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Decisione

52.2009.278

Ricongiungimento familiare di una cittadina extracomunitaria con la madre connazionale sposata con un cittadino comunitario

28 settembre 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS

0.142.112.681) e ottenere sulla base di questo trattato un permesso di dimora a

titolo di ricongiungimento familiare in favore di sua figlia residente in Brasile.

Entrato in vigore il 1° giugno 2002, l'accordo

in parola si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte

della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare,

di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi

negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo delle norme direttamente

applicabili che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto

interno.

Gli art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 primo

periodo dell'Allegato I ALC regolano il diritto al ricongiungimento familiare.

Riprendendo in sostanza quanto sancito dall'art. 10 del Regolamento CEE n.

1612/ 68 del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori

all’interno della Comunità, tali disposizioni prevedono che i membri della

famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno

hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso. Secondo

l’art. 3 cpv. 2 lett. a dell'Allegato I ALC, sono considerati membri della

famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti

minori di 21 anni o a carico.

2.2. In passato, la Corte di Giustizia della

CE (CGCE) aveva avuto modo di precisare che il Regolamento CEE 1612/68 riguardava

solo la libera circolazione delle persone all’interno della Comunità e non

disponeva alcunché in merito all’esistenza del diritto per un cittadino di un

paese terzo di accedere al territorio della Comunità, trattandosi questa di una

questione attinente all'immigrazione per la quale fanno, di principio, stato le

regole di diritto interno adottate da ciascuno Stato membro. A partire da ciò

la CGCE aveva stabilito che per poter fruire dei diritti garantiti dall’art. 10

del citato regolamento, il cittadino di un paese terzo coniugato con un

cittadino dell’Unione doveva soggiornare legalmente in uno Stato membro nel

momento in cui avveniva il suo trasferimento in un altro Stato membro verso il

quale il cittadino comunitario emigrava o era emigrato (sentenza CGCE 23

settembre 2003 nella causa C-109/2001 Akrich, n. 49 e segg.).

Riferendosi a questa sentenza, il Tribunale

federale ha sancito che l’art. 3 Allegato I ALC, il cui tenore – come sopra

accennato - coincide sostanzialmente con quello dell’art. 10 del Regolamento

CEE 1612/68, dev'essere interpretato tenendo conto per analogia dei principi

giurisprudenziali appena illustrati, e questo non solo nei casi di

riunificazione tra coniugi, ma più in generale in tutte le fattispecie che

concernono una richiesta di ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1, consid.

3.6.3; confermata in DTF 134 II 10). Questa prassi è tuttora applicabile,

malgrado che la CGCE abbia precisato, con la sentenza 25 luglio 2008 nella causa

C-127/2008 Metock, che il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati

terzi con cittadini dell'UE non può più essere retto dal diritto nazionale e

questo a seguito dell'entrata

in vigore, il 29 aprile 2004, della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro

familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati

membri, che ha modificato il Regolamento CEE n. 1612/ 68

(GU L 158 del 30 aprile 2004, pag. 77). Essendo poste-

riore alla data della firma dell'ALC, la

Svizzera non è infatti tenuta a riprendere la decisione Metock e non è pertanto

vincolata dalla Direttiva 2004/38/CE (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC; v. anche circolare

20 ottobre 2008 dell'Ufficio federale della migrazione alle autorità cantonali

competenti in materia).

Da quanto precede si deve pertanto concludere

che la ricorrente non può prevalersi del menzionato accordo bilaterale per

poter ottenere un permesso di dimora in favore della figlia residente in

Brasile.

3. 3.1. L'art.

44 LStr dispone che può essere rilasciato un permesso di dimora al coniuge straniero

e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero

titolare del permesso di dimora, se coabitano con lui (a), vi è a

disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni (b) e non dipendono

dall’aiuto sociale (c). Secondo l'art. 47 LStr, il diritto al

ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro cinque anni; per i

figli con più di 12 anni entro 12 mesi (cpv. 1). Per i familiari di uno

straniero il termine decorre con il rilascio del permesso di dimora o di

domicilio oppure con l’insorgere del legame familiare (cpv. 3 lett. b). Il ricongiungimento

familiare differito è autorizzato, soggiunge il cpv. 4 della

medesima norma, unicamente se possono essere fatti valere

gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono

sentiti in merito al ricongiungimento (v. anche art. 73 OASA). Sussistono gravi

motivi familiari secondo gli art. 47 cpv. 4 LStr e 73 cpv. 3 OASA, se il

benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in

Svizzera (art. 75 OASA).

In concreto, quando è stata depositata la

domanda di ricongiungimento familiare in rassegna, E__________ aveva 15 anni. Avendo

quest'ultima un'età superiore ai 12 anni, la richiesta di ricongiungimento

doveva essere quindi depositata, sulla base di quanto disposto dall'art. 47

cpv. 1 e 3 lett. b LStr, non oltre 12 mesi dopo che era stato rilasciato un

permesso di dimora a sua madre. Ritenuto che la ricorrente ha ottenuto siffatta

autorizzazione di soggiorno a seguito del matrimonio con l'attuale marito il 10

febbraio 2006, essa non può pertanto prevalersi dell'art. 44 LStr. Nemmeno la

ricorrente contesta tale conclusione. Infatti essa chiede il ricongiungimento

familiare invocando gravi motivi familiari sulla base dell'art. 47 cpv. 4 LStr.

Considerandi

3.2

L'art. 8 CEDU garantisce, analogamente

a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e

familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Dall'art. 8 CEDU

non può tuttavia essere dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un

permesso di soggiorno, soprattutto se il comportamento degli interessati rivela

che alla base della richiesta vi sono primariamente obiettivi differenti dalla

volontà di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib

97.

consid. 4). Anche sotto questo profilo, il diniego di un'autorizzazione ai

figli di uno straniero stabilitosi in Svizzera non presta il fianco a critiche

se la separazione della famiglia è il risultato della libera volontà del

genitore, se non sussistono interessi familiari preponderanti a favore di una

modifica dei rapporti esistenti, rispettivamente se un cambiamento non risulta

imperativo, ed infine se da parte delle autorità non vi sono ostacoli al

mantenimento invariato delle relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 3a;

124.

II 361 consid. 3a; 122 II 385 consid. 4b).

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, il 27 maggio 2008 E__________ ha chiesto al

dipartimento il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera per vivere presso

la madre RI 1, allegando una dichiarazione del padre G__________ che l'autorizzava

a espatriare per poter permetterle di ottenere un futuro migliore. Con decisione

29.

agosto 2008, cresciuta in giudicato, l'autorità dipartimentale ha respinto

la domanda, considerando il ricongiungimento tardivo e non dettato da

circostanze oggettive.

Il 5 ottobre 2008, E__________ è entrata in

Svizzera e il 6 novembre successivo ha chiesto nuovamente il rilascio di un permesso

di dimora per poter vivere presso la madre e si è iscritta alla Scuola __________

a __________. Il 19 dicembre 2008, la madre ha motivato la nuova domanda a

causa del comportamento della con-

vivente del padre di E__________, che

l'avrebbe maltrattata mettendo in pericolo la sua salute e del fatto che non vi

erano parenti in Brasile disposti ad ospitarla.

4.2

Come ha rilevato il Consiglio di Stato,

la nuova richiesta di ricongiungimento familiare oggetto della presente

vertenza va considerata quale domanda di riesame della decisione dipartimentale

del 29 agosto 2008.

Giova ricordare che il riesame delle

decisioni cresciute in giudicato è un rimedio straordinario. La sua

ammissibilità dipende dall'adempimento di ben determinate condizioni, le quali

devono essere esaminate in modo rigoroso, onde evitare che possano essere

continuamente rimesse in discussione delle decisioni cresciute in giudicato, a

scapito della sicurezza del diritto (v. STF 2C_711/2007 del 26.2.2008, consid.

4; DTF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 109 Ib 251

consid. 4a; SJ 2004 I 389; RDAT II-1995 n. 67 consid. 2b, pag. 178; adelio scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 894 segg. e 1130 e segg.).

Ora, non si può ritenere, nel caso di specie,

che sussistano interessi familiari preponderanti che

esigano una modifica delle relazioni esistenti e impongano a E__________, la quale ha sempre vissuto in Brasile presso il padre e

il fratello V__________, di trasferirsi definitivamente

in Svizzera presso la madre. Innanzitutto, suscita

perplessità il fatto che la ricorrente abbia invocato quale grave motivo famigliare

i maltrattamenti subìti dalla figlia soltanto il 19 dicembre 2008, ossia circa

quattro mesi dopo la prima decisione dipartimentale cresciuta in giudicato e

oltre due mesi dopo che E__________ è entrata in Svizzera presso la madre nell'ambito

della normativa per turisti, dove si trova ancora attualmente in attesa di una

decisione in merito alla sua richiesta.

D'altra parte la

ricorrente non aveva invocato tale motivo nella precedente domanda di

ricongiungimento (ricorso ad 4, pag. 3). Se la

situazione familiare di E__________ in Patria fosse stata realmente quella

descritta dalla ricorrente, non si comprende come mai si sia atteso tutto

questo tempo per richiedere il ricongiungimento con la stessa. Tanto più che gli argomenti addotti circa i presunti maltrattamenti e

l'assenza di parenti in patria disposti ad occuparsi di E__________ non sono corredati da alcun

supporto probatorio oggettivo e

inequivocabile.

Non bisogna nemmeno sottovalutare che, raggiungendo

la madre in Svizzera, E__________ si inserisce in un ambiente con un sistema

culturale e linguistico sensibilmente diverso dal suo con il rischio di trovarsi

confrontata con rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto

di vista scolastico e in seguito professionale e non si farebbe altro che

separarla ulteriormente dai suoi famigliari in Brasile. Va poi osservato che

essa ha nel frattempo concluso la scuola dell'obbligo e ha l'età per iniziare

un apprendistato e a entrare nel mondo del lavoro. Si può quindi ritenere che sia oramai in grado di affrontare la vita in

modo indipendente nel suo paese d'origine, dove è nata, è cresciuta e ha i suoi

legami sociali e culturali più stretti, e che pertanto non necessiti più di

tutte quelle cure ed attenzioni di quando era fanciulla. Del resto, visti i

modesti bisogni di custodia della figlia, nulla impedisce al padre di farsi

coadiuvare per tale scopo, se del caso, da altri parenti (nonni paterni e

materni o la zia presso cui vive il fratellino M__________) oppure da terze

persone, (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16.1.2001,

riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c). In simili circostanze, le generiche

dichiarazioni relative all'asserita messa in pericolo della salute della figlia,

oltre a non essere corredate da alcun supporto probatorio, non appaiono in ogni

caso atte a sovvertire tali conclusioni.

4.3

Non si vedono pertanto, oggettivamente,

quali possano essere i fattori che hanno spinto RI 1 ad avviare una nuova pratica

di ricongiungimento familiare se non, verosimilmente, la volontà che sua figlia

benefici di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire

professionale più favorevoli di quelli ottenibili nel paese d'origine, come peraltro

era stato espressamente indicato nella prima domanda di ricongiungimento familiare.

In simili circostanze, poiché l'avversato

diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva

in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato

giustificato. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a

mantenere le relazioni personali con sua figlia come le ha intrattenute finora.

5.

Rifiutando

nuovamente di rilasciare un permesso di soggiorno a E__________, le autorità

inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La

decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in

ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. Nemmeno il

principio della proporzionalità è stato pertanto violato.

6.

In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di

giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 44, 47 LStr; 8 CEDU; 13 Cost.; 10 lett.

a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico

della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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