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Decisione

52.2009.413

Valutazione di una pratica professionale nell'ambito della formazione dei docenti di scuola media e media superiore dell'alta scuola pedagogica

19 aprile 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I docenti responsabili hanno dunque valutato

in modo dettagliato l'operato della ricorrente durante la pratica professionale

da essa svolta, evidenziando in modo del tutto preciso e comprensibile i motivi

per i quali quest'ultima non era stata in grado di raggiungere, al termine

dello stage, gli obiettivi prestabiliti. La valutazione litigiosa risulta

pertanto esaustivamente motivata. Contrariamente a quanto sostenuto nel

gravame, essa non si pone inoltre in contraddizione con i giudizi intermedi che

erano stati espressi nel corso dello stage. Dagli atti risulta infatti che già

in tali occasioni sia i docenti formatori che la docente di pratica professionale

avevano rilevato alcune importanti lacune per quanto attiene soprattutto alla

preparazione e all'esecuzione delle lezioni da parte della ricorrente,

segnalando le medesime nei loro rapporti sotto le voci "competenze da

perfezionare" e "bilancio complessivo". La ricorrente si limita peraltro a dare una versione parziale di

questi documenti, ponendo in evidenza soltanto i giudizi positivi in essi

contenuti, segnatamente sotto la voce "competenze espresse". Infondato risulta dunque l'argomento secondo cui nei suoi confronti

sarebbe stato inspiegabilmente reso un giudizio finale quantitativamente e

qualitativamente discordante con le valutazioni periodiche allestite durante la

sua formazione pratica.

Per quanto attiene infine al contenuto di detti giudizi nulla permette di

ritenere che gli stessi siano il frutto di un apprezzamento manifestamente errato

del rendimento scolastico dimostrato dall'insorgente. Significativo a questo

Considerandi

proposito è il fatto che tanto nei rapporti compilati dai docenti formatori

quanto in quelli della docente di pratica professionale sono state in sostanza rilevate

le medesime carenze. D'altra parte occorre rilevare come su questo aspetto RI 1 si sia limitata anche in questa sede a contrapporre

il proprio parere personale a quello dell'autorità scolastica, sollevando in

questo modo all'indirizzo delle valutazioni ottenute critiche di mera natura

appellatoria, che non sono certamente

atte a sostanziare una censura d'arbitrio entro cui è circoscritto il potere

cognitivo delle istanze ricorsuali. A questo proposito va in effetti rammentato

che, per prassi costante, l'arbitrio

non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra decisione, diversa

da quella adottata dall'autorità di prime cure, sia immaginabile o addirittura preferibile:

come sopra esposto (consid. 2.2), affinché questo Tribunale possa procedere

all'annullamento di una valutazione scolastica finale o d'esame è necessario

che la stessa risulti chiaramente insostenibile, in evidente

contrasto con i fatti determinanti o fondata su una svista manifesta, ciò che

non è sicuramente il caso nella fattispecie concreta.

Tenuto conto delle considerazioni espresse dai

docenti nel rapporto finale, occorre dunque concludere che la decisione di valutare

in modo insufficiente il periodo di pratica svolto dall'insorgente, per quanto

possa apparire soggettivamente opinabile, non risulta in ogni caso destituita

di fondamento al punto tale da dover essere addirittura considerata arbitraria

(RtiD II-2008 n. 9 consid. 4a).

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9 Cost.; 58, 96 LSc; 16, 17 RFP; 3, 18,

28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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