52.2009.440
Il provvedimento di revoca della licenza di condurre corrisponde al minimo previsto dalla legge per la violazione commessa
8 febbraio 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2009.440
Data decisione, Autorità:
08.02.2010, TRAM
Titolo:
Il provvedimento di revoca della licenza di condurre corrisponde al minimo previsto dalla legge per la violazione commessa
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16c cpv. 1 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. a LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 33 cpv. 1 OAC
Incarto n.
52.2009.440
Lugano
8 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del
Tribunale cantonale amministrativo
Stefano
Bernasconi
assistito dal
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 novembre 2009 di
RI 1
patrocinato da: PA 1,
contro
la decisione 14 ottobre 2009 (n. 5211) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 8 luglio 2009 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per
la durata di tre mesi;
vista la risposta 11 novembre
2009 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre nell'aprile del 1976. Nel
registro automatizzato delle misure amministrative risulta iscritto un ammonimento,
notificatogli nel 2005 a seguito di un eccesso di velocità.
B. Il __________,
verso le ore __________, RI 1 ha circolato nell'abitato di __________ ad una
velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 77 km/h, laddove vige un limite generale di 50 km/h.
C. A seguito
dell'accaduto, il 7 aprile 2008 il competente Procuratore pubblico ha proposto
la condanna di RI 1 ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 80.-
cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.-, fondandosi sull'art. 90
cifra 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
(LCStr; RS 741.01).
L'interessato
ha impugnato il decreto di accusa davanti al Pretore penale, che con sentenza 23
marzo 2009 l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione, infliggendogli una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di
fr. 40.- (condanna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni) e una multa di fr. 300.-. La pronunzia, priva di motivazione, non è stata
ulteriormente contestata ed è quindi cresciuta in giudicato.
D. Preso atto
delle predette conclusioni penali, l'__________ la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre
mesi (dal __________ al __________), autorizzando comunque in tale periodo la
guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa
sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr,
nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre
1976 (OAC; RS 741.51).
E. Con
giudizio 14 ottobre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo il gravame inoltrato contro di esso da RI 1.
Ricordato
di essere vincolata per giurisprudenza federale ai contenuti della sentenza di
condanna emessa dalla Pretura penale, l'autorità di ricorso di prime cure ha constatato
la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr,
reato che impone ex lege una revoca della licenza di condurre della durata
minima di tre mesi.
F. Contro la predetta
decisione governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il ricorrente ha riproposto sostanzialmente
le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo in particolare di
aver compiuto il reato in stato di necessità, al fine di soccorrere la moglie affetta
da una gravissima malattia. L'autorità amministrativa avrebbe dovuto tener
conto di questa situazione e rinunciare a revocargli la patente, anche perché
l'infrazione commessa non è grave e la licenza gli occorre per motivi d'ordine
professionale.
G. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e
la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr
e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo
questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale,
l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di
condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una
decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II
214.
consid. 3a).
Di regola, l'autorità amministrativa non può
valutare diversamente la fattispecie neppure dal punto di vista giuridico. In
effetti, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in vista
dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata non
solo all'accertamento dei fatti, ma anche alla qualifica giuridica operata in
sede penale, quando questa dipende in maniera determinante dall’apprezzamento
di circostanze che il giudice penale conosce meglio dell’autorità amministrativa
(cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158 consid. 3 c/bb; STF 6A.19/2006
del 16 maggio 2006 consid. 1).
2.2
In concreto, a seguito degli eventi
occorsi il __________ il competente Procuratore pubblico ha emanato un decreto
d'accusa che RI 1 ha impugnato tramite opposizione. Il Pretore penale, indetto
un pubblico dibattimento ed ascoltato l'accusato, ha deciso per finire di
infliggere a quest'ultimo una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr.
40.
- cadauna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e
una multa di fr. 300.-, riconoscendolo colpevole di grave infrazione alle norme
della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per aver circolato alla velocità netta
di 77 km/h su una strada principale ove vige un limite di 50 km/h.
Alla luce
della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente
non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte
delle autorità penali, che previo approfondimento degli accadimenti in sede
dibattimentale hanno ormai statuito sui medesimi con decisione passata in giudicato.
Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle
istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna
pronunciata il __________ in relazione ad un reato che il Pretore penale ha
ritenuto di punire nonostante le particolari circostanze in cui è stato
commesso e le richieste di proscioglimento, rispettivamente di esenzione da
qualsiasi pena, che l'accusato ha formulato in udienza appoggiandosi agli art.
17.
e 54 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Se
l'insorgente riteneva che la sanzione fosse stata imposta disattendendo i
principi sanciti dalle predette norme di legge, avrebbe dovuto far capo ai rimedi
di diritto indicati in calce al giudizio pretorile e contestarlo davanti alla Corte
di cassazione e revisione penale. Tanto più che la sua linea difensiva, fondata
sulla sussistenza di una circostanza esimente prevista dal CP, avrebbe dovuto
coerentemente indurlo ad insistere per ottenere l'impunità negatagli dalla
prima istanza di ricorso. RI 1, nonostante l'importanza dell'infrazione
imputatagli e l'ampiezza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo.
Ha supinamente accettato la condanna per aver circolato a velocità abbondantemente
eccessiva, violazione che notoriamente comporta anche una revoca della licenza
di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce
al ricorrente di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione, la sussistenza
del reato o la sua punibilità al fine di eludere la misura amministrativa che
si impone.
Nulla
muta, sotto questo profilo, il fatto che in questa sede RI 1 invochi una norma
(l'art. 18 CP, relativo allo stato di necessità discolpante) diversa da quelle
sin qui richiamate. La sussistenza di uno stato di necessità in quanto tale è
già stata esaminata durante il procedimento penale con esito sostanzialmente
sfavorevole al ricorrente e in ogni modo le dichiarazioni che egli ha rilasciato
alla polizia per giustificare l'eccesso di velocità (cfr. suo scritto del __________,
nonché verbale di interrogatorio __________, risposta alla domanda n. 7) non
permettono di intravedere nella fattispecie gli estremi di un caso di
applicazione dell'art. 18 CP, neppure di tipo putativo. Anche volendo prendere
in considerazione la versione degli eventi descritta nel certificato __________
del dr. __________ non si riuscirebbe comunque ad approdare ad una conclusione favorevole
all'insorgente, poiché la situazione di pericolo imminente che gli era stata
descritta avrebbe dovuto indurlo a chiamare un'ambulanza, non a violare personalmente,
senza alcuna utilità pratica, il limite di velocità vigente nell'abitato di __________.
Per quanto umanamente comprensibile e perdonabile, in diritto l'agire del
ricorrente non trova insomma motivi di discolpa totale, né in campo penale, né
in ambito amministrativo.
3.
3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970
(LDM; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento
del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca
devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il
pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di
cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre
mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2
La giurisprudenza resa dal Tribunale
federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente
dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h
era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di
condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un
superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al
punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475
consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un
sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata
delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le
infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite
per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h
stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come
allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h in abitato costituisce
oggettivamente un caso grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente
sanzionato con una revoca della patente di almeno 3 mesi (art. 16c cpv.
2.
lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli (DTF 132 II
234.
consid. 2).
3.3
Nel
caso in esame, dagli atti risulta che il __________ RI 1 ha superato di 27 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della
circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv.
1.
lett. a e 90 cifra 2 LCStr.
Se ne
deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il
provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che
essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale
ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della
proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il
genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c
cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si
potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze particolari quali una
effettiva necessità professionale di condurre veicoli a motore, tale essendo la
scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv.
3.
in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 17, 18, 54 CP; 16, 16c, 32, 90
LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 e 70 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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