52.2009.326
Rinnovo di un permesso di dimora
26 novembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2009.326
Data decisione, Autorità:
26.11.2009, TRAM
Titolo:
Rinnovo di un permesso di dimora
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
RINNOVO
art. 33 LFSTR
art. 62 let. e LFSTR
art. 83 LFSTR
Incarto n.
52.2009.326
Lugano
26 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Damiano Bozzini,
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 settembre 2009 di
RI 1
rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 18 agosto 2009 (n. 3948) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 9 aprile 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia di mancato
rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 15 settembre 2009 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 16 settembre 2009 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
cittadino iracheno di etnia curda RI 1 (1967), nato e cresciuto in Kuwait, è
entrato in Svizzera l'8 ottobre 1991 depositando una domanda d'asilo, che è
stata respinta dall'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR) il 2 novembre 1994.
Considerata l'impossibilità di un suo rinvio in Iraq, egli è stato ammesso
provvisoriamente in Svizzera.
Il 13 marzo 2002, il ricorrente ha ottenuto
un permesso di dimora annuale per motivi umanitari sulla base dell'art. 13 lett.
f dell'ora abrogata ordinanza federale che limita l'effettivo degli stranieri
(OLS; RU 1986 1791).
Ritenuto che era in assistenza ed aveva a
carico diversi attestati per carenza beni, il 24 giugno 2005 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni lo ha ammonito,
con l'avvertenza che se la situazione fosse rimasta tale anche in futuro,
sarebbe stato adottato un provvedimento amministrativo nei suoi confronti.
B. Con decisione
9 aprile 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la
domanda di RI 1 volta a ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, fissandogli
un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il territorio elvetico.
L'autorità dipartimentale ha rilevato che
l'interessato continuava a essere a carico dell'assistenza pubblica avendo contratto
un debito di fr. 51'139.60 nei confronti dello Stato, e che non vi erano elementi
atti a ritenere che egli non avrebbe dovuto ricorrere a tali prestazioni anche
in futuro.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 3, 33 cpv. 2, 61, 62 lett. e, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20).
C. Con
giudizio 18 agosto 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ribadito i motivi posti a
fondamento della decisione dipartimentale impugnata, considerandola conforme al
principio della proporzionalità.
In merito ad un'eventuale inesigibilità di
un rientro nel paese d'origine dell'interessato, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto
che tale aspetto non potesse essere esaminato nella presente procedura, bensì proposto
semmai dal dipartimento all'autorità federale competente nell'ambito di
un'eventuale ammissione provvisoria in Svizzera.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del
suo permesso di dimora. In via del tutto subordinata, chiede di essere ammesso
provvisoriamente in Svizzera.
Il ricorrente ritiene la decisione impugnata
lesiva del principio della proporzionalità, in quanto non tiene conto del suo
lungo soggiorno in Svizzera e che egli non ha mai vissuto in Iraq. Sostiene che
un suo rinvio nel paese d'origine gli provocherà enormi
problemi di reintegrazione.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta
l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della
durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto
che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione
è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca
secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).
Giusta l'art. 62 LStr, l’autorità competente
può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni -
tra l'altro - se lo straniero o
una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale (lett. e).
3.
Come
accennato in narrativa, a partire dall'ottenimento del permesso di dimora nel
marzo 2002 RI 1 è stato a carico dell'assistenza pubblica dal maggio 2004 a
fine 2006 e dal 2008 a tutt'oggi. Al momento dell'emanazione della risoluzione
governativa impugnata, egli aveva contratto un debito complessivo nei confronti
dello Stato di fr. 58'556.60 (v. scritto 24 luglio 2009 dell'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato). Non vi sono inoltre elementi atti a ritenere che egli non ricorrerà più
all'aiuto sociale in futuro, ritenuto pure che l'argomento secondo cui egli sarebbe
in procinto di concludere un contratto di lavoro non è corredato da alcun
supporto probatorio.
Bisogna pertanto concludere che, a seguito
della dipendenza dall'aiuto sociale, il ricorrente adempie le premesse
dell'art. 62 lett. e LStr.
4.
Occorre
ora verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione.
4.1
Oltre a essere ancora in assistenza, e
questo nonostante l'ammonimento intimatogli nel 2005, RI 1 ha pure contratto diversi
debiti privati ed ha attualmente a carico 27 attestati per carenza beni.
D'altra parte, bisogna considerare che egli è
in Svizzera dal 1991. Risiedendo nel nostro paese da quasi vent'anni, il suo
soggiorno va senz'altro considerato di lunga durata, ciò che ha un certo peso
nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza. Pur non sottovalutando
il fatto che egli non sia ancora riuscito a integrarsi, va anche tenuto conto
che, durante tutti questi anni, egli non ha mai interessato le nostre autorità
giudiziarie penali.
Inoltre un suo rientro in Iraq non appare
esigibile ritenuto che egli non vi ha mai vissuto, essendo nato e cresciuto in
Kuwait, dove risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 24 anni, dopo
un breve soggiorno in Romania. Tanto più che, come ha rilevato il Consiglio di
Stato, non risulta che il ricorrente abbia dei famigliari che vivono in Iraq: suo
padre vive in Siria, i suoi tre fratelli e quattro zii paterni in Inghilterra.
Contrariamente a quanto assume l'Esecutivo cantonale,
non è quindi dato di vedere come si possa esigere dall'insorgente, ora
quarantaduenne, di trasferirsi nel proprio paese d'origine, dove non ha mai
vissuto.
4.2
In siffatte circostanze si deve
ammettere che gli interessi privati del ricorrente a poter continuare a vivere
in Svizzera, dove peraltro è stato autorizzato a risiedervi a partire dal 2002
tramite un permesso di dimora per motivi umanitari, risultano attualmente
preminenti rispetto all'interesse della collettività ad allontanarlo perché a
carico dell'assistenza. Ne discende che la decisione impugnata risulta lesiva
del principio della proporzionalità.
Ritenuto che l'inesigibilità del rinvio nel
paese d'origine del ricorrente non è dovuto a causa di guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica, bensì a motivi personali, a torto il
Consiglio di Stato ha considerato che la presente fattispecie dovrà essere
vagliata, se sono date le premesse, dall’Ufficio federale della migrazione
nell'ambito dell'apposita procedura relativa ad un'eventuale ammissione
provvisoria dell'interessato in Svizzera (cfr. art. 83 cpv. 1 e 4 LStr).
Questo non significa tuttavia che il
ricorrente non debba impegnarsi a fondo al fine di procacciarsi finalmente un
lavoro stabile e non ricorrere più all'assistenza sociale, rimborsando nel contempo
quanto finora ha percepito. Nulla impedisce infatti all'autorità di prime cure
di riesaminare in futuro la situazione concernente il permesso di soggiorno
dell'insorgente, qualora le condizioni che hanno portato all'accoglimento del
presente gravame non risultassero più adempiute.
5.
Stante
quanto precede, il ricorso va dunque accolto e la decisione impugnata annullata
unitamente alla risoluzione dipartimentale da essa tutelata. Gli atti sono
quindi rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché rinnovi
il permesso di dimora annuale a RI 1.
6.
Non si
prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm). Lo Stato rifonderà al ricorrente,
in quanto rappresentato da consulente giuridico, un'adeguata indennità a titolo
di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 33, 62 LStr; 10 lett. a LALPS; 3, 18,
28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 18 agosto 2009 (n. 3948) del Consiglio di Stato;
1.2. la risoluzione 9 aprile 2009 (ST 68) della Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni.
2. Gli atti
sono retrocessi alla Sezione della popolazione affinché rinnovi il permesso di
dimora a RI 1 dopo avere sottoposto il caso, se necessario, all'Ufficio federale della migrazione.
3. Non si
prelevano né tasse, ne spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente l'importo di fr.
800.– a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
5. Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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