52.2009.366
Revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza; negata la riammissione
7 aprile 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2009.366
Data decisione, Autorità:
07.04.2010, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza; negata la riammissione
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16d cpv. 1 let. b c LCSTR
art. 17 cpv. 3 LCSTR
Incarto n.
52.2009.366
Lugano
7 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano
Bernasconi
assistito dal
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 settembre 2009 di
RI 1
patrocinato da: PA 1,
contro
la decisione 25 agosto 2009 (n. 4103) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 2 aprile 2009 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato
la sua istanza di riammissione alla guida;
vista la risposta 6 ottobre
2009 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre nel maggio del 1990. Negli
anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:
19 gennaio 1993 revoca di 5 mesi per
aver perso la padronanza di guida circolando in grave stato di ebrietà
(2.07-2.41 g/kg);
28 aprile 1995 ammonimento a
seguito di un eccesso di velocità (112 km/h sul limite di 80 km/h);
8 febbraio 2001 revoca di sicurezza
a tempo indeterminato per dipendenza dall'alcol, accertata dopo che era stato
colto ebbro al volante (2.55-3.00 g/kg);
28 ottobre 2003 riammissione alla
guida, dopo aver seguito un programma di monitoraggio presso Ingrado e superato
un esame psico-tecnico.
Il __________
RI 1 ha nuovamente circolato in stato di ebrietà (1.18 – 1.67 g/kg), incorrendo
in un incidente della circolazione (mancata concessione della precedenza ad
un'intersezione e conseguente collisione con un veicolo proprietario).
Previo
esperimento di un approfondito esame peritale, con risoluzione 30 novembre 2006
la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre
a tempo indeterminato, sia per motivi alcolcorrelati, sia per ragioni d'ordine
caratteriale, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di dicembre
2007. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________
e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di
controllo di almeno 12 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di
qualsivoglia dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande alcoliche,
nonché al superamento di un esame psico-tecnico. Tale decisione, fondata sugli
art. 14 cpv. 2 lett. c, 16c cpv. 1 lett. b, 16d cpv. 1 lett. b e
c e cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre
1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è cresciuta in giudicato
incontestata.
B. L'__________
RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso in base ad un rapporto
sostanzialmente positivo di __________. Incaricato dall’autorità cantonale di
periziare l'istante, il lic. psic. __________ è giunto invece a conclusioni
sfavorevoli, negando che vi fossero gli estremi per procedere ad una
riammissione alla guida dell'interessato. Preso atto di tale valutazione, il 2
aprile 2009 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda, riconfermando
il provvedimento di revoca in vigore e posticipando al marzo 2011 la
possibilità di vagliare nuovamente la situazione alle stesse condizioni imposte
nel 2006, accompagnate dall'ulteriore esigenza di superare nuovi esami di guida
teorici e pratici.
C. Con
giudizio 25 agosto 2009 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione, respingendo
l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.
Sulla scorta delle risultanze peritali -
chiare ed approfondite - l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto
essenzialmente che l'insorgente non desse ancora sufficienti garanzie di
stabilità e capacità di tenuta nel tempo per essere riammesso alla guida.
Ha quindi confermato la querelata decisione
adottata dalla Sezione della circolazione e le condizioni in essa contenute, adeguate
alle circostanze e giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza
del traffico.
D. Contro il
predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando che venga annullato unitamente alla risoluzione
2 aprile 2009 della Sezione della circolazione, con contestuale rinvio
dell'incarto all'autorità cantonale e restituzione della sua licenza di condurre.
L'insorgente ha rimproverato in sostanza al
Consiglio di Stato di essersi fondato acriticamente sul solo referto stilato
dallo psicologo __________, senza prendere in debita considerazione - al pari
del perito e della Sezione della circolazione - gli elementi favorevoli
emergenti dall'incarto, le valutazioni di __________, la sua reale situazione odierna
ed il percorso positivo svolto negli ultimi anni. Questi fattori - adeguatamente
ponderati per rapporto al risultato di una perizia falsato da cause d'ordine linguistico,
culturale ed emotivo - avrebbero dovuto indurre le autorità a riammetterlo alla
guida, permettendogli così di ritrovare anche una situazione lavorativa stabile
e duratura.
E. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria
decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e
la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr
e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo
questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base delle tavole
processuali, senza procedere all'assunzione delle prove notificate
dall'insorgente, insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi
rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare, non occorre
ordinare una perizia giudiziaria, dato che il ricorrente non ha prodotto alcun
parere specialistico divergente dal referto agli atti e suscettibile di revocarne
in dubbio l'affidabilità.
Considerandi
2.
Oggetto
del ricorso è una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza.
In un simile contesto, il potere cognitivo di questo giudice si limita alla
verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 LPamm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera
delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 LPamm).
3.
3.1. Il 30
novembre 2006, trascorsi poco più tre anni dalla restituzione della patente
sottrattagli nel 2001 per alcoldipendenza, RI 1 ha subito una revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre, che gli era stata sequestrata
il 18 maggio precedente per aver guidato in grave stato di ebrietà. In sostanza,
a seguito di questa terza recidiva specifica il ricorrente è stata oggetto di
una nuova misura di sicurezza in quanto ritenuto inabile alla guida a cagione di
una dedizione al bere, da un lato, e di carenze d'ordine caratteriale,
dall'altro (art. 16d cpv. 1 lett. b e c LCStr). Per poter essere
riammesso alla guida, egli deve comprovare di aver ritrovato l'idoneità a
condurre veicoli a motore e che quindi i presupposti del provvedimento di
revoca non esistono più (art. 17 cpv. 3 LCStr). La materia dell'odierno
contendere ruota esclusivamente attorno a questa delicata tematica legata
essenzialmente alla personalità del ricorrente, atteso che il 2 aprile 2009 la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riesame reputando che l'interessato
non fornisse ancora garanzie sufficienti dal profilo di un comportamento
corretto nell'ambito della circolazione stradale. La riammissione alla guida
non gli è stata quindi negata per una dipendenza vera e propria dall'alcol, ma per
le anomalie caratteriali di cui risulta ancora affetto. Sotto questo profilo,
non gli può esser di alcun giovamento il continuo richiamo agli esiti positivi
del programma di monitoraggio seguito presso __________, il quale si è limitato
ad attestare un'astinenza vigilata dal consumo di bevande alcoliche e nulla
più.
3.2
Nel suo referto del __________, basato
sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle
perizie sin qui esperite, sui risultati di una indagine clinica avvenuta ambulatorialmente
e sugli esiti di tre appositi esami testistici, il perito __________ ha
stabilito che RI 1 - pur essendosi impegnato nell'ossequiare il piano di controllo
predisposto da __________ - non assicura ancora la stabilità e la capacità di tenuta
nel tempo necessarie per poter essere riammesso alla guida.
Nel suo complesso, la perizia appare
ripercorribile nelle sue parti essenziali e ben fondata nell'argomentazione. Al
contrario di quanto sembra asseverare l'insorgente, dal referto non traspare
alcun elemento di prevenzione, contraddizione o addirittura di soggettività. Somministrata
l'usuale batteria di test atti a sondare gli aspetti cognitivi e caratteriali
dell'esaminato, il perito ha confrontato con estrema obiettività i risultati
ottenuti con gli esiti della precedente valutazione operata nel 2003, giungendo
alla conclusione che taluni nodi preoccupanti già evidenziatisi in passato
rimangono tuttora irrisolti. Il quadro psichico del ricorrente, contraddistinto
da povertà elaborativa, incapacità introspettiva e importanti limiti cognitivi,
non gli consente in effetti una qualità di mentalizzazione ed elaborazione sufficiente
per disattivare in modo stabile determinate tendenze, segnatamente quella di mettersi
al volante in caso di assunzione smodata di sostanze alcoliche. Fattori,
questi, che unitamente alla fragilità dimostrata dal peritando, all'assenza di
una sua maturazione in questi ultimi anni ed alla recidiva di cui si è
macchiato nonostante le promesse formulate nel 2003, hanno indotto l'esperto ad
esprimere una opinione avversa alla restituzione della licenza di condurre.
Dalle tavole processuali non emergono motivi
per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare
fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche esposte
nel gravame - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Le modalità e i tempi con
cui sono stati svolti i test seguono uno schema ben preciso, valido per ogni
persona oggetto di tali esami. Inutile quindi che il ricorrente adduca ora difficoltà
linguistico/culturali, o ragioni emotive, per giustificare i risultati sfavorevoli
delle prove alle quali è stato sottoposto e contestare le deduzioni che ne ha
tratto il perito. Tanto più che egli non è al suo primo esame psico-tecnico. Conoscendo
perfettamente i meccanismi che governano siffatte valutazioni, doveva esprimere
subito sue eventuali difficoltà oggettive nell'affrontarle.
Alla luce delle predette conclusioni peritali,
questo Giudice non può che confermare la legittimità del mantenimento della
revoca di sicurezza deciso il 2 aprile 2009 dalla Sezione della circolazione e
tutelato dal Consiglio di Stato con la sentenza qui impugnata. Entrambe le
decisioni, immuni da violazioni del diritto, resistono infatti con certezza alle
censure sollevate dall'insorgente, compresa quella riferita al pregiudizio
lavorativo ed economico provocatogli dalla sussistenza della misura
amministrativa. Questo inconveniente può essere soppesato soltanto nell'ambito
della quantificazione di una revoca inflitta a scopo di ammonimento (cfr. art.
16.
cpv. 3 LCStr), ma non può essere minimamente tenuto in considerazione nel
contesto di un provvedimento di sicurezza, adottato in ogni modo a tempo
indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr) e soggetto alle condizioni
decadenziali sancite dall'art. 17 cpv. 3 LCStr.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e c, 16d
cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr; 49 LOG; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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