52.2009.413
Valutazione di una pratica professionale nell'ambito della formazione dei docenti di scuola media e media superiore dell'alta scuola pedagogica
19 aprile 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2009.413
Data decisione, Autorità:
19.04.2010, TRAM
Titolo:
Valutazione di una pratica professionale nell'ambito della formazione dei docenti di scuola media e media superiore dell'alta scuola pedagogica
ALTA SCUOLA PEDAGOGICA
POTERE D'ESAME
PROTEZIONE DALL'ARBITRIO
art. 9 COST
art. 58 cpv. 2 LSCU
Incarto n.
52.2009.413
Lugano
19 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Damiano
Bozzini e Flavia Verzasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2009 di
RI 1
contro
la risoluzione 29 settembre 2009 (n. 4877) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa dell'insorgente avverso la
decisione 14 luglio 2009 della Direzione dell'Alta scuola pedagogica in
materia di valutazione di una pratica professionale;
viste le risposte:
- 22 ottobre 2009 della
Sezione amministrativa;
- 28 ottobre 2009
dell'Alta scuola pedagogica;
- 28 ottobre 2009 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente RI 1 ha frequentato l'anno accademico 2008/2009 per la formazione
dei docenti di scuola media e scuola media superiore dell'Alta scuola
pedagogica (ASP).
Con decisione 15 maggio 2009, confermata il
14 luglio successivo dalla Direzione dell'ASP, i docenti di didattica
disciplinare e di scienze dell'educazione hanno valutato la pratica
professionale svolta dall'insorgente nella materia "tedesco" con una
nota di insufficienza.
B. Con
giudizio 29 settembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
valutazione espressa e la decisione dell'ASP derivassero da una valutazione
globale del rendimento della ricorrente effettuata da parte di persone incaricate,
nel pieno rispetto della legge ed entro i limiti delle loro competenze.
C. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di assegnarle
una valutazione sufficiente.
La ricorrente ritiene la valutazione finale
e la conseguente decisione dell'ASP arbitrarie, in quanto il giudizio sarebbe
in contraddizione con le valutazioni positive espresse dai docenti durante la sua
pratica.
D. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, la Sezione amministrativa e l'ASP,
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale amministrativo è data in virtù dell'art. 96 cpv. 3
della legge sulla scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 5.1.1.1), la
legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e il ricorso
tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
LPamm).
2. 2.1. In
ambito scolastico, l'art. 58 cpv. 2 lett. b LSc dispone che gli allievi hanno
diritto di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto.
Secondo l'art. 16 del regolamento della
formazione pedagogica dei docenti di Scuola media e Scuola media superiore
dell’Alta scuola pedagogica del 10 febbraio 2009 (RFP; RL 5.3.1.6.4), la
valutazione annuale della pratica professionale di ciascuna materia viene
riassunta in un giudizio globale espresso con una nota scalare (cpv. 1). L’assegnazione
della nota della pratica compete ai docenti designati dalla Direzione, che si
avvalgono della collaborazione del docente di pratica professionale e degli eventuali
esperti esterni che hanno osservato le attività didattiche svolte dal candidato
(cpv. 3). La valutazione, corredata da una comunicazione di carattere formativo,
è comunicata per iscritto allo studente al termine dei periodi di pratica definiti
dal piano degli studi (cpv. 4). L'art. 17 RFP dispone che al termine di ogni
anno di formazione, nel caso di una insufficienza nella pratica professionale
di una materia, la direzione stabilisce il periodo di pratica complementare da
svolgere nel semestre successivo; qualora si ripresenti l’insufficienza il
candidato deve interrompere la formazione (cpv. 1).
Per la valutazione della pratica relativa all'anno accademico
2008-2009, la direzione dell'ASP ha stabilito in particolare quanto segue:
"Alla fine dell'ultimo
periodo di pratica professionale, il docente di didattica disciplinare e quello
di scienze dell'educazione assegnano la valutazione della pratica professionale
del primo anno, esprimendola con una nota da 1 a 6 (sono ammessi i mezzi punti),
corredata da alcune indicazioni sintetiche inerenti al profilo professionale
del candidato e comprendenti, se necessario, suggerimenti formativi in vista di
un ulteriore sviluppo delle proprie competenze. Alla discussione per
l'assegnazione della nota partecipa il docente di pratica professionale che
presenta il rapporto del periodo di pratica del secondo semestre. Le note assegnate
e il commento devono essere consegnati in segreteria entro venerdì 15 maggio
2009. Nel caso di insufficienza nella pratica professionale, in conformità alle
disposizioni relative alla valutazione, il candidato dovrà frequentare un nuovo
periodo di pratica nell'anno scolastico successivo alla durata stabilita dalla
direzione dell'ASP e ricevere dalla commissione due visite per valutare il lavoro
complessivo svolto in questa pratica".
2.2. In materia di assegnazione di note, la
valutazione di un docente, nella misura in cui è espressione corretta del suo
libero apprezzamento, si configura in un giudizio di opportunità che sfugge all'esame
dell'autorità di ricorso, a meno che non sconfini nell'arbitrio (RDAT 1979 n.
33, pag. 75), il cui divieto è ancorato all'art. 9 della costituzione federale
della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale
amministrativo nell'ambito di un ricorso contro una decisione in materia di
valutazione scolastica è pertanto limitato. Questa Corte rivede quindi gli accertamenti
di fatto e l'apprezzamento delle prove effettuati dall'autorità che ha preso la
decisione sotto il ristretto profilo dell'arbitrio e interviene soltanto se
essi sono manifestamente sbagliati o contraddittori oppure se riposano su
un'evidente inavvertenza. Per essere manifestamente inesatto, e quindi
arbitrario (DTF 135 II 145 consid. 8.1), l'accertamento deve risultare chiaramente
insostenibile, in evidente contrasto con la fattispecie, fondato su una svista
manifesta o contraddire in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità
(DTF 132 III 209 consid. 2.1).
Laddove poi sono chiamate ad esaminare la valutazione di un periodo di formazione
pratica, le autorità giudiziarie sono tenute ad assumere un particolare
riserbo, in quanto si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che presuppongono
la conoscenza della personalità del praticante e delle particolari relazioni
vigenti nel luogo in cui si è svolto lo stage. Inoltre questo genere di formazione
è diretta e valutata da specialisti del ramo, con cognizioni scientifiche o
tecniche specifiche, non sempre accessibili alle autorità di ricorso.
Il Tribunale annulla pertanto la decisione
litigiosa soltanto se risulta che le persone che hanno valutato l'interessato
si sono lasciate influenzare nel loro giudizio da motivi che non presentano alcuna
relazione con l'esame oppure se questi si sono fondati su ragioni
manifestamente insostenibili (DTF 121 I 255 consid. 4b).
3. Come
accennato in narrativa, la pratica professionale svolta da RI 1 nella materia
"tedesco" è stata valutata con una nota finale di insufficienza (3). I
docenti di didattica disciplinare __________ e di scienze dell'educazione __________
hanno espresso questo giudizio dopo avere valutato il rendimento della
ricorrente dal profilo della preparazione, dell'esecuzione e della gestione
delle lezioni e della pratica riflessiva, stilando il seguente bilancio
complessivo:
"La
candidata mostra motivazione nei confronti della professione dell'insegnante.
La sua preparazione però non è sempre adeguata, sia per quanto riguarda gli
obiettivi da definire, che la scelta del materiale e le modalità di lavoro. Non
riesce a determinare bene il livello linguistico e contenutistico dei materiali
da proporre agli allievi. Si rileva da parte della candidata una mancanza di
flessibilità nel gestire le situazioni impreviste, creando negli allievi
disorientamento, che ne compromette la qualità dell'apprendimento. La candidata
fatica a gestire i suggerimenti e le critiche in modo costruttivo. Si auspica
una sua maggior preparazione per compensare alcune lacune in ambito linguistico
e disciplinare".
Fatti
I docenti responsabili hanno dunque valutato
in modo dettagliato l'operato della ricorrente durante la pratica professionale
da essa svolta, evidenziando in modo del tutto preciso e comprensibile i motivi
per i quali quest'ultima non era stata in grado di raggiungere, al termine
dello stage, gli obiettivi prestabiliti. La valutazione litigiosa risulta
pertanto esaustivamente motivata. Contrariamente a quanto sostenuto nel
gravame, essa non si pone inoltre in contraddizione con i giudizi intermedi che
erano stati espressi nel corso dello stage. Dagli atti risulta infatti che già
in tali occasioni sia i docenti formatori che la docente di pratica professionale
avevano rilevato alcune importanti lacune per quanto attiene soprattutto alla
preparazione e all'esecuzione delle lezioni da parte della ricorrente,
segnalando le medesime nei loro rapporti sotto le voci "competenze da
perfezionare" e "bilancio complessivo". La ricorrente si limita peraltro a dare una versione parziale di
questi documenti, ponendo in evidenza soltanto i giudizi positivi in essi
contenuti, segnatamente sotto la voce "competenze espresse". Infondato risulta dunque l'argomento secondo cui nei suoi confronti
sarebbe stato inspiegabilmente reso un giudizio finale quantitativamente e
qualitativamente discordante con le valutazioni periodiche allestite durante la
sua formazione pratica.
Per quanto attiene infine al contenuto di detti giudizi nulla permette di
ritenere che gli stessi siano il frutto di un apprezzamento manifestamente errato
del rendimento scolastico dimostrato dall'insorgente. Significativo a questo
Considerandi
proposito è il fatto che tanto nei rapporti compilati dai docenti formatori
quanto in quelli della docente di pratica professionale sono state in sostanza rilevate
le medesime carenze. D'altra parte occorre rilevare come su questo aspetto RI 1 si sia limitata anche in questa sede a contrapporre
il proprio parere personale a quello dell'autorità scolastica, sollevando in
questo modo all'indirizzo delle valutazioni ottenute critiche di mera natura
appellatoria, che non sono certamente
atte a sostanziare una censura d'arbitrio entro cui è circoscritto il potere
cognitivo delle istanze ricorsuali. A questo proposito va in effetti rammentato
che, per prassi costante, l'arbitrio
non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra decisione, diversa
da quella adottata dall'autorità di prime cure, sia immaginabile o addirittura preferibile:
come sopra esposto (consid. 2.2), affinché questo Tribunale possa procedere
all'annullamento di una valutazione scolastica finale o d'esame è necessario
che la stessa risulti chiaramente insostenibile, in evidente
contrasto con i fatti determinanti o fondata su una svista manifesta, ciò che
non è sicuramente il caso nella fattispecie concreta.
Tenuto conto delle considerazioni espresse dai
docenti nel rapporto finale, occorre dunque concludere che la decisione di valutare
in modo insufficiente il periodo di pratica svolto dall'insorgente, per quanto
possa apparire soggettivamente opinabile, non risulta in ogni caso destituita
di fondamento al punto tale da dover essere addirittura considerata arbitraria
(RtiD II-2008 n. 9 consid. 4a).
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9 Cost.; 58, 96 LSc; 16, 17 RFP; 3, 18,
28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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