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Decisione

52.2009.348

Rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di cantone)

2 ottobre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vivevano separati di fatto dal 31 agosto 2007.

b. Fondandosi su queste risultanze, il 19

maggio 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle

istituzioni ha respinto la domanda di cambiamento di cantone di RI 1, fissandogli

un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il territorio

elvetico. Il dipartimento ha rilevato che lo scopo per cui l'autorizzazione di

soggiorno gli era stata concessa (ricongiungimento familiare) era venuto a

mancare a seguito della cessazione della vita in comune con la moglie. La

decisione è stata resa sulla base degli art. 42, 50 cpv. 1 lett. d, 66 cpv. 1 e

2, 96 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS

142.20) e 77 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e

l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).

C. Con

giudizio 8 luglio 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta

decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per non autorizzare l'interessato a cambiare cantone per i motivi

addotti dal dipartimento. Per quanto riguarda invece il rilascio di un permesso

di lavoro l'Esecutivo cantonale ha indicato che il ricorrente doveva depositare

una domanda a tale scopo tramite il suo datore di lavoro e raccogliere la relativa

autorizzazione. Infine, ha considerato la decisione conforme al principio della

proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo (recte:

rilascio) del suo permesso di dimora per lavorare in Ticino.

Sostiene che i cittadini comunitari bulgari

prestatori di servizio che lavorano come autisti in Svizzera non necessitano di

un'autorizzazione prima di iniziare a lavorare. Secondo l'insorgente, basterebbe

soltanto notificarsi.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1

della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;

RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Occorre

innanzitutto osservare che, giusta l'art. 37 cpv. 1 LStr, il titolare di un permesso

di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza

in un altro cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo cantone. Il

titolare di un permesso di dimora, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, ha

diritto di cambiare cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca

secondo l'articolo 62, segnatamente se non disattende una delle condizioni legate

alla decisione.

In concreto, a ragione il ricorrente non

invoca più, in questa sede, il vincolo matrimoniale per poter beneficiare di un

permesso di dimora nel nostro cantone. Egli non dispone infatti di un diritto a

siffatto permesso, perché non adempie le premesse dell'art. 50 cpv. 1 LStr. La

vita in comune con sua moglie è durata infatti meno di tre anni da quando egli

aveva ottenuto l'autorizzazione di soggiorno per vivere insieme alla medesima.

Ritenuto che lo svolgimento di un'attività lucrativa poteva essere autorizzata

unicamente quale conseguenza dell'unione coniugale, l'insorgente non può trasferirsi

nel nostro cantone nemmeno a tale scopo.

3.

Oltre a

essere cittadino macedone, l'insorgente possiede pure la nazionalità bulgara. Per

questo motivo, egli invoca l'applicazione dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri,

sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).

3.1

La Repubblica di Bulgaria ha aderito all'Unione

europea il 1° gennaio 2007. Il Protocollo relativo alla partecipazione, in qualità

di parte contraente, di questo paese balcanico all'ALC (RS 0.142.112.681.1), è

entrato in vigore il 1° giugno 2009. Ne discende che, in linea di principio, il

ricorrente può ora prevalersi di tale trattato per ottenere un permesso di

soggiorno nel nostro paese.

Benché sia direttamente applicabile

(cosiddetto trattato "self-executing"), l'ALC non

pregiudica comunque eventuali disposizioni nazionali più favorevoli per i

cittadini delle parti contraenti e i membri della loro famiglia (art. 12

ALC). Ritenuto però che, come visto in precedenza

(consid. 2), la normativa interna non conferisce un diritto a

svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, il caso in esame va esaminato sotto

il profilo dell'Accordo settoriale in parola.

3.2

Secondo l'art. 4 ALC, è garantito

il diritto dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera di soggiornare e di accedere a un'attività

economica nel territorio dell'altra parte contraente, fatte

salve le disposizioni dell'art. 10 ALC. Ora, l'art. 10 n. 2b primo periodo ALC dispone che

la Svizzera e la Repubblica di Bulgaria possono mantenere nei confronti

dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio

territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel

mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per

i cittadini della parte contraente interessata. Le

disposizioni relative a tali controlli si applicano durante i primi sette anni

dopo l'entrata in vigore del Protocollo (art. 38 cpv. 4 dell'ordinanza 22 maggio 2002 sull’introduzione della libera

circolazione delle persone; OLCP; RS 142.203).

3.3

In concreto, il ricorrente non può

essere posto, nell'ambito della presente procedura ricorsuale, al beneficio di

un permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività lucrativa a seguito

dell'estensione dell'ALC ai cittadini bulgari. Egli deve deporre una nuova

domanda in tal senso all'autorità di prime cure. L'art. 27 OLCP dispone

infatti che, prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino

dei nuovi Stati membri della CE un permesso per l'esercizio di un'attività

lucrativa dipendente, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro

stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i presupposti per il rilascio

del permesso dal profilo del mercato del lavoro.

L'insorgente evidenzia che i prestatori di servizi non

connessi con l'agricoltura, l'edilizia, i servizi di pulizia in aziende o di

vigilanza non sottostanno a un permesso, motivo per cui per la sua attività di

autista alle dipendenze di una ditta di taxi __________ sarebbe sufficiente una

semplice notifica, come dispone l'art. 10 n. 2b secondo

periodo ALC. A torto, in quanto tale disposizione

concerne i prestatori di servizi che svolgono un'attività in ambito

transfrontaliero, ciò che non è evidentemente il caso del ricorrente (v. art. 5

ALC; 13 a 15 OLCP). Egli non può prevalersi nemmeno della

mobilità geografica e professionale garantita dall'art.

10.

n. 5b ALC in quanto, al momento dell'entrata in

vigore del Protocollo in parola, egli non era stato autorizzato ad esercitare

un'attività economica sul nostro territorio.

Esigere pertanto dall'insorgente l'inoltro

di una nuova domanda presso l'autorità di prime cure, non risulta lesivo

nemmeno dal profilo del principio della proporzionalità.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.

Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 5, 10, 12, 15 ALC e il suo Allegato I; 27, 38 OLCP;

3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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