52.2009.285
Licenza edilizia per la costruzione di una veranda
1 aprile 2010Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2009.285
Lugano
1. aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente
Damiano
Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah
Socchi, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 20 luglio 2009 di
RI 1,
RI 2,
contro
la
decisione 24 giugno 2009 del Consiglio di Stato (n. 3171) che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 2 aprile 2009
con cui il municipio di Lugano ha negato loro il permesso di costruire una
veranda vetrata a lato del loro appartamento (part. __________ Castagnola);
viste le risposte:
- 3 agosto 2009 del municipio di
Lugano;
- 18 agosto 2009 del Consiglio di
Stato;
- 24 agosto di CO 1;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
25 novembre 2008, i coniugi RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, hanno chiesto al municipio
di Lugano il permesso di costruire una veranda vetrata sul terrazzo esistente
sulla fascia di terreno posta a lato dell'appartamento di cui sono
comproprietari (PPP __________ e __________) in un condominio (part. __________),
situato a Castagnola, a valle di via __________.
Alla domanda si è opposto CO 1, proprietario di un altro appartamento
situato nello stesso immobile (PPP __________).
B. Con decisione 2 aprile 2008,
il municipio ha negato la licenza edilizia, ritenendo che il manufatto si
ponesse in contrasto con l'art. 38 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano
regolatore (NAPR), che a protezione del panorama fruibile da via __________
impone la formazione di canali di vista larghi 5.00 m lungo i confini dei fondi (perpendicolari alla strada).
C. Con giudizio 24 giugno 2009,
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di diniego, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.
Dopo aver rilevato che l'altezza della veranda (m 2.30-2.60),
cumulata con quella del terrazzo sottostante, superava abbondantemente quella
massima (m 3.00) ammessa per le costruzioni accessorie, il Governo ha in
sostanza condiviso la tesi del municipio, giungendo a sua volta a concludere
che il manufatto si poneva in contrasto con la protezione dei punti panoramici
sancita dall'art. 38 cpv. 2 NAPR.
L'opera, ha aggiunto, non rientrerebbe nemmeno nei limiti
delle trasformazioni ammissibili secondo l’art. 39 del regolamento di
applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1),
poiché comporterebbe la realizzazione di un nuovo ingombro, che aggraverebbe il
contrasto già attualmente esistente con l’art. 38 cpv. 2 NAPR.
Il permesso, ha concluso, non potrebbe essere accordato nemmeno
per considerazioni dedotte dalla parità di trattamento.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, con ricorso 20 luglio 2009, chiedendo che sia annullato e che
sia loro rilasciata la licenza richiesta.
Dopo aver rimproverato al Consiglio di Stato di aver violato
il loro diritto di essere sentito per non aver esperito il sopralluogo richiesto,
gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate
senza successo in prima istanza.
La veranda, esordiscono, non pregiudicherebbe l'aerazione del
retrostante locale riscaldamento. L'altezza del manufatto, smontabile,
rientrerebbe inoltre nel limite prescritto per le costruzioni accessorie,
poiché non andrebbe sommata a quella del terrazzo naturale sul quale insiste.
La distanza dal confine non sarebbe inoltre di m 1.25 come ritenuto
dall'autorità, ma di m 1.50.
La costruzione, proseguono i ricorrenti, non ostruirebbe
peraltro in misura apprezzabile il canale di vista. Trattandosi di un'opera
situata ad una quota di 6 m inferiore al livello del campo stradale, la
fruizione del panorama non subirebbe alcuna menomazione.
Il municipio, concludono, avrebbe rilasciato permessi per
opere similari in situazioni analoghe. Il diniego della licenza configurerebbe
pertanto anche una disparità di trattamento.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio e
l'opponente, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva
degli insorgenti, istanti in licenza e pregiudicati dal giudizio impugnato, è
certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dall'abbondante
documentazione fotografica allegata. La visita in luogo, sollecitata dagli
insorgenti, non appare dunque atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio.
Per gli stessi motivi vanno disattese le censure di
violazione del diritto di essere sentito, sollevate dagli stessi insorgenti con
riferimento al rifiuto del Consiglio di Stato di esperire un sopralluogo. La
valutazione anticipata negativa circa la concludenza di questa prova non presta
il fianco a critiche.
2. 2.1. Giusta l’art. 38 NAPR
di Lugano, per la protezione del panorama, il piano delle
zone ed il piano del paesaggio indicano i punti panoramici da rispettare o da
valorizzare, per i quali sono da applicare le seguenti prescrizioni,
complementari a quella di zona:
1. per i punti panoramici designati sui
piani citati con il n. 1:
le costruzioni
devono essere contenute sotto il fascio di rette inclinate di 10° (sessagesimali)
sotto l’orizzonte e tracciate a partire dal confine della particella all’altezza
di 1 m sopra il campo viabile panoramico.
2. per i punti panoramici designati sui
piani citati con il n. 2:
le costruzioni
devono permettere la creazione di canali di vista che si ottengono con una
distanza minima dai confini di
5 m, riservate quelle previste dalle zone R7, R7a, R7b, R5.
3. il municipio può inoltre imporre restrizioni alla formazione di
posteggi e piantagioni.
Tanto i punti panoramici del primo, quanto quelli del secondo
tipo, sono in genere definiti lungo il ciglio a valle di strade dalle quali si
può godere di un panorama meritevole di protezione. I punti del primo tipo (n.
1) istituiscono un vincolo che grava sui fondi sottostanti vietando costruzioni
oltrepassanti in altezza la linea situata 10° al di sotto dell'orizzonte dato
dalla quota di un metro più alta del campo stradale lungo il confine a monte
del fondo.
L'art. 38 cpv. 2 NAPR sancisce invece un divieto di edificare
all'interno di fasce larghe 5 m definite dai confini che si sviluppano
perpendicolarmente alle strade panoramiche, protette da vincoli del secondo
tipo (n. 2). Il divieto è di portata generale. Colpisce indistintamente tanto
le costruzioni principali, quanto le costruzioni accessorie.
2.2. La casa dei ricorrenti (part. __________) è situata a
valle di via __________, una strada lungo la quale il piano del paesaggio fissa
vincoli di protezione del panorama del secondo tipo (n. 2). La facciata ovest
dell'edificio è posta ad una distanza variante tra m 3.75 e m 5.00 dal confine
verso la part. __________. L'edificio, costruito prima dell'entrata in vigore
del piano regolatore, non rispetta dunque la distanza minima di m 5.00 dal
confine ovest del fondo prescritta dall'art. 38 cpv. 2 NAPR. Esso invade parzialmente
il canale di vista, che secondo tale norma dovrebbe essere lasciato libero da
costruzioni.
La controversa veranda (m 2.80 x 4.05 x 2.30-2.60) verrebbe
realizzata a ridosso della facciata ovest dell'edificio, su un terrazzo
sorretto verso valle da un muro alto, ostruendo ulteriormente il canale di
vista.
Scontrandosi apertamente con il divieto sancito dall'art. 38
cpv. 2 NAPR, l'opera in contestazione non può essere autorizzata, poiché
comporta la realizzazione di un ingombro che aggrava il contrasto esistente.
Invano si richiamano i ricorrenti alle facilitazioni previste
per le costruzioni accessorie. Questo genere di costruzioni non sfugge al
vincolo sancito dall'art. 38 cpv. 2 NAPR. Anche se per le sue dimensioni e per
il suo uso fosse da qualificare come costruzione accessoria, la veranda non
potrebbe essere autorizzata poiché verrebbe a sorgere all'interno del canale di
vista. La distanza di 5.00 m dal confine si applica anche alle costruzioni
accessorie.
Invano si richiamano i ricorrenti all'agevolazione prevista
dall'art. 39 RLE, che permette di realizzare trasformazioni non sostanziali su
costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore dopo la
loro edificazione, a condizione che non pregiudichino né l'interesse pubblico,
né quello dei privati. Indipendentemente dalla loro importanza,
dall'agevolazione rimangono comunque escluse le trasformazioni che aggravano i
momenti di contrasto esistenti. Ipotesi questa che si verificherebbe nel caso
in cui la veranda fosse realizzata.
Priva di rilievo è pure la circostanza che la veranda
verrebbe a situarsi ad una quota di 6 m più bassa del campo stradale di via __________.
A differenza della protezione del panorama assicurata dall'art. 38 cpv. 1 NAPR,
Fatti
i canali di vista prescritti dal capoverso seguente prescindono da angoli
rapportati all'orizzonte. Oggetto di protezione non è soltanto il panorama
remoto, ma anche quello situato a quote inferiori all'angolo di 10° sotto l'orizzonte,
indipendentemente dal suo pregio.
3. 3.1. Il principio della
parità di trattamento non prevale di regola su quello di legalità. Nessuno può
prevalersi di una violazione della legge per esigere che sia disattesa anche a
suo vantaggio. Fanno eccezione i casi in cui l'autorità si rifiuti di scostarsi
da una prassi illegittima e non vengano pregiudicati interessi pubblici o
privati prevalenti (Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 444).
3.2. Nel caso concreto, i pochi casi citati dai ricorrenti
non dimostrano affatto l'esistenza di una prassi illegittima dell'autorità, suscettibile
di essere invocata con successo per motivi di parità di trattamento. Le opere,
di incerta datazione, sono in parte diverse da quelle qui in discussione. In
nessun caso bastano a documentare l'esistenza di una prassi difforme.
L'interesse all'attuazione del diritto oggettivo, in particolare alla tutela
dei canali di vista definiti dall'art. 38 cpv. 2 NAPR, sarebbe comunque prevalente
su quello dei ricorrenti.
4. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art.
31 LPamm) sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 39 RLE; 38 NAPR di Lugano; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2, in solido, che rifonderanno
fr. 1'000.- al resistente CO 1 a titolo di ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria