52.2009.275
Rinnovo di un permesso di dimora
1 aprile 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2009.275
Data decisione, Autorità:
01.04.2010, TRAM
Titolo:
Rinnovo di un permesso di dimora
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
RINNOVO
art. 8 CEDU
art. 33 LFSTR
art. 62 let. d LFSTR
art. 62 let. e LFSTR
Incarto n.
52.2009.275
Lugano
1 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 luglio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1 ,
contro
la risoluzione 16 giugno 2009 (n. 2982) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 9 aprile 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) in materia di
rifiuto di rinnovo di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
- 3 agosto 2009 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 18 agosto 2009 del
Consiglio di Stato;
preso atto della replica 31
agosto 2009 e delle dupliche:
- 8 settembre 2009 del
Consiglio di Stato,
- 15 settembre 2009 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 31 marzo
1989, il cittadino serbo (Kosovo) RI 1 (1965) è entrato illegalmente in
Svizzera depositando una domanda d'asilo, respinta dal Delegato dei rifugiati il
12 maggio successivo. Il 28 aprile 1990, il ricorrente si è sposato a __________
con la cittadina elvetica __________ (1962). A seguito del matrimonio, egli è
stato posto al beneficio di un permesso di dimora. Dalla loro unione è nato il
26 maggio 1992 __________, che possiede la nazionalità svizzera.
Con sentenza 24 febbraio 1997, il presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano ha condannato - tra gli altri -
RI 1 a 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova
di 2 anni, per truffa, sviamento della giustizia, soppressione di documenti e
furto. A seguito di questa condanna penale, con decisione 17 aprile 1997,
confermata su ricorso dal Consiglio di Stato l'11 febbraio 1998, l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI
1 volta a ottenere un'autorizzazione di domicilio, rinnovandogli comunque il permesso
di dimora.
Il 16 febbraio 1998, il Pretore __________
ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________, affidando __________
alla madre. Al padre ha riconosciuto un ampio diritto di visita sul figlio, con
l'obbligo di versargli un contributo alimentare.
B. a. Ritenuto
che dal 1989, a periodi alterni, RI 1 era a carico dell'assistenza pubblica e
aveva accumulato un debito di fr. 93'083.20, il 9 maggio 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo ha ammonito con l'avvertenza che se avesse continuato
a far capo a prestazioni assistenziali, sarebbe stato emesso un provvedimento amministrativo
nei suoi confronti.
Nella seconda parte del 2007 sono stati
commutati in diversi giorni di arresto, rispettivamente, riscattate in lavoro
di utilità pubblica, diverse multe in materia di circolazione stradale che il
ricorrente non aveva pagato (ordini di esecuzione 21 agosto, 24 settembre, e 6
novembre 2007). Il 6 maggio 2008, l'autorità dipartimentale gli ha rinnovato il
permesso annuale fino al 27 aprile 2009 con la condizione di rendersi infine economicamente
indipendente. Dalla metà di agosto alla metà di ottobre 2008, l'insorgente ha lavorato come cameriere presso un albergo di __________.
b. Il 9 aprile 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI
1, fissandogli un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il
territorio elvetico.
L'autorità dipartimentale ha rilevato che nel
gennaio di quell'anno l'interessato era ricorso nuovamente all'assistenza
pubblica e il suo debito nei confronti dello Stato era ormai di fr. 147'980.–, senza
che vi fossero elementi atti a ritenere un miglioramento della sua situazione
finanziaria. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 33, 61, 62
lett. e, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre
2005 (LStr; RS 142.20).
C. Con
giudizio 16 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso
all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento. Il Governo ha inoltre
considerato la decisione conforme al principio della proporzionalità, anche
sotto il profilo dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS
0.101), che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente afferma di aver trovato lavoro
quale aiuto cucina presso un ristorante di __________ e di voler richiedere il
rilascio di un permesso di dimora alle autorità cantonali argoviesi, ciò che
gli permetterà di rimborsare il debito assistenziale ed esercitare regolarmente
il suo diritto di visita a suo figlio che, in caso di rientro in Kosovo, non sarebbe
garantito. Sostiene quindi che non avrebbe più senso allontanarlo dalla
Svizzera.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo
con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
F. In fase di
replica e di duplica, le parti hanno confermato le proprie tesi e allegazioni.
G. Il 14
ottobre 2009, il ricorrente ha dichiarato che dal 14 settembre lavora presso
l'hotel ristorante __________ a __________, dove alloggia.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta
l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della
durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno,
ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale
autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono
motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).
Giusta l'art. 62 LStr, l’autorità competente
può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni -
tra l'altro - se lo straniero disattende
una delle condizioni legate alla decisione (lett. d) o se egli o una persona a
suo carico dipende dall’aiuto sociale (lett. e).
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 è stato a
periodi alterni a carico dell'assistenza pubblica, precisamente dal 1989
all'agosto 2008 e ancora a partire dal gennaio 2009. Al momento dell'emanazione
della risoluzione governativa impugnata, egli beneficiava mensilmente di una
prestazione assistenziale di fr. 1'762.– e aveva contratto, senza tenere conto
dell'importo di fr. 42'774.80 versati nell'ambito delle misure di inserimento, un
debito complessivo nei confronti dello Stato di fr. 110'491.20. Egli ha pure a
carico un debito di fr. 42'225.55 relativo all'anticipo degli alimenti non
versati a suo figlio __________ (v. scritti 3 e 4 giugno 2009 dell'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato).
Tenuto conto di quanto precede si può
pertanto concludere che, durante gran parte del suo soggiorno in Svizzera, il
ricorrente è stato a carico dell'aiuto sociale per un importo tale da comportare
secondo la prassi, non solo la revoca di un permesso di dimora ma anche di un'autorizzazione
di domicilio (v. n. 8.2.1.2.2 delle Istruzioni dell'UFM relative alle misure di
allontanamento e respingimento, stato al 12 dicembre 2008).
3.2
Benché in questa sede l'insorgente
affermi da avere trovato nel frattempo un lavoro nella Svizzera tedesca remunerato
con fr. 5'500.– lordi, le circostanze della presente fattispecie non permettono
di escludere il rischio che egli ricorra all'aiuto sociale anche in futuro. Bisogna
in ogni caso considerare che, durante il suo soggiorno in Svizzera, egli ha
cambiato una dozzina di posti di lavoro rimanendo senza occupazione
complessivamente per oltre 6 anni. Oltre a non avere da troppo tempo ormai un
lavoro stabile, va anche tenuto conto che il 9 maggio 2007 era già stato
ammonito dall'autorità di polizia degli stranieri con l'avvertenza di non
rimanere più a carico dello Stato, e che il 6 maggio 2008 il suo permesso
annuale gli era stato rinnovato sotto la condizione di rendersi economicamente
indipendente (art. 33 LStr). Ciò che non è stato il caso, dal momento che, come
indicato in precedenza, nel gennaio 2009 egli ha chiesto nuovamente l'erogazione
di prestazioni assistenziali.
3.3
Da quanto precede bisogna pertanto concludere
che, a seguito della dipendenza dall'aiuto sociale, il ricorrente adempie le
premesse dell'art. 62 lett. e LStr. Non avendo inoltre rispettato la condizione
impostagli il 6 maggio 2008, egli adempie pure gli estremi per l'applicazione
dell'art. 62 lett. d LStr.
4.
Occorre
ora verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione.
RI 1 è in Svizzera dal 1989. Risiedendo nel
nostro Paese da una ventina d'anni, è indubbio che il suo soggiorno vada
considerato di lunga durata. Ora, se da una parte questa circostanza ha un
certo peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza,
dall'altra bisogna tenere conto che, durante il suo soggiorno in Svizzera, egli
è rimasto per troppo tempo a carico dell'assistenza, ha accumulato diversi debiti
privati e, come accennato in narrativa, ha pure interessato l'autorità
giudiziaria penale, dimostrando pertanto una certa difficoltà di integrazione.
Il suo rientro in Kosovo, dove è nato e cresciuto ed ha vissuto fino all'età di
23.
anni, appare tutto sommato esigibile, ritenuto pure che nel paese d'origine
vivono verosimilmente altri membri della sua famiglia e possiede anche dei
legami sociali e culturali, avendovi tra l'altro anche frequentato
l'università. Inoltre, come ha indicato il Consiglio di Stato, l'interessato
parla diverse lingue (serbocroato, inglese, italiano). Sfruttando le sue conoscenze
linguistiche e le sue esperienze lavorative svolte nel nostro paese, egli non
dovrebbe confrontarsi con insormontabili difficoltà di reinserimento.
5.
Il
ricorrente pone in evidenza che in Svizzera vive suo figlio __________ (1992), il
quale possiede la cittadinanza svizzera, e che esiste tra di loro un forte
legame.
5.1
Lo straniero può, a seconda delle
circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare
garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia
e ottenere o conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia
applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di
dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere
in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di
domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di
vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista
una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60
consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c). Simili relazioni possono
sussistere anche tra il figlio e il genitore privo dell'affidamento e
dell'autorità parentale (DTF 115 Ib 97 consid. 2e). In questi casi l'intensità
del rapporto tra gli stessi può risultare dai contatti regolari tenuti in altro
modo, ad esempio con l'esercizio del diritto di visita (cfr. alain wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF
53/1997 pag. 258; DTF 120 Ib 1 consid. 1d, 119 Ib 81 consid. 1c, 118 Ib consid.
1c).
5.2
Il cittadino straniero che non ha la
custodia dei figli può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le
relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto
di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che egli viva
stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione
di soggiorno in detto Stato. Di principio, il diritto di visita non implica
quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di
un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Le esigenze dell'art.
8.
CEDU risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato
nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità
(durata e frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può
semmai sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi
dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir
mantenuti a causa della distanza dal paese d'origine del genitore e se il
comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (STF
2A.459/2005 del 10 gennaio 2006, consid. 4.1). Soltanto a queste condizioni
l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli
stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (DTF 120 Ib 1 consid. 3c;
sentenza 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, riass. in: FamPra.ch 2002 pag. 112,
consid. 3a).
5.3
Innanzitutto, va osservato che RI 1
beneficia di un ordinario diritto di visita sul figlio, il quale è affidato
alla madre.
Per quanto riguarda la relazione dal profilo
economico, il padre è tenuto a versare gli alimenti a __________ dal 1998. Egli
non è sempre stato in grado di provvedere al mantenimento del medesimo, ciò che
ha necessitato l'intervento dello Stato per l'anticipo degli alimenti
dall'aprile 1998 al 30 maggio 2005. L'intervento è cessato soltanto a causa
dell'esaurimento dei 60 mesi di diritto all'ottenimento di tali sussidi (v.
art. 10 cpv. 2 del regolamento del 18 maggio 1988 concernente l'anticipo e
l'incasso degli alimenti per i figli minorenni; RL 6.4.11.2). Il debito
accumulato ammonta tuttora a fr. 42'225.55 (v. scritto 3 giugno 2009 dell'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio
di Stato).
Il legame affettivo ed economico del
ricorrente con il figlio, peraltro prossimo alla maggiore età, non può pertanto
essere considerato di una intensità tale, nel senso inteso dalla giurisprudenza,
da permettergli di conservare il permesso di dimora al fine di continuare a
esercitare il proprio diritto di visita. Certo, tenuto conto della lontananza,
la partenza alla volta del Kosovo gli renderà l'esercizio di tale diritto alquanto
difficile. Il suo rientro in Patria non è tuttavia atto a creargli ostacoli
insormontabili dal momento che esso potrà, con i dovuti adeguamenti, continuare
ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici.
Il fatto inoltre che il ricorrente intenda
richiedere ora il rilascio di un permesso di dimora nel canton Argovia, ciò che
gli permetterà di esercitare più facilmente il suo diritto di visita, non può essere
preso in considerazione nell'ambito della presente procedura, in quanto
quest'ultima riguarda esclusivamente il rinnovo del permesso per continuare a vivere
nel cantone Ticino.
5.4
In conclusione, un'attenta ponderazione
di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il
provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art.
8.
CEDU, nella misura in cui tale disposizione è applicabile nel caso di specie.
6.
Ne
discende che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere
respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 33, 62
LStr; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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