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Decisione

52.2009.435

Tassa per l'esame di una domanda di costruzione tesa all'ottenimento di una licenza preliminare

23 novembre 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi appena spiegati, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la

decisone impugnata annullata. Gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato

perché proceda a verificare se la tassa emessa dal comune di Paradiso rispetta i

Considerandi

principi di copertura dei costi e di equivalenza ed emetta una nuova decisione.

6.

Dato l'esito il Tribunale prescinde dal prelievo della tassa di giustizia

(art. 28 LPamm). Al ricorrente, parzialmente vittorioso, devono inoltre essere

accordate delle ripetibili, ridotte (art. 31 LPamm). Considerato che unicamente

il Consiglio di Stato ha resistito al ricorso, si giustifica porle a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 6

ottobre 2009 (n. 5048) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono

retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta una nuova decisione, verificando

in particolare se la tassa emessa rispetta i principi della copertura dei costi

e dell'equivalenza.

2. Non si

preleva una tassa di giustizia. Lo Stato verserà fr. 500.- al ricorrente per ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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