52.2009.385
Rilancio dell'occupazione a sostegno deidisoccupati-incentivo all'assunzione/rimborso degli oneri sociali a carico del datore di lavoro
30 giugno 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2009.385
Data decisione, Autorità:
30.06.2010, TRAM
Titolo:
Rilancio dell'occupazione a sostegno deidisoccupati-incentivo all'assunzione/rimborso degli oneri sociali a carico del datore di lavoro
LAVORO
art. 3 LRILOCC
art. 6 RLRILOCC
Incarto n.
52.2009.385
Lugano
30 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Damiano
Bozzini, Flavia Verzasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2009 della
RI 1
contro
la risoluzione 29 settembre 2009 (n. 4874) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione 15 giugno 2009 del Dipartimento delle finanze e
dell'economia, Sezione del lavoro, Ufficio delle misure attive, in materia di
incentivo all’assunzione (rimborso
degli oneri sociali a carico del datore di lavoro per l’anno 2008);
viste le risposte:
- 20 ottobre 2009 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia,
- 20 ottobre 2009 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1°
aprile 2008, l’Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del
Dipartimento delle finanze e dell'economia ha concesso alla RI 1 l’incentivo
all’assunzione di N__________ (1987). Il sussidio è stato riconosciuto per la
durata massima di 24 mesi a decorrere dall’inizio dell’attività lavorativa del
nuovo dipendente, ossia dal 1° marzo 2008.
B. Con
decisione 15 giugno 2009, l’Ufficio delle misure attive ha respinto la domanda
della RI 1, volta a ottenere il rimborso degli oneri sociali 2008 a carico del datore di lavoro.
L’autorità dipartimentale ha rilevato che, con
l’assunzione di N__________, il tasso di occupazione della ditta non era aumentato,
motivo per cui quest’ultima non adempiva le condizioni per ottenere il rimborso
richiesto. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3 della legge cantonale
del 13 ottobre 1997 sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati
(L-rilocc; RL 10.1.4.1), 2 e 6 del relativo regolamento del 4 febbraio 1998 (R-rilocc;
RL 10.1.4.1.1).
C. Con
giudizio 29 settembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell’Ufficio
delle misure attive, respingendo l’impugnativa contro di essa presentata dalla RI
1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ribadito
Fatti
i motivi addotti dall’autorità dipartimentale nella decisione impugnata.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rimborso
degli oneri sociali per l’anno 2008.
La ricorrente sostiene che in realtà il
tasso di occupazione della sua ditta è aumentato in seguito all'assunzione di N__________
in quanto un dipendente della medesima, G__________, aveva mantenuto il proprio
impiego pur essendo entrato nel frattempo in età AVS. Indica inoltre che il
rapporto lavorativo con N__________ è cessato il 31 marzo 2009.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione del lavoro,
quest'ultima con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4
L-rilocc. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge
di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1)
e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 3 L-rilocc dispone che lo Stato incentiva la creazione di nuovi posti di
lavoro; a tal fine può concedere un aiuto finanziario alle aziende (cpv. 1).
L’aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP
obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte
conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al
massimo per 24 mesi (cpv. 2). L’aiuto finanziario può essere concesso
esclusivamente se il tasso di disoccupazione medio dell’anno civile precedente
l’assunzione è superiore o uguale al tasso di disoccupazione di riferimento
fissato dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del
lavoro, ritenuto un tasso massimo del 4% (cpv. 3). L’aiuto finanziario non può
essere riconosciuto alle aziende che nei dodici mesi
precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro
per motivi economici; oppure che non rispettano i contratti collettivi a cui
sono assoggettate e i contratti normali di lavoro. Le eccezioni sono
disciplinate dal regolamento (cpv. 4).
2.2
Giusta l’art. 6 cpv. 1 R-rilocc, viene
considerato nuovo posto di lavoro: ogni unità supplementare rispetto
all’effettivo del personale dell’azienda richiedente nell’anno civile
precedente l’assunzione. L’effettivo dell’azienda viene stabilito sulla base
delle copie consegnate alla cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei
salari sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con
l’indicazione del grado di occupazione (a); ogni posto di lavoro creato da
nuove aziende (b).
L’art. 6 cpv. 2 R-rilocc sancisce che non
possono essere considerati nuovi posti di lavoro: quelli risultanti da
ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende (a); quelli risultanti da
assunzioni temporanee o stagionali (b), quelli occupati da persone, coniugi
compresi, che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
dell’azienda (c), quelli occupati da lavoratori confinanti (d).
L’art. 6 cpv. 3 R-rilocc prevede che l’aiuto
finanziario di cui all’art. 3 cpv. 2 L-rilocc non può superare il 100% degli
oneri sociali, a carico del datore di lavoro, relativi al guadagno massimo
assicurabile ai sensi della LADI. Il versamento viene effettuato qualora siano
adempiuti i requisiti di cui all’art. 6 cpv. 1 R-rilocc, venga comprovato
l’avvenuto pagamento degli oneri sociali ed il rapporto di lavoro non sia stato
sciolto per motivi economici.
Secondo l’art. 6 cpv. 4 R-rilocc, l’autorità
competente può decidere di derogare all’art. 3 cpv. 3 L-rilocc nel caso in cui,
nonostante l’azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro
per motivi economici nei 12 mesi precedenti, vi sia stata una creazione di
nuovi posti di lavoro ai sensi dei cpv. 1 e 2.
L’art. 6 cpv. 5 R-rilocc dispone che l’aiuto
finanziario viene versato annualmente sulla base dei giustificativi richiesti
dall’autorità cantonale. Tali documenti devono essere inoltrati entro i primi 6
mesi dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il rimborso.
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, il 1° aprile 2008 l’Ufficio delle misure attive ha
concesso alla RI 1 l’incentivo per l’assunzione di N__________, il quale aveva
iniziato a lavorare presso la ditta ricorrente il 1° marzo precedente. Per ottenere
effettivamente l’aiuto finanziario richiesto, l'insorgente doveva però ancora dimostrare
che, al momento della domanda di rimborso, essa adempiva le condizioni previste
dalla legge nel corso dell’anno civile per il quale aveva domandato il sussidio.
Ora, dalle dichiarazioni dei salari
sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale della
ditta, risulta che nel 2007, anno precedente l’assunzione di N__________, il
tasso di occupazione complessivo (calcolato tenendo conto del numero di persone
impiegate, del loro grado di occupazione e del totale dei mesi lavorati) presso
la RI 1 era di 575 unità (69 mesi lavorativi ripartiti su 9 persone a tempo
pieno) e che quello riferito al 2008, anno per il quale è stato richiesto il rimborso
dei contributi versati, era rimasto invariato a 575 (69 mesi lavorativi
ripartiti su 7 persone a tempo pieno) nonostante che con l’entrata in servizio,
nel marzo 2008, del dipendente in parola, l’indice fosse aumentato di 83.33.
Ritenuto che, malgrado l'assunzione di N__________,
nel 2008 l’indice di occupazione non fosse aumentato, è senz'altro a giusta
ragione che l’Ufficio delle misure attive ha ritenuto inadempiute le condizioni
previste dalla legge per l'erogazione del sussidio in questione ed ha di
conseguenza respinto la richiesta di rimborso degli oneri sociali a carico del
datore di lavoro relativi a quell’anno.
3.2
Invano la ricorrente invoca il fatto che
G__________, nonostante sia in età AVS, avesse mantenuto nel corso del 2008 il
proprio impiego con uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva
prima di raggiungere l’età di pensionamento. Questi, benché ancora attivo
presso la RI 1, non poteva essere preso in considerazione nell’ambito del suddetto
conteggio in quanto al beneficio di una rendita AVS e non più contribuente. L’art.
6.
cpv. 1 R-rilocc sancisce infatti che per il calcolo relativo all’indice di
occupazione, fa stato unicamente la dichiarazione ufficiale dei salari sottoposti
a contributi AVS/AI/IPG/AD.
Il fatto inoltre che il 15 luglio 2009 la RI
1.
e N__________ abbiano concordato dinnanzi alla Pretura di __________ lo
scioglimento del contratto di lavoro retroattivamente al 31 marzo 2009, è
ininfluente per il presente giudizio. Tale aspetto è infatti successivo al
periodo preso in considerazione
per la richiesta di rimborso degli oneri sociali a
carico del datore di lavoro relativa all'anno 2008 e non
incide certo sul tasso di occupazione calcolato.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere pertanto respinto con conseguente
conferma della decisione governativa qui impugnata, la quale risulta immune da
violazioni del diritto.
La tassa e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 30 cpv. 4 L-rilocc; 6 R-rilocc; 3, 18,
28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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