52.2009.427
Il provvedimento di revoca della licenza di condurre corrisponde al minimo previsto dalla legge per la violazione commessa
20 aprile 2010Italiano19 min
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Numero d'incarto:
52.2009.427
Data decisione, Autorità:
20.04.2010, TRAM
Titolo:
Il provvedimento di revoca della licenza di condurre corrisponde al minimo previsto dalla legge per la violazione commessa
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16b cpv. 2 let. a LCSTR
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 1 LCSTR
art. 4 cpv. 2 ONCS
Incarto n.
52.2009.427
Lugano
20 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano
Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Flavia Verzasconi
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 ottobre 2009 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 6 ottobre 2009 (n. 5055) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 16 luglio 2009 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per
la durata di un mese;
viste le risposte:
- 5 novembre 2009 della Sezione
della circolazione;
- 11 novembre 2009 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato
il __________ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della
cat. B nel novembre del __________. Nel registro automatizzato delle misure
amministrative non figurano iscrizioni a suo carico.
B. Il 19
dicembre 2008, verso le ore 19.15, RI 1
C. A seguito
dell’accaduto, con Strafmandat del __________ il Presidente del __________
ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alle norme della circolazione giusta l’art.
90 cifra 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre
1958 (LCStr; RS 741.01) e gli ha inflitto una multa di fr. 300.-. In sostanza,
la competente autorità penale del __________ ha rimproverato all'automobilista
di aver disatteso le prescrizioni che impongono di circolare sempre a velocità
adeguata (art. 32 cpv. 1 LCStr) soprattutto se la carreggiata è coperta di neve
(art. 4a cpv. 2 ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13
novembre 1962; ONC; RS 741.11), ipotizzando peraltro che al momento del
sinistro egli non stesse prestando tutta la sua attenzione alla strada ed alla
circolazione. Nonostante gli addebiti mossigli e la sanzione posta a suo
carico, RI 1 ha rinunciato ad impugnare la predetta condanna, che è quindi
passata in giudicato incontestata.
D. Preso atto
delle predette conclusioni penali, l’autorità amministrativa ticinese ha riattivato
il procedimento rimasto in sospeso, prospettando a RI 1 l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 16
luglio 2009 la Sezione della circolazione ha deciso per finire di levargli la patente
per la durata di un mese (dal __________ al __________), autorizzando comunque
in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La
risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b
cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
E. Con
giudizio 6 ottobre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato
che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei
fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare
dai contenuti dello Strafmandat emanato nei confronti dell'insorgente il
20 aprile 2009. Posta questa premessa ed evocate le condizioni cumulative che giusta
l’art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr permettono di considerare lieve una
determinata infrazione, il Consiglio di Stato ha escluso che la fattispecie
potesse essere qualificata come tale, già solo per la serietà della messa in
pericolo astratta ed accresciuta della sicurezza stradale provocata dall’agire
del ricorrente. Donde la sussistenza certa di un’infrazione medio grave ai
sensi dell'art. 16b LCStr, che la Sezione della circolazione ha rettamente
sanzionato con una revoca della patente limitata al minimo di un mese fissato
dalla legge.
F. Contro il
predetto giudizio governativo RI 1 davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulando in via principale l’annullamento della misura di revoca e in via
subordinata la fissazione di un periodo d’espiazione del provvedimento compatibile
con i suoi impegni professionali.
Il
ricorrente ha riproposto sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza
inferiore, rimproverandole innanzi tutto di non aver esaminato il caso sotto il
profilo soggettivo (sussistenza e grado della colpa che gli è eventualmente
ascrivibile per l’accaduto, questione che attiene al diritto e non ai fatti e
sulla quale non poteva quindi ritenersi vincolata dal giudizio penale emesso
sulla scorta del solo rapporto di polizia). A mente dell’insorgente, da una
simile disamina sarebbe emerso che per l’incidente del __________ non è gli
imputabile responsabilità di sorta e che tra il suo comportamento e l’incidente
non è nemmeno dato un nesso di causalità naturale adeguata. La perdita di
padronanza occorsa - ha soggiunto il ricorrente - rientra nell’ambito del
rischio residuo autorizzato insito nell'utilizzo stesso del veicolo a motore. In
assenza di colpa, non vi sono dunque i presupposti per l’adozione di qualsivoglia
misura amministrativa. Quand’anche così non fosse, al ricorrente andrebbe in
ogni modo riconosciuta la facoltà di scontare la revoca in un periodo di
propria scelta, in funzione delle sue esigenze professionali.
G. All’accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 10 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e
la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr
e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv.
1 LPamm).
2. Il
ricorrente sottolinea innanzi tutto che il Presidente del __________ si è
pronunciato unicamente sulla scorta del rapporto redatto dalla polizia cantonale,
per cui il suo giudizio non era del tutto vincolante per l’autorità
amministrativa ticinese. Quest’ultima, legata solo all’accertamento dei fatti
operato in sede penale, era tenuta a valutare le argomentazioni sollevate dall'insorgente
al fine di dimostrare la sua assenza di colpa in relazione all’incidente e, di
conseguenza, a dispensarlo da qualsiasi provvedimento amministrativo.
2.1. Secondo costante giurisprudenza del
Tribunale federale, l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca
della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti
contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 124 II 103
consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa). In particolare, tale autorità deve
attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest’ultimo
sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione
penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare,
se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione rimproveratagli, doveva
prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento
di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere
nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha
rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più attendere il
procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti
difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a
proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103
consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_354/2009
dell'8 settembre 2009, consid. 2.3).
2.2. In concreto, a seguito degli eventi
occorsi il __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.- per aver,
circolando a velocità inadeguata in una curva ricoperta da neve frammista ad
acqua, perso il controllo del proprio veicolo e invaso la corsia di contromano.
Nonostante le contestazioni sollevate per iscritto dall’interessato, il giudice
penale è giunto alla conclusione che egli aveva violato gli art. 32 cpv. 1
LCStr e 4a cpv. 2 ONC, in relazione con l’art. 90 cifra 1 LCStr, per
aver viaggiato alla velocità dichiarata di 30-40 km/h in un punto ed in condizioni stradali che avrebbero dovuto indurlo a guidare assai più
lentamente. Questa condanna presuppone con ogni evidenza la sussistenza ed il riconoscimento
di una colpa sotto forma di negligenza (art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr).
Alla luce
della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il
ricorrente non può più contestare tali fatti, ma può pretendere che l’autorità
amministrativa proceda ad una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF
1C_87/2009 dell'11 agosto 2009). Dal profilo del rispetto delle regole della buona
fede c’è invero da chiedersi se e in che misura le corpose argomentazioni
esimenti che l’insorgente ha presentato in ambito amministrativo siano
ricevibili, dato che egli si è ben guardato dall’impugnare la condanna
pronunciata dal giudice penale grigionese - condanna che stando agli atti l’interessato
ha lasciato volutamente crescere in giudicato, nonostante sapesse che sarebbe
stata considerata risolutiva per l’accertamento delle sue responsabilità (vedi
lettera 10 marzo 2009 __________) - ed ora, a ben guardare, non chiede al Tribunale
cantonale amministrativo di cimentarsi in un’operazione di mera riqualifica giuridica
del reato commesso, ma di proscioglierlo da ogni addebito e di mandarlo esente
dalla revoca della patente con una decisione elusiva dei principi dell’unità di
giudizio e della sicurezza giuridica. Ai fini della presente pronunzia non
occorre tuttavia approfondire il tema, poiché il gravame va in ogni modo
respinto per le ragioni che seguono.
3. 3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970
(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l’ammonimento
del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca
devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il
pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La
nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza
dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;
grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. In particolare,
commette un’infrazione medio grave colui che violando le norme della
circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di
detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi
sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese
(art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2. In una giurisprudenza recente
richiamata con pertinenza dal Consiglio di Stato (DTF 135 II 138 consid.
2.2.2), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che l’infrazione medio
grave così come definita all’art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in
pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi
per considerarla lieve giusta l’art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera
+ pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell’art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).
3.3. Nel
caso di specie, dalle tavole processuali risulta che il __________ RI 1 stava percorrendo
la strada del passo dello __________ alla guida del veicolo __________ targato __________,
un mezzo a trazione integrale perfettamente equipaggiato. La strada,
praticamente pianeggiante (pendenza del 2%), era ricoperta da neve frammista ad
acqua ed era pertanto scivolosa, come peraltro indicato dalla segnaletica
esposta in loco (segnale 5.13 carreggiata gelata; art. 65 cpv. 4 ordinanza sulla
segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr; RS 741.21). Uscendo da una
curva piegante a sinistra e priva di visuale alla velocità dichiarata di 30-40 km/h (?), il ricorrente ha perso il controllo del fuoristrada e dopo aver invaso ed attraversato la
corsia di contromano è andato a cozzare contro il muro in pietra posto in quel
luogo a delimitazione del sedime stradale, senza coinvolgere nel sinistro altri
utenti della strada. La vettura ha riportato danni stimati in fr. 10'000.-.
In questi accadimenti è in linea di massima
ravvisabile una violazione degli art. 26 cpv. 1 LCStr (norma che sancisce un
principio generale di prudenza), 32 cpv. 1 LCStr e 4 cpv. 2 ONC (che in caso di
strada coperta di neve obbligano il conducente a viaggiare lentamente,
all'occorrenza a passo d'uomo; vedi André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse
de la circulation routière, 3. ed., Lausanne 1996, n. 1.6. lett. d ad art. 32
LCR), nonché 31 cpv. 1 LCStr (il conducente deve costantemente padroneggiare
il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza).
3.3.1.
Dal profilo oggettivo, la perdita di padronanza di un veicolo con conseguente
invasione della corsia di contromano costituisce una messa in pericolo (astratta
accresciuta) grave della sicurezza del traffico, anche se in senso inverso non
sopraggiungono veicoli e su quello che sbanda non siedono passeggeri (vedi,
senza che occorra illustrare partitamente l’innumerevole giurisprudenza
esistente sull'argomento, Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 pag. 372). Neppure il ricorrente, a giusto titolo, si avventura a contestare
questo aspetto.
3.3.2. La
linea difensiva dell’insorgente si incentra infatti esclusivamente sulla negazione
totale di qualsiasi colpa, rispettivamente sulla mancanza nella fattispecie di
un nesso di causalità adeguata e sull’invocazione di un errore sui fatti. Con
dotte argomentazioni di stampo squisitamente penale il ricorrente mira insomma
ad escludere una qualsiasi sua responsabilità per l'incidente al fine di
eludere la misura amministrativa adottata dalla Sezione della circolazione.
Invano.
Giusta l'art. 12 cpv. 3 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (nella nuova versione entrata in vigore il 1°
gennaio 2007; CP; RS 311.0) commette un crimine o un delitto per negligenza
chi, per
imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento
(negligenza inconsapevole) o, pur avendole scorte, non ne ha tenuto conto
(negligenza consapevole). L’imprevidenza è colpevole ove l’agente non abbia usato
le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali. In particolare, un comportamento viola i doveri di prudenza quando
al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze
e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato
Fatti
i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1,
127 IV 62 consid. 2d, 126 IV 13 consid. 7a/bb;
Martin Killias/André Kuhn/ Nathalie Dongois/Marcelo F. Aebi, Précis de
droit pénal général, Berne 2008, pag. 53 segg.). Per
determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre
riferirsi alle disposizioni emanate per salvaguardare la sicurezza e per evitare
incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1). Tali sono le norme sulla circolazione stradale
(DTF 122 IV 133 consid. 2a, 225 consid. 2a), segnatamente - per quanto attiene
al caso qui in discussione - quelle indicate al consid. 3.3. Tra il
comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e l'esito deve sussistere
inoltre un nesso di causalità naturale e adeguato. Un rapporto di causalità
naturale è dato se il comportamento colpevole raffigura la condizione
necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento
venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (DTF 115 IV 199 consid. 5b e
rinvii). Al proposito, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122
IV 17 consid. 2c/aa, 121 IV 207 consid. 2a, 118 IV 30 consid. 6a). La causalità
naturale deve poi essere adeguata. È necessario quindi stabilire se il
comportamento dell'agente fosse idoneo, secondo l'andamento ordinario delle
cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento (DTF
130 IV 7 consid. 3.2, 127 IV 62 consid. 2d, 126 IV 13 consid. 7a/bb).
Poste queste premesse e vista la dinamica
del sinistro del __________ così come accertata in modo vincolante anche dal
giudice penale, non v'è dubbio che dal profilo soggettivo al ricorrente sia
imputabile quanto meno una negligenza leggera. Affrontando la curva pronunciata
che si trova alla fine dello __________ alla velocità di 30-40 km/h sapendo che la strada era sdrucciolevole in quanto ricoperta da un misto di neve ed acqua
notoriamente viscido, egli ha con ogni evidenza violato i doveri di prudenza
che la situazione gli imponeva di adottare sotto forma di una ancor più
drastica riduzione della velocità. Certo, la sua velocità era inferiore a quella
prescritta al di fuori delle località, ma ciò non toglie che in un contesto di
pericolo chiaramente avvertibile come tale e persino annunciato dalla segnaletica
esposta in loco (che indicava addirittura la presenza di ghiaccio sulla carreggiata),
egli doveva moderare maggiormente la sua andatura e transitare a passo d'uomo, come
ricordano dottrina e giurisprudenza richiamandosi a quanto prescritto dall'art.
4 cpv. 2 ONC (cfr. su questo tema le considerazioni di Bussy/Rusconi già evocate
in precedenza). Nelle medesime condizioni stradali, qualsiasi
altro conducente ragionevole - anche l'impavido autista di un fuoristrada
perfettamente equipaggiato e dotato di trazione integrale - avrebbe rispettato questa regola elementare improntata alla cautela,
riuscendo così a mantenere senza problemi il controllo
del mezzo che stava guidando. Checché ne dica l'interessato, tra il suo
comportamento e il sinistro sussiste con altrettanta evidenza un rapporto di
causalità naturale e adeguata nel senso di quanto sopraesposto. La tesi della
sbandata riconducibile al solo rischio inerente all'esercizio del veicolo non è
seriamente proponibile. Al pari di quella fondata sull'art. 13 cpv. 2 CP (troppo
Considerandi
chiara la segnaletica per appellarsi all'errore sui fatti), che in ogni modo non
lo pone al riparo da una punibilità per negligenza.
3.4
Riassumendo,
la violazione delle norme della circolazione che RI 1 ha commesso nella migliore delle ipotesi con una leggera negligenza (a quest'ultimo proposito cfr. Cédric Mizel, op. cit., pag. 376) ha provocato un serio pericolo per
la sicurezza del traffico. Essendo dati tutti i presupposti di applicazione
dell'art. 16b LCStr per le ragioni esposte nella già citata DTF 135 II 138,
il provvedimento di revoca di un mese tutelato dal Consiglio di Stato non può
che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale
ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della
proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dall'art. 16b
cpv. 2 lett. a LCStr per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso
protagonista. Minimo sotto il quale non si potrebbe scendere neppure se all'architetto
RI 1 fosse possibile riconoscere l'improbabile necessità professionale di
condurre veicoli a motore invocata nel gravame (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).
4.
In via
subordinata RI 1 chiede di poter scontare la revoca durante un periodo di suo
gradimento, da concordare con la Sezione della circolazione.
La revoca della licenza di condurre a scopo
d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo,
volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza
e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito
della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca
limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque
compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente
colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo
determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca
verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore
durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b).
D'altra parte, la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza
di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma
non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento
giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una
revoca secondo le proprie esigenze, anche se la dottrina è tollerante ed entro
certi limiti suggerisce di venire incontro alle necessità - nella misura in cui
sono serie e comprovate - del conducente sanzionato con una revoca della
patente (DTF 134 II 39 consid. 3). Nel contesto del diritto della circolazione
stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere
l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid.
3c) e comunque non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in
cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere
scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine).
Il ricorrente avrebbe dovuto depositare la
sua licenza di condurre dal __________ al __________, ma le procedure ricorsuali
che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una
volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà dunque prendere
contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un
altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere
troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al dicembre 2008 e le
revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro
carattere istruttivo.
5.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 12, 13 CP; 16, 16b, 26, 27,
31, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 3, 4 ONC; 65 OSStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60
e 70 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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