Lexipedia

Decisione

52.2009.285

Licenza edilizia per la costruzione di una veranda

1 aprile 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i canali di vista prescritti dal capoverso seguente prescindono da angoli

rapportati all'orizzonte. Oggetto di protezione non è soltanto il panorama

remoto, ma anche quello situato a quote inferiori all'angolo di 10° sotto l'orizzonte,

indipendentemente dal suo pregio.

3. 3.1. Il principio della

parità di trattamento non prevale di regola su quello di legalità. Nessuno può

prevalersi di una violazione della legge per esigere che sia disattesa anche a

suo vantaggio. Fanno eccezione i casi in cui l'autorità si rifiuti di scostarsi

da una prassi illegittima e non vengano pregiudicati interessi pubblici o

privati prevalenti (Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 444).

3.2. Nel caso concreto, i pochi casi citati dai ricorrenti

non dimostrano affatto l'esistenza di una prassi illegittima dell'autorità, suscettibile

di essere invocata con successo per motivi di parità di trattamento. Le opere,

di incerta datazione, sono in parte diverse da quelle qui in discussione. In

nessun caso bastano a documentare l'esistenza di una prassi difforme.

L'interesse all'attuazione del diritto oggettivo, in particolare alla tutela

dei canali di vista definiti dall'art. 38 cpv. 2 NAPR, sarebbe comunque prevalente

su quello dei ricorrenti.

4. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art.

31 LPamm) sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 21 LE; 39 RLE; 38 NAPR di Lugano; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2, in solido, che rifonderanno

fr. 1'000.- al resistente CO 1 a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria