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Decisione

52.2009.299

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 settembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2009.299

Data decisione, Autorità:

18.09.2009, TRAM

Titolo:

Realizzazione di un percorso ciclabile. Il transito delle biciclette lungo un'area dichiarata dal PR zona pedonale non può essere introdotto dalla sola posa di un'apposita segnaletica, ma deve essere preceduto da un intervento pianificatorio volto a modificare la destinazione viaria esistente

SEGNALETICA

STRADE

art. 3 LCSTR

art. 107 OSSTR

Incarto n.

52.2009.299

Lugano

18 settembre

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Gabriele Fossati, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 febbraio 2007 di

RI 1

RI 2

RI 3, arch., __________,

RI 4

tutti patrocinati

da: avv. RI 1, __________,

contro

la decisione 16 gennaio 2007 (n. 318) del Consiglio

di Stato, che respinge le impugnative presentate dai ricorrenti avverso le prescrizioni

locali concernenti il traffico pubblicate dal municipio di __________ sul FU

n. 70/2006 del 1. settembre 2006 (pp. 5710-5714);

viste le risposte:

- 12 febbraio 2007 del

Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;

- 13 febbraio 2007 del

Consiglio di Stato;

- 9 marzo 2007 del

municipio di __________;

richiamata la sentenza 28

luglio 2009 (1C_558/2008) del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto e in diritto

che il 1°

settembre 2006 il municipio di __________ ha pubblicato sul FU n. 70/2006 una

serie di prescrizioni locali concernenti il traffico, finalizzate a realizzare

un percorso ciclabile tra __________ ed il Piano __________, che interessava,

fra l'altro, anche le seguenti strade:

Via C__________

da __________ a via __________ altezza

intersezione con __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione di

ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"

da via __________ a __________ altezza

intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con

tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02

"Divieto di accesso"

da via __________ a via __________ altezza

intersezione con via __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione

Considerandi

di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso

unico"

da via __________ a via __________ altezza

intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con

tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02

"Divieto di accesso"

da via __________ a via degli __________

altezza entrata Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con

tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta

fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00

biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola

complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con

autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00"

da via __________ a P.za __________ altezza

intersezione con via __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con

tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta

fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00

biciclette"

Via __________

da Piazzetta __________ a Piazza __________

altezza Piazzetta __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione

ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"

da Piazza __________ a Piazzetta __________

altezza Piazza __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola

complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02

"Divieto di accesso"

da Piazza __________ a Piazza __________

altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola

complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3

"Zona pedonale"

da Piazza __________ a Piazza __________

altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola

complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3

"Zona pedonale"

Riva __________

da Piazza __________ alla passeggiata

lungolago altezza Piazza __________ segn. 2.05 "Divieto di circolazione

per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare "Spingere i

velocipedi per 40 metri"

dalla passeggiata del lungolago a Piazza __________

altezza passaggio pedonale passeggiata lungolago segn. 2.05 "Divieto di

circolazione per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare

"Spingere i velocipedi per 40

metri"

che queste prescrizioni sono state ritenute

legittime dal Consiglio di Stato, che con giudizio 16 gennaio 2007 ha respinto o dichiarato irricevibili, le diverse

impugnative presentate contro la nuova segnaletica;

che contro la predetta decisione governativa,

nella misura in cui ha confermato le prescrizioni relative a via __________,

via __________ e riva __________, sono insorti davanti al Tribunale cantonale

amministrativo RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, proprietari di particelle o titolari di

attività commerciali toccate dai nuovi segnali;

che con sentenza del 30 ottobre 2008 (n. 52.2007.43) questo

Tribunale ha respinto le impugnative, ritenendo in particolare che il passaggio

delle biciclette attraverso la zona pedonale del centro di __________, definita

pedonale, dal piano regolatore potesse essere ammesso mediante la posa di una

specifica segnaletica, senza modificare lo strumento pianificatorio;

che con

sentenza 28 luglio 2007 (1C_558/2008) il Tribunale federale ha accolto il ricorso

in materia di diritto pubblico presentato da RI 1 e RI 4 contro il predetto

giudizio di questo Tribunale, che ha annullato rinviandogli gli atti per nuova

decisione;

che secondo

l'Alta Corte, il transito delle biciclette attraverso la zona dichiarata pedonale

del centro di __________ presuppone una modifica della funzione fissata dalla

pianificazione locale;

che per i

motivi indicati dal Tribunale federale, vincolanti per questo Tribunale, le

controverse prescrizioni locali concernenti il traffico vanno di conseguenza

annullate;

che, in quanto

proposto da RI 1 e RI 4, il ricorso va dunque accolto, annullando la

controversa decisione del Consiglio di Stato nella misura in cui conferma la

segnaletica riguardante via __________, via __________ e riva __________ e

condanna i due ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia;

che dato

l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm),

mentre le ripetibili di questa sede sono a carico del comune (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3 LCStr; 107 OSStr; 3 LPT; 2-3 OPT; 28

LALPT; 10 LALCStr; 41 NAPR di ____________________ __________; 3 OZP di __________;

48 CPC; 3, 10, 18, 24, 28, 31, 43, 46, 60-61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto proposto da RI 1 e RI 4, il ricorso è accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione 16 gennaio 2007 del Consiglio

di Stato (n. 318) è annullata nella misura in cui conferma

la segnaletica riguardante via __________, via __________ e riva __________ e

condanna i due ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ verserà a RI 1 e RI 4 fr.

1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).

4. Intimazione

a:

,

,

;

;

0 ;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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