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Decisione

52.2009.339

Impianto pubblicitario. Potere d'intervento dell'autorità di vigilanza

18 marzo 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. La

ricorrente RI 1 gestisce un esercizio pubblico nel comune di Comano in via

Ronco Nuovo, perpendicolare alla via Cureglia, in uno stabile (part. 1368) di

proprietà __________.

b. Nel corso del 2008, per dare un rilancio all'attività, la ricorrente ha

deciso di modificare il nome del ritrovo da Osteria __________ in Osteria

__________.

Il 3 settembre 2008 la RI 1 ha dunque chiesto al municipio il permesso di

sostituire le due insegne esistenti con due impianti luminosi, bifacciali,

aventi la dicitura Osteria __________, il simbolo del posteggio (P) e il

disegno di una mano con indice di direzione: la prima (120 x 140 cm), da posare su un palo alto ca. m 2.50 sul terreno (part. 1093) che si affaccia su via

Cureglia; la seconda (150 x 80 cm) da collocare su un muro (part. 1368) davanti

alla stradina d'accesso che porta al ritrovo.

B. Con

decisione 10 settembre 2008, il municipio ha rilasciato all'insorgente il permesso

richiesto. Successivamente è stata posata solo l'insegna (1) lungo via

Cureglia. L'altra (2) no, stante l'opposizione della proprietaria dello stabile

(part. 1368) ove ha sede l'esercizio pubblico.

C. Il 13

maggio 2009 l'Area del supporto e del coordinamento (ASCo) della Divisione

delle costruzioni ha annullato e revocato la predetta risoluzione, ordinando da

subito la copertura dell'insegna (1) già posata e, dopo la crescita in

giudicato della decisione, la sua rimozione unitamente al ripristino della

situazione ante quo.

Secondo l'autorità cantonale, la decisione municipale era viziata poiché la domanda

inoltrata dalla RI 1 non era stata sottoscritta dalla proprietaria dello

stabile (part. 1368) ove ha sede l'esercizio pubblico, che aveva recentemente

interpellato le autorità. L'insegna (2) già posata, contenente elementi con la

funzione di indicatore di direzione, si poneva in contrasto con l'art. 96 cpv.

2 lett. d dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979

(OSStr; RS 741.21) nonché la norma VSS SN 640 828. La domanda per la posa di

questa insegna, situata su un terreno (part. 1093) adibito a posteggio e come

tale da considerare non edificabile, avrebbe dovuto essere trasmessa all'ASCo.

D. Con

decisione 25 agosto 2009, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso

interposto dalla RI 1 avverso il suddetto provvedimento, annullandolo

limitatamente all'ordine di ripristino della situazione ante quo.

Dopo aver accertato la competenza del municipio a rilasciare l'autorizzazione

per la posa dell'impianto (1), situato all'interno del perimetro che delimita

la zona edificabile, il Governo ha comunque ritenuto che il contrasto con

l'art. 96 cpv. 2 lett. d OSStr ne giustificasse la revoca. Corretta era pure la

revoca del permesso per la posa dell'altro impianto (2), ha soggiunto l'Esecutivo

cantonale, giacché sprovvisto del consenso della proprietaria del fondo (part.

1368).

Tutelato l'ordine di rimozione, il Governo

ha per contro annullato l'ordine di ripristino della situazione ante quo,

ovvero di ripristino della vecchia insegna, poiché di esclusiva pertinenza dei

privati interessati.

E. Con ricorso

11 settembre 2009, la soccombente impugna ora dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo il predetto giudizio governativo, chiedendone l'annullamento assieme

al ripristino dell'autorizzazione accordatale per la posa dell'insegna (1)

lungo via Cureglia, eventualmente priva d'indicatori di direzione.

Riproposti gli argomenti sollevati senza successo dinnanzi al Governo, la RI 1

sostiene che la revoca pronunciata dall'ASCo sarebbe inammissibile per difetto

della sua competenza. La revoca, soggiunge, non sarebbe inoltre sorretta da un

sufficiente interesse pubblico.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari

osservazioni.

Il municipio si rimette invece al giudizio di questo Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 2 della

legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp; RL 7.4.2.5).

Certa è la legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione

impugnata (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm) è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della

controversia appare con sufficiente chiarezza dalle fotografie e dai piani agli

atti. Le prove sollecitate dall'insorgente (testi, sopralluogo) non appaiono

idonee a procurare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del

presente giudizio.

1.3. Oggetto della controversia è unicamente la decisione del Governo che ha confermato

la risoluzione dell'ASCo che annulla e revoca l'autorizzazione rilasciata

dal municipio alla ricorrente per la posa del cartello pubblicitario (1) sul

terreno che costeggia via Cureglia, e ne ordina la copertura rispettivamente la

rimozione.

La ricorrente non contesta infatti la revoca del permesso nella misura in cui

si riferisce all'altro impianto pubblicitario (2), mai posato e per il quale

non nutre più interesse (cfr. ricorso pag. 6).

Considerandi

2.

2.1. Per

l'art. 3 cpv. 1 LImp, l'apposizione, l'installazione, l'utilizzo o la modifica

di un impianto pubblicitario è soggetta ad autorizzazione, che è rilasciata dal

municipio se l'impianto è situato all'interno delle zone edificabili (definite

dai piani regolatori comunali) rispettivamente dal Consiglio di Stato, che l'ha

recentemente delegata all'ASCo, se è situato fuori delle zone edificabili (cfr.

art. 2 cpv. 1 lett. a regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti

pubblicitari del 24 settembre 2008; RLImp; 7.4.2.5.1).

2.2

L'ASCo, per delega del Consiglio di Stato, esercita inoltre la vigilanza

sull'applicazione della legge (art. 5 cpv. 1 LImp, art. 2 cpv. 1 lett. f

RLImp). Secondo l'art. 7 RLImp, l'ASCo può intervenire d'ufficio per imporre al

municipio l'applicazione della legge e del regolamento (cpv. 1). In caso di

omissione essa può, previa diffida, sostituirsi nelle competenze del municipio

(cpv. 2). Sono riservate, conclude la norma, le misure previste dalla legge organica

comunale, dalla legge edilizia e l'azione penale (cpv. 3).

La legislazione sugli impianti pubblicitari non specifica quando e a quali

condizioni l'autorità cantonale possa intervenire in questa veste.

2.3

Ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2),

l'intervento del Governo quale autorità di vigilanza presuppone che vi siano

indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi

collettivi, ciò che di per sé non è il caso quando un organo locale adotta singole

decisioni errate o viziate (cfr. art. 196 LOC). Per l'art. 196c LOC, l'autorità

di vigilanza può annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando,

cumulativamente, l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della

Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a) e lo impongano importanti e

preponderanti interessi collettivi (lett. b). L'intervento censorio

dell'autorità di vigilanza presuppone dunque che vi sia una violazione

qualificata del diritto e che vi siano in gioco interessi collettivi di un

certo rilievo.

2.4

Per l'art. 3 cpv. 3 LImp le autorizzazioni possono essere modificate o

revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico, senza indennità o risarcimento

di danni di qualsiasi natura.

Il concetto di revoca ha sostituito quello contemplato dall'art. 3 cpv.

1.

della previgente legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 (BU

2001, 167; LImp 2000), secondo cui l'autorizzazione era rilasciata a titolo

precario (cfr. messaggio n. 5675 del 5 luglio 2005 concernente il progetto

di alleggerimento della legislazione cantonale, approvazione del pacchetto C, legge

sugli impianti pubblicitari, in: RVGC Anno 2006/2007, seduta lunedì 26 febbraio

2007, pag. 4407). Secondo il legislatore, il carattere precario

dell'autorizzazione contemplato dall'art. 3 cpv. 1 LImp 2000 – ora sostituito

dal concetto di revoca – implica il diritto per l'autorità di chiedere la rimozione

di insegne autorizzate in presenza di nuove circostanze di fatto o di

diritto (per es. nuovo regolamento o cambiamento di zona), o anche

semplicemente per volontà di un mutamento duraturo di prassi (per es. per

tutelare meglio le qualità architettoniche o paesaggistiche di un quartiere o

di una zona, prima sottovalutate). Riservati i casi in cui per motivi di

sicurezza accertati successivamente occorre rimuovere immediatamente un

impianto, la richiesta di allontanare un impianto deve in ogni caso tener conto

del principio di proporzionalità: in particolare, il tempo da concedere per

la rimozione deve tenere conto dell'investimento fatto e del tempo già

trascorso (cfr. rapporto 4918 della Commissione della legislazione sul

messaggio 7 settembre 1999 concernente la nuova legge sugli impianti

pubblicitari, in: RVGC, Anno 1999/2000, seduta lunedì 28 febbraio 2000, pag.

2839). L'art. 3 cpv. 3 LImp pone dunque delle condizioni meno restrittive di

quelle sviluppate dalla giurisprudenza per la revoca di amministrativi (cfr. al

riguardo: RtiD II-2008 n. 10 consid. 5.2.; I-2008 n. 24; RDAT II-2000 n. 38 consid.

2.1

e rif. ivi citati; Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,

V ed., Zurigo 2006, n. 997 segg.).

Secondo la sistematica e il senso dell'art. 3 cpv. 3 LImp, la facoltà di revoca

conferita da questa norma è data esclusivamente all'autorità che ha rilasciato

il permesso e non all'autorità di vigilanza (cfr. in tal senso il messaggio n.

5675.

citato, pag. 4407 in fine: viene pertanto contemplata esplicitamente la

possibilità per l'autorità di revocare in ogni tempo per questioni d'interesse

pubblico […] l'autorizzazione precedentemente rilasciata). Tanto più se si

considera che il legislatore, dopo un attento esame, ha chiaramente voluto lasciare

la competenza per l'applicazione della legge agli impianti situati all'interno

della zona edificabile, ai comuni (cfr. discussione sul pacchetto di

alleggerimento della legislazione cantonale, approvazione del pacchetto C,

limitatamente alla riforma della legge sugli impianti pubblicitari del 28

febbraio 2000, in: RVGC, Anno 2006/2007, seduta lunedì 26 febbraio 2007, pag.

4387.

segg.). Per facilitare e garantire l'applicazione uniforme della legge,

l'ASCo può prestare consulenza ai comuni e emanare direttive (cfr. art. 5 cpv.

1.

LImp e art. 2 cpv. 1 lett. d RLImp). In mancanza di speciali norme di legge, il

suo potere d'intervento nei casi concreti rimane tuttavia circoscritto alle

condizioni poste dalle prescrizioni generali sulla vigilanza dell'Esecutivo

cantonale sui comuni, segnatamente dagli art. 196 seg. LOC. Le decisioni

cresciute in giudicato possono dunque essere revocate dall'autorità di

vigilanza soltanto in presenza di una violazione manifesta di una chiara norma

di legge o di una regola essenziale di procedura e quando lo impongano

importanti e preponderanti interessi pubblici (cfr. art. 196c LOC; cfr.

anche DTF 107 Ib 35 consid. 4a in fine; André Grisel, Traité de droit administrative, Neuchâtel

1984, pag. 430 e rif. ivi citati).

3.

Nel caso

concreto, il Governo ha tutelato il provvedimento con cui l'Asco, senza peraltro

aver diffidato l'esecutivo comunale (art. 7 cpv. 2 RLImp), ha annullato e

revocato direttamente l'autorizzazione rilasciata dal municipio alla

ricorrente per posare l'impianto pubblicitario lungo via Cureglia e ne ha

ordinato la copertura rispettivamente la rimozione.

Dopo aver accertato la competenza del municipio a rilasciare l'autorizzazione

per la posa dell'impianto – giustamente, poiché il terreno (part. 1093) è incluso

nella zona edificabile (cfr. il perimetro che delimita la zona edificabile

riportato nel piano del paesaggio) – il Governo ha comunque ritenuto che il

contrasto con l'art. 96 cpv. 2 lett. d. OSStr, secondo cui la pubblicità

stradale che contiene segnali o elementi aventi la funzione di indicatori di

direzione è sempre vietata, giustificasse il provvedimento.

A torto. È ben vero che la controversa pubblicità stradale, che contiene una

mano di color marrone chiaro che indica la direzione da seguire per raggiungere

l'esercizio pubblico, si pone in contrasto con l'art. 96 cpv. 2 lett. d OSStr,

norma entrata in vigore il 1. marzo 2006 che mira a evitare un possibile

pregiudizio per la sicurezza stradale (cfr. STF 1C.205/2008 del 27 ottobre 2008

consid. 2.3). Tale disattenzione non costituisce comunque una violazione

qualificata del diritto (art. 196c LOC) tale da giustificare una revoca

del permesso e un ordine di rimozione da parte dell'autorità di vigilanza.

Tanto più se si considera che l'elemento controverso non occupa neppure 1/10

della superficie complessiva (ca. 1.7 mq) del cartello.

4.

4.1.

Quando la posa di un impianto pubblicitario ricade nella sfera di applicazione

della LImp e del diritto edilizio, le procedure per il rilascio dei due

permessi vanno coordinate, fermo restante che di principio il ruolo di

procedura direttrice sarà assunto da quella dell'autorizzazione a costruire

(cfr. art. 1 e 7 cpv. 3 legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre

2005; Lcoord; RL 7.1.2.3; art. 3 cpv. 3 RLImp). La licenza edilizia così

ottenuta vale anche quale autorizzazione ai sensi della LImp (cfr. anche art.

13a legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1; RtiD II-2008 n.

19.

consid. 2.3; STA 52.2008.303 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.).

4.2

Nel caso concreto, il municipio ha rilasciato l'autorizzazione per la posa

del cartello pubblicitario, senza curarsi degli aspetti edilizi. A torto,

perché trattandosi di un impianto illuminato di dimensioni non trascurabili, in

relazione stabile e duratura con il suolo, suscettibile di modificare in modo rilevante

l'aspetto del fondo interessato, lo stesso è soggetto a licenza edilizia ai

sensi degli art. 22 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e art. 1 LE (cfr. RtiD II-2009 n.

39.

consid. 2.2.; II-2008 n. 19 consid. 2.2.; II-2005 n. 27 consid. 2). La

procedura di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della LImp doveva dunque

essere coordinata con quella (direttrice) volta al rilascio della licenza

edilizia.

Neppure questa violazione procedurale, che le autorità inferiori non hanno

intravisto è comunque tale da giustificare il provvedimento adottato dall'ASCo.

Resta comunque ben inteso che il permesso rilasciato dall'esecutivo comunale

non pone rimedio al mancato conseguimento della licenza edilizia per l'impianto

posato, che la ricorrente ha omesso di richiedere.

5.

5.1. Sulla

base dei motivi che precedono il ricorso deve dunque essere accolto. Nella

misura in cui revoca e annulla l'autorizzazione 10 settembre 2008 rilasciata

dal municipio alla ricorrente per la posa dell'impianto pubblicitario lungo via

Cureglia (mapp. 1093) e ne ordina la copertura rispettivamente la rimozione, la

risoluzione dell'ASCo e la decisione governativa che la conferma, sono dunque

annullate.

5.2

Dato l'esito non si preleva la tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà

invece alla ricorrente un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT; 96 OSStr; 196 segg. LOC; 3, 5, 9

LImp; 1, 13a LE; 1, 7 Lcoord; 2, 7 RLImp; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione del

Consiglio di Stato (n. 4078) nella misura in cui conferma la revoca del

permesso 10 settembre 2009 rilasciato dal municipio per la posa dell'impianto

pubblicitario lungo via Cureglia (mapp. 1093) e ordina la copertura

rispettivamente la rimozione del cartello;

1.2. la decisione dell'ASCo

del 13 maggio 2009 nella misura in cui annulla e revoca la risoluzione 10

settembre 2008 rilasciata dal municipio alla RI 1 per la posa dell'impianto

pubblicitario lungo via Cureglia (mapp. 1093) e ordina la copertura

rispettivamente la rimozione del cartello.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà fr. 1'200.- alla ricorrente RI 1 a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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