52.2009.348
Rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di cantone)
2 ottobre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2009.348
Data decisione, Autorità:
02.10.2009, TRAM
Titolo:
Rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di cantone)
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DIMORA
art. 4 ALC
art. 10 let. b cf. 2 ALC
art. 37 LFSTR
art. 50 LFSTR
art. 27 OLCP
Incarto n.
52.2009.348
Lugano
2 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina e Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 agosto 2009 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 8 luglio 2009 (n. 3610) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 19 maggio 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di
cantone);
viste le risposte:
- 8 settembre 2009 del
Consiglio di Stato,
- 15 settembre 2009 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2
dicembre 2005 RI 1 (1973), cittadino macedone e bulgaro, si è sposato a __________
(GR) con __________ (1962), di nazionalità elvetica. A seguito del matrimonio, egli
ha ottenuto nel cantone dei Grigioni un permesso di dimora annuale, l'ultima volta
rinnovato fino al 1° dicembre 2009.
B. a. Il 6
febbraio 2009, RI 1 ha iniziato a lavorare come aiuto cucina in un esercizio
pubblico di __________ e una settimana più tardi ha chiesto alla Sezione dei permessi
e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni di essere posto al beneficio
di un permesso di dimora nel nostro cantone. Il 1° aprile 2009, egli ha
iniziato l'attività di autista professionista alle dipendenze di una società di
taxi di __________.
Con sentenza 14 aprile 2009, il Presidente
del Tribunale distrettuale __________ ha pronunciato il divorzio dei coniugi __________,
Fatti
i quali vivevano separati di fatto dal 31 agosto 2007.
b. Fondandosi su queste risultanze, il 19
maggio 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la domanda di cambiamento di cantone di RI 1, fissandogli
un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il territorio
elvetico. Il dipartimento ha rilevato che lo scopo per cui l'autorizzazione di
soggiorno gli era stata concessa (ricongiungimento familiare) era venuto a
mancare a seguito della cessazione della vita in comune con la moglie. La
decisione è stata resa sulla base degli art. 42, 50 cpv. 1 lett. d, 66 cpv. 1 e
2, 96 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS
142.20) e 77 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).
C. Con
giudizio 8 luglio 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per non autorizzare l'interessato a cambiare cantone per i motivi
addotti dal dipartimento. Per quanto riguarda invece il rilascio di un permesso
di lavoro l'Esecutivo cantonale ha indicato che il ricorrente doveva depositare
una domanda a tale scopo tramite il suo datore di lavoro e raccogliere la relativa
autorizzazione. Infine, ha considerato la decisione conforme al principio della
proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo (recte:
rilascio) del suo permesso di dimora per lavorare in Ticino.
Sostiene che i cittadini comunitari bulgari
prestatori di servizio che lavorano come autisti in Svizzera non necessitano di
un'autorizzazione prima di iniziare a lavorare. Secondo l'insorgente, basterebbe
soltanto notificarsi.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1
della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;
RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Occorre
innanzitutto osservare che, giusta l'art. 37 cpv. 1 LStr, il titolare di un permesso
di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza
in un altro cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo cantone. Il
titolare di un permesso di dimora, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, ha
diritto di cambiare cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca
secondo l'articolo 62, segnatamente se non disattende una delle condizioni legate
alla decisione.
In concreto, a ragione il ricorrente non
invoca più, in questa sede, il vincolo matrimoniale per poter beneficiare di un
permesso di dimora nel nostro cantone. Egli non dispone infatti di un diritto a
siffatto permesso, perché non adempie le premesse dell'art. 50 cpv. 1 LStr. La
vita in comune con sua moglie è durata infatti meno di tre anni da quando egli
aveva ottenuto l'autorizzazione di soggiorno per vivere insieme alla medesima.
Ritenuto che lo svolgimento di un'attività lucrativa poteva essere autorizzata
unicamente quale conseguenza dell'unione coniugale, l'insorgente non può trasferirsi
nel nostro cantone nemmeno a tale scopo.
3.
Oltre a
essere cittadino macedone, l'insorgente possiede pure la nazionalità bulgara. Per
questo motivo, egli invoca l'applicazione dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri,
sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).
3.1
La Repubblica di Bulgaria ha aderito all'Unione
europea il 1° gennaio 2007. Il Protocollo relativo alla partecipazione, in qualità
di parte contraente, di questo paese balcanico all'ALC (RS 0.142.112.681.1), è
entrato in vigore il 1° giugno 2009. Ne discende che, in linea di principio, il
ricorrente può ora prevalersi di tale trattato per ottenere un permesso di
soggiorno nel nostro paese.
Benché sia direttamente applicabile
(cosiddetto trattato "self-executing"), l'ALC non
pregiudica comunque eventuali disposizioni nazionali più favorevoli per i
cittadini delle parti contraenti e i membri della loro famiglia (art. 12
ALC). Ritenuto però che, come visto in precedenza
(consid. 2), la normativa interna non conferisce un diritto a
svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, il caso in esame va esaminato sotto
il profilo dell'Accordo settoriale in parola.
3.2
Secondo l'art. 4 ALC, è garantito
il diritto dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera di soggiornare e di accedere a un'attività
economica nel territorio dell'altra parte contraente, fatte
salve le disposizioni dell'art. 10 ALC. Ora, l'art. 10 n. 2b primo periodo ALC dispone che
la Svizzera e la Repubblica di Bulgaria possono mantenere nei confronti
dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio
territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel
mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per
i cittadini della parte contraente interessata. Le
disposizioni relative a tali controlli si applicano durante i primi sette anni
dopo l'entrata in vigore del Protocollo (art. 38 cpv. 4 dell'ordinanza 22 maggio 2002 sull’introduzione della libera
circolazione delle persone; OLCP; RS 142.203).
3.3
In concreto, il ricorrente non può
essere posto, nell'ambito della presente procedura ricorsuale, al beneficio di
un permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività lucrativa a seguito
dell'estensione dell'ALC ai cittadini bulgari. Egli deve deporre una nuova
domanda in tal senso all'autorità di prime cure. L'art. 27 OLCP dispone
infatti che, prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino
dei nuovi Stati membri della CE un permesso per l'esercizio di un'attività
lucrativa dipendente, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro
stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i presupposti per il rilascio
del permesso dal profilo del mercato del lavoro.
L'insorgente evidenzia che i prestatori di servizi non
connessi con l'agricoltura, l'edilizia, i servizi di pulizia in aziende o di
vigilanza non sottostanno a un permesso, motivo per cui per la sua attività di
autista alle dipendenze di una ditta di taxi __________ sarebbe sufficiente una
semplice notifica, come dispone l'art. 10 n. 2b secondo
periodo ALC. A torto, in quanto tale disposizione
concerne i prestatori di servizi che svolgono un'attività in ambito
transfrontaliero, ciò che non è evidentemente il caso del ricorrente (v. art. 5
ALC; 13 a 15 OLCP). Egli non può prevalersi nemmeno della
mobilità geografica e professionale garantita dall'art.
10.
n. 5b ALC in quanto, al momento dell'entrata in
vigore del Protocollo in parola, egli non era stato autorizzato ad esercitare
un'attività economica sul nostro territorio.
Esigere pertanto dall'insorgente l'inoltro
di una nuova domanda presso l'autorità di prime cure, non risulta lesivo
nemmeno dal profilo del principio della proporzionalità.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.
Tasse e spese di
giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 5, 10, 12, 15 ALC e il suo Allegato I; 27, 38 OLCP;
3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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