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Decisione

52.2009.440

Il provvedimento di revoca della licenza di condurre corrisponde al minimo previsto dalla legge per la violazione commessa

8 febbraio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre nell'aprile del 1976. Nel

registro automatizzato delle misure amministrative risulta iscritto un ammonimento,

notificatogli nel 2005 a seguito di un eccesso di velocità.

B. Il __________,

verso le ore __________, RI 1 ha circolato nell'abitato di __________ ad una

velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 77 km/h, laddove vige un limite generale di 50 km/h.

C. A seguito

dell'accaduto, il 7 aprile 2008 il competente Procuratore pubblico ha proposto

la condanna di RI 1 ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 80.-

cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.-, fondandosi sull'art. 90

cifra 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958

(LCStr; RS 741.01).

L'interessato

ha impugnato il decreto di accusa davanti al Pretore penale, che con sentenza 23

marzo 2009 l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione, infliggendogli una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di

fr. 40.- (condanna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni) e una multa di fr. 300.-. La pronunzia, priva di motivazione, non è stata

ulteriormente contestata ed è quindi cresciuta in giudicato.

D. Preso atto

delle predette conclusioni penali, l'__________ la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre

mesi (dal __________ al __________), autorizzando comunque in tale periodo la

guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa

sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr,

nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre

1976 (OAC; RS 741.51).

E. Con

giudizio 14 ottobre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo il gravame inoltrato contro di esso da RI 1.

Ricordato

di essere vincolata per giurisprudenza federale ai contenuti della sentenza di

condanna emessa dalla Pretura penale, l'autorità di ricorso di prime cure ha constatato

la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr,

reato che impone ex lege una revoca della licenza di condurre della durata

minima di tre mesi.

F. Contro la predetta

decisione governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento.

Il ricorrente ha riproposto sostanzialmente

le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo in particolare di

aver compiuto il reato in stato di necessità, al fine di soccorrere la moglie affetta

da una gravissima malattia. L'autorità amministrativa avrebbe dovuto tener

conto di questa situazione e rinunciare a revocargli la patente, anche perché

l'infrazione commessa non è grave e la licenza gli occorre per motivi d'ordine

professionale.

G. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle

conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e

la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr

e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo

questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale,

l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di

condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una

decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II

214.

consid. 3a).

Di regola, l'autorità amministrativa non può

valutare diversamente la fattispecie neppure dal punto di vista giuridico. In

effetti, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in vista

dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata non

solo all'accertamento dei fatti, ma anche alla qualifica giuridica operata in

sede penale, quando questa dipende in maniera determinante dall’apprezzamento

di circostanze che il giudice penale conosce meglio dell’autorità amministrativa

(cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158 consid. 3 c/bb; STF 6A.19/2006

del 16 maggio 2006 consid. 1).

2.2

In concreto, a seguito degli eventi

occorsi il __________ il competente Procuratore pubblico ha emanato un decreto

d'accusa che RI 1 ha impugnato tramite opposizione. Il Pretore penale, indetto

un pubblico dibattimento ed ascoltato l'accusato, ha deciso per finire di

infliggere a quest'ultimo una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr.

40.

- cadauna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e

una multa di fr. 300.-, riconoscendolo colpevole di grave infrazione alle norme

della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per aver circolato alla velocità netta

di 77 km/h su una strada principale ove vige un limite di 50 km/h.

Alla luce

della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente

non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte

delle autorità penali, che previo approfondimento degli accadimenti in sede

dibattimentale hanno ormai statuito sui medesimi con decisione passata in giudicato.

Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle

istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna

pronunciata il __________ in relazione ad un reato che il Pretore penale ha

ritenuto di punire nonostante le particolari circostanze in cui è stato

commesso e le richieste di proscioglimento, rispettivamente di esenzione da

qualsiasi pena, che l'accusato ha formulato in udienza appoggiandosi agli art.

17.

e 54 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Se

l'insorgente riteneva che la sanzione fosse stata imposta disattendendo i

principi sanciti dalle predette norme di legge, avrebbe dovuto far capo ai rimedi

di diritto indicati in calce al giudizio pretorile e contestarlo davanti alla Corte

di cassazione e revisione penale. Tanto più che la sua linea difensiva, fondata

sulla sussistenza di una circostanza esimente prevista dal CP, avrebbe dovuto

coerentemente indurlo ad insistere per ottenere l'impunità negatagli dalla

prima istanza di ricorso. RI 1, nonostante l'importanza dell'infrazione

imputatagli e l'ampiezza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo.

Ha supinamente accettato la condanna per aver circolato a velocità abbondantemente

eccessiva, violazione che notoriamente comporta anche una revoca della licenza

di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce

al ricorrente di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione, la sussistenza

del reato o la sua punibilità al fine di eludere la misura amministrativa che

si impone.

Nulla

muta, sotto questo profilo, il fatto che in questa sede RI 1 invochi una norma

(l'art. 18 CP, relativo allo stato di necessità discolpante) diversa da quelle

sin qui richiamate. La sussistenza di uno stato di necessità in quanto tale è

già stata esaminata durante il procedimento penale con esito sostanzialmente

sfavorevole al ricorrente e in ogni modo le dichiarazioni che egli ha rilasciato

alla polizia per giustificare l'eccesso di velocità (cfr. suo scritto del __________,

nonché verbale di interrogatorio __________, risposta alla domanda n. 7) non

permettono di intravedere nella fattispecie gli estremi di un caso di

applicazione dell'art. 18 CP, neppure di tipo putativo. Anche volendo prendere

in considerazione la versione degli eventi descritta nel certificato __________

del dr. __________ non si riuscirebbe comunque ad approdare ad una conclusione favorevole

all'insorgente, poiché la situazione di pericolo imminente che gli era stata

descritta avrebbe dovuto indurlo a chiamare un'ambulanza, non a violare personalmente,

senza alcuna utilità pratica, il limite di velocità vigente nell'abitato di __________.

Per quanto umanamente comprensibile e perdonabile, in diritto l'agire del

ricorrente non trova insomma motivi di discolpa totale, né in campo penale, né

in ambito amministrativo.

3.

3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970

(LDM; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento

del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca

devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il

pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di

cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre

mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2

La giurisprudenza resa dal Tribunale

federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente

dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h

era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di

condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un

superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al

punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475

consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un

sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata

delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le

infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite

per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h

stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come

allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h in abitato costituisce

oggettivamente un caso grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente

sanzionato con una revoca della patente di almeno 3 mesi (art. 16c cpv.

2.

lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli (DTF 132 II

234.

consid. 2).

3.3

Nel

caso in esame, dagli atti risulta che il __________ RI 1 ha superato di 27 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della

circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv.

1.

lett. a e 90 cifra 2 LCStr.

Se ne

deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il

provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che

essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale

ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della

proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il

genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c

cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si

potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze particolari quali una

effettiva necessità professionale di condurre veicoli a motore, tale essendo la

scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv.

3.

in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 17, 18, 54 CP; 16, 16c, 32, 90

LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 e 70 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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