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Decisione

52.2009.403

ESCLUSIONE DALLA GARA

23 novembre 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

gravami, tempestivi (art. 36 cpv. 1 LCPubb), sono dunque ricevibili in ordine,

con riserva di quanto si è detto sopra in tema di legittimazione attiva per

quello insinuato avverso l'interruzione della procedura.

1.2. I ricorsi possono essere evasi con un

unico giudizio (art. 51 LPamm) sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo

concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione

esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire

sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

2. La

ricorrente rimprovera al committente di aver emanato una decisione carente

nella motivazione. Dal canto suo, la Divisione delle costruzioni nega la

sussistenza di qualsivoglia violazione del diritto di essere sentito.

2.1. La

natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto

dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione

deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei

mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare

la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione

del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del

loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi

sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 LPamm).

L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la

decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno

condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione

adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per

principio, effetto sospensivo. Dal canto suo, l'art. 56 cpv. 2 del regolamento

cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

7.1.4.1.6) specifica che la notifica delle decisioni di selezione o di aggiudicazione

da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo

del o degli aggiudicatari o selezionati;

b) tipo di

procedura impiegata;

c) oggetto e entità

della commessa;

d) motivi

essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;

e) termini di

ricorso e tribunale competente.

Ferma restando l'esigenza di soddisfare i

requisiti minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano

specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di aggiudicazione devono

essere in ogni modo convenientemente motivate. Per risultare adeguata, la motivazione

deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle

offerte inoltrate dai singoli concorrenti, in modo che questi possano

confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione può

anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla

documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari della decisione devono

tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro

diritto di ricorso.

La violazione dell'obbligo di motivazione

trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente

dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e).

Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti

all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la

motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere

posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2006.125/129 del

12 luglio 2006).

2.2. Nel caso di specie, in occasione della

discussione d'offerta avvenuta il 9 settembre 2009 il committente ha spiegato

in modo chiaro e dettagliato ai responsabili dell'impresa RI 1 che talune loro

proposte non ossequiavano il capitolato d'appalto (cfr. verbale agli atti): l'intenzione

di realizzare una pista di cantiere lungo l'intero percorso di progetto

contrastava con le prescrizioni ambientali impostate in modo da rendere

necessaria un'esecuzione delle opere dal lago, mentre il programma lavori non

rispettava pienamente i contenuti vincolanti delle fasi costruttive esposte

nelle disposizioni particolari CPN 102.

Nella risoluzione di esclusione del 29

settembre 2009 il Consiglio di Stato si è limitato a rimproverare alla

ricorrente di aver proposto una modalità esecutiva non compatibile con le

prescrizioni ambientali facenti parte degli atti concorsuali e la stesura di un

programma lavori non conforme alle condizioni di appalto. Ciò non significa tuttavia

che la destinataria del provvedimento non ne conoscesse già alla perfezione le

cause e la portata. Prova ne è il fatto che con il ricorso essa è stata in

grado di contestare in modo congruo e completo la motivazione addotta dalla

stazione appaltante.

In sede di risposta il committente ha

illustrato ulteriormente le ragioni della propria decisione, confutando ogni

argomentazione dell'insorgente. Quest'ultima ha tuttavia rinunciato a replicare.

In simili evenienze l'impresa RI 1 non può

dolersi con successo di una violazione del diritto di essere sentita o di altre

disattenzioni che consentano di accogliere la prima censura sollevata nel suo

gravame.

3. L'insorgente

afferma che la sua offerta risponde pienamente a tutte le esigenze del

capitolato d'appalto e non poteva quindi essere scartata dal committente. La

materia del contendere ruota principalmente attorno alla pretesa conformità

della pista di cantiere lungo la sponda del lago per rapporto alle numerose prescrizioni

di gara, che non essendo state impugnate sono diventate vincolanti sia per i

concorrenti che per la committenza.

3.1.

Considerandi

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta

per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il com-mittente, soggiunge la

norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano

lacune formali rilevanti (cpv. 2). Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art.

40.

cpv. 1 RLCPubb/CIAP deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte,

con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di

ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non

rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall'aggiudicazione

(STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008 e rinvii). Una

diversa conclusione, che permettesse al committente di prendere in considerazione

per l'aggiudicazione offerte non conformi alla prescrizioni di gara o che permettesse

ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura

sarebbe palesemente contraria al principio della parità di trattamento sancito

dall'art. 1 lett. c LCPubb.

3.2

In concreto,

le disposizioni particolari CPN 102 non imponevano esplicitamente l'utilizzo di

natanti per l'esecuzione dei lavori posti a concorso. Laddove accennavano che

per l'accesso alla zona presso la galleria FLP era permessa una strada di

cantiere (cifra 131.100), che la posa dei micropali del tracciato in passerella

sarebbe avvenuta verosimilmente via lago (cifra 131.200) e che il concorrente

doveva produrre un estratto planimetrico con le installazioni stazionarie e le

eventuali piste di cantiere (cifra 252.110 lett. g) lasciavano ancora tutto

sommato aperta la porta alla realizzazione di un impianto stradale provvisorio come

quello previsto dalla ricorrente nella relazione tecnica allegata all'offerta,

anche se il piano n. 204.010 A / 01002 del progetto definitivo, richiamato nel

capitolo dedicato ai collegamenti viari del cantiere (cifra 361.110), indicava

chiaramente che era necessario predisporre un'area di accesso e carico a lago presso

il Tropical e che l'unica pista di cantiere ammessa era quella di 50 m da

approntare in corrispondenza delle sezioni 9 e 11 quale accesso alla zona della

galleria FLP.

Vi sono però

altri documenti del fascicolo di appalto che esigevano in modo evidente di effettuare

i lavori dal lago tramite pontoni o mezzi analoghi galleggianti. Innanzi tutto

le prescrizioni ambientali, che al di là delle raccomandazioni generali volte a

salvaguardare al massimo il pregiato ecosistema caratterizzante la sponda

lacustre del golfo di Agno toccata dalla futura passeggiata, contemplavano

espressamente:

·

un'area per le

operazioni di carico e scarico da chiatta (pag. 9) da equipaggiare con un

apposito scivolo a lago (cfr. progetto definitivo, piano n. 204.010 A / 01008);

·

una gestione del

materiale tramite chiatta (massi di arginatura, macchinari utilizzabili dal

lago e materiali d'uso da cantiere) a partire dal punto di attracco di cui

sopra, individuato presso il Tropical (pag. 10);

·

l'obbligo di dotare i

natanti impiegati nella realizzazione dell'intervento di un sistema di contenimento

alla diffusione di oli e carburanti e di materiali per l'assorbimento (pag.

18).

D'altra parte, le stesse prescrizioni

ambientali contenevano vincoli tali da impedire la costruzione di una pista di

cantiere come quella immaginata dall'insorgente. In particolare, il divieto di

costituire depositi di materiale anche solo temporanei nei canneti (pag. 16) e

più in generale nelle aree di progetto poste a lago (pag. 19).

Il secondo

documento che disponeva inequivocabilmente l'utilizzo di natanti durante lo

svolgimento dei lavori era l'elenco dei prezzi, in particolare le posizioni:

·

113/522.112 costruzione,

messa a disposizione per tutta la durata delle prestazioni dell'imprenditore,

manutenzione e rimozione a lavori ultimati di postazione a riva per l'attracco,

in prossimità della sezione 1, per carico e scarico di materiali, macchinari e

attrezzi su natante debitamente attrezzato per lavori a lago;

·

113/522.212 pontone/barcone

per le opere da eseguire dal lago, per tutta la durata delle prestazioni

dell'imprenditore;

·

171/210.110 preparazione

del piano di lavoro in corrispondenza di ogni pila della passerella (28 pz),

comprendente scavo meccanico di materiale sciolto della scarpata esistente (ca.

6-8 m3 per postazione) con spianamento in loco del materiale. Accesso

dal lago tramite pontone;

·

171/210.210 accesso

al piano di lavoro via lago;

·

213/661.121 trasporto

sul lago di fascine, fino al luogo di impiego (tratta 24-26, a ca. 5 m dalla

riva);

·

213/661.191 messa

in opera nel lago di ghiaia lavata fra la palizzata e le fascine di contenimento.

Posa con mezzo meccanico e/o con l'ausilio della chiatta e dei sommozzatori.

Alla luce di

questi elementi non v'è alcun dubbio che la maggior parte dei lavori appaltati

doveva essere eseguita operando dal lago con mezzi galleggianti. Questa

impostazione era talmente precisa e comprensibile che tutti i concorrenti, ad

eccezione della ditta RI 1, hanno presentato offerte aderenti alle modalità realizzative

imposte dal committente. Ne segue che a giusto titolo la stazione appaltante ha

escluso l'offerta della ricorrente, in quanto non conforme alle prescrizioni di

gara. Anzi, l'offerta poteva essere scartata già solo perché incompleta a

dipendenza della mancata compilazione di talune posizioni chiave dell'elenco

prezzi (vedi pos. 113/522.112-213). In assenza di

un'offerta

principale allestita nel pieno rispetto delle condizioni d'appalto, l'opzione

"pista di cantiere lungo tutto il tracciato dell'opera" non poteva

essere nemmeno considerata una variante, cosicché la querelata decisione del

committente non presta il fianco a critiche di sorta.

Questa

conclusione permette di lasciare aperto il quesito di sapere se l'offerta della

ditta RI 1 doveva essere estromessa anche a cagione del programma lavori divergente

dalla cronologia fissata dal progettista. Ad ogni buon conto, dalla cifra

623.110

delle disposizioni particolari CPN 102 risulta distintamente che la

tratta su terra nelle sezioni 8-9a/10a-14 doveva essere realizzata nella fase 1

di costruzione, comprese dunque le scarpate armate in corrispondenza delle

sezioni 12 e 13 che l'insorgente ha invece previsto di eseguire, a torto,

durante la fase 2.

5.

Sulla

scorta di quanto precede il gravame proposto contro l'esclusione dalla gara deve

essere respinto siccome infondato. Quello presentato avverso la decisione di

annullamento del concorso va invece dichiarato irricevibile per carenza di

legittimazione attiva dell'insorgente.

La tassa di giudizio, commisurata al lavoro

occasionato dai ricorsi ed al valore di causa, è posta a carico dell'insorgente

secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 25, 26, 33, 36, 37 LCPubb; 40, 42,

56 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

contro la decisione di esclusione dalla procedura è respinto.

2. Il ricorso

contro la decisione di annullamento del concorso è irricevibile.

3. La tassa

di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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