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Decisione

52.2009.324

Esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto - ammonimento disciplinare

16 settembre 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i concetti di “architettura”, “ingegneria”, o di “opera architettonica”

di cui neppure viene fatta menzione. Si tratta comunque di concetti giuridici

indeterminati, il cui contenuto normativo deve essere concretamente definito

di volta in volta dalle autorità preposte all'applicazione della LEPIA e alla vigilanza

sulle professioni di architetto e di ingegnere, tenendo conto delle circostanze

specifiche del caso. In presenza di contestazioni circa la loro

interpretazione, le istanze di ricorso devono procedere con il dovuto riserbo,

limitandosi a verificare che l'interpretazione data dall'autorità decidente alle

nozioni in parola non travalichi i limiti della latitudine di giudizio che deve

esserle riconosciuta nell'ambito dell'applicazione di dette nozioni. Censurabili,

in quanto lesive del diritto (art. 61 LPamm), sono soltanto le valutazioni

basate su considerazioni insostenibili od estranee alla materia, che attribuiscono

al concetto da determinare un contenuto precettivo inconciliabile con i

principi fondamentali del diritto.

Ora, senza che sia necessario in questa sede richiamare agli atti la

documentazione relativa alla domanda di costruzione elaborata dal ricorrente

per l'edificazione del mappale n. 47 di __________, non si può obbiettivamente

rimproverare alla Commissione di aver abusato del potere discrezionale di cui dispone

laddove ha considerato che la progettazione di due nuove palazzine abitative di

dieci appartamenti ciascuna costituisca un'attività che nel suo complesso

attiene al settore d'attività dell'architetto piuttosto che dell'ingegnere. D'altra

parte occorre rilevare come nemmeno lo stesso ricorrente abbia mai messo in discussione

questa conclusione. In effetti benché egli si dilunghi a disquisire sulla

generale ambiguità del concetto di “natura dell'opera” e di “progettista”

in relazione in particolare al tenore dell'art. 4 LE e sulla difficoltà di poter

operare una netta distinzione tra il campo di attività dell'ingegnere e quello

Considerandi

dell'architetto, egli non contesta la qualifica data dalla Commissione al progetto

in questione. Sostenendo anzi di poter assumere, sulla base delle conoscenze

acquisite, anche la funzione di progettista di opere edili, egli riconosce in

pratica di avere fornito nel caso di specie delle prestazioni professionali

tipiche di un architetto. Nella misura in cui RI 1 risulta iscritto all'albo

OTIA unicamente nel gruppo professionale di ingegneria civile, con campo di

attività in questo specifico settore, egli non è abilitato ad esercitare in

Ticino quale architetto, né a svolgere lavori che attengono alla sfera di competenza

di questa categoria professionale. Allestendo e firmando i piani in parola egli

ha dunque travalicato la sfera di competenza propria del gruppo professionale e

dal campo di attività a cui appartiene secondo l'autorizzazione OTIA. Il suo

agire integra pertanto chiaramente una violazione degli art. 3 cpv. 1 e 8

LEPIA, nonché dell'art. 6 Codice professionale OTIA.

Il fatto che il ricorrente possa aver maturato le conoscenze tecniche

necessarie in campo architettonico, ancora non gli consente di supplire all'assenza

formale della necessaria autorizzazione. Nulla osta a che egli, qualora dovesse

ritenere di adempiere i requisiti necessari all'ottenimento dell'abilitazione

anche in questo gruppo professionale, presenti la relativa domanda e si sottoponga

alla verifica da parte della compente autorità.

5.

Rimane a questo punto da verificare se la sanzione inflitta al ricorrente

per la trasgressione dei suoi doveri professionali sia rispettosa dei principi

di legalità e di proporzionalità.

A questo proposito va detto che i combinati art. 3, 8 e 19 LEPIA (cfr. sopra

consid. 2.) costituiscono senz'altro una valida base legale. Trattandosi della misura

più lieve prevista dalla LEPIA (art. 19), essa risulta inoltre tutto sommato correttamente

commisurata alla gravità dell'infrazione e al grado della colpa del ricorrente

(art. 20). La medesima si limita infatti a richiamare l'insorgente al rispetto

degli obblighi impostigli dalla legge e dal codice deontologico, senza peraltro

incidere più del necessario sulla sua situazione personale e professionale.

6.

Stante quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione

impugnata confermata.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28

LPamm). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 Cost.; 1 cpv. 1, 3 cpv. 1 LMI; 4 LE;

2, 3, 4, 8, 15, 18, 19, 20, 21 LEPIA; 1, 3, 4 RLEPIA; 6 Codice professionale

OTIA; 3, 19, 28, 31, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. Non si

assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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