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Decisione

52.2009.350

Ripetizione di una classe di scuola media di un allievo su richiesta dei genitori

26 aprile 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i progressi fatti registrare nell'occasione dal ragazzo sono comunque stati assai

minimi e non possono ancora essere considerati come il segnale di un suo

radicale cambiamento d'atteggiamento verso la scuola.

Per il resto occorre poi rilevare come i ricorrenti si siano limitati anche in questa sede a contrapporre il loro parere

personale a quello dell'autorità scolastica, sollevando in questo modo all'indirizzo

degli argomenti addotti dalla medesima delle critiche di mera natura

appellatoria, che non sono certamente

atte a sostanziare una censura d'arbitrio entro cui è circoscritto il potere cognitivo

delle istanze ricorsuali. A questo proposito va in effetti rammentato che, per prassi costante, l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra decisione, diversa da

quella adottata dall'autorità di prime cure, sia immaginabile o addirittura preferibile:

come sopra esposto (consid. 3.2), affinché questo Tribunale possa procedere

all'annullamento del giudizio espresso dal Consiglio di direzione è necessario

che la stessa risulti chiaramente insostenibile, in

evidente contrasto con i fatti determinanti o fondato su una svista manifesta,

Considerandi

ciò che non è sicuramente il caso nella fattispecie concreta.

Giova comunque ancora rilevare che non costituisce un argomento a favore dei ricorrenti

il fatto che F__________ si sia trovato all'inizio dell'anno scolastico

2009/2010 senza la possibilità di intraprendere una formazione professionale o

di iniziare una nuova scuola. In effetti si deve considerare che ciò è la conseguenza

da un lato delle basse note con cui egli ha terminato la Scuola media e dall'altro delle scelte effettuate dagli stessi ricorrenti che, pur essendo al

corrente dei modesti risultati scolastici del figlio e delle difficoltà che

egli avrebbe incontrato per poter continuare la sua formazione, non si sono

preoccupati per tempo di assicurarsi delle valide alternative all'eventualità

di potergli far ripetere l'anno scolastico.

3.4

Tenuto conto di tutti gli elementi agli atti, occorre dunque concludere

che la decisione del Consiglio di direzione di negare a F__________ la facoltà

di ripetere la quarta classe di scuola media, per quanto possa apparire

soggettivamente opinabile, non risulta in ogni caso destituita di fondamento al

punto tale da dover essere addirittura considerata arbitraria.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza degli insorgenti (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9 Cost.; 95 LSc; 14 e 17 LSM; 59 e 60

RSM; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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