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Decisione

52.2009.311

Restituzione parziale del sussidio concesso ad un comune per l'acquisto di terreni edificabili. Prescrizione del diritto alla restituzione e determinazione del dies a quo

3 novembre 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti così come esposti dal Consiglio di Stato nella decisione dedotta in

giudizio, il ricorrente ha ribadito in buona sostanza le medesime

argomentazioni già addotte dinanzi all'autorità di prime cure. Anche in questa

sede ha eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione del sussidio. A

mente dell'insorgente, il termine di prescrizione di cinque anni ha cominciato

a decorrere dal 4 febbraio 1998, giorno in cui il resistente ha ricevuto il

modulo-inchiesta completato con allegati i sommarioni dei dodici fondi nel

frattempo edificati con abitazioni, dai quali risultavano i nominativi dei

nuovi proprietari delle parti-

celle venutesi a creare a seguito del frazionamento dell'originario mappale. A

contare al più tardi dal 5 febbraio 1998 - ha soggiunto il comune di RI 1 -

l'autorità competente disponeva degli elementi di giudizio atti a verificare se

erano stati ossequiati i requisiti posti alla base della concessione del

sussidio. La restituzione del sussidio poteva pertanto essere validamente

richiesta sino al mese di febbraio 2003, cosicché le odierne pretese sarebbero senz'altro

prescritte.

H. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi

nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute. L'USSI ha dal canto

suo rinviato alle considerazioni già espresse in sede di ricorso in prima

istanza.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 cpv. 2

LA. La legittimazione attiva del comune di RI 1 è certa (art. 43 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla scorta delle tavole processuali,

senza procedere ad accertamenti istruttori, del resto nemmeno sollecitati dai

contendenti (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. La LA si prefigge di

assicurare un'offerta adeguata di abitazioni, di ridurre i costi d'abitazione,

segnatamente le pigioni, e di promuovere una politica attiva e coordinata

intesa a favorire la costruzione e il rinnovo di abitazioni, l'accesso alla

loro proprietà, l'acquisizione di terreni di riserva da parte dei Comuni e

l'acquisto di stabili esistenti (art. 1 cpv. 1 LA). Al fine di facilitare la realizzazione

dei predetti scopi, la legge prevede una serie di misure d'intervento,

segnatamente il promovimento della costruzione di abitazioni (capitolo II, art.

5-10. LA), il promovimento dell'accesso alla proprietà (capitolo III, art.

11-14 LA), il rinnovo di abi-

tazioni (capitolo IV, art. 15-19 LA), l'acquisto di terreni edificabili (capitolo

V, art. 20-23 LA), l'acquisto di stabili esistenti (capitolo V bis, art.

23a-23b LA) e le misure di promovimento in favore di imprenditori e di

organizzazioni della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità (capitolo VI,

art. 24-26 LA).

Per quanto attiene

all'acquisto di terreni edificabili (capitolo V), lo Stato sostiene con la

concessione di sussidi l'acquisto, da parte di comuni, di terreni edificabili

da destinare alla costruzione di abitazioni (art. 20 LA). Stabilita la

percentuale del sussidio erogabile secondo la forza finanziaria del comune

(art. 22 LA), la legge illustra le condizioni alle quali i terreni sussidiati

possono essere utilizzati (art. 23 LA). I terreni possono in particolare essere

venduti (cpv. 2), ad un prezzo non superiore agli oneri sopportati dal Comune,

unicamente per favorire l'accesso alla proprietà secondo gli art. 11 segg. LA.

L'art. 13 LA, al quale rimanda l'art. 23 cpv. 2 LA, prevede che l'aiuto è

concesso soltanto a cittadini maggiorenni svizzeri o stranieri in possesso del

permesso di domicilio ed il cui reddito e sostanza non superano i limiti

stabiliti dal diritto federale.

L'art. 23 cpv. 4 LA, nella sua versione attuale (approvata

il 9 marzo 1999 e posta in vigore retroattivamente a far tempo dal 1° gennaio

1997; cfr. BU 20/1999, pag. 133), dispone che:

Il sussidio deve essere

restituito se il comune utilizza il terreno per scopi diversi da quelli

previsti dalla legge o diversi dalla:

a) costruzione di abitazioni a pigione moderata, non

sussidiata;

b) promozione di alloggi in proprietà, non sussidiati,

per persone di condizioni finanziarie limitate.

Nella sua versione previgente, in

vigore sino al 31 dicembre 1996, l'art. 23 cpv. 4 LA prevedeva la restituzione

dei sussidi, aumentati degli interessi, nel caso in cui i terreni non venissero

utilizzati nel termine di 10 anni dalla loro concessione.

Con la modifica del 9 marzo 1999 si è così abolito il limite

temporale decennale, introducendo un obbligo di restituzione anche nei casi di

utilizzo del terreno per scopi diversi da quelli previsti dalla legge o diversi

dalla costruzione non sussidiata di abitazioni a pigione moderata e dalla

promozione di alloggi in proprietà non sussidiati per persone di condizioni

finanziarie limitate (ovve-

ro analoghe a quelle di cui all'art. 13 LA per gli alloggi

sussidiati).

L'art. 43 LA, recante il marginale "rifiuto, revoca

e restituzione dei sussidi", dispone infine che il Consiglio di Stato

(e per esso l'USSI; cfr. art. 2 e 37 RLA) può rifiutare, revocare od

ordinare la restituzione dei sussidi quando:

a) il beneficiario non ottempera alle disposizioni di

questa legge o non fornisce le informazioni richieste;

b) il sussidio è stato utilizzato per uno scopo diverso

da quello per cui fu concesso;

c) il sussidio è stato ottenuto con informazioni

inveritiere.

2.2

Nel

caso di specie, dalle verifiche esperite su richiesta del Controllo cantonale

delle finanze nel mese di luglio 2008 e finalizzate a conoscere la destinazione

assegnata ai fondi a suo tempo oggetto di sussidiamento, è emerso che gli

acquirenti delle part. n. __________, __________, __________ e __________ non

adempivano le condizioni fissate dalla LA. L'USSI, con decisione formale del 27

aprile 2009, ha così ordinato al comune di RI 1 la restituzione parziale del

sussidio erogato in misura corrispondente alle 4 transazioni dichiarate

irregolari. Il ricorrente, che non contesta, neppure in questa sede, la non

conformità sotto il profilo della situazione economica degli acquirenti dei sedimi

in parola, sostiene che l'obbligo di restituzione sarebbe tuttavia prescritto.

3.

3.1. Dottrina

e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che anche in difetto di un

esplicito disposto di legge i crediti e le pretese fondate sul diritto pubblico

possono di principio estinguersi per prescrizione (Max Imboden/René Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, n. 34 B I; André

Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, pag. 660 segg.; Blaise

Knapp, Précis de droit administratif,

Basel 1991, n. 745 segg.). Se la legge non fissa il

termine di prescrizione, occorre fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore

in casi analoghi. In assenza di tali norme o in presenza di soluzioni

contraddittorie o casuali non applicabili per analogia, il giudice deve fissare

il termine che egli stabilirebbe come legislatore (Adelio Scolari,

Diritto amministrativo parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 690 e giurisprudenza ivi citata; Imboden/Rhinow, op. cit., n. 34 B III;

Grisel,

op. cit., pag. 663 segg.; Knapp,

op. cit., n. 749). I termini che il Tribunale federale ha avuto modo di

stabilire in via giurisprudenziale sono generalmente di 5 anni o 10 anni, alla

stregua di quelli applicabili per legge nel diritto civile (art. 127 e 128 codice

delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220); in mancanza di norme espresse,

una durata inferiore risulterebbe infatti troppo pregiudizievole per il

creditore e comprometterebbe la sicurezza del diritto (cfr. Grisel, op. cit., pag. 664; Knapp, op. cit., n. 749). A livello

cantonale, nessuna disposizione di legge indica specificamente la prescrizione

delle pretese di diritto pubblico.

Quanto

all'interruzione della prescrizione, in campo pubblicistico non domina il

rigore invalso in diritto civile (cfr. art. 135 CO). I termini di prescrizione

del diritto pubblico vengono infatti interrotti da ogni atto mediante il quale

la pretesa è rivendicata dal debitore in modo idoneo (cfr., sull'argomento, Imboden/Rhinow, op. cit., n. 34 B IV c; Grisel, op. cit., pag. 666; Attilio R. Gadola, Verjährung und

Verwirkung im öffentlichen Recht, in: AJP 1/95 p. 54; RDAT 1982 n. 117). L'atto

di rivendicazione può avere nondimeno valenza interruttiva della prescrizione

unicamente a beneficio della specifica pretesa per la quale viene esercitato e

fino a concorrenza della somma reclamata (STA 53.2002.1 del 27 novembre 2003 consid.

2.

).

3.2

In

concreto, la LA e il RLA non regolano il tema della prescrizione. In

particolare, non fissano né il termine di decorrenza della prescrizione

dell'azione in restituzione dei sussidi, né la durata di tale prescrizione. La

Lsuss, dal canto suo, si applica transitoriamente alle domande di sussidio

pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 24 Lsuss). Ciò significa

che, se da un lato è vero che la Lsuss non può trovare applicazione alla fattispecie

(retroattivamente), il sussidio in esame essendo stato concesso e versato nel

1990, ossia prima ancora della sua entrata in vigore (1° gennaio 1995; BU 120/1994,

pag. 521), dall'altro lato è altrettanto vero che, in un caso come quello di

specie, in cui la legge (LA) non fissa il termine di prescrizione, occorre

fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore in casi analoghi (cfr. STA

53.2002.1

del 27 novembre 2003 consid. 2.1). Nel silenzio della LA, torna ad

essere di rilievo quale punto di riferimento la

Lsuss, legge quadro che è stata voluta dal legislatore allo scopo di armonizzare

formalmente e materialmente le innumerevoli leggi, decreti legislativi, regolamenti

e direttive interne che contengono disposizioni sull’ erogazione di sussidi

cantonali e che riprende, in buona sostanza, principi generali già sanciti dal

diritto federale, segnatamente dal CO, per questo tipo di prestazioni. La

novella legislativa, applicabile a tutti i sussidi erogati dal Cantone, ha

infatti stabilito prescrizioni generali in materia di sussidi (cfr. capitolo III

della legge) che sono applicabili nella misura in cui altri testi legislativi

non prevedono disposizioni contrarie. Questa soluzione ha consentito di

unificare le disposizioni legali sui sussidi e di colmare le lacune presenti in

numerosi testi legislativi (cfr. messaggio n. 3990 del Consiglio di Stato del

15.

settembre 1992 concernente la Legge sui sussidi cantonali,

commento all'art. 2). Alla luce di queste considerazioni, non v'è dubbio

alcuno in merito al fatto che, nel silenzio della LA, occorra comunque fare

riferimento ai termini di prescrizione della Lsuss, stabiliti dal legislatore

allo scopo di definire e unificare la materia (cfr. messaggio n. 3990 del

Consiglio di Stato del 15 settembre 1992, commento all'art. 20). L'art. 20

Lsuss dispone in buona sostanza che il diritto alla

restituzione di sussidi si prescrive in 5 anni dal giorno in cui l'istanza

esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione (art. 20

cpv. 1 e 3 Lsuss). Questo termine corrisponde peraltro alle indicazioni di

giurisprudenza del Tribunale federale e a quanto definito nelle normative sui

sussidi emanate dalla Confederazione e dai Cantoni di Berna e Zurigo (cfr.

rapporto 26 maggio 1994 della Commissione della gestione sul messaggio 15 settembre

1992.

concernente la legge sui sussidi cantonali).

Con

riferimento alla fattispecie che qui ci occupa ed al fine di determinare se il

diritto alla restituzione parziale del sussidio sussista ancora o meno, occorre

anzitutto situare il dies a quo della prescrizione.

3.3

In

casu, esso va situato in prossimità del 22 luglio 2008, data in cui l'ufficio

circondariale di tassazione di __________ ha trasmesso all'USSI i dati fiscali concernenti

gli acquirenti delle particelle sussidiate, richiesti il 16 luglio 2008. Le informazioni

pervenute - sostanzialmente, il reddito imponibile e la sostanza netta riferiti

al momento delle transazioni - hanno infatti permesso all'autorità cantonale di

constatare che 4 dei 12 terreni erano stati assegnati ad acquirenti che non ossequiavano

i requisiti posti dalla LA per la concessione del sussidio e che erano dunque dati

i presupposti per chiederne la restituzione parziale. È dunque a contare al più

tardi dal 23 luglio 2008 che l'autorità cantonale è venuta a conoscenza del

motivo e, conseguentemente, del diritto alla restituzione del sussidio. A torto

il comune di RI 1 sostiene che il termine di prescrizione di 5 anni ha iniziato

a decorrere il 4 febbraio 1998, giorno in cui il resistente ha ricevuto il

modulo-inchiesta in merito all'utilizzo del sedime sussidiato in questione, completato

con allegati planimetria e sommarioni dei dodici fondi nel frattempo edificati

con abitazioni, dai quali risultavano i nominativi dei nuovi proprietari delle

particelle venutesi a creare a seguito del frazionamento del mappale originario.

Le informazioni raccolte nel contesto della richiesta del 28 gennaio 1998 non

riferivano in alcun modo circa il diritto al sussidio dei compratori dei fondi.

Né in funzione di quei dati l'USSI avrebbe dovuto per forza sospettare di abusi

e operare maggiori accertamenti nell'ottica di un'eventuale restituzione, atteso

che l'inchiesta era palesemente finalizzata ad esaminare l'opportunità di

eventualmente proporre una modifica della legge sull'abitazione (art. 23

cpv. 4 / prolungo del termine di dieci anni decorso il quale il sussidio deve essere rimborsato se il terreno non è stato utilizzato

secondo la legge), non già a

verificare se i requisiti disciplinanti la concessione del sussidio erano stati

ossequiati o meno.

Per

contro, il comune ha sempre saputo che qualora avesse venduto i terreni a persone

sprovviste dei requisiti di legge, parte delle sovvenzioni ricevute avrebbero dovuto

essere rimborsate. Tant'è vero che l'Ufficio dell'abitazione glielo aveva espressamente

fatto presente con scritto dell'11 dicembre 1991, dietro sua esplicita richiesta.

Dalle tavole processuali emerge con altrettanta chiarezza che il comune di RI 1

aveva effettivamente venduto i terreni sussidiati anche a persone il cui

reddito e sostanza superavano il limite sancito dal diritto federale. L'insorgente,

che non contesta tale circostanza neppure in questa sede, ne era perfettamente

al corrente. Prova ne è che gli acqui-

renti delle particelle oggetto dell'odierno contendere si identificano con

quelli che il comune aveva già segnalato all'autorità cantonale come potenziali

compratori "oltre i limiti imposti dalla legge", nella sua

comunicazione del 27 novembre 1991. Ne consegue pertanto che, così stando le

cose, l'insorgente non poteva tacere e rimproverare all'USSI di aver dato avvio

alle verifiche necessarie ad accertare la situazione economica degli acquirenti,

indi l'eventuale diritto alla restituzione, solo dieci anni dopo il momento in

cui era in possesso degli elementi (nominativi) che glielo avrebbero permesso,

senza con ciò violare il principio della buona fede. Da ciò ne consegue che,

applicandosi un termine di prescrizione di 5 anni a contare, al più tardi, dal

23.

luglio 2008, la restituzione (parziale) del sussidio poteva validamente

essere richiesta sino al 23 luglio 2013. Ciò che permette di escluderne

l'intervenuta prescrizione.

4.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di

giustizia è a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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