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Decisione

52.2009.422

Il ricorso è respinto in assenza di vizi del bando di concorso

27 ottobre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

13 LCPubb, norme che devono essere interpretate in modo restrittivo (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne

Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zürich, Basel, Genf

2007, n. 157 pag. 70);

che giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LCPubb

invocato dall'insorgente, è possibile ricorrere alla procedura ad invito quando

in una procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte accettabili

o nessun offerente adempie ai criteri di idoneità; la disposizione ha carattere

potestativo, non imperativo;

che il precedente concorso indetto dal municipio

di __________ è stato annullato da questo Tribunale per un vizio processuale,

non perché mancavano offerte accettabili o offerenti idonei; ne segue che

quand'anche l'art. 11 LCPubb avesse valenza obbligatoria, l'autorità comunale

non era affatto tenuta a rifare il concorso avviando una procedura ad invito;

che per principio, nella definizione delle

prescrizioni di gara il committente fruisce di una notevole libertà di

decisione, che le istanze di ricorso possono sindacare unicamente nella misura

in cui integra gli estremi della violazione del diritto;

che riallacciandosi all'art.

32 cpv. 2 LCPubb, l'art. 10 cpv. 2 lett. k del regolamento di

applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

7.1.4.1.6) prescrive che i documenti di gara devono contenere i criteri

e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa

ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione; l'esigenza di fissare

preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende

soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di

aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb);

che i criteri di

aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della

commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo

scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del

quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini

della delibera; attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero

limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte

pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di

giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.);

che sempre nel quadro

Considerandi

della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve

di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende

applicare per valutare concretamente le offerte; diversamente, lasciando al committente

la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri

di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso

il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri

assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA

52.2008.152

dell'11 luglio 2008);

che nel caso di specie il

committente ha chiaramente preannunciato i criteri di aggiudicazione, così come

la ponderazione e le modalità (compresi i singoli parametri) di valutazione di

ogni criterio; censurabili, sotto questo profilo, sono soltanto quei criteri e

quei metodi di valutazione lesivi dei principi cardine dell'ordinamento delle

commesse pubbliche, che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che

operano distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettono in

definitiva di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta;

che optando per regole

sensibilmente differenti da quelle del primo concorso, il municipio non è di

certo incorso in una violazione del diritto nel senso sopra descritto; se un

concorrente ritiene di essere debole in un determinato criterio non ha che da

adeguare la propria offerta in modo che nel suo complesso la stessa possa comunque

risultare la più vantaggiosa ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LCPubb;

che il rifacimento della

procedura provocato dalla ricorrente permette infatti ai vecchi concorrenti di

inoltrare offerte diverse da quelle presentate in passato;

che neppure la scelta di valutare i criteri "attendibilità del prezzo" e "programma lavori e penalità"

sulla scorta di un calcolo basato in parte sul preventivo del committente,

rispettivamente sulla durata dei lavori prevista dalla stazione appaltante, presta

il fianco a critiche; a prescindere dal fatto che a questo stadio procedurale

nulla è dato di sapere sul contenuto del preventivo, che può essere diverso per

risultato ed estensore da quello del primo concorso, non è dato di vedere in

quale inosservanza del diritto possa essere incorso il committente nel

riproporre una formula matematica di valutazione dell'attendibilità del prezzo edita

dai servizi specialistici dello Stato (Centro di consulenza LCPubb dell'ULSA) ed

applicata con successo in gran parte dei concorsi retti dal diritto cantonale;

che anche laddove il

preventivo del committente viene parificato per importanza alla media delle

offerte pervenute, il risultato (prezzo di riferimento e conseguente assegnazione

delle note) che ne scaturisce non si avvera di norma insostenibile, né lesivo

dei principi fondamentali che governano gli appalti pubblici;

che sulla scorta di quanto precede, il ricorso va senz'altro

respinto;

che l'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente

secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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