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Decisione

52.2009.37

Posa di una termopompa nel nucleo

8 settembre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I vicini si sono opposti al rilascio della

licenza, contestando l'ubicazione dell'impianto soprattutto dal profilo delle

immissioni foniche che ne sarebbero derivate.

Valutate preventivamente le immissioni in

base ai dati tecnici del modello proposto, ai tempi di funzionamento indicati

ed alla situazione dei luoghi, il Dipartimento del territorio ha preavvisato

favorevolmente la domanda alla condizione che fossero rispettati i dati

relativi alla pressione sonora ed ai tempi d'esercizio.

Il 27 ottobre 2008 il municipio ha

rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.

B. Con

giudizio 20 gennaio 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini RI 1 e

RI 2.

Verificati i calcoli della Sezione per la

protezione dell'acqua dell'aria e del suolo (SPAAS), con dettagliata

motivazione il Governo ha ritenuto che l'impianto rispettasse il valori di

pianificazione (VP) prescritti dall'allegato 6 all'ordinanza contro l'inquinamento

fonico del 15 dicembre 1986 (OIF, RS 814.41) per le zone con grado di

sensibilità (GdS) II.

C. Contro il

predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.

I ricorrenti contestano anzitutto i valori

calcolati dalla SPAAS, obiettando che il rumore, che verrebbe riflesso

dall'edificio dei resistenti, sarà percettibile dalla loro abitazione, situata

ad una quota superiore di quella della termopompa.

La posizione all'ombra, nella quale verrebbe

collocato l'impianto, soggiungono, determinerebbe inoltre tempi di

funzionamento più lunghi. L'ubicazione non terrebbe infine conto dell'obbligo

di minimizzare le immissioni sancito dall'art. 11 cpv. 2 della legge federale

del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01).

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare

particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i

beneficiari della licenza, contestando succintamente le tesi degli insorgenti

con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.

Rivisti i calcoli in base alle contestazioni

dei ricorrenti, l'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) della SPAAS si

conferma nelle conclusioni alle quali era pervenuto in precedenza.

Preso atto di questa verifica tecnica, i

ricorrenti hanno ribadito le censure sollevate con il ricorso.

E. a.

Analogamente interpellato dal Tribunale, il 27 luglio 2009 l'UPR ha indicato che la posa della

termopompa all'interno dell'abitazione dei resistenti come previsto dal

progetto iniziale avrebbe permesso di ridurre le immissioni foniche di almeno

3.6 dB(A). Una diminuzione di ulteriori 3-5 dB(A) sarebbe possibile grazie ad

un adeguato dimensionamento dei pozzi per l'aspirazione e l'espulsione

dell'aria. I maggiori costi sono stati valutati in un migliaio di franchi con riserva

di approfondimento.

b. I resistenti hanno dal canto loro

rilevato che i lavori dell'impresa di costruzioni sarebbero costati 4'165.- fr.

per la posa esterna, rispettivamente fr. 15'955.- per la posa interna. Hanno

affermato che la casa è stata ben isolata termicamente e che la pompa serve

soltanto per il riscaldamento. Hanno inoltre fatto presente che a Maggia è

stata autorizzata una trentina di impianti esterni. Si sono infine dichiarati disposti

ad isolare la termopompa in modo da ridurre le immissioni foniche sino ai valori

di quelle prodotte da un impianto interno.

I ricorrenti si sono sostanzialmente

confermati nelle precedenti prese di posizione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo contermine e

già opponenti, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46

cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla

base degli atti, integrati dagli accertamenti esperiti da questo Tribunale

(art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della vertenza

emerge chiaramente dalle tavole processuali (piani, fotografie, documenti tecnici).

Una visita in luogo non appare dunque atta a procurare la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Secondo

l'art. 11 LPAmb, gli

inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono

limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1).

Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito

della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal

progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche

(cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile

che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano

dannosi o molesti (cpv. 3).

Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa

l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni del-l’autorità

esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e

dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni

foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).

La costruzione

di impianti fissi, dispone dal canto suo l’art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni

foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze.

L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del

rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di

detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare

le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni

(art. 38 OIF; STA n. 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1).

Per quel che

concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti

i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di

pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo

d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole

zone di utilizzazione.

I limiti di

esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati

dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali

non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione (Lr ) di 55 dB(A) per il giorno,

rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.

3.

Nel caso

concreto, il controverso impianto verrebbe installato su un terreno situato

nella zona del nucleo di __________, per la quale fanno stato i VP applicabili

alle zone residenziali con GdS II [giorno: 55 dB(A); notte: 45 dB(A)].

Le immissioni foniche prodotte dall'impianto

sui fondi dei ricorrenti sono state calcolate in base alla potenza sonora [Lw

58.

dB(A)] indicata dal fabbricante della termopompa, modello Oertli, PDC Eco 5

LCA, al coefficiente di direttività Q (8), alla distanza

(14 m) ed ai fattori di correzione K1 [5, 10 dB(A)], K2 [4 dB(A)] e K3 [0 dB(A)].

3.1

I ricorrenti contestano anzitutto la

potenza sonora indicata dal fabbricante, obiettando che supererebbe la soglia

di 60 dB(A). I dati relativi ad altri apparecchi non permettono di dubitare dei

valori indicati dalla ditta Oertli per il modello qui in discussione. Né

giustificano accertamenti specifici al riguardo. Nemmeno i ricorrenti del resto

li sollecitano.

3.

RI 1 e RI 2 rimproverano in seguito alla

SPAAS di non aver preso in considerazione che il loro fondo è situato ad una

quota superiore a quella della termopompa. Circostanza, questa, che li

esporrebbe maggiormente al rumore derivante dall'impianto.

In sede di risposta l'UPR ha rilevato che,

se si considera la differenza di quota tra i due fondi e quindi la maggior

distanza, i livelli di valutazione sonora sono inferiori a quelli calcolati in

sede di preavviso sulla domanda di costruzione. I ricorrenti non hanno

contestato queste deduzioni, di cui non v'è motivo di dubitare.

3.3

Gli insorgenti hanno poi contestato i

tempi di funzionamento previsti dalla domanda di costruzione (giorno: 6 h;

notte: 4 h per 210 giorni all'anno), allegando che la zona è situata piuttosto

all'ombra, che la casa non sarebbe dotata di isolamento e che l'impianto non

servirebbe soltanto per il riscaldamento dell'edificio, ma anche per la produzione

di acqua calda.

I tempi di funzionamento di una termopompa

aria-acqua per il riscaldamento di edifici dipendono soprattutto dalla

temperatura media esterna, dalle dimensioni e dall'isolamento termico dell'immobile,

nonché dalla potenza dell'impianto.

Nel caso concreto, i tempi d'esercizio

indicati dagli istanti in licenza non sono stati oggetto di un esame di

plausibilità da parte dell'UPR. L'autorità cantonale si è limitata ad accertare

che in base ai tempi di funzionamento indicati dai resistenti l'impianto

rispettasse i VP applicabili. In sede di risposta al ricorso, l'autorità ha

ulteriormente osservato che i VP sarebbero comunque rispettati anche se i tempi

d'esercizio notturno aumentassero a 8-10 ore; ipotesi, questa, che ha ritenuto

inverosimile per questo genere d'impianti.

Nella misura in cui è riferita al solo

riscaldamento dell'edificio, la deduzione dell'UPR, fondata su dati

d'esperienza, non presta il fianco a critiche. L'isolamento termico del tetto e

dei pavimenti previsto dai piani, le porte e le finestre doppie nuove, nonché

l'applicazione di un cappotto isolante sulle pareti, risultanti dalla

dichiarazione sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia allegata

alla prima domanda di costruzione, avvalorano questa deduzione.

Criticabile è invece il fatto che l'UPR non

abbia tenuto conto dei tempi di funzionamento dell'impianto in quanto

utilizzato per la produzione di acqua calda; utilizzazione, questa, che gli

stessi resistenti hanno prospettato in combinazione con una fonte energetica

elettrica nel formulario caratteristiche dell'edificio.

A prescindere dal fatto che l'impianto

rispetterebbe i VP prescritti anche nel caso di tempi d'esercizio sensibilmente

più lunghi, non occorre procedere ad approfondimenti poiché la licenza non può

comunque essere confermata per i motivi che seguono.

3.4

Anche in questa sede i ricorrenti

sostengono che la decisione violerebbe l'obbligo di minimizzare le emissioni

foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e

dell’eserci-zio e sopportabile sotto il profilo economico, sancito dall'art. 7

cpv. 1 lett. a OIF (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Le emissioni potrebbero essere ulteriormente

ridotte se l'impianto fosse collocato all'interno o su un altro versante della

casa.

Nell'ambito della protezione dalle

immissioni foniche occorre rispettare cumulativamente tanto i VP, quanto le

esigenze della limitazione preventiva delle emissioni. Non basta che vengano

rispettati i VP. Anche se un progetto li rispetta, occorre verificare in base

ai criteri fissati dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF se si giustifichino ulteriori restrizioni

(DTF 124 II 517 consid. 4b e 5a; STF 1C.506/2008 del 12 maggio 2009 consid. 3.3. riguardante una pompa

termica).

Stando alle indicazioni dell'UPR, la

collocazione della pompa all'interno della costruzione, come previsto dal primo

progetto, permetterebbe di ridurre il livello sonoro (Lr) di almeno 3.6 dB(A). La riduzione, significativa e chiaramente

percettibile a livello uditivo, può essere resa ancor più consistente [da 3 a 5 dB(A)] mediante un adeguato

dimensionamento dei pozzi per la circolazione dell'aria. Dal profilo tecnico e

delle condizioni d'esercizio, la collocazione della pompa all'interno della

costruzione è pacificamente attuabile. Controversa è unicamente l'esigibilità

di tale ubicazione dal profilo della sopportabilità economica, ovvero della

proporzionalità; aspetto, questo, che va valutato tenendo presente che

sopportabili dal profilo economico sono per principio considerati soltanto quei

provvedimento che permettono di ottenere un'ulteriore importante riduzione

delle emissioni con un dispendio relativamente basso.

Ora, i maggiori costi del collocamento

all'interno dell'edificio vengono indicati dai resistenti in circa 10'000.-

fr., importo di gran lunga superiore a quello ipotizzato dall'UPR. I preventivi

dell'impresa di costruzione, prodotti in questa sede dai resistenti, che non

hanno fornito i dati risultanti dai preventivi allestiti prima di iniziare i

lavori e non hanno nemmeno tenuto conto del minor costo di una pompa per

l'interno, suscitano qualche perplessità.

Una verifica

della loro attendibilità non appare tuttavia necessaria, poiché i maggiori

costi che la soluzione inizialmente prevista comporta appaiono ancora ragionevolmente

esigibili per rapporto all'importanza della riduzione delle immissioni foniche

[almeno 6 dB(A)], ragguagliata ai costi totali dell'intervento di riattamento

(fr. 450'000.-), che tale ubicazione permette di conseguire.

La proposta di subordinare la licenza alla

condizione di applicare alla pompa termica collocata all'esterno un isolamento

fonico che riduca le immissioni in misura altrettanto consistente non entra in

considerazione, poiché non è sorretta da adeguati studi che comprovino la sua

fattibilità tecnica e la conformità con le prescrizioni dell'OIF. Per lo stesso

motivo non potrebbe essere avallata nemmeno una proposta che trasferisse

l'impianto nell'attiguo locale lavanderia, già dotato di sbocchi verso l'esterno,

che potrebbe ridurre sensibilmente i costi della posa all'interno dell'edificio,

avvicinando lo sbocco delle condotte alla casa dei ricorrenti soltanto di pochi

metri. Simili alternative travalicano i limiti delle modifiche che possono

essere facilmente imposte mediante condizioni accessorie allo scopo di rendere

il permesso conforme al diritto.

Le autorizzazioni che sarebbero state

rilasciate a Maggia per altri impianti, alle quali i resistenti genericamente

si richiamano, non permettono dal canto loro di giungere a diversa conclusione,

poiché non sono comunque atte a suffragare l'esistenza di una prassi invocabile

per parità di trattamento.

4.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la

licenza edilizia ed il giudizio governativo che la conferma.

La tassa di giustizia è posta a carico dei

resistenti secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11 LPAmb;

7 OIF; 3, 18, 28, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 20 gennaio 2009 del Consiglio

di Stato (n. 175);

1.2. la licenza edilizia 27 ottobre 2008

rilasciata dal municipio di Maggia ai resistenti.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti.

3.Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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