52.2009.387
Il provvedimento di revoca della licenza di condurre corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione commessa
12 novembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2009.387
Data decisione, Autorità:
12.11.2009, TRAM
Titolo:
Il provvedimento di revoca della licenza di condurre corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione commessa
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16c cpv. 1 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. c LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 33 cpv. 1 OAC
Incarto n.
52.2009.387
Lugano
12 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano Bernasconi
assistito dal
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2009 di
RI 1
contro
la decisione 22 settembre 2009 (n. 4755) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 20 agosto 2009 con cui la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 12 mesi;
viste le risposte:
- 13 ottobre 2009 della
Sezione della circolazione;
- 14 ottobre 2009 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il 17 luglio 1980 ed ha conseguito la licenza di condurre nel maggio del 2001. Autista
di professione, nel 2006 gli è stata revocata la patente per la durata di cinque
mesi (dal 21.4.2006 al 20.9.2006) per aver guidato in stato di ebrietà ed essere
incorso in un incidente della circolazione.
B. Il 16 luglio
2009, verso le ore 03.00, RI 1 50 km/h.
C. Informata
dell'accaduto, il 20 agosto 2009 la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre per la durata di 12 mesi, autorizzandolo comunque a guidare
durante questo periodo i veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione
è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv.
2 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
(LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione
del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con giudizio
22 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato la misura, respingendo
l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.
Preso atto
del grave reato commesso dal ricorrente e del suo precedente, l'autorità di
ricorso di prime cure non ha potuto che confermare la sanzione disposta dalla
Sezione della circolazione, corrispondente al minimo fissato dalla legge.
E. Contro il
predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che la revoca irrogatagli venga ridotta in
considerazione della sua necessità professionale di condurre veicoli a motore.
F. Il Consiglio
di Stato e la Sezione della circolazione propongono di respingere il ricorso, riconfermandosi
nelle proprie decisioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3
LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo
questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre
2001.
della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano
al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio
2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni
sulla circolazione stradale (cpv. 1).
Nel corso
del 2006 RI 1 ha commesso una grave infrazione alle norme del traffico (incidente
in stato di ebrietà) per la quale gli è stata revocata la patente durante 5
mesi in applicazione dell'art. 16c LCStr. Il 16 luglio 2009 egli ha circolato
a velocità eccessiva, dando luogo all'adozione della misura oggetto
dell'odierno contendere. Tutti questi avvenimenti vanno esaminati alla luce del
nuovo diritto e del sistema a cascata che esso ha istituito, tenendo presente
che il gravame verte su una revoca di ammonimento della
licenza di condurre. In questa materia il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone
nella giurisdizione disciplinare (art. 70 LPamm), e quindi può rivedere anche
la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 LPamm in relazione
al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e
rinvii).
3.
3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD;
RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento
del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca
devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il
pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto
conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del
veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo
diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza
dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;
grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata
per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata
una volta per un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti
la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a
causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).
3.2
La giurisprudenza resa dal Tribunale
federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente
dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h
era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di
condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un
superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al
punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16
cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e
rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti
amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi
e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha
mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di
ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II
234.
consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25
km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso grave, che con il nuovo
diritto deve essere necessariamente sanzionato con una revoca della patente di almeno
12.
mesi se l'interessato ha già commesso un'infrazione grave nei cinque anni
precedenti (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2).
Nel commisurare esattamente il periodo di
revoca occorre far capo ai criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, tenendo
presente che anche il tempo trascorso dalla scadenza di una precedente revoca
gioca un ruolo decisivo, nel senso che una recidiva a breve termine va punita
con maggior severità di una nuova infrazione commessa al limite del cosiddetto
periodo di prova (cfr. René Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Bern 1995, n.
2435.
e 2461; Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr, Richtlinien
über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr, pag. 21).
3.3
Nel
caso in esame, dagli __________ e di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza
della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c
cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.
Se ne
deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il
provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che
essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale
ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della
proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la
recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi
art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto
il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze particolari,
tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale
(vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3). Ne segue che il
ricorrente non può ottenere una riduzione del periodo di revoca nemmeno per le
fondate ragioni d'ordine professionale invocate nel gravame.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28
LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati,
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale amministrativo Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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