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Decisione

52.2009.29

Licenza edilizia. Sistemazione del terreno in zona agricola

11 febbraio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

ricorrente RI 1 è proprietaria di due terreni prativi (mapp. 792 e 793, di ca.

8500 mq) di forma trapezoidale, situati nella zona agricola del comune di

Stabio (definita area agricola SAC dal piano direttore), in località Rognago,

tra via Croce Campagna e la strada di collegamento principale A394. I due

terreni, direttamente confinanti, hanno una superficie complessiva di ca. 8'500

mq e si trovano ad una quota inferiore (di ca. 1.35-1.70 m) rispetto ai terreni adiacenti (mapp. 791 e 794) e alla via Croce Campagna.

Con domanda di costruzione 30 aprile 2007, l’arch__________ ha richiesto al municipio

il rilascio del permesso edilizio per la bonifica/miglioria dei due

fondi, mediante colmata della depressione. Secondo la relazione di progetto, l’intervento

prevede in sostanza la rimozione dello strato coltivo (humus) esistente

(ca. 0.5 m) con successivo riempimento con altro materiale (prima grossolano e

poi fine) e un ultimo strato di terra vegetale (1.2 m; cfr. pag. 9). La sistemazione del terreno, soggiunge la relazione che cita lo studio di un

agronomo, ha per obbiettivo di permettere la coltivazione di barbabietole e

patate da foraggio, attualmente impossibile a causa del ristagno idrico dovuto

alla depressione del terreno.

B. Alla

domanda si sono opposti la vicina CO 2 (mapp. 791) e, dopo un iter procedurale

che non occorre rievocare, i Servizi generali del Dipartimento del territorio,

che, richiamate le motivazioni della Sezione dell'agricoltura, hanno in

particolare ritenuto l'intervento non conforme alla zona di situazione.

Fatto proprio l'avviso vincolante dell'autorità cantonale, con decisione 3

ottobre 2008 il municipio ha negato l’autorizzazione per la sistemazione dei

terreni.

C. Il 13

gennaio 2009 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’impugnativa presentata

dalla ricorrente contro il suddetto provvedimento. Disattese le censure riferite

all’esperimento di conciliazione e all’obbligo di motivazione, il Governo ha in

sostanza tutelato la decisione di diniego della licenza, ritenendo che il livellamento

del terreno con materiali di scavo e demolizione, privi di humus e materiali

organici e chimici, non fosse conforme alla zona agricola, né potesse

beneficiare di un’autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24 della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Siccome

sono già piuttosto pianeggianti, ha aggiunto il Governo, la colmata proposta

non potrebbe in ogni caso migliorare le potenzialità di sfruttamento dei due

terreni, già molto idonei alla coltivazione secondo il catasto delle idoneità

agricole; l’intervento proposto, ha concluso, sarebbe piuttosto dettato da

motivi speculativi (deposito estraneo ad attività agricole).

L’Esecutivo cantonale ha per contro accolto le obiezioni riferite alla tassa

municipale per l’esame della domanda di costruzione, annullando il relativo dispositivo.

D. Avverso

tale decisione la ricorrente insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullata e che le venga rilasciata la postulata licenza

edilizia. In via subordinata, domanda il rinvio degli atti al Governo per nuova

decisione.

Riproposte le tesi esposte in prima istanza, la ricorrente sostiene con forza

che l’intervento sarebbe perfettamente conforme alla zona di situazione, poiché

il livellamento servirebbe a ovviare i problemi esistenti dei due terreni

(eccesso di umidità), migliorandone le qualità e le possibilità di lavorazione

(coltivazione di barbabietole e patate e possibilità di utilizzare mezzi

meccanici). La sistemazione del terreno non prevederebbe l'impiego dei materiali

inerti indicati dal Governo, ma un materiale di riempimento grossolano e fine. La

licenza edilizia, soggiunge la ricorrente, potrebbe semmai essere subordinata

alla condizione di affidare i lavori esecutivi ad un pedologo riconosciuto, che

garantisca la ricostruzione del suolo (scelta dei materiali e della terra

vegetale, dei macchinari ecc.), sulla base delle indicazioni delle autorità

cantonali preposte. La decisione impugnata (al pari di quella municipale),

conclude, sarebbe carente nella motivazione e traviserebbe ingiustamente lo

scopo dell’opera.

E. All'accoglimento

dell’impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare

osservazioni, e l'Ufficio delle domande di costruzione. Il municipio si rimette

al giudizio di questo Tribunale. La vicina __________, già opponente, è rimasta

silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva dell’insorgente, proprietaria del fondo e destinataria

della decisione impugnata, è certa (art. 43 LPamm).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 legge di

procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). Dalla documentazione agli atti emerge

con sufficiente chiarezza lo stato dei luoghi e dell’oggetto della contestazione.

Considerandi

2.

2.1.

L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto se gli edifici o

gli impianti sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la

zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2

lett. a LPT).

Per l’art. 16a LPT sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli

impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura.

L’art. 34 cpv. 4 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28

giugno 2000 (OPT; RS 700.1) precisa questa condizione: l’autorizzazione va

rilasciata soltanto se l’edificio o l’impianto è necessario per l’utilizzazione

in questione (lett. a), all’edificio o all’impianto non si oppongono interessi

preponderanti nell’ubicazione prevista (lett. b) e l’esistenza dell’impresa è

prevedibile a lungo termine (lett. c).

Per giurisprudenza, il quesito della necessità di costruire o modificare un

edificio o un impianto va valutato secondo criteri obbiettivi. Dipende

segnatamente dalla superficie coltivata, dal tipo di coltura e di produzione

come pure dalla struttura, grandezza e necessità dell’azienda (STF 1C.226/2008 del 21 gennaio 2009, consid. 4.2).

2.2

Di principio una modifica del terreno naturale è conforme alla zona

agricola solo se persegue fini agricoli, e meglio se è necessaria per

migliorare la qualità del terreno, aumentandone la fertilità (cfr. STF

1A.71/1994 parz. pubbl. in ZBl 1996 pag. 89, consid. 4a; Niklaus Spoerri, Remise en état de modifications

de terrains illégales, in: INFORUM, VLP-ASPAN, n. 5/08, pag. 6). I

motivi posti a fondamento della modifica del suolo (mediante scavo o colmata) devono

prevalere sull'interesse pubblico al mantenimento del suo andamento naturale

(cfr. STF 1C.226/2008 del 21 gennaio 2009, consid. 4.4). Di

regola, il mero obbiettivo di ottimizzare la coltivazione di un fondo mediante

macchinari non è sufficiente (cfr. STF 1C.226/2008 del 21 gennaio 2009, consid. 4.4; Niklaus

Spoerri, op. cit., pag. 6).

2.3

Nel caso concreto, la ricorrente intende livellare i suoi

terreni a quelli circostanti, mediante rimozione e messa in deposito dello

strato di humus esistente, riempimento con materiale grossolano prima e fine

poi e successiva completazione del terreno sino al livello dei fondi confinanti

con la posa della terra vegetale per la misura di ben 1.2 metri (cfr. relazione di progetto pag. 8 nota 9 e pag. 9). L'intervento permetterebbe di

adibire i due terreni, attualmente affittati e gestititi dai fratelli __________,

alla coltivazione di barbabietole o patate e di far uso anche di mezzi meccanici.

Secondo la relazione annessa alla domanda di costruzione, che riporta in

dettaglio il contenuto di una perizia allestita dal dott. agronomo __________,

la colmata sarebbe indispensabile. In sostanza, la situazione pedologica attuale

dei fondi, che sovente risultano essere invasi dall’acqua di scolo delle

strade e dei terreni circostanti è tale per cui la coltivazione di foraggio,

barbabietole o patate, risulta essere impossibile (cfr. relazione di

progetto pag. 6).

In sede di avviso, la Sezione dell'agricoltura non si è confrontata con queste

argomentazioni, ma ha in sostanza rilevato che l’intervento non sarebbe

necessario poiché la superficie agricola esistente, in base anche al catasto

delle idoneità agricole, è già oggettivamente ritenuta molto idonea alla

coltivazione. Anche in base ad una precedente domanda di bonifica

presentata la stessa Sezione delle bonifiche e catasto con scritto del 21

novembre 1995, dopo aver esperito un sopralluogo ha espresso una serie di

considerazioni ed ha concluso di non ritenere necessario procedere ad un

innalzamento dei fondi in oggetto ma che addirittura l'intervento proposto

arrischia di peggiorare la qualità agricola dei terreni interessati.

Dal canto suo, il Governo ha sposato tale argomentazione senza ulteriori

verifiche.

Ritenuto che una sistemazione del terreno non appare a

priori incompatibile con la funzione di zona, per valutarne la conformità non basta

esprimersi genericamente sull’idoneità del terreno o formulare una serie di

considerazioni – peraltro non note – riconducibili ad accertamenti risalenti

ad oltre dieci anni addietro (cfr. avviso cantonale, pag. 2). L'autorità

cantonale avrebbe dovuto confrontarsi con i problemi sostanziati addotti

dall'istante in licenza, analizzando, se del caso previa richiesta di ulteriori

accertamenti (relativi al terreno, alle modalità di intervento, alla

possibilità di eseguire una bonifica classica mediante canali di drenaggio,

ecc.), se la colmata del terreno sia effettivamente necessaria per migliorare

la fertilità del suolo, tenuto conto dell'utilizzazione agricola attuale e di quella

che si intende realizzare (coltivazione di barbabietole e patate), come pure delle

esigenze dell’azienda agricola di riferimento. Dagli atti non emergono invero elementi

sulle strutture, grandezza e necessità di quest'ultima. La domanda di

costruzione – presentata dal progettista e sottoscritta dalla proprietaria dei terreni

– si limita a indicare che i due fondi sono affittati e gestiti da agricoltori

riconosciuti (fratelli __________). Anche da questo profilo, non è dunque

possibile esprimersi sulla conformità di zona ai sensi dell'art. 16a LPT

e 34 OPT.

Ritenuto che non spetta a questo Tribunale porre rimedio alle carenze

istruttorie delle istanze inferiori, gli atti vanno dunque rinviati ai Servizi

generali del Dipartimento del territorio affinché, raccolti gli elementi

mancanti, rilasci un nuovo avviso motivato all’attenzione del municipio.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere parzialmente

accolto. Dato l’esito non si preleva una tassa di giustizia (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21; 16a, 22, 24 segg. LPT; 34

OPT; 3, 18, 28, 46, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 13

gennaio 2009 (n. 65) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati

ai Servizi generali del Dipartimento del territorio affinché, raccolti gli

elementi mancanti, rilasci all’attenzione del municipio un nuovo avviso

motivato ai sensi del consid. 2.3.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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