Lexipedia

Decisione

52.2009.366

Revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza; negata la riammissione

7 aprile 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre nel maggio del 1990. Negli

anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

19 gennaio 1993 revoca di 5 mesi per

aver perso la padronanza di guida circolando in grave stato di ebrietà

(2.07-2.41 g/kg);

28 aprile 1995 ammonimento a

seguito di un eccesso di velocità (112 km/h sul limite di 80 km/h);

8 febbraio 2001 revoca di sicurezza

a tempo indeterminato per dipendenza dall'alcol, accertata dopo che era stato

colto ebbro al volante (2.55-3.00 g/kg);

28 ottobre 2003 riammissione alla

guida, dopo aver seguito un programma di monitoraggio presso Ingrado e superato

un esame psico-tecnico.

Il __________

RI 1 ha nuovamente circolato in stato di ebrietà (1.18 – 1.67 g/kg), incorrendo

in un incidente della circolazione (mancata concessione della precedenza ad

un'intersezione e conseguente collisione con un veicolo proprietario).

Previo

esperimento di un approfondito esame peritale, con risoluzione 30 novembre 2006

la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre

a tempo indeterminato, sia per motivi alcolcorrelati, sia per ragioni d'ordine

caratteriale, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di dicembre

2007. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________

e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di

controllo di almeno 12 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di

qualsivoglia dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande alcoliche,

nonché al superamento di un esame psico-tecnico. Tale decisione, fondata sugli

art. 14 cpv. 2 lett. c, 16c cpv. 1 lett. b, 16d cpv. 1 lett. b e

c e cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre

1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è cresciuta in giudicato

incontestata.

B. L'__________

RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso in base ad un rapporto

sostanzialmente positivo di __________. Incaricato dall’autorità cantonale di

periziare l'istante, il lic. psic. __________ è giunto invece a conclusioni

sfavorevoli, negando che vi fossero gli estremi per procedere ad una

riammissione alla guida dell'interessato. Preso atto di tale valutazione, il 2

aprile 2009 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda, riconfermando

il provvedimento di revoca in vigore e posticipando al marzo 2011 la

possibilità di vagliare nuovamente la situazione alle stesse condizioni imposte

nel 2006, accompagnate dall'ulteriore esigenza di superare nuovi esami di guida

teorici e pratici.

C. Con

giudizio 25 agosto 2009 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione, respingendo

l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

Sulla scorta delle risultanze peritali -

chiare ed approfondite - l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto

essenzialmente che l'insorgente non desse ancora sufficienti garanzie di

stabilità e capacità di tenuta nel tempo per essere riammesso alla guida.

Ha quindi confermato la querelata decisione

adottata dalla Sezione della circolazione e le condizioni in essa contenute, adeguate

alle circostanze e giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza

del traffico.

D. Contro il

predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulando che venga annullato unitamente alla risoluzione

2 aprile 2009 della Sezione della circolazione, con contestuale rinvio

dell'incarto all'autorità cantonale e restituzione della sua licenza di condurre.

L'insorgente ha rimproverato in sostanza al

Consiglio di Stato di essersi fondato acriticamente sul solo referto stilato

dallo psicologo __________, senza prendere in debita considerazione - al pari

del perito e della Sezione della circolazione - gli elementi favorevoli

emergenti dall'incarto, le valutazioni di __________, la sua reale situazione odierna

ed il percorso positivo svolto negli ultimi anni. Questi fattori - adeguatamente

ponderati per rapporto al risultato di una perizia falsato da cause d'ordine linguistico,

culturale ed emotivo - avrebbero dovuto indurre le autorità a riammetterlo alla

guida, permettendogli così di ritrovare anche una situazione lavorativa stabile

e duratura.

E. All'accoglimento

del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria

decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e

la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr

e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo

questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base delle tavole

processuali, senza procedere all'assunzione delle prove notificate

dall'insorgente, insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi

rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare, non occorre

ordinare una perizia giudiziaria, dato che il ricorrente non ha prodotto alcun

parere specialistico divergente dal referto agli atti e suscettibile di revocarne

in dubbio l'affidabilità.

Considerandi

2.

Oggetto

del ricorso è una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza.

In un simile contesto, il potere cognitivo di questo giudice si limita alla

verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento

all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61

cpv. 1 e 2 LPamm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera

delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 LPamm).

3.

3.1. Il 30

novembre 2006, trascorsi poco più tre anni dalla restituzione della patente

sottrattagli nel 2001 per alcoldipendenza, RI 1 ha subito una revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre, che gli era stata sequestrata

il 18 maggio precedente per aver guidato in grave stato di ebrietà. In sostanza,

a seguito di questa terza recidiva specifica il ricorrente è stata oggetto di

una nuova misura di sicurezza in quanto ritenuto inabile alla guida a cagione di

una dedizione al bere, da un lato, e di carenze d'ordine caratteriale,

dall'altro (art. 16d cpv. 1 lett. b e c LCStr). Per poter essere

riammesso alla guida, egli deve comprovare di aver ritrovato l'idoneità a

condurre veicoli a motore e che quindi i presupposti del provvedimento di

revoca non esistono più (art. 17 cpv. 3 LCStr). La materia dell'odierno

contendere ruota esclusivamente attorno a questa delicata tematica legata

essenzialmente alla personalità del ricorrente, atteso che il 2 aprile 2009 la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riesame reputando che l'interessato

non fornisse ancora garanzie sufficienti dal profilo di un comportamento

corretto nell'ambito della circolazione stradale. La riammissione alla guida

non gli è stata quindi negata per una dipendenza vera e propria dall'alcol, ma per

le anomalie caratteriali di cui risulta ancora affetto. Sotto questo profilo,

non gli può esser di alcun giovamento il continuo richiamo agli esiti positivi

del programma di monitoraggio seguito presso __________, il quale si è limitato

ad attestare un'astinenza vigilata dal consumo di bevande alcoliche e nulla

più.

3.2

Nel suo referto del __________, basato

sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle

perizie sin qui esperite, sui risultati di una indagine clinica avvenuta ambulatorialmente

e sugli esiti di tre appositi esami testistici, il perito __________ ha

stabilito che RI 1 - pur essendosi impegnato nell'ossequiare il piano di controllo

predisposto da __________ - non assicura ancora la stabilità e la capacità di tenuta

nel tempo necessarie per poter essere riammesso alla guida.

Nel suo complesso, la perizia appare

ripercorribile nelle sue parti essenziali e ben fondata nell'argomentazione. Al

contrario di quanto sembra asseverare l'insorgente, dal referto non traspare

alcun elemento di prevenzione, contraddizione o addirittura di soggettività. Somministrata

l'usuale batteria di test atti a sondare gli aspetti cognitivi e caratteriali

dell'esaminato, il perito ha confrontato con estrema obiettività i risultati

ottenuti con gli esiti della precedente valutazione operata nel 2003, giungendo

alla conclusione che taluni nodi preoccupanti già evidenziatisi in passato

rimangono tuttora irrisolti. Il quadro psichico del ricorrente, contraddistinto

da povertà elaborativa, incapacità introspettiva e importanti limiti cognitivi,

non gli consente in effetti una qualità di mentalizzazione ed elaborazione sufficiente

per disattivare in modo stabile determinate tendenze, segnatamente quella di mettersi

al volante in caso di assunzione smodata di sostanze alcoliche. Fattori,

questi, che unitamente alla fragilità dimostrata dal peritando, all'assenza di

una sua maturazione in questi ultimi anni ed alla recidiva di cui si è

macchiato nonostante le promesse formulate nel 2003, hanno indotto l'esperto ad

esprimere una opinione avversa alla restituzione della licenza di condurre.

Dalle tavole processuali non emergono motivi

per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare

fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche esposte

nel gravame - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Le modalità e i tempi con

cui sono stati svolti i test seguono uno schema ben preciso, valido per ogni

persona oggetto di tali esami. Inutile quindi che il ricorrente adduca ora difficoltà

linguistico/culturali, o ragioni emotive, per giustificare i risultati sfavorevoli

delle prove alle quali è stato sottoposto e contestare le deduzioni che ne ha

tratto il perito. Tanto più che egli non è al suo primo esame psico-tecnico. Conoscendo

perfettamente i meccanismi che governano siffatte valutazioni, doveva esprimere

subito sue eventuali difficoltà oggettive nell'affrontarle.

Alla luce delle predette conclusioni peritali,

questo Giudice non può che confermare la legittimità del mantenimento della

revoca di sicurezza deciso il 2 aprile 2009 dalla Sezione della circolazione e

tutelato dal Consiglio di Stato con la sentenza qui impugnata. Entrambe le

decisioni, immuni da violazioni del diritto, resistono infatti con certezza alle

censure sollevate dall'insorgente, compresa quella riferita al pregiudizio

lavorativo ed economico provocatogli dalla sussistenza della misura

amministrativa. Questo inconveniente può essere soppesato soltanto nell'ambito

della quantificazione di una revoca inflitta a scopo di ammonimento (cfr. art.

16.

cpv. 3 LCStr), ma non può essere minimamente tenuto in considerazione nel

contesto di un provvedimento di sicurezza, adottato in ogni modo a tempo

indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr) e soggetto alle condizioni

decadenziali sancite dall'art. 17 cpv. 3 LCStr.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e c, 16d

cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr; 49 LOG; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster