52.2009.278
Ricongiungimento familiare di una cittadina extracomunitaria con la madre connazionale sposata con un cittadino comunitario
28 settembre 2009Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2009.278
Data decisione, Autorità:
28.09.2009, TRAM
Titolo:
Ricongiungimento familiare di una cittadina extracomunitaria con la madre connazionale sposata con un cittadino comunitario
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
art. 3 ALC ALL1
art. 8 CEDU
art. 13 COST
art. 44 LFSTR
art. 47 LFSTR
Incarto n.
52.2009.278
Lugano
28 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 luglio 2009 di
RI 1
contro
la risoluzione 24 giugno 2009 (n. 3132) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 17 aprile 2009 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto di rilascio
di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare in favore
della figlia E__________ (1993);
viste le risposte:
- 3 agosto 2009 del Dipartimento
delle istituzioni,
- 18 agosto 2009 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Entrata in
Svizzera il 20 agosto 2003, la cittadina brasiliana RI 1 (1972) si è sposata il
10 ottobre successivo con il cittadino portoghese F__________ (1967), domiciliato
nel nostro paese, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora CE/AELS. Il
7 luglio 2005, i coniugi __________ hanno divorziato. Il 19 agosto 2005, la
ricorrente ha dato alla luce Y__________, nato dall'unione con il cittadino
italiano R__________ (1964), titolare di un permesso di domicilio CE/AELS. A
seguito del divorzio, il 20 dicembre 2005 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato il permesso
di dimora CE/AELS e l'ha posta al beneficio di un permesso di dimora annuale.
Il 10 febbraio 2006, RI 1 si è sposata con R__________.
A seguito del matrimonio, le è stato rilasciato un permesso di dimora CE/AELS,
con prossima scadenza fissata per il 9 ottobre 2013. Anche Y__________, che
possiede la cittadinanza italiana, è al beneficio di un identico permesso.
B. a. Il 27
maggio 2008, E__________ (6.9.1993), cittadina brasiliana, ha chiesto alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di un permesso di dimora
per ricongiungersi con sua madre RI 1. Alla richiesta è stata allegata una
dichiarazione di suo padre G__________ (1966), che l'autorizzava a espatriare al
fine di permetterle di ottenere un futuro migliore. RI 1 ha in seguito informato
l'autorità dipartimentale di avere, oltre a E__________, altri 2 figli in
Brasile: il fratello di quest'ultima, V__________ (14.5.1996), che risiede anch'esso
presso il padre G__________, e M__________, (1.5.2002), che vive dalla zia. Ha
inoltre motivato la richiesta con il fatto che per E__________, una volta
terminate le scuole dell'obbligo, sarebbe stato molto difficile apprendere un
mestiere a São Paulo.
Il 29 agosto 2008, l'autorità dipartimentale
ha respinto la domanda, considerando il ricongiungimento tardivo e non dettato
da circostanze oggettive. La decisione è cresciuta in giudicato.
b. Il 5 ottobre 2008, E__________ è giunta
in Svizzera e, poco tempo dopo, ha chiesto nuovamente il rilascio di un
permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare. Ha affermato di essere
stata maltrattata dalla convivente del padre e di non avere parenti in Brasile disposti
ad ospitarla, indicando inoltre di volersi iscrivere alla Scuola __________ di __________.
Il 17 aprile 2009, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha respinto la domanda, ribadendo i motivi addotti nella decisione
del 29 agosto 2008. A E__________ è stato quindi fissato un termine con
scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il territorio elvetico. La
decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 44, 47, 96 della legge federale
del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) dell'art. 6 cpv. 2 e 73 dell'ordinanza sull’ammissione il soggiorno e l'attività
lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) e dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).
C. Con
giudizio 24 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo averla considerata quale domanda di
riesame, l'Esecutivo cantonale ha considerato la richiesta di ricongiungimento
familiare tardiva e ritenuto che non vi fossero interessi familiari preponderanti
tali da modificare le relazioni con la figlia come erano vissute fino a quel
momento. Ha inoltre considerato la decisione del dipartimento conforme al
principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso
di soggiorno in favore di E__________.
In sostanza, la ricorrente afferma che sua
figlia è stata vittima di maltrattamenti da parte della convivente del padre,
motivo per cui si giustifica il suo trasferimento in Svizzera.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza
formulare osservazioni particolari.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta
l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. Ci si
può invero chiedere se RI 1, in quanto brasiliana e titolare di un permesso di
dimora CE/AELS per avere sposato un cittadino italiano, possa prevalersi dell’Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché
Fatti
i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) e ottenere sulla base di questo trattato un permesso di dimora a
titolo di ricongiungimento familiare in favore di sua figlia residente in Brasile.
Entrato in vigore il 1° giugno 2002, l'accordo
in parola si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte
della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare,
di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi
negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo delle norme direttamente
applicabili che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto
interno.
Gli art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 primo
periodo dell'Allegato I ALC regolano il diritto al ricongiungimento familiare.
Riprendendo in sostanza quanto sancito dall'art. 10 del Regolamento CEE n.
1612/ 68 del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno della Comunità, tali disposizioni prevedono che i membri della
famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno
hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso. Secondo
l’art. 3 cpv. 2 lett. a dell'Allegato I ALC, sono considerati membri della
famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti
minori di 21 anni o a carico.
2.2. In passato, la Corte di Giustizia della
CE (CGCE) aveva avuto modo di precisare che il Regolamento CEE 1612/68 riguardava
solo la libera circolazione delle persone all’interno della Comunità e non
disponeva alcunché in merito all’esistenza del diritto per un cittadino di un
paese terzo di accedere al territorio della Comunità, trattandosi questa di una
questione attinente all'immigrazione per la quale fanno, di principio, stato le
regole di diritto interno adottate da ciascuno Stato membro. A partire da ciò
la CGCE aveva stabilito che per poter fruire dei diritti garantiti dall’art. 10
del citato regolamento, il cittadino di un paese terzo coniugato con un
cittadino dell’Unione doveva soggiornare legalmente in uno Stato membro nel
momento in cui avveniva il suo trasferimento in un altro Stato membro verso il
quale il cittadino comunitario emigrava o era emigrato (sentenza CGCE 23
settembre 2003 nella causa C-109/2001 Akrich, n. 49 e segg.).
Riferendosi a questa sentenza, il Tribunale
federale ha sancito che l’art. 3 Allegato I ALC, il cui tenore – come sopra
accennato - coincide sostanzialmente con quello dell’art. 10 del Regolamento
CEE 1612/68, dev'essere interpretato tenendo conto per analogia dei principi
giurisprudenziali appena illustrati, e questo non solo nei casi di
riunificazione tra coniugi, ma più in generale in tutte le fattispecie che
concernono una richiesta di ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1, consid.
3.6.3; confermata in DTF 134 II 10). Questa prassi è tuttora applicabile,
malgrado che la CGCE abbia precisato, con la sentenza 25 luglio 2008 nella causa
C-127/2008 Metock, che il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati
terzi con cittadini dell'UE non può più essere retto dal diritto nazionale e
questo a seguito dell'entrata
in vigore, il 29 aprile 2004, della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, che ha modificato il Regolamento CEE n. 1612/ 68
(GU L 158 del 30 aprile 2004, pag. 77). Essendo poste-
riore alla data della firma dell'ALC, la
Svizzera non è infatti tenuta a riprendere la decisione Metock e non è pertanto
vincolata dalla Direttiva 2004/38/CE (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC; v. anche circolare
20 ottobre 2008 dell'Ufficio federale della migrazione alle autorità cantonali
competenti in materia).
Da quanto precede si deve pertanto concludere
che la ricorrente non può prevalersi del menzionato accordo bilaterale per
poter ottenere un permesso di dimora in favore della figlia residente in
Brasile.
3. 3.1. L'art.
44 LStr dispone che può essere rilasciato un permesso di dimora al coniuge straniero
e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero
titolare del permesso di dimora, se coabitano con lui (a), vi è a
disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni (b) e non dipendono
dall’aiuto sociale (c). Secondo l'art. 47 LStr, il diritto al
ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro cinque anni; per i
figli con più di 12 anni entro 12 mesi (cpv. 1). Per i familiari di uno
straniero il termine decorre con il rilascio del permesso di dimora o di
domicilio oppure con l’insorgere del legame familiare (cpv. 3 lett. b). Il ricongiungimento
familiare differito è autorizzato, soggiunge il cpv. 4 della
medesima norma, unicamente se possono essere fatti valere
gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono
sentiti in merito al ricongiungimento (v. anche art. 73 OASA). Sussistono gravi
motivi familiari secondo gli art. 47 cpv. 4 LStr e 73 cpv. 3 OASA, se il
benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in
Svizzera (art. 75 OASA).
In concreto, quando è stata depositata la
domanda di ricongiungimento familiare in rassegna, E__________ aveva 15 anni. Avendo
quest'ultima un'età superiore ai 12 anni, la richiesta di ricongiungimento
doveva essere quindi depositata, sulla base di quanto disposto dall'art. 47
cpv. 1 e 3 lett. b LStr, non oltre 12 mesi dopo che era stato rilasciato un
permesso di dimora a sua madre. Ritenuto che la ricorrente ha ottenuto siffatta
autorizzazione di soggiorno a seguito del matrimonio con l'attuale marito il 10
febbraio 2006, essa non può pertanto prevalersi dell'art. 44 LStr. Nemmeno la
ricorrente contesta tale conclusione. Infatti essa chiede il ricongiungimento
familiare invocando gravi motivi familiari sulla base dell'art. 47 cpv. 4 LStr.
Considerandi
3.2
L'art. 8 CEDU garantisce, analogamente
a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e
familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Dall'art. 8 CEDU
non può tuttavia essere dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un
permesso di soggiorno, soprattutto se il comportamento degli interessati rivela
che alla base della richiesta vi sono primariamente obiettivi differenti dalla
volontà di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib
97.
consid. 4). Anche sotto questo profilo, il diniego di un'autorizzazione ai
figli di uno straniero stabilitosi in Svizzera non presta il fianco a critiche
se la separazione della famiglia è il risultato della libera volontà del
genitore, se non sussistono interessi familiari preponderanti a favore di una
modifica dei rapporti esistenti, rispettivamente se un cambiamento non risulta
imperativo, ed infine se da parte delle autorità non vi sono ostacoli al
mantenimento invariato delle relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 3a;
124.
II 361 consid. 3a; 122 II 385 consid. 4b).
4.
4.1. Come
accennato in narrativa, il 27 maggio 2008 E__________ ha chiesto al
dipartimento il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera per vivere presso
la madre RI 1, allegando una dichiarazione del padre G__________ che l'autorizzava
a espatriare per poter permetterle di ottenere un futuro migliore. Con decisione
29.
agosto 2008, cresciuta in giudicato, l'autorità dipartimentale ha respinto
la domanda, considerando il ricongiungimento tardivo e non dettato da
circostanze oggettive.
Il 5 ottobre 2008, E__________ è entrata in
Svizzera e il 6 novembre successivo ha chiesto nuovamente il rilascio di un permesso
di dimora per poter vivere presso la madre e si è iscritta alla Scuola __________
a __________. Il 19 dicembre 2008, la madre ha motivato la nuova domanda a
causa del comportamento della con-
vivente del padre di E__________, che
l'avrebbe maltrattata mettendo in pericolo la sua salute e del fatto che non vi
erano parenti in Brasile disposti ad ospitarla.
4.2
Come ha rilevato il Consiglio di Stato,
la nuova richiesta di ricongiungimento familiare oggetto della presente
vertenza va considerata quale domanda di riesame della decisione dipartimentale
del 29 agosto 2008.
Giova ricordare che il riesame delle
decisioni cresciute in giudicato è un rimedio straordinario. La sua
ammissibilità dipende dall'adempimento di ben determinate condizioni, le quali
devono essere esaminate in modo rigoroso, onde evitare che possano essere
continuamente rimesse in discussione delle decisioni cresciute in giudicato, a
scapito della sicurezza del diritto (v. STF 2C_711/2007 del 26.2.2008, consid.
4; DTF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 109 Ib 251
consid. 4a; SJ 2004 I 389; RDAT II-1995 n. 67 consid. 2b, pag. 178; adelio scolari, Diritto amministrativo, parte
generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 894 segg. e 1130 e segg.).
Ora, non si può ritenere, nel caso di specie,
che sussistano interessi familiari preponderanti che
esigano una modifica delle relazioni esistenti e impongano a E__________, la quale ha sempre vissuto in Brasile presso il padre e
il fratello V__________, di trasferirsi definitivamente
in Svizzera presso la madre. Innanzitutto, suscita
perplessità il fatto che la ricorrente abbia invocato quale grave motivo famigliare
i maltrattamenti subìti dalla figlia soltanto il 19 dicembre 2008, ossia circa
quattro mesi dopo la prima decisione dipartimentale cresciuta in giudicato e
oltre due mesi dopo che E__________ è entrata in Svizzera presso la madre nell'ambito
della normativa per turisti, dove si trova ancora attualmente in attesa di una
decisione in merito alla sua richiesta.
D'altra parte la
ricorrente non aveva invocato tale motivo nella precedente domanda di
ricongiungimento (ricorso ad 4, pag. 3). Se la
situazione familiare di E__________ in Patria fosse stata realmente quella
descritta dalla ricorrente, non si comprende come mai si sia atteso tutto
questo tempo per richiedere il ricongiungimento con la stessa. Tanto più che gli argomenti addotti circa i presunti maltrattamenti e
l'assenza di parenti in patria disposti ad occuparsi di E__________ non sono corredati da alcun
supporto probatorio oggettivo e
inequivocabile.
Non bisogna nemmeno sottovalutare che, raggiungendo
la madre in Svizzera, E__________ si inserisce in un ambiente con un sistema
culturale e linguistico sensibilmente diverso dal suo con il rischio di trovarsi
confrontata con rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto
di vista scolastico e in seguito professionale e non si farebbe altro che
separarla ulteriormente dai suoi famigliari in Brasile. Va poi osservato che
essa ha nel frattempo concluso la scuola dell'obbligo e ha l'età per iniziare
un apprendistato e a entrare nel mondo del lavoro. Si può quindi ritenere che sia oramai in grado di affrontare la vita in
modo indipendente nel suo paese d'origine, dove è nata, è cresciuta e ha i suoi
legami sociali e culturali più stretti, e che pertanto non necessiti più di
tutte quelle cure ed attenzioni di quando era fanciulla. Del resto, visti i
modesti bisogni di custodia della figlia, nulla impedisce al padre di farsi
coadiuvare per tale scopo, se del caso, da altri parenti (nonni paterni e
materni o la zia presso cui vive il fratellino M__________) oppure da terze
persone, (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16.1.2001,
riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c). In simili circostanze, le generiche
dichiarazioni relative all'asserita messa in pericolo della salute della figlia,
oltre a non essere corredate da alcun supporto probatorio, non appaiono in ogni
caso atte a sovvertire tali conclusioni.
4.3
Non si vedono pertanto, oggettivamente,
quali possano essere i fattori che hanno spinto RI 1 ad avviare una nuova pratica
di ricongiungimento familiare se non, verosimilmente, la volontà che sua figlia
benefici di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire
professionale più favorevoli di quelli ottenibili nel paese d'origine, come peraltro
era stato espressamente indicato nella prima domanda di ricongiungimento familiare.
In simili circostanze, poiché l'avversato
diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva
in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato
giustificato. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a
mantenere le relazioni personali con sua figlia come le ha intrattenute finora.
5.
Rifiutando
nuovamente di rilasciare un permesso di soggiorno a E__________, le autorità
inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La
decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in
ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. Nemmeno il
principio della proporzionalità è stato pertanto violato.
6.
In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di
giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 44, 47 LStr; 8 CEDU; 13 Cost.; 10 lett.
a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico
della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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