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Decisione

52.2009.270

Imposizione della tassa per il finanziamento della promozione dello smercio e della qualità del vino (contributo di solidarietà). Imposta a destinazione vincolata. Modalità di calcolo del contributo. Principio della legalità

15 marzo 2013Italiano25 min

prelevare questo tipo di tassa. Gli insorgenti hanno contestato in seguito l'imposizione

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Numero d'incarto:

52.2009.270

Data decisione, Autorità:

15.03.2013, TRAM

Titolo:

Imposizione della tassa per il finanziamento della promozione dello smercio e della qualità del vino (contributo di solidarietà). Imposta a destinazione vincolata. Modalità di calcolo del contributo. Principio della legalità

SUSSIDIO CANTONALE

art. 5 cpv. 1 COST

art. 127 cpv. 1 COST

art. 9 LA#

art. 14 LA#

art. 8 cpv. 1 LAGR

art. 9 cpv. 2 LAGR

art. 12 cpv. 1 LAGR

art. 17 RLA#

art. 21 RLA#

art. 22 RLA#

art. 23 RLA#

Incarto n.

52.2009.270

Lugano

15 marzo 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo

Cassina, Flavia Verzasconi

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 luglio 2009 di

RI 1, ,

RI 2, ,

contro

la decisione 16 giugno 2009 (n. 2984) del Consiglio

di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la decisione

24 aprile 2009 del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di imposizione

della tassa per il finanziamento della promozione dello smercio e della

qualità;

viste le risposte:

- 15 luglio 2009 della CO

1;

- 5 agosto 2009 del

Dipartimento delle finanze e dell'economia;

- 18 agosto 2009 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

A. Con

risoluzione n. 3174 del 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'CO

1 (di seguito: CO 1) quale organizzazione di categoria per il prodotto "vino"

ai sensi degli art. 9 cpv. 2 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LA;

RL 8.1.1.1) e 17 del relativo regolamento di applicazione (regolamento sull'agricoltura

del 23 dicembre 2003; RLA; RL 8.1.1.1.1).

B. Il 21

luglio 2004 l'CO 1 ha presentato al Governo una domanda di estensione dell'obbligo

del pagamento dei contributi per finanziare la promozione dello smercio del

vino all'insieme dei produttori e dei trasformatori. Con risoluzione n. 4009

del 7 settembre 2004 l'Esecutivo cantonale, richiamati gli artt. 14 LA e 21-22

RLA e ritenuto giustificato che anche i non soci dell'associazione partecipino

al finanziamento della promozione dello smercio del vino - in quanto ne

traggono direttamente o indirettamente dei vantaggi - ha autorizzato l'CO 1 ad

estendere l'obbligo del pagamento dei contributi all'insieme dei produttori di

vino (dispositivo n.1). Quale organizzazione di categoria, si legge nel

dispositivo n. 2, l'CO 1, allo scopo di finanziare la propaganda dei prodotti

vitivinicoli ticinesi, è autorizzata a prelevare dai non membri, i seguenti

contributi massimi, per quintale di uve trasformate in Ticino in vino commerciale:

a) fr. 7.-/q. per le uve di prima categoria;

b) fr. 3.-/q. per le uve di seconda categoria.

Contro la risoluzione era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni

dall'intimazione e dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

C. Il 5

novembre 2008, su richiesta dell'CO 1, l'Esecutivo cantonale ha modificato il dispositivo n. 2 della risoluzione n. 4009 come segue:

"Importo dei

contributi

Quale organizzazione di categoria, l'CO 1 allo scopo di finanziare la propaganda

dei prodotti vitivinicoli ticinesi è autorizzata ad incassare dai non membri, i

seguenti contributi massimi, per quintale di uve trasformate in Ticino in vino commerciale:

a) fr. 10.-/q. per tutte le uve, fatta eccezione per le uve citate alle lett.

b), c),

d) e e);

b) fr. 3.-/q. per le uve delle varietà ammesse alla produzione di vini a deno-

minazione di origine controllata declassate per legge, segnatamente per il

superamento dei limiti di produzione (tolleranze comprese) o per mancato

raggiungimento del tenore zuccherino minimo;

c) fr. 3.-/q. per le uve di varietà non definita destinate alla produzione di

vini a

indicazione geografica tipica ai sensi degli artt. 22 e 23 dell'ordinanza

sulla

viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (Ovino);

d) fr. 3.-/q. per le uve americane;

e) fr. 3.-/q. per le uve destinate alla produzione di vini da tavola ai sensi

del-

l'art. 24 cpv. 1 dell'Ovino" (cfr. ris.

gov. n. 5565).

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la domanda

dell'CO 1 concerneva solo la modifica dell'ammontare delle tasse, non già il

principio medesimo della misura già approvata con risoluzione n. 4009 del 7

settembre 2004 rimasta incontestata, che rimaneva pertanto immutato.

Contro le singole decisioni di imposizione della tassa era dato ricorso al

Dipartimento delle finanze e dell'economia secondo le norme della legge di

procedura per le cause amministrative come previsto dall'art. 14 della Legge

sull'agricoltura (dispositivo n. 9).

D. Il 16

dicembre 2008 l'CO 1, richiamandosi alla risoluzione del 5 novembre 2008

pubblicata sul FU n. 90/2008 (pag. 8055-56), ha emesso all'indirizzo di RI 1 e RI

2 le seguenti fatture, a valere quali contributi di solidarietà nell'ambito

della vendemmia 2008:

RI 1, __________

uve come da art. 2 lett. a) 14 q fr. 7.40 fr.

103.60

uve come da art. 2 lett. b), c), e) 6 q fr. 3.00 fr.

18.00

Totale fr.

121.60

RI 2, __________

uve come da art. 2 lett. a) 36.5 q fr. 7.40 fr.

270.10

uve come da art. 2 lett. b), c), e) 2 q fr. 3.00 fr.

6.00

Totale fr.

276.10

E. Contro le suddette

decisioni di imposizione RI 1 e RI 2 sono insorti dinnanzi al Dipartimento

delle finanze e dell'economia (in seguito: DFE) postulandone implicitamente l'annullamento.

Fatti

I ricorrenti si sono opposti al pagamento delle tasse emesse dall'CO 1,

adducendo innanzi tutto che l'obbligatorietà dei contributi di solidarietà

richiesti si scontra con le normative della legge federale sull'agricoltura del

29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e dell'ordinanza concernente l'estensione delle

misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni

di produttori (OOCOP; RS 919.117.72), ritenuto che solo il Consiglio federale è

abilitato a concedere alle associazioni di categoria la possibilità di

prelevare questo tipo di tassa. Gli insorgenti hanno contestato in seguito l'imposizione

di una tassa per la promozione di prodotti ticinesi applicata a uve coltivate

nel canton __________ e commercializzate quali "vino svizzero",

rispettivamente il pagamento di detto tributo sulla base del tipo di uva

utilizzato e non sulla qualità del vino prodotto poiché non ritenuto equo. RI 1

e RI 2 hanno avversato infine la legalità della messa a disposizione dell'CO 1

dei dati relativi al controllo della vendemmia poiché, a loro giudizio, sono di

proprietà della Confederazione e non possono essere trasmessi ad un ente da

essa non riconosciuto senza il consenso dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

F. Con

decisione 24 aprile 2009 il DFE ha respinto il ricorso presentato dagli insorgenti

e confermato le tasse quali contributi di solidarietà nell'ambito della vendemmia

2008.

Il DFE ha rilevato anzitutto che, stando alla legislazione applicabile, il

Consiglio di Stato è l'autorità abilitata a concedere alle associazioni

cantonali di categoria la possibilità di prelevare tali contributi; l'estensione

dell'obbligo di pagamento ai non membri dell'CO 1 da parte dell'Esecutivo

cantonale è infatti avvenuta in conformità degli artt. 14 LA e 21-23 RLA,

attraverso la risoluzione governativa n. 5565 del 5 novembre 2008. L'imposizione della tassa ed il relativo prelevamento sono poi stati attuati seguendo le

indicazioni ivi contenute, in particolare del dispositivo n. 2, giusta il quale

l'CO 1 è autorizzata all'incasso dei contributi per

quintale di uve trasformate in Ticino in vino commerciale. Un simile

sistema, ha precisato il DFE, non appare per nulla arbitrario, neppure per il fatto

che nelle modalità di calcolo si sia optato per il parametro della

trasformazione delle uve in Ticino - ciò che rende così ininfluente il fatto

che le stesse siano state coltivate in Mesolcina - e per quello, invero

generico, della trasformazione delle uve in vino commerciale, senza ulteriori precisazioni,

quindi anche senza la specificazione di "vino svizzero". Il DFE ha illustrato

infine secondo quali disposizioni legali il controllo della vendemmia, in

particolare dei relativi dati, sia stato trasferito dalla Confederazione al Cantone

e da questi all'CO 1 quale organizzazione di categoria. La subdelega alla Sezione

dell'agricoltura dell'autorizzazione alla trasmissione dei suddetti dati all'CO

1, ha concluso, è peraltro stata sancita nella risoluzione governativa del 5

novembre 2008 (cfr. dispositivo n. 6).

G. La

risoluzione dipartimentale è stata avversata da RI 1 e RI 2 con ricorso al Consiglio

di Stato, che con giudizio 16 giugno 2009 lo ha respinto.

H. RI 1 e RI 2

si sono quindi aggravati al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le

medesime argomentazioni espresse in sede di precedente ricorso al DFE e al

Consiglio di Stato. Non occorre quindi riassumerle.

I. All'accoglimento

dell'impugnativa si è opposto l'Esecutivo cantonale, riconfermandosi nelle tesi

di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nella pronunzia impugnata.

Medesima proposta di giudizio è stata espressa dal DFE, il quale ha ritenuto di

non dover formulare ulteriori osservazioni rispetto a quanto già dettagliatamente

pronunciato nella sua decisione del 24 aprile 2009.

L'CO 1 ha rinviato alle sue precedenti prese di posizione.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 60 cpv. 2

della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;

RL 3.3.1.1).

La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari del provvedimento

impugnato, è certa (art. 43 LPamm).

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli

atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. I

ricorrenti si oppongono al pagamento delle tasse emesse

dall'CO 1, adducendo innanzi tutto che l'obbligatorietà dei contributi di

solidarietà richiesti si scontra con le normative della legge federale sull'agricoltura

e dell'OOCOP, nel senso che solo il Consiglio

federale è abilitato a concedere alle associazioni di categoria la possibilità

di prelevare questo tipo di tassa. A mente degli insorgenti, l'CO 1 avrebbe pertanto

dovuto inoltrare una domanda di estensione dell'obbligo del pagamento

dei contributi all'Ufficio federale dell'agricoltura; non avendolo fatto, e non

essendo di conseguenza in possesso della relativa decisione del Consiglio

federale che la abiliti a farlo, l'CO 1 non è autorizzata a prelevare questo

tipo di tassa.

2.2

L'art. 8 cpv. 1 LAgr, recante il marginale "Misure di solidarietà"

dispone che la promozione della qualità e dello smercio nonché l'adeguamento

della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato spettano alle

organizzazioni dei produttori o alle relative organizzazioni di categoria.

Tale articolo di legge fissa le misure di solidarietà (che consistono nella

promozione della qualità e dello smercio e nell'adeguamento della produzione e

dell'offerta alle esigenze del mercato), da un lato, e le organizzazioni

abilitate all'esecuzione di tali misure (ovvero le organizzazioni dei

produttori o le relative organizzazioni di categoria), dall'altro. Elenca, in

particolare, i settori nei quali normalmente la Confederazione non emana

prescrizioni, i provvedimenti citati dovendo essere presi in primo luogo dalle

cerchie direttamente interessate [cfr. messaggio del Consiglio

federale del 26 giugno 1996 concernente la riforma della politica agricola,

Parte I: nuova legge sull'agricoltura, in: FF 1996 IV, pag. 75-76]. L'art. 12

cpv. 1 LAgr, concernente la promozione dello smercio - quindi proprio l'ambito

al cui finanziamento sono destinate le tasse in discussione - prevede che la

Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a

livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai

commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all'estero. Dal tenore letterale di quest'ultima disposizione

si evince che i provvedimenti di promozione dello smercio sostenuti con

contributi finanziari della Confederazione sono esclusivamente quelli presi a livello

nazionale e regionale, pertanto a livello sovracantonale (sui cantoni che compongono le tre regioni vitivinicole

svizzere cfr. art. 20 ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di

vino del 14 novembre 2007; Ordinanza sul vino; RS 916.140). Ciò traspare

del resto anche dai materiali legislativi relativi alla nuova LAgr, dai quali

si evince che la Confederazione sosterrà in futuro non solo gli sforzi di

promozione dello smercio di organizzazioni nazionali di produttori relative a

tutti i gruppi di prodotti, di trasformatori e di commercianti, ma anche le

organizzazioni che promuovono lo smercio di specialità regionali (cfr. FF 1996

IV 1, pag. 79). Le organizzazioni agricole di cui all'art. 8 cpv. 1 LAgr che

promuovono tali provvedimenti a livello sovracantonale sono organizzazioni nazionali

(se la produzione e la trasformazione di un prodotto hanno luogo su tutto il

territorio nazionale), rispettivamente regionali (se essa non copre tutto il

territorio svizzero e la trasformazione è limitata a una regione). Le normative

federali della LAgr riguardanti le misure di solidarietà, compreso l'art. 9

cpv. 2 LAgr, che permette al Consiglio federale, se è soddisfatta una serie di

condizioni, di obbligare chi non è membro di un'organizzazione a contribuire al

finanziamento delle misure di solidarietà previste all'art. 8 cpv. 1 LAgr e le

relative norme di applicazione, si applicano di conseguenza soltanto alle

organizzazioni agricole nazionali e regionali, come del resto appare manifesto dall'allegato

2.

della OOCOP. Alle organizzazioni agricole cantonali tornano per contro applicabili

eventuali norme del diritto cantonale.

In Ticino, tale materia è retta dalla LA. Con il progetto di nuova legge

cantonale, si legge nei materiali legislativi, si sono voluti

fissare i concetti fondamentali dell'azione cantonale di promozione agricola,

che consistono prevalentemente in misure complementari di integrazione della

politica agraria federale secondo i particolari bisogni regionali e locali. Il

progetto di legge propone perciò interventi di promozione dello smercio e della

qualità dei prodotti agricoli e di miglioramento strutturale a livello delle aziende

e limita quelli di promozione settoriale, evitando così misure dispersive e di

scarsa efficacia.

Il principio federale di cui all'art. 9 cpv. 2 LAgr è

stato in particolare riproposto nella legge cantonale per le misure di

competenza del Cantone (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 5125 del 6

giugno 2001 concernente la nuova legge sull'agricoltura, capitolo 5 e commento

all'art. 13).

La promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli è disciplinata

al capitolo IV della legge (artt. 9-14 LA) e agli artt. 17-25 RLA. Giusta l'art.

9.

cpv. 1 LA la promozione dello smercio e della qualità dei prodotti

agricoli spetta sia alle organizzazioni dei produttori sia alle relative

organizzazioni di categoria. Analogamente a quanto previsto nella legge

federale sull'agricoltura, essa deve essere dunque realizzata in primo luogo

dalle cerchie direttamente interessate (cfr. messaggio del Consiglio di Stato

n. 5125, commento all'art. 9). L'organizzazione di categoria è composta dalle associazioni

dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti (cpv. 2). Per

poter beneficiare del sostegno del Cantone, soggiunge il cpv. 3, le organizzazioni

dei produttori e di categoria devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato

in base a criteri di rappresentatività. L'art. 10 LA, recante il marginale "sostegno

alle misure di promozione dello smercio", definisce i provvedimenti

che possono beneficiare del sostegno del Cantone. Il ventaglio proposto è

abbastanza ampio per lasciare alle organizzazioni la facoltà di prendere le

misure più efficaci onde favorire lo smercio dei prodotti agricoli ticinesi (pubbliche

relazioni, promozione delle vendite, pubblicità in generale, ecc.). Giusta l'art.

14.

LA, qualora un'organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per

finanziare la promozione dello smercio e della qualità, il Consiglio di Stato

può estendere l'obbligo del pagamento dei contributi all'insieme dei

produttori, dei trasformatori e dei commercianti interessati da singoli

prodotti o da gruppi di prodotti (cpv. 1); i contributi sono prelevati

dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria (cpv. 2).

Ora, il quadro legale suesposto comprova la sussistenza di una base legale sia

per quanto attiene al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori e di

categoria (art. 9 cpv. 3 LA e 17-18 RLA), che per quanto riguarda l'estensione

dell'obbligo del pagamento dei contributi ai non membri di tali organizzazioni

(art. 14 cpv. 1 LA e 21- 22 RLA).

Come esposto in narrativa, il riconoscimento dell'CO 1 quale organizzazione di

categoria per il prodotto "vino" è validamente avvenuto con

risoluzione governativa n. 3174 del 13 luglio 2004, nel rispetto delle disposizioni

di cui agli artt. 9 cpv. 3 LA e 17-18 RLA. Parimenti, l'estensione dell'obbligo

del pagamento dei contributi ai non membri dell'CO 1 da parte del Consiglio di

Stato è stata operata in conformità dei disposti di legge di cui agli artt. 14

cpv. 1 LA e 21-22 RLA, attraverso la risoluzione governativa n. 5565 del 5

novembre 2008.

Entrambe le risoluzioni sono state soggette a regolare procedura di adozione ai

sensi di legge, nonché a pubblicazione (cfr. FU 58/2004 pag. 5365-67 e FU n. 90/2008

pag. 8055-57).

Alla luce di quanto precede, la prima censura dei ricorrenti secondo cui l'obbligatorietà

dei contributi di solidarietà richiesti si scontra con la legislazione federale

in materia (LAgr e OOCOP) è da respingere siccome infondata. Come rettamente ritenuto

dalle autorità inferiori, è infatti il Consiglio di Stato l'autorità preposta

al riconoscimento delle organizzazioni di categoria, rispettivamente l'istanza abilitata

a concedere alle stesse la possibilità di prelevare questo tipo di contributi,

anche nei confronti di coloro che non ne sono membri.

3.

Gli insorgenti contestano in seguito le modalità di calcolo del

contributo, segnatamente l'imposizione di una tassa per la promozione di

prodotti ticinesi applicata a uve coltivate nel Canton Grigioni e commercializzate

quali "vino svizzero", sostenendo, da un lato, che non vi è l'obbligo

di produrre vino ticinese con le uve prodotte in Mesolcina, che in tal modo restano

grigionesi e, dall'altro, che le uve grigionesi non devono portare al finanziamento

della promozione del vino ticinese se con tali uve si produce "vino

svizzero". Nel contempo, i ricorrenti avversano, poiché non ritenuto equo,

il pagamento della tassa sulla base del tipo di uva utilizzato e non già sulla

qualità del vino prodotto.

3.1

Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente qualificare la natura dei contributi oggetto

di contestazione.

In ambito di tributi pubblici, dottrina e giurisprudenza distinguono tradizionalmente tra imposte e tasse causali (DTF

138.

II 70 consid. 5.1). Le imposte vengono definite come tributi versati

dai singoli cittadini per partecipare alle spese che risultano dai compiti generali

conferiti alla collettività, a prescindere dall'ottenimento di una controprestazione

da parte dello Stato. A dipendenza del fatto che siano destinati a delle spese

specifiche o meno, questi tributi vengono anche suddivisi in imposte a destinazione

vincolata e imposte a carattere generale; nella misura in cui colpiscano solo

determinate attività o siano dovuti solo da una parte di cittadini, si parla

inoltre di imposte speciali. Le tasse causali costituiscono invece la

contropartita di una prestazione o di un vantaggio particolare accordati dallo

Stato. In ragione del carattere causale che li contraddistingue, questi tributi

devono, di regola, rispettare il principio della copertura dei costi e quello

dell'equivalenza, secondo cui il montante richiesto deve essere in rapporto con

il valore della prestazione fornita e restare nei limiti del ragionevole (DTF

138.

II 70 consid. 5.2).

Le imposte a destinazione vincolata (le cosiddette Kostenanlastungssteuer)

vengono definite come delle imposte speciali, che colpiscono gli appartenenti

ad un determinato gruppo di persone, in ragione della particolare relazione che

questi hanno con un determinato prodotto. Nella misura in cui, pur prescindendo

dall'ottenimento di una controprestazione, un contributo come quello oggetto di

contestazione, teso al finanziamento della promozione dello smercio e della

qualità del vino, si giustifica tuttavia per i vantaggi che anche i non membri delle

associazioni di produttori o di categoria possono trarne direttamente o

indirettamente, esso presenta le caratteristiche di un'imposta (speciale) a destinazione

vincolata. Come tale, deve soddisfare le medesime rigorose esigenze

costituzionali che devono adempire tutte le imposte (cfr. art. 127 cpv. 1 Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101; DTF 129

I 346 consid. 5.3; 122 I 305 consid. 4b). Il Tribunale federale ha peraltro già

avuto modo di pronunciarsi sulla natura del contributo che anche i non membri

possono essere tenuti a versare alle organizzazioni di categoria e di

produttori in virtù dell'art. 9 LAgr, che

ha qualificato, per l'appunto, come un'imposta a destinazione vincolata (DTF 2A.61/2005

del 22 marzo 2006, consid. 3.3; 2A.246/2004 del 21 dicembre 2004, consid. 5.2).

In quanto tale, essa deve pertanto soddisfare le esigenze dell'art. 127 cpv. 1

Cost., segnatamente il principio della legalità.

3.2

Il principio della legalità, sancito in termini generali dall'art. 5

cpv. 1 Cost., prevede che un atto amministrativo debba fondarsi su una base

legale materiale, sufficientemente determinata e adottata dall'autorità

competente secondo le regole del diritto costituzionale. Ciò serve, da una

parte, a garantire dal punto di vista democratico, il rispetto della

ripartizione costituzionale delle competenze e, dall'altra parte, ad assicurare

la previsibilità e l'uguaglianza di trattamento dell'azione statale (DTF 128 I

113.

consid. 3/c; 123 I 1 consid. 2/b e rinvii).

In materia fiscale da lungo tempo dottrina e

giurisprudenza attribuiscono al principio di legalità, oggi esplicitamente

ancorato all'art. 127 cpv. 1 Cost., una portata particolare, al punto da farlo

assurgere al rango di diritto costituzionale autonomo, direttamente applicabile

e giustiziabile (DTF 136 I 142 consid. 3.1; 132 II 371 consid. 2.1). Questa

norma, che si applica a tutti i pubblici tributi - siano essi federali,

cantonali o comunali - prevede in effetti che i principi generali del regime

fiscale, vale a dire la cerchia delle persone assoggettate, nonché l'oggetto e

le basi di calcolo dell'imposta, devono essere disciplinati da una legge in

senso formale (STF 2C_609/2010 del 18 giugno 2011, consid. 3.1; DTF 136 I 142 consid. 3.1; 132 II 371

consid. 2.1; 131 II 735 consid. 3.2 con riferimenti; Klaus Vallender/René Wiederkehr, Die

Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2008, n. 4 e segg. ad art. 127; Xavier

Oberson, Le principe de la légalité en droit des contributions

publiques, in: RDAF 1996 pag. 278). La regola vale anche nel caso in cui il

legislatore abbia delegato all'esecutivo la competenza di fissare il tributo:

la legge su cui poggia la delega agli organi del potere esecutivo è dunque sufficientemente

precisa se determina perlomeno il soggetto, l'oggetto e le basi di calcolo del

tributo (DTF 136 I 142 consid. 3.1; 132 II 371 consid.

2.1

con rinvii).

3.3

Come detto, nel Cantone Ticino la base legale per il prelevamento dei

contributi destinati a finanziare la promozione dello smercio e della qualità

ad opera delle organizzazioni dei produttori e di categoria riconosciute nei

confronti di coloro che non ne sono membri è data dagli artt. 14 cpv. 1 e 2 LA

e 21 RLA. La facoltà di prevelare contributi viene conferita dal Consiglio di

Stato, in esito ad una procedura d'esame gestita dalla Sezione dell'agricoltura

(art. 14 cpv. 1 LA, 22 RLA) volta ad estendere al di fuori delle organizzazioni

dei produttori e di categoria riconosciute ex art. 17 RLA l'obbligo di

partecipare al finanziamento di misure promozionali.

Ora, se è incontestato che per quel che riguarda la competenza

delle organizzazioni di categoria di prelevare il contributo di solidarietà in

parola le suddette norme possono costituire una valida base legale, altrettanto

non può invece dirsi per ciò che concerne le modalità di calcolo del medesimo.

Nel caso specifico, l'CO 1 ha infatti proceduto all'imposizione della tassa basandosi

unicamente sulla decisione di estensione del Consiglio di Stato del 5 novembre

2008.

(ris. gov. n. 5565) la quale indica, al dispositivo n. 2, l'importo dei contributi massimi per quintale (e tipo) di uve trasformate in Ticino in vino commerciale,

che l'CO 1, quale organizzazione di categoria, è autorizzata ad incassare dai

non membri.

Né la LA, né il relativo regolamento di applicazione fissano tuttavia il modo con il quale il contributo di solidarietà deve essere

calcolato, la risoluzione governativa n. 5565 su cui si fondano le decisioni di imposizione non potendo evidentemente assurgere a base legale in senso formale.

Palesemente a torto il Consiglio di Stato annota nel suo giudizio che nessuna

disposizione di legge impone infatti, in questo ambito, un particolare metodo

di calcolo, ragion per cui la scelta effettuata a suo tempo non può che essere

tutelata in quanto né illegale né arbitraria (consid. C, pag. 4).

Dalle tavole processuali emerge infatti che in passato, il DFE (cfr. decisione del 19 aprile 1995) e il Consiglio di Stato

(cfr. ris. n. 4296 del 22 agosto 1995) hanno già avuto modo di confrontarsi con

una simile problematica sollevata dai medesimi ricorrenti. RI 1 e RI 2 avevano in

particolare contestato la decisione con cui la __________ aveva imposto loro il

pagamento di una tassa per il finanziamento della propaganda

dei prodotti vitivinicoli ticinesi, emessa sulla base dell'allora vigente legge

sul promovimento e la salvaguardia dell'agricoltura dell'11 novembre 1982 (BU

13/1983 pag. 55 segg., abrogata con l'entrata in vigore della LA attualmente in

vigore). In quell'occasione, le autorità inferiori avevano chiaramente definito

la tassa in oggetto quale tributo pubblico destinato al finanziamento della

propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi. Premesso che in materia

di tributi pubblici vige il rispetto del principio costituzionale della

legalità e che le tasse devono dunque essere prelevate sulla base e nell'ambito

di una legge formale che determina la cerchia dei contribuenti, l'oggetto della

contribuzione e il modo in cui deve essere calcolata, hanno ritenuto per

finire che l'imposizione del contributo da parte della __________ era sorretta

da una base legale sufficiente. Il legislatore cantonale aveva infatti previsto,

all'art. 17 cpv. 4 della legge, che "allo scopo di finanziare la propaganda

dei prodotti agricoli ticinesi, il Consiglio di Stato fissa le relative tasse a

carico della produzione, della trasformazione, del controllo e dello smercio

all'ingrosso. Le tasse saranno prelevate dagli Enti professionali qualificati e

riconosciuti" (cfr. BU 13/1983 pag. 58). Su detta base, il

Governo aveva riconosciuto la __________ quale ente qualificato per la

propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi (ris. n. 1697 del 3 aprile 1984)

e promulgato, la prima volta il 2 settembre 1986, i vari decreti esecutivi di applicazione,

oggetto di regolari adeguamenti, i quali istituivano dal canto loro l'ammontare

delle tasse dovute per quintale (e tipo) di uva utilizzata. Quello in vigore al

momento della decisione governativa del 22 agosto 1995 datava del 18 ottobre

1994, mentre l'ultimo in ordine di tempo [decreto esecutivo concernente le

tasse per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi

del 24 settembre 2002 (cfr. BU 39/2002 pag. 333)], è stato abrogato con l'entrata

in vigore, il 2 gennaio 2004, del RLA.

A dispetto della vecchia legge sull'agricoltura (che delegava al Consiglio di

Stato la competenza di fissare le relative tasse; cfr. art. 17 cpv. 4) e dei diversi

decreti esecutivi emanati sulla base della stessa, la LA attualmente in vigore

non fissa il sistema di imposizione dei contributi di solidarietà. Non ne determina

l'importo massimo, né il metodo di calcolo, limitandosi a sancire, in modo del

tutto generico, che i contributi sono prelevati dalle organizzazioni sia dei

produttori sia di categoria (art. 14 cpv. 2 LA).

Nulla più. Neppure il regolamento di applicazione, nel titolo IV consacrato

alla promozione dello smercio (cfr. art. 17-25 RLA), stabilisce le modalità con

cui gli stessi devono essere calcolati; dispone unicamente, al suo art. 22 cpv.

2.

lett. d, che le domande di estensione dell'obbligo del pagamento dei

contributi di cui all'art. 14 LA devono contenere, fra le altre cose, i contributi massimi che i non membri interessati dalle misure sono

tenuti a versare. A ben vedere, nemmeno la

competenza del Consiglio di Stato di fissare le relative imposte è prevista

nella legge, come dovrebbe. I

combinati disposti di cui agli artt. 14 cpv. 1 LA e 21-23 RLA contemplano, in effetti,

unicamente la facoltà per l'Esecutivo cantonale di autorizzare le associazioni

di categoria ad estendere l'obbligo del pagamento dei contributi di solidarietà

all'insieme dei produttori e dei trasformatori. Non

istituiscono una delega legislativa a suo favore per determinarne l'ammontare.

A livello cantonale manca insomma una solida piattaforma attuattiva come quella

realizzata dalla Confederazione con l'adozione dell'OOCOP.

Non potendosi sostituire al legislatore, questo Tribunale deve limitarsi a

sollecitare Governo e Parlamento a porre rimedio alle carenze citate. Le

decisioni di imposizione della tassa per il finanziamento

della promozione dello smercio e della qualità emesse

dall'CO 1, in seguito confermate dal DFE, non sono sorrette da una sufficiente

base legale e si pongono dunque in urto con il principio

della legalità. Esse devono pertanto essere annullate, assieme all'atto impugnato

che le protegge.

4.

4.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con

il conseguente annullamento della decisione governativa impugnata, al pari di

quella dipartimentale e dell'CO 1 che essa ha tutelato, senza che si renda

necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dagli insorgenti.

4.2

Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle

spese (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la decisione 16 giugno

2009 (n. 2984) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 24 aprile

2009 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

1.3. le decisioni di

imposizione 16 dicembre 2008 dell'CO 1.

2. Non si

prelevano tasse di giustizia, né spese.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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