autorità di ricorso sono unicamente le decisioni che
integrano gli estremi di una violazione del diritto, in particolare sotto il
profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento. Ciò si verifica in
particolare quando la decisione risulta priva di ragioni oggettive, si fonda su
considerazioni estranee o appare altrimenti insostenibile.
Le istanze di ricorso devono limitarsi a
verificare che l'autorità decidente abbia esercitato correttamente il suo
potere d'apprezzamento. Non devono sostituire il loro apprezzamento a quello
dell'autorità inferiore. Devono soltanto escludere che sia incorsa in una
violazione del diritto (art. 61 LPamm), segnatamente sotto il profilo
dell’abuso di potere.
3.3.1. Nel caso concreto, i ricorrenti hanno chiesto al CO 2 di autorizzare
la figlia __________ a continuare a frequentare la scuola dell'infanzia del
vicino comune di __________. Scostandosi da quanto richiede l’art. 47 LScIE, l’esecutivo
comunale ha statuito sulla domanda senza trasmetterla né al CO 1, né
all’ispettore scolastico. Il Consiglio di Stato non ha posto rimedio al
difetto, limitandosi a raccogliere le osservazioni del CO 1, che si è dichiarato
favorevole, ma non quelle dell’ispettore scolastico, che, interpellato da
questo Tribunale, ha unicamente rilevato di non aver avuto modo di esaminare la
Considerandi
domanda.
Considerata anche l'imminenza dell'apertura
dell'anno scolastico, le irregolarità procedurali permettono di prescindere da
un rinvio della pratica all'istanza inferiore per nuovo giudizio previo
emendamento dei difetti, poiché la decisione del CO 2 regge comunque alla
critica degli insorgenti.
3.2
L’autorità comunale ha spiegato che la
sua decisione era in sostanza dettata dall'interesse di garantire anche in
futuro l'esistenza della propria scuola dell'infanzia (attualmente istituita a
titolo provvisorio) e di riflesso, di quella elementare. La frequentazione
della sede da parte di tutti i bambini domiciliati era dunque una condizione
indispensabile per assicurarne la sopravvivenza. In questa prospettiva ha pure
deciso di aumentare dal 50 al 100% il grado d'insegnamento della sede, con la
creazione di una mensa, a dipendenza dell'interesse delle famiglie.
Tenuto conto dell'ampio margine d'apprezzamento che spetta al municipio nel rilascio
di tali autorizzazioni, la decisione di non concedere il permesso per non compromettere
l'esistenza della scuola dell'infanzia, presa dopo un'accurata valutazione di
tutti gli interessi (cfr. verbali delle sei sedute del municipio tra il 25
marzo e il 29 maggio 2009) non appare per nulla insostenibile, priva di ragioni
serie e obbiettive, o altrimenti lesiva del sentimento di giustizia e di equità.
Creando le premesse per garantire una scuola dell'infanzia a parità di servizi
(grado d'insegnamento al 100% e mensa) rispetto ai vicini comuni, il municipio
si ripropone in effetti di offrire a tutte le famiglie una soluzione efficace
per la cura e la formazione dei loro figli in tenera età, assicurando nel
contempo l'esistenza stessa della scuola, confrontata con i tipici problemi di spopolamento
dei comuni periferici delle valli. Da questo profilo, la decisione del
municipio di limitare la partenza dei bambini verso altre sedi - che comunque
genera un costo al comune (cfr. art. 47 cpv. 4 LScIE) - è più che
comprensibile. Gli inconvenienti lamentati dagli insorgenti, per quanto fondati,
non appaiono comunque tali da giustificare una diversa conclusione. Attribuendo
all'interesse generale al mantenimento della scuola dell'infanzia nel comune un
peso maggiore rispetto a quello vantato dai ricorrenti il municipio non ha
violato il diritto.
Considerato che la frequenza della scuola
dell’infanzia non è obbligatoria (art. 14 LScIE), i ricorrenti non sono
comunque tenuti ad iscrivere la loro figlia alla scuola dell’infanzia di __________.
Possono anche trovare altre soluzioni.
4.
Viste le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere
respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo
soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 47 LScIE; 3, 18, 28, 43, 60,
61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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