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Decisione

52.2009.385

Rilancio dell'occupazione a sostegno deidisoccupati-incentivo all'assunzione/rimborso degli oneri sociali a carico del datore di lavoro

30 giugno 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi addotti dall’autorità dipartimentale nella decisione impugnata.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rimborso

degli oneri sociali per l’anno 2008.

La ricorrente sostiene che in realtà il

tasso di occupazione della sua ditta è aumentato in seguito all'assunzione di N__________

in quanto un dipendente della medesima, G__________, aveva mantenuto il proprio

impiego pur essendo entrato nel frattempo in età AVS. Indica inoltre che il

rapporto lavorativo con N__________ è cessato il 31 marzo 2009.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione del lavoro,

quest'ultima con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4

L-rilocc. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1)

e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 3 L-rilocc dispone che lo Stato incentiva la creazione di nuovi posti di

lavoro; a tal fine può concedere un aiuto finanziario alle aziende (cpv. 1).

L’aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP

obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte

conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al

massimo per 24 mesi (cpv. 2). L’aiuto finanziario può essere concesso

esclusivamente se il tasso di disoccupazione medio dell’anno civile precedente

l’assunzione è superiore o uguale al tasso di disoccupazione di riferimento

fissato dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del

lavoro, ritenuto un tasso massimo del 4% (cpv. 3). L’aiuto finanziario non può

essere riconosciuto alle aziende che nei dodici mesi

precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro

per motivi economici; oppure che non rispettano i contratti collettivi a cui

sono assoggettate e i contratti normali di lavoro. Le eccezioni sono

disciplinate dal regolamento (cpv. 4).

2.2

Giusta l’art. 6 cpv. 1 R-rilocc, viene

considerato nuovo posto di lavoro: ogni unità supplementare rispetto

all’effettivo del personale dell’azienda richiedente nell’anno civile

precedente l’assunzione. L’effettivo dell’azienda viene stabilito sulla base

delle copie consegnate alla cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei

salari sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con

l’indicazione del grado di occupazione (a); ogni posto di lavoro creato da

nuove aziende (b).

L’art. 6 cpv. 2 R-rilocc sancisce che non

possono essere considerati nuovi posti di lavoro: quelli risultanti da

ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende (a); quelli risultanti da

assunzioni temporanee o stagionali (b), quelli occupati da persone, coniugi

compresi, che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

dell’azienda (c), quelli occupati da lavoratori confinanti (d).

L’art. 6 cpv. 3 R-rilocc prevede che l’aiuto

finanziario di cui all’art. 3 cpv. 2 L-rilocc non può superare il 100% degli

oneri sociali, a carico del datore di lavoro, relativi al guadagno massimo

assicurabile ai sensi della LADI. Il versamento viene effettuato qualora siano

adempiuti i requisiti di cui all’art. 6 cpv. 1 R-rilocc, venga comprovato

l’avvenuto pagamento degli oneri sociali ed il rapporto di lavoro non sia stato

sciolto per motivi economici.

Secondo l’art. 6 cpv. 4 R-rilocc, l’autorità

competente può decidere di derogare all’art. 3 cpv. 3 L-rilocc nel caso in cui,

nonostante l’azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro

per motivi economici nei 12 mesi precedenti, vi sia stata una creazione di

nuovi posti di lavoro ai sensi dei cpv. 1 e 2.

L’art. 6 cpv. 5 R-rilocc dispone che l’aiuto

finanziario viene versato annualmente sulla base dei giustificativi richiesti

dall’autorità cantonale. Tali documenti devono essere inoltrati entro i primi 6

mesi dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il rimborso.

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, il 1° aprile 2008 l’Ufficio delle misure attive ha

concesso alla RI 1 l’incentivo per l’assunzione di N__________, il quale aveva

iniziato a lavorare presso la ditta ricorrente il 1° marzo precedente. Per ottenere

effettivamente l’aiuto finanziario richiesto, l'insorgente doveva però ancora dimostrare

che, al momento della domanda di rimborso, essa adempiva le condizioni previste

dalla legge nel corso dell’anno civile per il quale aveva domandato il sussidio.

Ora, dalle dichiarazioni dei salari

sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale della

ditta, risulta che nel 2007, anno precedente l’assunzione di N__________, il

tasso di occupazione complessivo (calcolato tenendo conto del numero di persone

impiegate, del loro grado di occupazione e del totale dei mesi lavorati) presso

la RI 1 era di 575 unità (69 mesi lavorativi ripartiti su 9 persone a tempo

pieno) e che quello riferito al 2008, anno per il quale è stato richiesto il rimborso

dei contributi versati, era rimasto invariato a 575 (69 mesi lavorativi

ripartiti su 7 persone a tempo pieno) nonostante che con l’entrata in servizio,

nel marzo 2008, del dipendente in parola, l’indice fosse aumentato di 83.33.

Ritenuto che, malgrado l'assunzione di N__________,

nel 2008 l’indice di occupazione non fosse aumentato, è senz'altro a giusta

ragione che l’Ufficio delle misure attive ha ritenuto inadempiute le condizioni

previste dalla legge per l'erogazione del sussidio in questione ed ha di

conseguenza respinto la richiesta di rimborso degli oneri sociali a carico del

datore di lavoro relativi a quell’anno.

3.2

Invano la ricorrente invoca il fatto che

G__________, nonostante sia in età AVS, avesse mantenuto nel corso del 2008 il

proprio impiego con uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva

prima di raggiungere l’età di pensionamento. Questi, benché ancora attivo

presso la RI 1, non poteva essere preso in considerazione nell’ambito del suddetto

conteggio in quanto al beneficio di una rendita AVS e non più contribuente. L’art.

6.

cpv. 1 R-rilocc sancisce infatti che per il calcolo relativo all’indice di

occupazione, fa stato unicamente la dichiarazione ufficiale dei salari sottoposti

a contributi AVS/AI/IPG/AD.

Il fatto inoltre che il 15 luglio 2009 la RI

1.

e N__________ abbiano concordato dinnanzi alla Pretura di __________ lo

scioglimento del contratto di lavoro retroattivamente al 31 marzo 2009, è

ininfluente per il presente giudizio. Tale aspetto è infatti successivo al

periodo preso in considerazione

per la richiesta di rimborso degli oneri sociali a

carico del datore di lavoro relativa all'anno 2008 e non

incide certo sul tasso di occupazione calcolato.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere pertanto respinto con conseguente

conferma della decisione governativa qui impugnata, la quale risulta immune da

violazioni del diritto.

La tassa e le spese seguono la soccombenza

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 30 cpv. 4 L-rilocc; 6 R-rilocc; 3, 18,

28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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