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Decisione

52.2009.326

Rinnovo di un permesso di dimora

26 novembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

cittadino iracheno di etnia curda RI 1 (1967), nato e cresciuto in Kuwait, è

entrato in Svizzera l'8 ottobre 1991 depositando una domanda d'asilo, che è

stata respinta dall'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR) il 2 novembre 1994.

Considerata l'impossibilità di un suo rinvio in Iraq, egli è stato ammesso

provvisoriamente in Svizzera.

Il 13 marzo 2002, il ricorrente ha ottenuto

un permesso di dimora annuale per motivi umanitari sulla base dell'art. 13 lett.

f dell'ora abrogata ordinanza federale che limita l'effettivo degli stranieri

(OLS; RU 1986 1791).

Ritenuto che era in assistenza ed aveva a

carico diversi attestati per carenza beni, il 24 giugno 2005 la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni lo ha ammonito,

con l'avvertenza che se la situazione fosse rimasta tale anche in futuro,

sarebbe stato adottato un provvedimento amministrativo nei suoi confronti.

B. Con decisione

9 aprile 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la

domanda di RI 1 volta a ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, fissandogli

un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il territorio elvetico.

L'autorità dipartimentale ha rilevato che

l'interessato continuava a essere a carico dell'assistenza pubblica avendo contratto

un debito di fr. 51'139.60 nei confronti dello Stato, e che non vi erano elementi

atti a ritenere che egli non avrebbe dovuto ricorrere a tali prestazioni anche

in futuro.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 3, 33 cpv. 2, 61, 62 lett. e, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale del

16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20).

C. Con

giudizio 18 agosto 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ribadito i motivi posti a

fondamento della decisione dipartimentale impugnata, considerandola conforme al

principio della proporzionalità.

In merito ad un'eventuale inesigibilità di

un rientro nel paese d'origine dell'interessato, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto

che tale aspetto non potesse essere esaminato nella presente procedura, bensì proposto

semmai dal dipartimento all'autorità federale competente nell'ambito di

un'eventuale ammissione provvisoria in Svizzera.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del

suo permesso di dimora. In via del tutto subordinata, chiede di essere ammesso

provvisoriamente in Svizzera.

Il ricorrente ritiene la decisione impugnata

lesiva del principio della proporzionalità, in quanto non tiene conto del suo

lungo soggiorno in Svizzera e che egli non ha mai vissuto in Iraq. Sostiene che

un suo rinvio nel paese d'origine gli provocherà enormi

problemi di reintegrazione.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta

l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della

durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto

che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione

è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca

secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).

Giusta l'art. 62 LStr, l’autorità competente

può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni -

tra l'altro - se lo straniero o

una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale (lett. e).

3.

Come

accennato in narrativa, a partire dall'ottenimento del permesso di dimora nel

marzo 2002 RI 1 è stato a carico dell'assistenza pubblica dal maggio 2004 a

fine 2006 e dal 2008 a tutt'oggi. Al momento dell'emanazione della risoluzione

governativa impugnata, egli aveva contratto un debito complessivo nei confronti

dello Stato di fr. 58'556.60 (v. scritto 24 luglio 2009 dell'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di

Stato). Non vi sono inoltre elementi atti a ritenere che egli non ricorrerà più

all'aiuto sociale in futuro, ritenuto pure che l'argomento secondo cui egli sarebbe

in procinto di concludere un contratto di lavoro non è corredato da alcun

supporto probatorio.

Bisogna pertanto concludere che, a seguito

della dipendenza dall'aiuto sociale, il ricorrente adempie le premesse

dell'art. 62 lett. e LStr.

4.

Occorre

ora verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione

dei permessi e dell'immigrazione.

4.1

Oltre a essere ancora in assistenza, e

questo nonostante l'ammonimento intimatogli nel 2005, RI 1 ha pure contratto diversi

debiti privati ed ha attualmente a carico 27 attestati per carenza beni.

D'altra parte, bisogna considerare che egli è

in Svizzera dal 1991. Risiedendo nel nostro paese da quasi vent'anni, il suo

soggiorno va senz'altro considerato di lunga durata, ciò che ha un certo peso

nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza. Pur non sottovalutando

il fatto che egli non sia ancora riuscito a integrarsi, va anche tenuto conto

che, durante tutti questi anni, egli non ha mai interessato le nostre autorità

giudiziarie penali.

Inoltre un suo rientro in Iraq non appare

esigibile ritenuto che egli non vi ha mai vissuto, essendo nato e cresciuto in

Kuwait, dove risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 24 anni, dopo

un breve soggiorno in Romania. Tanto più che, come ha rilevato il Consiglio di

Stato, non risulta che il ricorrente abbia dei famigliari che vivono in Iraq: suo

padre vive in Siria, i suoi tre fratelli e quattro zii paterni in Inghilterra.

Contrariamente a quanto assume l'Esecutivo cantonale,

non è quindi dato di vedere come si possa esigere dall'insorgente, ora

quarantaduenne, di trasferirsi nel proprio paese d'origine, dove non ha mai

vissuto.

4.2

In siffatte circostanze si deve

ammettere che gli interessi privati del ricorrente a poter continuare a vivere

in Svizzera, dove peraltro è stato autorizzato a risiedervi a partire dal 2002

tramite un permesso di dimora per motivi umanitari, risultano attualmente

preminenti rispetto all'interesse della collettività ad allontanarlo perché a

carico dell'assistenza. Ne discende che la decisione impugnata risulta lesiva

del principio della proporzionalità.

Ritenuto che l'inesigibilità del rinvio nel

paese d'origine del ricorrente non è dovuto a causa di guerra, guerra civile,

violenza generalizzata o emergenza medica, bensì a motivi personali, a torto il

Consiglio di Stato ha considerato che la presente fattispecie dovrà essere

vagliata, se sono date le premesse, dall’Ufficio federale della migrazione

nell'ambito dell'apposita procedura relativa ad un'eventuale ammissione

provvisoria dell'interessato in Svizzera (cfr. art. 83 cpv. 1 e 4 LStr).

Questo non significa tuttavia che il

ricorrente non debba impegnarsi a fondo al fine di procacciarsi finalmente un

lavoro stabile e non ricorrere più all'assistenza sociale, rimborsando nel contempo

quanto finora ha percepito. Nulla impedisce infatti all'autorità di prime cure

di riesaminare in futuro la situazione concernente il permesso di soggiorno

dell'insorgente, qualora le condizioni che hanno portato all'accoglimento del

presente gravame non risultassero più adempiute.

5.

Stante

quanto precede, il ricorso va dunque accolto e la decisione impugnata annullata

unitamente alla risoluzione dipartimentale da essa tutelata. Gli atti sono

quindi rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché rinnovi

il permesso di dimora annuale a RI 1.

6.

Non si

prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm). Lo Stato rifonderà al ricorrente,

in quanto rappresentato da consulente giuridico, un'adeguata indennità a titolo

di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 33, 62 LStr; 10 lett. a LALPS; 3, 18,

28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di

conseguenza sono annullate:

1.1. la decisione 18 agosto 2009 (n. 3948) del Consiglio di Stato;

1.2. la risoluzione 9 aprile 2009 (ST 68) della Sezione dei

permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni.

2. Gli atti

sono retrocessi alla Sezione della popolazione affinché rinnovi il permesso di

dimora a RI 1 dopo avere sottoposto il caso, se necessario, all'Ufficio federale della migrazione.

3. Non si

prelevano né tasse, ne spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente l'importo di fr.

800.– a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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