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Decisione

52.2009.441

Ordine di ripristino. Decisione incidentale

20 aprile 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi calcoli statici. Un abuso edilizio, conclude, non deve porre

l'autorità comunale nella condizione di dover affrontare ulteriori spese.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni. Ad analoga conclusione perviene la resistente, chiedendo che il

ricorso sia respinto in ordine, rispettivamente nel merito, con contestuale accertamento

che l'opera realizzata senza permesso è conforme al diritto. Delle sue

argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).

La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 LE) e il

ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Sotto questi aspetti è

dunque ricevibile in ordine. Resta da verificare se la decisione censurata sia

impugnabile in quanto tale (cfr. consid. 2).

1.2.

Irricevibile è per contro la domanda formulata dalla resistente CO 1 in sede di

risposta, con cui chiede che sia accertato che l'opera controversa è conforme

al diritto, come pure le relative contestazioni.

Oggetto

della lite è unicamente la risoluzione del Consiglio di Stato che ha accolto

parzialmente l'impugnativa della resistente, annullando l'ordine di demolizione,

e rinviando gli atti al municipio per nuovi accertamenti. La resistente CO 1 non

ha infatti impugnato la decisione governativa nella misura in cui conferma il

diniego della licenza edilizia a posteriori pronunciato dal municipio.

2. 2.1.

Secondo l'art. 44 LPamm, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere

impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile.

Una decisione è finale quando pone fine alla procedura, mentre è incidentale

quando è resa nel corso della procedura e assume una funzione preparatoria e

strumentale verso la decisione finale. Di regola, il giudizio mediante il quale

un incarto viene rinviato per ulteriori accertamenti ad un’autorità che si è

già pronunciata in prima istanza è una decisione incidentale se non statuisce

in modo vincolante su determinate questioni, soprattutto di merito (STA

52.2008.430 del 13 gennaio 2009; 52.2005.82/83/84 del 29 aprile 2005 e rif. ivi

citati; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 44 n. 2a e

art. 59 n. 1a).

Un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 44 LPamm, quando il ricorrente

ha un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento

della decisione impugnata. Il danno può anche consistere in un pregiudizio di

mero fatto. Non basta comunque che il ricorrente intenda semplicemente evitare

un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi

della procedura (cfr. Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 44 LPamm, n. 2d e 3; per la nozione di pregiudizio di fatto

cfr. anche Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär,

in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009,

ad art. 46, n. 7 segg.; Thomas

Merkli/Arthur Aeschli-mann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 61 n. 5).

2.2. Nel caso concreto, il Consiglio di

Considerandi

Stato ha annullato l'ordine con cui il municipio ha ingiunto alla resistente di

demolire la pensilina e i pilastri di supporto abusivi, rinviandogli

gli atti affinché, esperiti ulteriori accertamenti (perizia), emani una nuova

decisione. Tale provvedimento non dà istruzioni vincolanti su determinate

questioni di merito, ma lascia all'esecutivo comunale piena libertà nella

decisione che, previa istruttoria, è chiamato a rendere. Rappresenta dunque

un'evidente decisione incidentale che non pone fine alla procedura. In quanto

tale, può di conseguenza essere impugnata soltanto se il ricorrente dimostra

che gli arreca un pregiudizio irreparabile.

Il giudizio censurato non specifica in che

modo il municipio debba esperire gli accertamenti peritali, né chi debba

sopportarne i costi. L'esecutivo comunale è libero di eseguirli in proprio,

facendo capo ai suoi tecnici, oppure di affidarli a terzi oppure ancora di

chiedere alla resistente di produrre un referto di parte da sottoporre in seguito

alle necessarie verifiche.

Stando così le cose, non è dato di vedere

come la decisione di rinvio impugnata possa arrecare al comune ricorrente un

pregiudizio non altrimenti riparabile ai sensi dell'art. 44 LPamm. La questione

non deve comunque essere ulteriormente approfondita poiché in ogni caso

l'impugnativa non potrebbe essere accolta nel merito.

3.

3.1.

L'ordine di demolire o rettificare una costruzione lesiva del diritto materiale

presuppone, tra l'altro, che non sia impossibile da eseguire o sproporzionato

(cfr. art. 44 cpv. 1 LE).

Spetta di principio al proprietario gravato

dall’ordine di ripristino eventualmente eccepire e rendere plausibile

l’esistenza di motivi tecnici che impediscono di darvi seguito o che richiedono

l’ado-zione di particolari accorgimenti per attuarlo. In caso di contestazione

attorno all’eseguibilità tecnica dell'ordine, spetta all’autorità decidente

esperire le necessarie verifiche, accertando i fatti determinanti. Lo esige il

principio inquisitorio consacrato dall’art. 18 LPamm.

3.2

In concreto, la CO 1, chiamata a

rimuovere l’abuso perpetrato, ha obiettato che il controverso porticato non

avrebbe potuto essere demolito senza pregiudicare la stabilità del muro di sostegno

del pendio sovrastante. L’eccezione, corroborata da una generica dichiarazione

di un professionista del ramo (ing. civ. __________), non appare priva di una

parvenza di verosimiglianza.

Anche se non è dato di vedere né per qual motivo

il muro non sia stato dimensionato in modo da reggere la spinta del pendio

senza dover essere puntellato, né per quale recondita ragione sia stato

rinforzato in modo del tutto inconsueto, mediante pilastri legati da una

soletta in cemento armato, invece che con semplici speroni o contrafforti, gli

atti non permettono di considerare l'obiezione destituita di qualsiasi fondamento.

Il dubbio, insinuato dalla CO 1 attorno ad

un presupposto determinante dell’ordine di ripristino, andava dunque dissipato.

L’autorità, chiamata dall’art. 18 cpv. 1 LPamm ad accertare d’ufficio i fatti

determinanti, non poteva prescindere dall’assun-zione delle prove necessarie,

interpellando o facendo interpellare un tecnico in possesso delle necessarie

conoscenze specialistiche, che stabilisse se l'ordine di demolizione poteva

essere eseguito senza compromettere la solidità del muro di sostegno.

Vero è che la lacuna istruttoria avrebbe

potuto essere colmata anche dal Consiglio di Stato, parimenti gravato, quale

autorità di ricorso, dall’onere di accertare i fatti determinanti. L’art. 59

LPamm non vieta tuttavia al Governo di emanare un giudizio riformatorio,

annullando il provvedimento impugnato e rinviando gli atti all’istanza inferiore

per nuova decisione previa assunzione delle prove mancanti.

A dipendenza dell'esito degli accertamenti peritali, il municipio valuterà

semmai anche la possibilità di ordinare misure di ripristino alternative, meno

gravose per l'insorgente.

4.

4.1. Sulla

base delle considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, deve dunque essere respinto e la decisione governativa confermata.

4.2

Dato l'esito, non si preleva la tassa di giustizia (art. 28 LPamm): il

comune ne va esente non essendo comparso in lite per tutelare interessi

economici propri. Esso è per contro tenuto a rifondere un'adeguata indennità

per ripetibili alla resistente, assistita da un legale (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 43 seg. LE; 3, 18, 28, 31, 44, 46,

60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

preleva la tassa di giustizia. Il comune di Lugano è tenuto a rifondere alla CO

1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110),

nei limiti posti dall'art. 93 LTF.

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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