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Decisione

52.2009.407

Licenza edilizia. Antenna di telefonia mobile

24 marzo 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i ripari fonici all'inizio del ponte-diga. Le critiche sollevate in proposito

dal comune resistente in sede di conclusioni sono prive di consistenza.

3.2. Accertata

la natura vincolata dell'ubicazione dell'impianto (art. 24 lett. a LPT),

occorre verificare se al luogo prescelto si oppongano

interessi preponderanti, pubblici o privati, suscettibili di giustificare il

diniego della licenza sotto il profilo dell'art. 24 lett. b LPT. Aspetto,

questo, che non può essere compiutamente disgiunto dall'esame del requisito

dell'ubicazione vincolata (STF 1A.186/2002,1A.187/2002 del 23 maggio 2003

consid. 3.4 in ZBl 2004, 103 seg.).

Al riguardo va dato

atto al comune resistente che il nucleo di Bissone

costituisce un insediamento rilevato dall'Inventario ISOS (vol. 2.1 pag. 99 seg.) e considerato meritevole di

protezione (obbiettivo di salvaguardia A). L'antenna in discussione, tuttavia,

non si situa soltanto all'esterno del nucleo, ma addirittura all'infuori del

perimetro edificato (intorno orientato III), al quale è attribuito un

obbiettivo di salvaguardia minore (b). Obbiettivo, che si traduce nella semplice preservazione delle

caratteristiche essenziali per il rapporto tra area circostante e edificazione,

mediante l'assegnazione di un'adeguata destinazione d'uso al fine di

proteggere l'area dal pericolo di sovraedificazione (cfr. Introduzione all'ISOS).

Dal profilo dell'ISOS, applicabile nell'ambito

della ponderazione dei contrapposti interessi esatta dall'art. 24 lett. b LPT,

non sussistono pertanto impedimenti al rilascio del permesso.

Come ha già ha avuto modo di rilevare questo

Tribunale nel precedente giudizio del 7 febbraio 2007 (n. 52.2005.386), di cui

si è detto in narrativa, il luogo prescelto si colloca del resto all'interno di

un comparto di territorio contrassegnato dalla presenza di numerose

infrastrutture tecnologiche. Oltre che dall'autostrada e dalla strada

cantonale, sulle quali incombono lampioni dell'illuminazione alti una

quindicina di metri, il ponte-diga è in effetti attraversato dalla ferrovia a doppio binario, con i relativi tralicci per

l'erogazione della corrente elettrica e da un elettrodotto 50 kV dell'AET.

Sui lati dell'autostrada sono inoltre stati costruiti ripari fonici alti 9 m, che per la loro imponenza concentrano su di essi l'attenzione di qualsiasi osservatore del paesaggio,

distogliendola, di riflesso, da singoli oggetti che, come l'antenna qui in contestazione,

finiscono per costituire semplici ammennicoli di contorno a questa ciclopica

infrastruttura del traffico. La presenza dei ripari fonici non scalfisce, anzi corrobora

la conclusione alla quale era pervenuto il

Tribunale in quel giudizio, affermando che l'antenna verrebbe ad

inserirsi in un quadro paesaggistico tutto sommato consono alle sue caratteristiche,

esercitando sul territorio immediatamente circostante, privo di particolari

pregi paesaggistici, un impatto più che modesto.

3.3. La conclusione alla quale questo

Tribunale è pervenuto in quel giudizio sulla base dell'art. 24 lett. b LPT, resiste

anche alla luce dell'art. 26 NAPR, entrato successivamente in vigore.

In base a questa norma del diritto comunale

autonomo, nel comprensorio fra la cantonale per

Campione e per Maroggia ed il lago, l'area del ponte-diga, nonché il nucleo

storico (...) sono proibiti interventi che

potrebbero compromettere l'immagine del paesaggio lacuale. Adottata

al fine di tutelare anche il paesaggio circostante il nucleo, in quanto

riconducibile al lago (paesaggio lacuale), la disposizione vieta soltanto gli interventi

suscettibili di pregiudicarne l'immagine. Non istituisce un divieto generale di

costruzione, ma si limita a bandire gli edifici e gli impianti che per ubicazione,

Considerandi

forma o dimensioni appaiono atti ad alterare in modo apprezzabile gli equilibri

degli elementi naturali ed antropici che compongono il paesaggio lacuale

protetto. Si tratta in definitiva di una semplice clausola estetica negativa,

che, pur avendo una portata autonoma, all'atto pratico esplica effetti soltanto

nella misura in cui la tutela del paesaggio lacuale non costituisce già un aspetto valutato nell'ambito della ponderazione

degli interessi contrapposti richiesta dall'art. 24 lett. b LPT.

Nel caso in

esame, la valutazione negativa operata dal municipio circa l'impatto paesaggistico

derivante dall'antenna non appare ragionevolmente sostenibile. Essa applica in

effetti un metro di giudizio eccessivamente rigido e severo, che - senza valide

ragioni - privilegia il mantenimento inalterato di un modesto angolo di territorio,

privo di qualsiasi particolare pregio paesaggistico, qual è quello costituito

dal versante est del ponte-diga.

La valutazione

delle ripercussioni derivanti dall'impianto al paesaggio, che l'autorità

comunale è tenuta ad operare per individuare il contenuto normativo della

nozione giuridica indeterminata di compromissione dell'immagine del paesaggio lacuale, non deve scaturire dal modo di pensare

o di sentire di singole persone dotate di particolare sensibilità estetica, ma

dall'opinione di una collettività assai più vasta, esprimente un giudizio di

carattere generale. Opinione, che nelle specifiche circostanze del caso

concreto non ravvisa alcuna alterazione del paesaggio lacuale nell'installazione

di un'antenna della telefonia mobile in un contesto territoriale contrassegnato

dalla presenza dei ripari fonici, di tralicci della corrente elettrica, di candelabri

dell'illuminazione stradale, nonché di infrastrutture del traffico stradale e ferroviario. Vero è che la presenza di questi

impianti non costituisce ancora un buon motivo per aggiungervene altri. Volgendo

uno sguardo oggettivo e spassionato a

questo lembo di terra che si protende verso

Melide, non è tuttavia dato di vedere quale pregiudizio possa concretamente

derivare al paesaggio lacuale protetto dall'art. 26 NAPR a

seguito dell'installazione di un palo metallico

alto 25 m a fianco dell'ultimo riparo fonico. Sia che lo si osservi da Melide,

sia che lo si guardi dalla collina di Bissone, l'impianto non interferisce minimamente

con la riva del lago rivolta verso Lugano, situata ad una quota di parecchi

metri più bas-sa, dalla quale risulta separato dal raccordo che si immette nell'autostrada,

oltre che da una fascia di vegetazione ripuale di tipo arbustivo. Vero è che l'immagine del paesaggio lacuale degno di protezione

secondo l'art. 26 NAPR non è costituita soltanto dallo specchio d'acqua

e dalla riva che lo delimita, ma comprende anche quelle parti di territorio che

mettono in risalto la bellezza del lago, facendogli da cornice. Non possono tuttavia essere considerate componenti del

paesaggio lacuale meritevole di tutela anche le infrastrutture del traffico

stradale e ferroviario la cui unica relazione

con il lago è data dall'ubicazione prossima allo specchio d'acqua. Tanto meno è

dato di vedere come il palo possa compromettere l'immagine di un simile

paesaggio o interagire negativamente con il nucleo storico di Bissone,

distante un paio di centinaia di metri, dal

quale è separato dall'autostrada, dalla strada cantonale e dalla ferrovia. Anche

se sovrasta ampiamente i ripari fonici, vi sono buone ragioni per credere che l'impianto

in discussione sfugga addirittura all'attenzione di un osservatore del

paesaggio lacuale e che non avrebbe suscitato alcuna opposizione se non fosse

stato destinato a sorreggere delle antenne per la telefonia mobile.

La conclusione

tratta dal municipio circa la compromissione del paesaggio lacuale non può dunque essere confermata, poiché travalica

manifestamente i limiti della latitudine di giudizio, che la natura

indeterminata della nozione giuridica contenuta dall'art. 26 NAPR impone all'autorità

di ricorso di riconoscergli.

4.

4.1. Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione

municipale impugnata ed il giudizio governativo che la conferma, siccome lesivi

del diritto. Gli atti sono rinviati al municipio, affinché rilasci la licenza

richiesta.

4.2

La tassa (art. 28 LPamm) di giustizia è

a carico degli opponenti secondo soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente,

in quanto comparso in lite per esigenze di funzione.

Le ripetibili (art. 31 LPamm) sono invece

suddivise fra il comune e gli opponenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 29 settembre 2009 del

Consiglio di Stato (n. 4872);

1.2. la decisione 29 aprile 2009 del municipio

di Bissone che ha negato a RI 1 la licenza edilizia.

2. Gli

atti sono rinviati al municipio di Bissone affinché rilasci a RI 1 la licenza edilizia per istallare una stazione radio base per

la telefonia mobile (GSM + UMTS) sulla part. __________.

3. La

tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico degli opponenti CO 1, CO 2, CO

3, CO 4, CO 5 in solido.

4. Le

ripetibili di fr. 3'000.- a favore di RI 1 sono suddivise fra il comune di Bissone (fr. 1'500.-) e gli opponenti CO

1 (fr. 300.-), CO 2 (fr. 300.-), CO 3 (fr. 300.-), CO 4 (fr. 300.-), CO

5 (fr. 300.-).

5. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

6. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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