Lexipedia

Decisione

52.2009.387

Il provvedimento di revoca della licenza di condurre corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione commessa

12 novembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il 17 luglio 1980 ed ha conseguito la licenza di condurre nel maggio del 2001. Autista

di professione, nel 2006 gli è stata revocata la patente per la durata di cinque

mesi (dal 21.4.2006 al 20.9.2006) per aver guidato in stato di ebrietà ed essere

incorso in un incidente della circolazione.

B. Il 16 luglio

2009, verso le ore 03.00, RI 1 50 km/h.

C. Informata

dell'accaduto, il 20 agosto 2009 la Sezione della circolazione gli ha revocato

la licenza di condurre per la durata di 12 mesi, autorizzandolo comunque a guidare

durante questo periodo i veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione

è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv.

2 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958

(LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione

del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

D. Con giudizio

22 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato la misura, respingendo

l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

Preso atto

del grave reato commesso dal ricorrente e del suo precedente, l'autorità di

ricorso di prime cure non ha potuto che confermare la sanzione disposta dalla

Sezione della circolazione, corrispondente al minimo fissato dalla legge.

E. Contro il

predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che la revoca irrogatagli venga ridotta in

considerazione della sua necessità professionale di condurre veicoli a motore.

F. Il Consiglio

di Stato e la Sezione della circolazione propongono di respingere il ricorso, riconfermandosi

nelle proprie decisioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3

LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo

questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre

2001.

della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano

al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio

2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni

sulla circolazione stradale (cpv. 1).

Nel corso

del 2006 RI 1 ha commesso una grave infrazione alle norme del traffico (incidente

in stato di ebrietà) per la quale gli è stata revocata la patente durante 5

mesi in applicazione dell'art. 16c LCStr. Il 16 luglio 2009 egli ha circolato

a velocità eccessiva, dando luogo all'adozione della misura oggetto

dell'odierno contendere. Tutti questi avvenimenti vanno esaminati alla luce del

nuovo diritto e del sistema a cascata che esso ha istituito, tenendo presente

che il gravame verte su una revoca di ammonimento della

licenza di condurre. In questa materia il Tribunale cantonale amministrativo

statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone

nella giurisdizione disciplinare (art. 70 LPamm), e quindi può rivedere anche

la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 LPamm in relazione

al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome

contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e

rinvii).

3.

3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD;

RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento

del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca

devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il

pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto

conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del

veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo

diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;

grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata

per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata

una volta per un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti

la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a

causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).

3.2

La giurisprudenza resa dal Tribunale

federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente

dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h

era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di

condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un

superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al

punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16

cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e

rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti

amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi

e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha

mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di

ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II

234.

consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25

km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso grave, che con il nuovo

diritto deve essere necessariamente sanzionato con una revoca della patente di almeno

12.

mesi se l'interessato ha già commesso un'infrazione grave nei cinque anni

precedenti (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2).

Nel commisurare esattamente il periodo di

revoca occorre far capo ai criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, tenendo

presente che anche il tempo trascorso dalla scadenza di una precedente revoca

gioca un ruolo decisivo, nel senso che una recidiva a breve termine va punita

con maggior severità di una nuova infrazione commessa al limite del cosiddetto

periodo di prova (cfr. René Schaffhauser,

Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Bern 1995, n.

2435.

e 2461; Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr, Richtlinien

über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr, pag. 21).

3.3

Nel

caso in esame, dagli __________ e di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza

della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c

cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.

Se ne

deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il

provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che

essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale

ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della

proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la

recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi

art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto

il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze particolari,

tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale

(vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3). Ne segue che il

ricorrente non può ottenere una riduzione del periodo di revoca nemmeno per le

fondate ragioni d'ordine professionale invocate nel gravame.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati,

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale amministrativo Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster