52.2009.314
Altezza delle costruzioni. Parapetti
3 febbraio 2010Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2009.314
Data decisione, Autorità:
03.02.2010, TRAM
Titolo:
Altezza delle costruzioni. Parapetti
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 40 cpv. 1 LE
Incarto n.
52.2009.314
Lugano
3 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 agosto 2009 di
RI 1, ,
patrocinata da: PA 1 e PA 2, ,
contro
la decisione 1. luglio 2009 del Consiglio di Stato
(n. 3349), che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia 3 aprile 2009 rilasciata dal municipio di Collina
d'Oro a CO 1 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti in località
Campagna (part. 883);
viste le risposte:
- 4 settembre 2009 di CO
1;
- 7 settembre 2009 del
municipio di Collina d'Oro;
- 16 settembre 2009 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10 ottobre
2008, l'ing. CO 1, qui resistente, ha chiesto al municipio di Collina d'Oro il
permesso di costruire uno stabile di 7 appartamenti su un terreno (part. 883)
situato a Montagnola nella zona residenziale (R).
Alla domanda si sono opposte due vicine, fra
cui l'insorgente RI 1, proprietaria del fondo sottostante (part. 1467), la
quale ha sollevato una serie di contestazioni, riferite in particolare
all'altezza dell'edificio ed alla superficie utile lorda (SUL), che ha in
seguito ripreso e sviluppato davanti alle istanze di ricorso.
Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi
generali del Dipartimento del territorio (n. 64489), il 3 aprile 2009 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni delle
vicine.
B. Con
giudizio 1. luglio 2009, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le
impugnative inoltrate dalle opponenti contro la predetta licenza, che ha
comunque confermato alla condizione che fosse eliminato un servizio igienico
posto a pianterreno e che la SUL dell'appartamento monolocale previsto allo
stesso livello fosse ridotta di un metro quadrato.
C. Con ricorso
24 agosto 2009, RI 1 impugna il predetto giudizio governativo davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
licenza edilizia.
L'insorgente sostiene anzitutto che
l'ingombro verticale rappresentato dalla ringhiera prevista sul tetto piano
dell'immobile, adibito a terrazza, andrebbe computato nell'altezza
dell'edificio.
Essa nega poi la qualità di corpo tecnico al
manufatto previsto sullo stesso tetto per consentirvi l'accesso, obiettando che
per le sue dimensioni potrebbe essere destinato anche ad altri scopi.
Sostiene infine che i locali hobby-fitness e
cantina contigui all'appartamento monolocale previsto a pianterreno sarebbero
predisposti per esservi aggregati e resi abitabili con conseguente aumento
della SUL e sorpasso dell'indice di sfruttamento (i.s.).
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed il beneficiario della licenza, contestando le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria un fondo contermine e già
opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei
luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dai
piani e dalle fotografie agli atti. La vertenza riguarda peraltro aspetti che
sono deducibili soltanto dal progetto.
2. Altezza
(parapetto)
2.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza
degli edifici è misurata dal terreno sistemato sino al filo superiore del
cornicione di gronda o del parapetto. Determinante è l'ingombro verticale degli
edifici riscontrabile in corrispondenza del loro perimetro esterno. L'altezza è
dunque misurata in facciata.
Fatti
I parapetti
configurano elementi architettonici di protezione, destinati ad evitare la
caduta nel vuoto di persone ed oggetti. Essi sono tenuti a rispettare le
esigenze di sicurezza fissate dalla norma SIA 358 (= SN 543 358), che, oltre ad
un’altezza minima, impone di strutturarli in modo da escludere situazioni di
pericolo dovute soprattutto a comportamenti inadeguati di bambini incustoditi
(scalata, passaggio tra i singoli elementi, ecc.). Per rispondere a queste esigenze,
i parapetti devono necessariamente avere una certa consistenza, non solo per
rapporto all'altezza minima, ma anche dal profilo del dimensionamento degli
elementi costitutivi, che non possono ad esempio presentare aperture (varchi,
interspazi) di più di m 0.12 (cfr. norma SIA 358 cifra 3 22). Per principio, i
parapetti conformi a questa norma di sicurezza determinano dunque un ingombro
che deve essere computato nell'altezza dell’edificio sottostante, come alla fin
fine esige il testo di legge.
Escluse dal
computo sull'altezza sono semmai soltanto le strutture che, oltre a presentare
una netta prevalenza delle parti vuote su quelle piene, non sono destinate ad
evitare la caduta nel vuoto, ma servono soltanto a delimitare la superficie
accessibile. In altri termini, manufatti che non fungono da parapetto e non ne
presentano nemmeno le caratteristiche, quali ad esempio esili recinzioni o
semplici corrimani, di solito adeguatamente arretrati rispetto al perimetro del
tetto, che si limitano a definire l’area agibile senza incrementare l'ingombro effettivamente
percepibile. In tal senso vanno precisate le considerazioni in merito al
computo dell'altezza di tali manufatti su quella degli edifici, che questo Tribunale
ha sviluppato in precedenti giudizi, ponendo mente soprattutto al rapporto tra
vuoti e pieni, senza tuttavia prestare la necessaria attenzione alle esigenze
di sicurezza fissate dalla norma SIA 358 (cfr. STA n. 52.2009.79 del 30 marzo
2009 consid. 2.1.; 52.2006.358 del 5 gennaio 2007 consid. 3.2.2.).
2.2. Nel caso concreto, il progetto
approvato prevede di realizzare sul tetto dell’edificio una superficie
lastricata, di circa m 15 x 7.50, adibita a terrazza, separata dal resto del
tetto da una ringhiera in metallo, eretta ad una distanza di almeno 2 m dal limite esterno del cornicione di gronda. Questo manufatto risulterebbe formato da due profili
metallici orizzontali, uniti fra loro da una serie relativamente fitta di elementi
verticali (uno ogni 10 cm ca.).
Il municipio ha escluso la ringhiera dal
computo dell’altezza dell’edificio, limitandosi ad imporre il rispetto della
norma SIA 358. Il Consiglio di Stato ha condiviso questa deduzione, ritenendo a
sua volta che il manufatto non fosse percepibile come ingombro. La tesi non può
essere condivisa.
La ringhiera non è infatti destinata
soltanto a delimitare la superficie calpestabile, ma presenta anche le
connotazioni tipiche di un parapetto, ovvero di un'opera destinata a prevenire
le cadute nel vuoto. L'arretramento dal cornicione di gronda nulla toglie a
questa funzione, poiché, sui tetti piani, l'altezza di manufatti arretrati dal
cornicione di gronda, che non siano corpi tecnici, comignoli, antenne o prese
d'aria di impianti di ventilazione, deve per principio essere aggiunta a quella
dell'edificio sottostante.
La relativa prevalenza delle parti vuote su
quelle piene, percepibile in caso di vista frontale della struttura, non
permette di accreditare una diversa conclusione. Già una vista obliqua basta
infatti per alterare tale percezione (cfr. piano facciata ovest).
In quanto assimilabile ad un parapetto
conforme alla norma SIA 358, la ringhiera va dunque conteggiata nell’altezza
dell’edificio.
2.3. Il difetto non è comunque tale da
giustificare l'annullamento dell’intero permesso. Ad esso può infatti essere
posto rimedio, subordinando la licenza alla condizione di sopprimere la ringhiera
in contestazione e di rendere la terrazza accessibile soltanto per i lavori di
manutenzione del tetto.
3. Corpo
tecnico
3.1. Giusta l’art. 20 cpv. 4 delle norme di
attuazione del piano regolatore (NAPR) di Collina d'Oro, i corpi tecnici non
sono computati nell'altezza dell'edificio, purché non siano più alti di m 2.50
(...). La loro superficie deve essere limitata alle esigenze funzionali.
Secondo l’art. 95 NAPR, vengono considerati
corpi tecnici i volumi sporgenti oltre la copertura dell'edificio che sono
destinati al funzionamento di impianti al servizio del medesimo. Sono fra l'altro
considerati tali i collegamenti verticali col tetto piano.
3.2. Nel caso concreto, il progetto
approvato prevede di realizzare sul tetto piano dell’edificio un manufatto a
pianta quasi quadrata (m 5.00 x 4.75), destinato a permettere l’accesso alla terrazza
del tetto, che in corrispondenza della facciata nordest sporge per un'altezza
di m 2.50 oltre la copertura dell'immobile. La ricorrente nega che a questo
manufatto possa essere attribuita la qualifica di corpo tecnico non computabile
Considerandi
sull'altezza dell’edificio. La tesi è infondata.
Il manufatto in contestazione rappresenta in
effetti il semplice prolungamento verso l'alto del sottostante corpo scale,
costituito da una serie di rampe disposte attorno alle pareti del vano dell'ascensore.
L’opera non ha altra funzione all'infuori di quella di assicurare l'accesso
alla terrazza prevista sul tetto. In quanto destinato ad assicurare il
collegamento verticale con il tetto piano, può dunque beneficiare della qualifica
di corpo tecnico, non computabile sull'altezza dell'edificio sottostante.
Le eccezioni sollevate dall'insorgente, che
verosimilmente si è fondata soltanto sulle viste a prospetto delle facciate
dell’edificio, non hanno ragion d’essere.
4.
Superficie
utile lorda
4.1
Secondo l'art. 38 LE, quale superficie
utile lorda si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto
terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro
sezione orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate e
non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro, come le cantine, i solai, le
lavanderie, gli stenditoi, ecc. delle abitazioni; i locali per i macchinari
degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni
per lo svago delle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di
biciclette e simili, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.;
i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso di
locali non calcolabili nella SUL; i porticati aperti, le terrazze coperte dei
tetti, non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono
come ballatoi, cioè che non servono per accedere agli appartamenti.
Decisiva ai fini del computo della
superficie di un locale non è l'indicazione fornita dai piani circa la sua
destinazione, ma l'oggettiva possibilità di utilizzare la superficie di un
determinato vano a fini abitativi o lavorativi (STA 52.137.2009 del 7 settembre
2009.
consid. 2; RDAT I-1994 n. 30, consid. 2.2; Adelio
Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1126).
La superficie degli spazi non conteggiati nella SUL deve inoltre situarsi in un
rapporto ragionevole con i bisogni oggettivi dell'utilizzazione principale
dell'edificio. Locali non computabili sovradimensionati sono computati per la
parte eccedente (Scolari, op.
cit., ad art. 38 LE, n. 1129).
4.2
Nel caso concreto, il progetto prevede
di realizzare a pianterreno un piccolo appartamento monolocale di una trentina
di metri quadrati, dotato di un locale WC/doccia di 2.40 mq e di una minuscola
cucina. Accanto a questo appartamentino, accessibile direttamente dal giardino,
anziché dal corridoio interno dell’edifi-cio, sono previsti un ampio locale
comune ad uso hobby-fitness, una spaziosa cantina ed un altro locale WC/doccia,
che il Consiglio di Stato ha imposto di sopprimere allo scopo di ridurre la SUL
nei limiti dell'i.s. prescritto dall'art. 45 NAPR.
Ai piani superiori, gli spazi che a
pianterreno sono occupati dai vani anzidetti costituiscono parte integrante
degli appartamenti di 3 e 1/2 locali previsti in quell'ala dell'immobile.
La particolare organizzazione degli spazi
previsti a pianterreno dello stabile fa apparire tutt'altro che remota l'ipotesi
di una possibile trasformazione del locale hobby-fitness e dell'ampia cantina
in locali abitabili integrati nell'appartamento monolocale. Certamente poco
usuale è l’entrata di quest'ultimo. L'ingresso, privo di qualsiasi atrio, che,
attraverso una porta-finestra, collega direttamente il giardino all’esiguo
spazio compreso tra la nicchia per cucinare ed il tavolo da pranzo, costituisce
in effetti una soluzione a dir poco insolita dal profilo architettonico.
Nelle circostanze concrete, ci si deve
tuttavia attenere alla destinazione d’uso, indicata dal resistente per i due
vani in contestazione, che come tale porta ad escluderli dal computo della SUL.
Non sussistono in effetti sufficienti motivi
per considerarla insostenibile.
Il locale che dovrebbe essere adibito a
cantina si presta tutto sommato ad essere utilizzato per questo scopo. Non va
dunque conteggiato nella SUL. La destinazione va comunque meglio assicurata,
subordinando la licenza alla condizione di ridurre a m 0.60 x 0.30,
rispettivamente m 0.90 x 0.30 le dimensioni delle due finestre, attualmente
uguali a quelle dei sovrastanti locali abitabili, e di escludere qualsiasi
installazione che possa servire al suo riscaldamento.
Il locale hobby-fitness, in quanto messo a
disposizione di tutti gli appartamenti, va pure escluso dalla SUL. La presenza
di ampie finestre, che danno direttamente sul giardino, non permette di
accreditare una diversa conclusione.
Va da sé che il municipio dovrà attentamente
vigilare, affinché la destinazione d’uso di questi vani che risulta dal
progetto non venga modificata. Esso dovrà soprattutto badare a che il locale
hobby-fitness rimanga a disposizione di tutti gli appartamenti e non venga,
magari di soppiatto, aggregato al piccolo monolocale assieme alla retrostante cantina.
Utili indicazioni al riguardo potranno essere dedotte, oltre che dalla
disposizione dei muri interni e degli allacciamenti elettrici e sanitari in
sede di esecuzione dei lavori, anche dall’eventuale costituzione di una
proprietà per piani e dalla relativa intavolazione a registro fondiario.
5.
5.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando la decisione governativa impugnata ed assoggettando la licenza
edilizia alle condizioni indicate ai considerandi 2.2 e 4.2, che vanno ad
aggiungersi a quelle disposte dal Consiglio di Stato.
5.2
La tassa di giustizia è suddivisa fra
le parti, tenendo conto del preponderante grado di soccombenza dell'insorgente,
che ha chiesto l’annullamento dell’intera licenza (art. 28 LPamm).
Il resistente verserà alla ricorrente
un'indennità per ripetibili adeguatamente commisurata al suo grado di
soccombenza (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 40 LE; 20, 45, 95 NAPR di
Collina d'Oro; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 1. luglio
2009 del Consiglio di Stato (n. 3349), in quanto statuente sul ricorso di RI 1,
è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 3
aprile 2009 rilasciata dal municipio di Collina d'Oro a CO 1 è subordinata:
·
all'eliminazione del
servizio WC/doccia a pianterreno,
·
alla riduzione di 1.00
mq della SUL dell'appartamento monolocale,
·
alla soppressione del
parapetto previsto sul tetto che va reso inaccessibile come indicato al considerando
2.2,
·
alla riduzione a m 0.60
(L) x 0.30 (H), rispettivamente m 0.90 (L) x 0.30 (H) delle dimensioni delle
finestre della cantina prevista nell’angolo nordest a pianterreno ed all'esclusione
di qualsiasi impianto di riscaldamento.
2. La tassa
di giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente RI 1 nella misura di
fr. 1'500.- e del resistente CO 1 per la differenza (fr. 500.-).
3. Il
resistente CO 1 rifonderà fr. 800.- alla ricorrente RI 1 a titolo di ripetibili
di entrambe le istanze.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster