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Decisione

52.2009.266

Autorizzazione a frequentare la scuola dell'infanzia di un comune diverso da quello di residenza

18 agosto 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori devono compilare per la domanda di trasferimento prevede nondimeno

che la coordinazione sia assunta, non già dall'ispettore scolastico in qualità

di rappresentante dell’autorità cantonale, preposto alla tutela degli interessi

superiori a quelli dei comuni, ma dal municipio del comune di residenza, che

deve trasmettere la richiesta alle altre istanze chiamate ad evaderla con decisione

formale.

2.4. Giustificati sono i motivi che sulla

base di un’attenta ponderazione degli interessi contrapposti appaiono

plausibili in quanto sorretti da sufficienti ragioni oggettive.

La norma attribuisce un ampio margine

discrezionale alle istanze decisionali menzionate dall’art. 47 LScIE, che sono

tenute a esercitarlo nel rispetto dei principi generali del diritto.

Censurabili da parte delle autorità di ricorso sono unicamente le decisioni che

integrano gli estremi di una violazione del diritto, in particolare sotto il

profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento. Ciò si verifica in

particolare quando la decisione risulta priva di ragioni oggettive, si fonda su

considerazioni estranee o appare altrimenti insostenibile.

Le istanze di ricorso devono limitarsi a

verificare che l'autorità decidente abbia esercitato correttamente il suo

potere d'apprezzamento. Non devono sostituire il loro apprezzamento a quello

dell'autorità inferiore. Devono soltanto escludere che sia incorsa in una

violazione del diritto (art. 61 LPamm), segnatamente sotto il profilo

dell’abuso di potere.

3.3.1. Nel caso concreto, i ricorrenti hanno chiesto al CO 2 di autorizzare

la figlia __________ a continuare a frequentare la scuola dell'infanzia del

vicino comune di __________. Scostandosi da quanto richiede l’art. 47 LScIE, l’esecutivo

comunale ha statuito sulla domanda senza trasmetterla né al CO 1, né

all’ispettore scolastico. Il Consiglio di Stato non ha posto rimedio al

difetto, limitandosi a raccogliere le osservazioni del CO 1, che si è dichiarato

favorevole, ma non quelle dell’ispettore scolastico, che, interpellato da

questo Tribunale, ha unicamente rilevato di non aver avuto modo di esaminare la

Considerandi

domanda.

Considerata anche l'imminenza dell'apertura

dell'anno scolastico, le irregolarità procedurali permettono di prescindere da

un rinvio della pratica all'istanza inferiore per nuovo giudizio previo

emendamento dei difetti, poiché la decisione del CO 2 regge comunque alla

critica degli insorgenti.

3.2

L’autorità comunale ha spiegato che la

sua decisione era in sostanza dettata dall'interesse di garantire anche in

futuro l'esistenza della propria scuola dell'infanzia (attualmente istituita a

titolo provvisorio) e di riflesso, di quella elementare. La frequentazione

della sede da parte di tutti i bambini domiciliati era dunque una condizione

indispensabile per assicurarne la sopravvivenza. In questa prospettiva ha pure

deciso di aumentare dal 50 al 100% il grado d'insegnamento della sede, con la

creazione di una mensa, a dipendenza dell'interesse delle famiglie.

Tenuto conto dell'ampio margine d'apprezzamento che spetta al municipio nel rilascio

di tali autorizzazioni, la decisione di non concedere il permesso per non compromettere

l'esistenza della scuola dell'infanzia, presa dopo un'accurata valutazione di

tutti gli interessi (cfr. verbali delle sei sedute del municipio tra il 25

marzo e il 29 maggio 2009) non appare per nulla insostenibile, priva di ragioni

serie e obbiettive, o altrimenti lesiva del sentimento di giustizia e di equità.

Creando le premesse per garantire una scuola dell'infanzia a parità di servizi

(grado d'insegnamento al 100% e mensa) rispetto ai vicini comuni, il municipio

si ripropone in effetti di offrire a tutte le famiglie una soluzione efficace

per la cura e la formazione dei loro figli in tenera età, assicurando nel

contempo l'esistenza stessa della scuola, confrontata con i tipici problemi di spopolamento

dei comuni periferici delle valli. Da questo profilo, la decisione del

municipio di limitare la partenza dei bambini verso altre sedi - che comunque

genera un costo al comune (cfr. art. 47 cpv. 4 LScIE) - è più che

comprensibile. Gli inconvenienti lamentati dagli insorgenti, per quanto fondati,

non appaiono comunque tali da giustificare una diversa conclusione. Attribuendo

all'interesse generale al mantenimento della scuola dell'infanzia nel comune un

peso maggiore rispetto a quello vantato dai ricorrenti il municipio non ha

violato il diritto.

Considerato che la frequenza della scuola

dell’infanzia non è obbligatoria (art. 14 LScIE), i ricorrenti non sono

comunque tenuti ad iscrivere la loro figlia alla scuola dell’infanzia di __________.

Possono anche trovare altre soluzioni.

4.

Viste le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere

respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 47 LScIE; 3, 18, 28, 43, 60,

61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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