Lexipedia

Decisione

52.2009.275

Rinnovo di un permesso di dimora

1 aprile 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 31 marzo

1989, il cittadino serbo (Kosovo) RI 1 (1965) è entrato illegalmente in

Svizzera depositando una domanda d'asilo, respinta dal Delegato dei rifugiati il

12 maggio successivo. Il 28 aprile 1990, il ricorrente si è sposato a __________

con la cittadina elvetica __________ (1962). A seguito del matrimonio, egli è

stato posto al beneficio di un permesso di dimora. Dalla loro unione è nato il

26 maggio 1992 __________, che possiede la nazionalità svizzera.

Con sentenza 24 febbraio 1997, il presidente

della Corte delle assise correzionali di Lugano ha condannato - tra gli altri -

RI 1 a 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova

di 2 anni, per truffa, sviamento della giustizia, soppressione di documenti e

furto. A seguito di questa condanna penale, con decisione 17 aprile 1997,

confermata su ricorso dal Consiglio di Stato l'11 febbraio 1998, l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI

1 volta a ottenere un'autorizzazione di domicilio, rinnovandogli comunque il permesso

di dimora.

Il 16 febbraio 1998, il Pretore __________

ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________, affidando __________

alla madre. Al padre ha riconosciuto un ampio diritto di visita sul figlio, con

l'obbligo di versargli un contributo alimentare.

B. a. Ritenuto

che dal 1989, a periodi alterni, RI 1 era a carico dell'assistenza pubblica e

aveva accumulato un debito di fr. 93'083.20, il 9 maggio 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo ha ammonito con l'avvertenza che se avesse continuato

a far capo a prestazioni assistenziali, sarebbe stato emesso un provvedimento amministrativo

nei suoi confronti.

Nella seconda parte del 2007 sono stati

commutati in diversi giorni di arresto, rispettivamente, riscattate in lavoro

di utilità pubblica, diverse multe in materia di circolazione stradale che il

ricorrente non aveva pagato (ordini di esecuzione 21 agosto, 24 settembre, e 6

novembre 2007). Il 6 maggio 2008, l'autorità dipartimentale gli ha rinnovato il

permesso annuale fino al 27 aprile 2009 con la condizione di rendersi infine economicamente

indipendente. Dalla metà di agosto alla metà di ottobre 2008, l'insorgente ha lavorato come cameriere presso un albergo di __________.

b. Il 9 aprile 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI

1, fissandogli un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il

territorio elvetico.

L'autorità dipartimentale ha rilevato che nel

gennaio di quell'anno l'interessato era ricorso nuovamente all'assistenza

pubblica e il suo debito nei confronti dello Stato era ormai di fr. 147'980.–, senza

che vi fossero elementi atti a ritenere un miglioramento della sua situazione

finanziaria. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 33, 61, 62

lett. e, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre

2005 (LStr; RS 142.20).

C. Con

giudizio 16 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha

ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso

all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento. Il Governo ha inoltre

considerato la decisione conforme al principio della proporzionalità, anche

sotto il profilo dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS

0.101), che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente afferma di aver trovato lavoro

quale aiuto cucina presso un ristorante di __________ e di voler richiedere il

rilascio di un permesso di dimora alle autorità cantonali argoviesi, ciò che

gli permetterà di rimborsare il debito assistenziale ed esercitare regolarmente

il suo diritto di visita a suo figlio che, in caso di rientro in Kosovo, non sarebbe

garantito. Sostiene quindi che non avrebbe più senso allontanarlo dalla

Svizzera.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo

con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

F. In fase di

replica e di duplica, le parti hanno confermato le proprie tesi e allegazioni.

G. Il 14

ottobre 2009, il ricorrente ha dichiarato che dal 14 settembre lavora presso

l'hotel ristorante __________ a __________, dove alloggia.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta

l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della

durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno,

ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale

autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono

motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).

Giusta l'art. 62 LStr, l’autorità competente

può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni -

tra l'altro - se lo straniero disattende

una delle condizioni legate alla decisione (lett. d) o se egli o una persona a

suo carico dipende dall’aiuto sociale (lett. e).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 è stato a

periodi alterni a carico dell'assistenza pubblica, precisamente dal 1989

all'agosto 2008 e ancora a partire dal gennaio 2009. Al momento dell'emanazione

della risoluzione governativa impugnata, egli beneficiava mensilmente di una

prestazione assistenziale di fr. 1'762.– e aveva contratto, senza tenere conto

dell'importo di fr. 42'774.80 versati nell'ambito delle misure di inserimento, un

debito complessivo nei confronti dello Stato di fr. 110'491.20. Egli ha pure a

carico un debito di fr. 42'225.55 relativo all'anticipo degli alimenti non

versati a suo figlio __________ (v. scritti 3 e 4 giugno 2009 dell'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di

Stato).

Tenuto conto di quanto precede si può

pertanto concludere che, durante gran parte del suo soggiorno in Svizzera, il

ricorrente è stato a carico dell'aiuto sociale per un importo tale da comportare

secondo la prassi, non solo la revoca di un permesso di dimora ma anche di un'autorizzazione

di domicilio (v. n. 8.2.1.2.2 delle Istruzioni dell'UFM relative alle misure di

allontanamento e respingimento, stato al 12 dicembre 2008).

3.2

Benché in questa sede l'insorgente

affermi da avere trovato nel frattempo un lavoro nella Svizzera tedesca remunerato

con fr. 5'500.– lordi, le circostanze della presente fattispecie non permettono

di escludere il rischio che egli ricorra all'aiuto sociale anche in futuro. Bisogna

in ogni caso considerare che, durante il suo soggiorno in Svizzera, egli ha

cambiato una dozzina di posti di lavoro rimanendo senza occupazione

complessivamente per oltre 6 anni. Oltre a non avere da troppo tempo ormai un

lavoro stabile, va anche tenuto conto che il 9 maggio 2007 era già stato

ammonito dall'autorità di polizia degli stranieri con l'avvertenza di non

rimanere più a carico dello Stato, e che il 6 maggio 2008 il suo permesso

annuale gli era stato rinnovato sotto la condizione di rendersi economicamente

indipendente (art. 33 LStr). Ciò che non è stato il caso, dal momento che, come

indicato in precedenza, nel gennaio 2009 egli ha chiesto nuovamente l'erogazione

di prestazioni assistenziali.

3.3

Da quanto precede bisogna pertanto concludere

che, a seguito della dipendenza dall'aiuto sociale, il ricorrente adempie le

premesse dell'art. 62 lett. e LStr. Non avendo inoltre rispettato la condizione

impostagli il 6 maggio 2008, egli adempie pure gli estremi per l'applicazione

dell'art. 62 lett. d LStr.

4.

Occorre

ora verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione

dei permessi e dell'immigrazione.

RI 1 è in Svizzera dal 1989. Risiedendo nel

nostro Paese da una ventina d'anni, è indubbio che il suo soggiorno vada

considerato di lunga durata. Ora, se da una parte questa circostanza ha un

certo peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza,

dall'altra bisogna tenere conto che, durante il suo soggiorno in Svizzera, egli

è rimasto per troppo tempo a carico dell'assistenza, ha accumulato diversi debiti

privati e, come accennato in narrativa, ha pure interessato l'autorità

giudiziaria penale, dimostrando pertanto una certa difficoltà di integrazione.

Il suo rientro in Kosovo, dove è nato e cresciuto ed ha vissuto fino all'età di

23.

anni, appare tutto sommato esigibile, ritenuto pure che nel paese d'origine

vivono verosimilmente altri membri della sua famiglia e possiede anche dei

legami sociali e culturali, avendovi tra l'altro anche frequentato

l'università. Inoltre, come ha indicato il Consiglio di Stato, l'interessato

parla diverse lingue (serbocroato, inglese, italiano). Sfruttando le sue conoscenze

linguistiche e le sue esperienze lavorative svolte nel nostro paese, egli non

dovrebbe confrontarsi con insormontabili difficoltà di reinserimento.

5.

Il

ricorrente pone in evidenza che in Svizzera vive suo figlio __________ (1992), il

quale possiede la cittadinanza svizzera, e che esiste tra di loro un forte

legame.

5.1

Lo straniero può, a seconda delle

circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare

garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia

e ottenere o conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia

applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di

dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere

in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di

domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di

vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista

una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60

consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c). Simili relazioni possono

sussistere anche tra il figlio e il genitore privo dell'affidamento e

dell'autorità parentale (DTF 115 Ib 97 consid. 2e). In questi casi l'intensità

del rapporto tra gli stessi può risultare dai contatti regolari tenuti in altro

modo, ad esempio con l'esercizio del diritto di visita (cfr. alain wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF

53/1997 pag. 258; DTF 120 Ib 1 consid. 1d, 119 Ib 81 consid. 1c, 118 Ib consid.

1c).

5.2

Il cittadino straniero che non ha la

custodia dei figli può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le

relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto

di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che egli viva

stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione

di soggiorno in detto Stato. Di principio, il diritto di visita non implica

quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di

un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Le esigenze dell'art.

8.

CEDU risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato

nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità

(durata e frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può

semmai sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi

dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir

mantenuti a causa della distanza dal paese d'origine del genitore e se il

comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (STF

2A.459/2005 del 10 gennaio 2006, consid. 4.1). Soltanto a queste condizioni

l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli

stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (DTF 120 Ib 1 consid. 3c;

sentenza 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, riass. in: FamPra.ch 2002 pag. 112,

consid. 3a).

5.3

Innanzitutto, va osservato che RI 1

beneficia di un ordinario diritto di visita sul figlio, il quale è affidato

alla madre.

Per quanto riguarda la relazione dal profilo

economico, il padre è tenuto a versare gli alimenti a __________ dal 1998. Egli

non è sempre stato in grado di provvedere al mantenimento del medesimo, ciò che

ha necessitato l'intervento dello Stato per l'anticipo degli alimenti

dall'aprile 1998 al 30 maggio 2005. L'intervento è cessato soltanto a causa

dell'esaurimento dei 60 mesi di diritto all'ottenimento di tali sussidi (v.

art. 10 cpv. 2 del regolamento del 18 maggio 1988 concernente l'anticipo e

l'incasso degli alimenti per i figli minorenni; RL 6.4.11.2). Il debito

accumulato ammonta tuttora a fr. 42'225.55 (v. scritto 3 giugno 2009 dell'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio

di Stato).

Il legame affettivo ed economico del

ricorrente con il figlio, peraltro prossimo alla maggiore età, non può pertanto

essere considerato di una intensità tale, nel senso inteso dalla giurisprudenza,

da permettergli di conservare il permesso di dimora al fine di continuare a

esercitare il proprio diritto di visita. Certo, tenuto conto della lontananza,

la partenza alla volta del Kosovo gli renderà l'esercizio di tale diritto alquanto

difficile. Il suo rientro in Patria non è tuttavia atto a creargli ostacoli

insormontabili dal momento che esso potrà, con i dovuti adeguamenti, continuare

ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici.

Il fatto inoltre che il ricorrente intenda

richiedere ora il rilascio di un permesso di dimora nel canton Argovia, ciò che

gli permetterà di esercitare più facilmente il suo diritto di visita, non può essere

preso in considerazione nell'ambito della presente procedura, in quanto

quest'ultima riguarda esclusivamente il rinnovo del permesso per continuare a vivere

nel cantone Ticino.

5.4

In conclusione, un'attenta ponderazione

di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il

provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art.

8.

CEDU, nella misura in cui tale disposizione è applicabile nel caso di specie.

6.

Ne

discende che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere

respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 33, 62

LStr; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61

LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster