52.2009.299
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18 settembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2009.299
Data decisione, Autorità:
18.09.2009, TRAM
Titolo:
Realizzazione di un percorso ciclabile. Il transito delle biciclette lungo un'area dichiarata dal PR zona pedonale non può essere introdotto dalla sola posa di un'apposita segnaletica, ma deve essere preceduto da un intervento pianificatorio volto a modificare la destinazione viaria esistente
SEGNALETICA
STRADE
art. 3 LCSTR
art. 107 OSSTR
Incarto n.
52.2009.299
Lugano
18 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2007 di
RI 1
RI 2
RI 3, arch., __________,
RI 4
tutti patrocinati
da: avv. RI 1, __________,
contro
la decisione 16 gennaio 2007 (n. 318) del Consiglio
di Stato, che respinge le impugnative presentate dai ricorrenti avverso le prescrizioni
locali concernenti il traffico pubblicate dal municipio di __________ sul FU
n. 70/2006 del 1. settembre 2006 (pp. 5710-5714);
viste le risposte:
- 12 febbraio 2007 del
Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;
- 13 febbraio 2007 del
Consiglio di Stato;
- 9 marzo 2007 del
municipio di __________;
richiamata la sentenza 28
luglio 2009 (1C_558/2008) del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che il 1°
settembre 2006 il municipio di __________ ha pubblicato sul FU n. 70/2006 una
serie di prescrizioni locali concernenti il traffico, finalizzate a realizzare
un percorso ciclabile tra __________ ed il Piano __________, che interessava,
fra l'altro, anche le seguenti strade:
Via C__________
da __________ a via __________ altezza
intersezione con __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione di
ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"
da via __________ a __________ altezza
intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con
tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02
"Divieto di accesso"
da via __________ a via __________ altezza
intersezione con via __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione
Considerandi
di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso
unico"
da via __________ a via __________ altezza
intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con
tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02
"Divieto di accesso"
da via __________ a via degli __________
altezza entrata Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con
tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta
fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00
biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola
complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con
autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00"
da via __________ a P.za __________ altezza
intersezione con via __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con
tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta
fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00
biciclette"
Via __________
da Piazzetta __________ a Piazza __________
altezza Piazzetta __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione
ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"
da Piazza __________ a Piazzetta __________
altezza Piazza __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola
complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02
"Divieto di accesso"
da Piazza __________ a Piazza __________
altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola
complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3
"Zona pedonale"
da Piazza __________ a Piazza __________
altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola
complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3
"Zona pedonale"
Riva __________
da Piazza __________ alla passeggiata
lungolago altezza Piazza __________ segn. 2.05 "Divieto di circolazione
per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare "Spingere i
velocipedi per 40 metri"
dalla passeggiata del lungolago a Piazza __________
altezza passaggio pedonale passeggiata lungolago segn. 2.05 "Divieto di
circolazione per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare
"Spingere i velocipedi per 40
metri"
che queste prescrizioni sono state ritenute
legittime dal Consiglio di Stato, che con giudizio 16 gennaio 2007 ha respinto o dichiarato irricevibili, le diverse
impugnative presentate contro la nuova segnaletica;
che contro la predetta decisione governativa,
nella misura in cui ha confermato le prescrizioni relative a via __________,
via __________ e riva __________, sono insorti davanti al Tribunale cantonale
amministrativo RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, proprietari di particelle o titolari di
attività commerciali toccate dai nuovi segnali;
che con sentenza del 30 ottobre 2008 (n. 52.2007.43) questo
Tribunale ha respinto le impugnative, ritenendo in particolare che il passaggio
delle biciclette attraverso la zona pedonale del centro di __________, definita
pedonale, dal piano regolatore potesse essere ammesso mediante la posa di una
specifica segnaletica, senza modificare lo strumento pianificatorio;
che con
sentenza 28 luglio 2007 (1C_558/2008) il Tribunale federale ha accolto il ricorso
in materia di diritto pubblico presentato da RI 1 e RI 4 contro il predetto
giudizio di questo Tribunale, che ha annullato rinviandogli gli atti per nuova
decisione;
che secondo
l'Alta Corte, il transito delle biciclette attraverso la zona dichiarata pedonale
del centro di __________ presuppone una modifica della funzione fissata dalla
pianificazione locale;
che per i
motivi indicati dal Tribunale federale, vincolanti per questo Tribunale, le
controverse prescrizioni locali concernenti il traffico vanno di conseguenza
annullate;
che, in quanto
proposto da RI 1 e RI 4, il ricorso va dunque accolto, annullando la
controversa decisione del Consiglio di Stato nella misura in cui conferma la
segnaletica riguardante via __________, via __________ e riva __________ e
condanna i due ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia;
che dato
l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm),
mentre le ripetibili di questa sede sono a carico del comune (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3 LCStr; 107 OSStr; 3 LPT; 2-3 OPT; 28
LALPT; 10 LALCStr; 41 NAPR di ____________________ __________; 3 OZP di __________;
48 CPC; 3, 10, 18, 24, 28, 31, 43, 46, 60-61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. In quanto proposto da RI 1 e RI 4, il ricorso è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione 16 gennaio 2007 del Consiglio
di Stato (n. 318) è annullata nella misura in cui conferma
la segnaletica riguardante via __________, via __________ e riva __________ e
condanna i due ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ verserà a RI 1 e RI 4 fr.
1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
4. Intimazione
a:
,
,
;
;
0 ;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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