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Decisione

52.2009.334

Ricusa del Consiglio di Stato

30 novembre 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi di esclusione sono definiti

dall’art. 26 CPC, che alla lettera c) impone ad ogni giusdicente di astenersi

dall'esercizio delle proprie funzioni in caso di attività giurisdizionali

esercitate in precedenza come magistrato in altro grado del processo o come arbitro

(cd. prevenzione o preimplicazione; Vorbefassung). I motivi di ricusazione

sono invece: (a) la grave inimicizia tra il giudice o il segretario ed una

delle parti, rispettivamente (b) altre gravi ragioni (art. 27 CPC).

3. 3.1. Nel

caso concreto, gli istanti in ricusa fondano la loro domanda soprattutto sulle

considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nell’ambito del giudizio 16

giugno 2009 con cui ha accolto il ricorso interposto dal resistente CO 1 contro

il divieto di iniziare i lavori di costruzione della stalla/fienile,

impartitogli dal municipio a titolo di misura cautelare pedissequa alla domanda

di revoca della licenza edilizia. Considerazioni, queste, che avrebbero

anticipato il giudizio che il Governo è chiamato a rendere sul ricorso da loro

inoltrato contro la decisione 17 luglio 2009 con cui il municipio ha

successivamente respinto la richiesta di revoca della licenza edilizia. Gli istanti

in ricusa si richiamano inoltre alla notifica di pretese di risarcimento per i

danni occasionati dalla licenza accordata in contrasto con il diritto, che

hanno inoltrato allo stesso Governo il 25 aprile 2009, asserendo che minerebbe

l’imparzialità dell’autorità di ricorso.

Con la duplica si prevalgono infine di

alcuni atti riconducibili allo stesso Consiglio di Stato, che confermerebbero

l’esistenza di un atteggiamento preconcetto nei loro confronti.

3.2. L’adozione di una misura provvisionale

dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti, da esperire

nell’ambito di un giudizio sommario, fondato sulle apparenze. Essa è destinata

ad impedire, nelle more del procedimento di merito, l’instaurarsi di situazioni

di fatto suscettibili di pregiudicare in modo irreparabile o comunque

difficilmente reversibile gli interessi dell’amministra-to (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, ad art. 21 LPamm n. 1).

Di principio, l’autorità deve limitarsi a

stabilire a quale delle parti in lite appaia più giustificato far sopportare

gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i rischi

inevitabilmente connessi all’incertezza dell’esito finale (RDAT 1982 n. 40).

Nella ponderazione degli interessi contrapposti l’autorità sollecitata ad

adottare provvedimenti cautelari dispone di un certo potere d’ap-prezzamento.

Essa non può comunque esimersi dal valutare rigorosamente, senza tuttavia

anticipare il giudizio di merito, la sussistenza del cosiddetto fumus boni

iuris e la rilevanza del pregiudizio che la misura intende prevenire (Borghi/Corti, op. cit., ad art 21 LPamm

n. 1c).

L’istanza di ricorso, chiamata a

pronunciarsi sulla legittimità di una decisione che adotta o nega un

provvedimento cautelare, deve dal canto suo verificare se la ponderazione degli

interessi contrapposti esperita dall’autorità inferiore è conforme al diritto.

In particolare, deve escludere che la decisione impugnata proceda da un esercizio

abusivo del potere d’apprezzamento riservato a quest’ultima dalla legge. Oltre

ad evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell’istanza inferiore,

anche l’autorità di ricorso deve in ogni caso astenersi dall’anticipare il

giudizio di merito, limitandosi a verificare che l’apprezzamento sia stato esercitato

correttamente.

3.3. In concreto, il Consiglio di Stato,

chiamato a statuire sul ricorso inoltratogli da CO 1 contro la decisione,

immotivata, del municipio di vietargli - a titolo di misura cautelare - di far

uso del permesso di costruzione accordatogli, pur affermando di non voler

Considerandi

anticipare il giudizio di merito, ha rilevato che i motivi addotti a sostegno

dell’istanza di revoca la ponevano ai limiti della temerarietà,

facendola apparire alla stregua di mero espediente volto a rimettere in

discussione ciò che non può più esserlo, pena il venir meno della sicurezza

giuridica che emana dall’esame giudiziale di una vertenza. Premettendo

nuovamente di non voler anticipare a nessun titolo l’eventuale giudizio di

merito sulla decisione di revoca che il municipio è chiamato a rendere, il

Governo ha inoltre aggiunto che non risulta a prima vista affatto scontato

che le discrepanze con la nuova normativa in tema di tenuta di animali da

reddito di cui il progetto farebbe stato, ammesso e non concesso effettivamente

sussistano, possano giustificare integrale revoca della licenza edilizia.

La motivazione della decisione governativa,

richiamata dai comparenti a suffragio dell’istanza di revoca, è palesemente contraddittoria.

In effetti, dopo aver premesso di non voler anticipare il giudizio di merito,

il Consiglio di Stato esprime senza mezzi termini una chiara ed inequivocabile

valutazione negativa sulla domanda di revoca della licenza inoltrata dai

ricorrenti, evidenziandone un’asserita manifesta infondatezza senza nemmeno

considerare che a quel momento il municipio doveva ancora pronunciarsi.

Siffatto modo di argomentare travalica i

limiti di una verifica del cosiddetto fumus boni iuris che l’autorità di

ricorso, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento

cautelare adottato dall’istanza inferiore, deve esperire nell’ambito del

controllo dell’apprezzamento esercitato da quest’ultima nel quadro della

valutazione degli interessi contrapposti. Soprattutto l’affermazio-ne secondo

cui l’istanza di revoca della licenza rasenterebbe i limiti della

temerarietà, prefigurando un mero espediente volto a rimettere in

discussione ciò che non può più esserlo, sconfina in

un’inammissibile anticipazione del giudizio che il municipio doveva ancora

emanare. Non costituisce una semplice intemperanza verbale, ma una vera e

propria, prematura esternazione del giudizio che il Consiglio di Stato avrebbe

adottato qualora fosse stato chiamato a pronunciarsi sul fondamento della

domanda di revoca. Esternazione, questa, che fa apparire la riserva di non voler

anticipare alcun giudizio alla stregua di una semplice frase di stile,

insuscettibile di mitigare la conclusione alla quale il Governo è pervenuto

prima ancora che il municipio si pronunciasse sulla domanda di revoca.

Travalicando palesemente i limiti del sindacato di legittimità che era chiamato

ad esercitare, il Consiglio di Stato si è reso sospetto di prevenzione nei

confronti degli insorgenti, compromettendo irrimediabilmente quell’imparzialità

che è tenuto a salvaguardare anche nell’ambito dei giudizi su ricorsi proposti

contro misure cautelari. Sussistono di conseguenza ragioni sufficientemente

gravi per ammettere l’esistenza di un motivo di ricusa ai sensi dell’art. 27

lett. b CPC al quale rinvia l’art. 32 LPamm.

Irrilevante è la circostanza che gli istanti

in revoca non abbiano impugnato il giudizio del Governo davanti al Tribunale

cantonale amministrativo per chiederne l’annullamento, denunciando nel contempo

la violazione del diritto commessa dall’autorità di ricorso, laddove ha

precorso una decisione che l’esecutivo comunale doveva ancora adottare.

L’accettazione del giudizio governativo non impedisce ai comparenti di

prevalersi dell’incauta affermazione ivi contenuta per ricusare l’Esecutivo

cantonale nell’ambito del ricorso interposto contro la decisione, a loro

sfavorevole, successivamente adottata dal municipio sulla domanda di revoca

della licenza.

4.

4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda di

ricusa dell’intero Consiglio di Stato va quindi ammessa.

Non può invece essere accolta la domanda

degli istanti di istituire un tribunale indipendente per statuire sul ricorso

interposto contro la decisione del municipio di non revocare la licenza edilizia.

Nel silenzio della legge, che non disciplina situazioni di questa natura, non

spetta comunque al Tribunale cantonale amministrativo, ma al Governo, adottare

le disposizioni necessarie, trasmettendo a questo tribunale l’impugnativa

inoltratagli dai qui istanti in ricusa, affinché - omisso medio - la

evada direttamente (cfr. STF n.1A.251/2006-1P.757/ 2006 del 30 aprile 2007)

oppure istituendo un tribunale straordinario ad hoc.

4.2

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è

a carico del resistente e degli istanti secondo il loro rispettivo grado di

soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili (art. 31

LPamm) sono poste a carico del resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 27 CPC; 3, 18, 28, 31, 32 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. L'istanza

di ricusa è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, gli atti sono retrocessi al

Consiglio di Stato affinché si determini sul seguito del procedimento come al

considerando 4.

2.La tassa di giustizia di fr. __________- è a carico del resistente CO

1 nella misura di fr. __________.- e degli istanti RI 1, RI 2 e RI 3 per la

rimanenza (fr. 200.-).

3.Il resistente CO 1 rifonderà fr. 1'000.- agli istanti RI 1, RI 2 e RI

3 a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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