52.2009.360
Diniego licenza edilizia per una tettoia e dei giochi per bambini all'interno di una zona di protezione di un bene culturale protetto
8 luglio 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2009.360
Data decisione, Autorità:
08.07.2010, TRAM
Titolo:
Diniego licenza edilizia per una tettoia e dei giochi per bambini all'interno di una zona di protezione di un bene culturale protetto
LICENZA EDILIZIA
art. 22 LPT
Incarto n.
52.2009.360
Lugano
8 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente
Damiano
Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 settembre 2009 della
patrocinato da:
contro
la decisione 2 settembre 2009 del Consiglio di Stato
(n. 4316) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 18 febbraio 2009 con cui il municipio di Monte Carasso le ha negato
la licenza edilizia in sanatoria per una tettoia parzialmente chiusa e per la
posa di un'altalena e di uno scivolo per bambini accanto al suo ristorante
(part. 1051);
viste le risposte:
- 29 settembre 2009 del
Consiglio di Stato;
- 9 ottobre 2009 del
municipio di Monte Carasso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. La RI 1,
qui ricorrente, è proprietaria di uno stabile (part. 1051), situato a Monte
Carasso, nella porzione non edificabile del comparto A della zona di protezione
definita attorno all'ex monastero delle Agostiniane, bene culturale protetto d'interesse
cantonale. A pianterreno dello stabile in oggetto la ricorrente gestisce un
ristorante dotato di un servizio all'aperto, che ha già interessato a due
riprese questo Tribunale (STA 52. 2005.2 del 29 agosto 2005 e 52.2005.389 del 5
ottobre 2006).
b. Il 30 luglio 2007, il municipio ha
constatato che la ricorrente aveva costruito senza permesso una nuova tettoia,
parzialmente chiusa, a ridosso della cucina dell'esercizio pubblico, sotto la
quale aveva installato un banco di lavoro ed un apparecchio per cucinare.
Non avendo la ricorrente dato seguito all'invito
di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, rivoltole dall'autorità
comunale, il 13 novembre 2008 il municipio ha provveduto ad inoltrarla a nome e
per conto della stessa, alla quale si è sostituito.
La domanda contemplava anche l'installazione
di un'altalena e di uno scivolo per bambini che la RI 1 aveva nel frattempo
posato senza permesso sul prato antistante l'esercizio pubblico.
c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi
generali del Dipartimento del territorio (n. 64416), il 18 febbraio 2009 il
municipio ha respinto la domanda, ritenendo che sia la tettoia, sia i giochi
per bambini si ponessero in contrasto con l'art. 17 cpv. 2 delle norme di
attuazione del piano regolatore (NAPR), che esclude qualsiasi ampliamento o
trasformazione degli edifici esistenti nel comparto inedificabile della zona di
protezione del monastero.
B. Con
giudizio 2 settembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di
diniego della licenza, respingendo l'impugnati-va contro di essa inoltrata
dalla RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che tanto
la tettoia, quanto i giochi per bambini non potessero essere autorizzati a
posteriori, in quanto situati all'interno di un comparto nel quale non sono
ammesse nuove costruzioni. Una deroga non entrerebbe in considerazione.
C. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo con ricorso 17 settembre 2009, chiedendo che sia annullato e che
le sia rilasciata la licenza in sanatoria per la tettoia e le installazioni di
cui si è detto.
L'insorgente ritiene anzitutto che i giochi
per bambini non soggiacciano a licenza edilizia. La licenza, argomenta, le
andrebbe comunque accordata, poiché gli impianti sono conformi alla funzione
residenziale della zona.
Anche la tettoia, prosegue, potrebbe
beneficiare del permesso, poiché preesistente. L'intervento si sarebbe limitato
a sostituire alcuni elementi in pessimo stato del manufatto già presente.
Il permesso, conclude, le andrebbe in ogni
caso rilasciato in deroga, poiché sia i giochi per bambini, sia la tettoia non
si porrebbero per nulla in contrasto con le esigenze di protezione del bene
culturale.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria del terreno, dell'opera e
degli impianti in discussione, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione
fotografica. È inoltre noto a questo Tribunale dai precedenti giudizi. La
visita in luogo e le altre prove genericamente richieste dall'insorgente
(testi, interrogatorio formale, perizia, ecc.), non appaiono atte a procurare
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2.1. Secondo l'art. 22 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), edifici o impianti possono
essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. Per
giurisprudenza, sono considerati edifici o impianti ai sensi di tale norma, quelle
installazioni artificiali, durature, legate al suolo in modo relativamente
saldo e atte ad influire sulle concezioni inerenti all'ordinamento delle
utilizzazioni, sia che modifichino considerevolmente l'aspetto esterno dei fondi,
sia che gravino le opere di urbanizzazione, sia che risultino pregiudizievoli
per l'ambiente (STF 1C.89/2009 dell'11 giugno 2009 pubbl. in RtiD II-2009 n.
39, consid. 2.2; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungs-gesetz, Berna 2006, ad
art. 22 n. 10 e rif. ivi citati). Secondo il diritto
federale, non sono soggetti a costruzione progetti di minima entità che hanno
scarse dimensioni e che nel contempo non ledono né interessi pubblici, né
privati dei vicini (ad. es. piccole modifiche interne di un edificio,
costruzioni mobiliari posate per poco tempo come ad es. una tenda, ecc.). Il
quesito dell'obbligo del permesso non dipende comunque soltanto dal progetto in
sé ma anche dal tipo e dalla sensibilità di ambiente in cui deve essere
realizzato (Waldmann/Hänni,
op. cit, ad art. 22, n. 12).
L'obbligo di autorizzazione previsto dal
diritto federale costituisce un'esigenza minima che non lascia spazio a
esigenze meno restrittive da parte del diritto cantonale (STF citata, consid. 2.2.;
Waldmann/Hänni, op. cit, ad art.
22, n. 13).
2.2. Dal canto suo, il diritto cantonale stabilisce all'art.
1 cpv. 2 LE che la licenza è in particolare necessaria per la costruzione,
ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di
destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la
modificazione importante della configurazione del suolo. Non è invece
necessaria, specifica la norma (cpv. 3), per progetti di costruzione
disciplinati in dettaglio da altre leggi (lett. a), per lavori di manutenzione,
piccole costruzioni e per costruzioni provvisorie (lett. b), nonché per lavori
che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale
(lett. c). L'art. 3 cpv. 1 del regolamento d'applicazione
della LE del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) precisa a sua volta che non soggiac-ciono fra l'altro a licenza edilizia i lavori di ordinaria
manutenzio-ne, che non modificano né l'aspetto esterno né la destinazione degli
edifici e impianti, come la sostituzione dei servizi o delle istallazioni non
comportanti un cambiamento di consumo ener-getico, la sostituzione dei tetti
senza cambiamento della carpen-teria e del tipo dei materiali (lett. b), nonché
la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo (lett.
g).
L'esenzione dall'obbligo della licenza,
conclude la norma (cpv. 2), non dispensa in ogni caso da un'esecuzione conforme
alla legge, alle regole dell'arte e della sicurezza, nonché ad un uso
parsimonioso dell'energia.
2.3. Nel caso concreto, l'insorgente non
pretende che la tettoia realizzata davanti alla cucina del suo ristorante sia
esente da permesso di costruzione in quanto configurabile come semplice lavoro
di manutenzione. Contesta soltanto che i giochi da giardino posati sul terreno
annesso all'esercizio pubblico soggiacciano a tale obbligo. I due impianti da
gioco, ancorati in modo stabile e duraturo nel terreno, non sono di minime
dimensioni. Situati in un comparto sensibile, soggetto a particolari vincoli di
tutela ambientale, le installazioni servono alla clientela dell'esercizio pubblico.
Non sono dunque impianti di minima entità esenti da permesso ai sensi dell'art.
22 cpv. 1 LPT; essi non sono neppure esenti da permesso in quanto riconducibili
ad usuali attrezzature di arredo di giardini secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. g
RLE. Comunque sia, anche se fossero esenti da licenza, tali impianti soggiacerebbero
all'obbligo di conformarsi alla legge sancito dall'art. 3 cpv. 2 RLE, per cui
la decisione di diniego del permesso in sanatoria andrebbe unicamente
configurata alla stregua di un atto di accertamento della difformità.
3. 3.1. L'art.
16 NAPR di Monte Carasso suddivide la zona di protezione dell'ex monastero
delle Agostiniane in tre comparti: A, B e C. Nel comparto A, dispone l'art. 17
cpv. 1 NAPR, l'edificazione è concentrata nella superficie indicata dal
piano particolareggiato.
Gli edifici esistenti nella superficie
non edificabile, soggiunge l'art. 17 cpv. 2 NAPR,
possono essere riparati e mantenuti, escluso qualsiasi ampliamento o trasformazione.
In caso di nuova costruzione sulla porzione edificabile dei fondi, questi edifici
devono essere demoliti.
Da queste due prescrizioni e dalla
rappresentazione planimetrica della zona di protezione del bene culturale si
evince chiaramente che all'interno del comparto A l'edificazione è ammessa
soltanto all'interno del perimetro dichiarato edificabile. All'infuori di
questo comparto, sono ammesse soltanto la riparazione e la manutenzione degli
edifici esistenti. Qualsiasi altra attività edilizia è tassativamente esclusa.
3.2.
3.2.1. Nel caso concreto, la ricorrente ha
costruito senza permesso una tettoia in legno di m 5.26 x 2.47, coperta da un
tetto ad una sola falda, davanti alla cucina del suo ristorante. Il manufatto,
addossato alla facciata nord del corpo che ospita la cucina insiste su una
superficie non edificabile del comparto A della zona di protezione dell'ex
monastero delle Agostiniane.
La tettoia, aperta sul lato est e
parzialmente sul lato nord, serve da appoggio esterno alle attività della
cucina.
Contrariamente a quanto sostiene la
ricorrente, la tettoia si configura come una nuova costruzione. L'intervento
realizzato non è in nessun caso riconducibile ad un semplice lavoro di
riparazione e di manutenzione di un manufatto preesistente. Lo si deduce senza
possibilità di equivoco dalle fotografie agli atti. Del manufatto preesistente,
al quale accenna l'insorgente senza fornirne la benché minima prova, non v'è
alcuna traccia. La tettoia è dunque un fabbricato nuovo, sostitutivo di quello
che sarebbe preesistito.
In quanto insistente su una superficie non
edificabile, l'opera si pone in contrasto insanabile con l'art. 17 cpv. 2 NAPR,
che vieta qualsiasi nuova costruzione all'infuori della superficie edificabile
del comparto A. Irrilevante è il fatto che possa essere conforme alla funzione
residenziale della zona. Controversa non è la conformità di zona, ma l'inedificabilità
della superficie occupata.
Alla medesima conclusione si perverrebbe
qualora si volesse considerare la tettoia alla stregua di un ampliamento
dell'edificio alla quale è appoggiata. L'art. 17 cpv. 2 NAPR esclude in effetti
anche le trasformazioni e gli ampliamenti delle costruzioni esistenti.
Immune da violazioni del diritto appare
dunque il diniego della licenza.
3.2.2. Analoghe considerazioni valgono per l'altalena
(doppia) e per lo scivolo per bambini posato senza permesso sul terreno annesso
al ristorante davanti alla cucina.
Anche se non fossero soggette a permesso di
costruzione, è innegabile che queste installazioni contravvengano al divieto
sgorgante dall'art. 17 cpv. 2 NAPR di occupare la superficie non edificabile
del comparto A con opere ed attrezzature che non possono essere considerati
irrilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni.
4. 4.1.
Secondo l'art. 37 cpv. 1 NAPR, il municipio può concedere e anche imporre deroghe
alle norme d'attuazione quando, in circostanze particolari, la loro
applicazione si riveli contraria all'inte-resse pubblico o pregiudichi
eccessivamente gli interessi del privato senza che l'interesse pubblico o
quello dei vicini lo giustifichi.
La norma codifica i principi elaborati dalla
giurisprudenza e dalla dottrina in materia di deroghe (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
II. ed., Cadenazzo 2002, n. 790 seg.).
4.2. Nel caso concreto, il municipio,
sostituitosi all'insorgente, nel presentare la domanda di costruzione in
sanatoria, non ha chiesto la concessione di deroghe (cfr. formulario cifra 9).
Il Consiglio di Stato, confrontato con l'esplicita
richiesta dell'insorgente di rilasciare il permesso in deroga, ha escluso che
fossero dati gli estremi per accoglierla. A giusta ragione, poiché la
situazione dell'insorgente non presenta alcunché di eccezionale né per rapporto
alle esigenze di spazio della cucina, che possono essere soddisfatte all'interno
dell'edificio, riducendo semmai leggermente la superficie disponibile per gli
avventori, né per rapporto alle necessità, non strettamente indispensabili per
l'attività del ristorante, di dotarlo di installazioni per il gioco dei bambini.
Deduzioni, queste, che il municipio ha pienamente fatto proprie in sede di
risposta al ricorso qui in esame.
Non potendosi rimproverare all'autorità
comunale di aver abusato della latitudine di giudizio, che l'art. 37 NAPR le
riserva in punto all'individuazione del contenuto normativo della nozione giuridica
indeterminata di circostanze particolari, per aver ritenuto insoddisfatti
Fatti
i presupposti per la concessione di una deroga al divieto di costruire sulle
superfici non edificabili del comparto A, sancito dall'art. 17 cpv. 2 NAPR,
anche da questo profilo, il giudizio impugnato resiste compiutamente alle
critiche della RI 1. Il fatto che la tettoia e i giochi per bambini non si
pongano, a mente della ricorrente, in contrasto con le esigenze di protezione
del bene culturale non basta per giustificare la concessione di una deroga. Il
Considerandi
rilascio di un'autorizzazione in deroga presuppone l'esistenza di una
situazione eccezionale che faccia apparire eccessivo il sacrificio derivante al
richiedente da un'applicazione rigida della norma, di cui è chiesto
l'allentamento, per rapporto al bene giuridico tutelato dalla stessa.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è
posta a carico della ricorrente RI 1 secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 16, 17, 37 NAPR di Monte
Carasso; 3, 18, 28, 60, 61 LPamm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente RI 1.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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