52.2009.444
Autorizzazione a esercitare l'attività di collocatrice privata
20 aprile 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2009.444
Data decisione, Autorità:
20.04.2010, TRAM
Titolo:
Autorizzazione a esercitare l'attività di collocatrice privata
LAVORO
art. 2 LC
art. 3 cpv. 2 LC
Incarto n.
52.2009.444
Lugano
20 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Damiano
Bozzini e Flavia Verzasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 novembre 2009 di
RI 1
patrocinata daPA 1
contro
la risoluzione 20/28 ottobre 2009 (n. 5370) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione 12 agosto 2009 con cui il Dipartimento delle finanze e
dell'economia, Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, le ha negato l'autorizzazione
per esercitare l'attività di collocatrice privata;
viste le risposte:
- 11 novembre 2009 del
Consiglio di Stato;
- 18 novembre 2009 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
decisione 12 agosto 2009, la Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze
e dell'economia ha respinto la domanda inoltrata il 10 aprile 2009 dalla RI 1,
società attiva nella ricerca di personale domestico con sede a __________,
volta a ottenere il rilascio dell'autorizzazione cantonale a esercitare
l'attività di collocamento privato di badanti.
L'autorità dipartimentale ha ritenuto che __________,
gerente della società, non adempisse i requisiti previsti dalla legge per
svolgere l'attività richiesta e non potesse beneficiare nemmeno delle eccezioni
ammesse nella pratica, in quanto priva di una formazione a livello superiore e di
un'esperienza pluriennale nel nostro paese nel settore del collocamento del
personale.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 2, 3 della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il
personale a prestito (LC; RS 823.11), 9 della relativa ordinanza del 16 gennaio
1991 (OC; RS 823.111) e 2c lett. h del regolamento 4 febbraio 1998 della legge
sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (R-rilocc; RL
10.1.4.1.1).
Il 15 settembre 2009, la Sezione del lavoro ha inflitto a __________ una multa di fr. 1'500.– per avere svolto tra il
gennaio e il luglio 2009, ripetutamente e contro remunerazione, l'attività di
collocamento di badanti senza la necessaria autorizzazione.
Contro tale decisione è stato inoltrato
ricorso alla Pretura penale.
B. Con
giudizio 20/28 ottobre 2009, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa
inoltrata dalla RI 1 contro la decisione dipartimentale del 12 agosto 2009.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha
confermato i motivi addotti dalla Sezione del lavoro, ritenendo che l'autorità
inferiore non avesse abusato del potere d'apprezzamento conferitole dalla
legge.
C. Contro la
predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
dell'autorizzazione richiesta.
Ritiene che __________ ne adempia i
requisiti in quanto dispone di un valido titolo di studio e della necessaria
esperienza professionale in materia, per avere lavorato all'estero come account
manager durante più di 5 anni e svolto diverse attività nel settore della
gestione del personale. Sostiene che, nell'esame della domanda, vanno pure prese
in considerazione le esperienze lavorative maturate fuori dalla Svizzera.
D. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e la Sezione del lavoro,
quest'ultima con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4
della legge 13 ottobre 1997 sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai
disoccupati (L-rilocc; RL 10.1.4.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta
l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica)
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. Giusta
l'art. 2 cpv. 1 LC, chiunque, regolarmente e contro rimunerazione, esercita in
Svizzera un’attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro
e persone in cerca d’impiego affinché concludano contratti di lavoro
(collocatore), deve chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale
del lavoro. Il cpv. 3 della medesima norma soggiunge che chiunque si occupa
regolarmente del collocamento all’estero o dall’estero (collocamento in
relazione con l’estero) deve chiedere, oltre all’autorizzazione cantonale, l’autorizzazione
federale alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 LC, le
persone responsabili della gestione devono avere la nazionalità svizzera o, se
stranieri, il permesso di domicilio (lett. a); assicurare il servizio di
collocamento conformemente alle regole della professione (lett. b); godere di
buona reputazione (lett. c).
L'art. 9 OC dispone che le persone titolari
di un attestato di fine tirocinio o di una formazione equivalente e con una
pluriennale esperienza professionale sono considerate in possesso delle competenze
professionali necessarie per dirigere un ufficio di collocamento se dispongono,
segnatamente, di una formazione riconosciuta di collocatore o prestatore (lett.
a) o di un’esperienza professionale pluriennale nel settore del collocamento,
della fornitura di personale a prestito, della consulenza in materia di
personale, organizzazione o conduzione aziendale oppure nel campo della
gestione del personale (lett. b).
2.2
Le Direttive emanate dal SECO in questo
ambito prevedono in parte la possibilità di derogare all'adempimento dei
requisiti stabiliti dagli art. 3 cpv. 2 lett. b LC e 9 OC. In particolare esse consentono
di assumere la gestione a titolo professionale di un'attività di collocamento
alle persone:
- in
possesso di un diploma universitario;
- in
possesso di un attestato federale o di un diploma superiore (scuola di gestione,
scuola alberghiera, diploma SSGC o SSQEA);
- altamente
qualificate, le cui conoscenze permettono loro di svolgere l’attività di
collocamento con la medesima competenza di quelle che soddisfano le condizioni
previste agli art. 9 lett. a e b OC;
- che hanno
assolto i moduli: (4) consulenza e collocamento, (6) diritto del lavoro e del
contratto di lavoro, (7) diritto delle assicurazioni sociali. Questi moduli
preparano all’attestato federale per consulente del personale;
- che hanno
già diretto un’impresa con almeno 5 collaboratori e che sono pertanto abituati
alla gestione del personale;
- in qualità
di artisti, indossatori con un’esperienza professionale nel settore di almeno 5
anni e che in questo contesto hanno avuto contatti regolari con le imprese di
collocamento, acquisendo così una profonda conoscenza del settore.
(Direttiva SECO 2003
relativa alla LC e alla relativa ordinanza, pagg. 28-30, consultabile sul sito
internet www.area-lavoro.ch).
Sempre secondo tale direttiva, il fatto di
rientrare in una di queste eccezioni, non significa ancora che la persona interessata
adempia le condizioni personali richieste dall’art. 9 lett. a e b OC. In altre
parole, ogni caso va valutato singolarmente.
3.
Come
accennato in narrativa, la Sezione del lavoro ha negato l'autorizzazione a esercitare
l'attività di collocamento privato di badanti in favore della RI 1, in quanto __________ non dispone dell'esperienza e delle conoscenze tecniche
e professionali richieste.
3.1
__________ ha frequentato le scuole
dell'obbligo in Ticino (1965-1975) e il liceo (1975-1978) presso __________ a __________
(v. doc. 3.4: curriculum vitae nel classeur 1, agli atti). Essa non dispone
quindi di una formazione riconosciuta di collocatrice o prestatrice, motivo per
cui non adempie le condizioni dell'art. 9 lett. a OC. Del resto, nemmeno la
ricorrente contesta tale conclusione.
Per quanto riguarda invece le sue prime
esperienze professionali, essa ha lavorato come assistente di volo e di terra, assistente
di direzione e collaboratrice di vendita presso diversi datori di lavoro. A
partire dal 1993, ha svolto le seguenti attività lavorative:
- dal 1993 al 2001,
account manager nonché marketing & sales manager per la __________ a __________.
- dal 1° febbraio
2005.
al 29 novembre 2005, impiegata presso l'ufficio crediti e incassi della __________
a __________;
- dal 21 maggio 2007
al 30 novembre 2007, marketing & sales manager presso lo __________ a __________
(gestione della pubblicità, organizzazione di eventi, acquisizione, contatto
con i clienti e con agenzie e ditte);
- dal 7 aprile 2008
al 5 agosto 2008, segretaria amministrativa/traduttrice presso le FFS, tramite
l'agenzia __________;
Ora, da quanto precede, non si può ritenere
che, nel corso degli anni, l'insorgente abbia maturato in Svizzera un’esperienza
professionale pluriennale nel settore del collocamento, della fornitura di
personale a prestito, della consulenza in materia di personale, organizzazione
o conduzione aziendale oppure nel campo della gestione del personale, come
prevede l'art. 9 lett. b OC. Non
possono essere ritenute equivalenti eventuali esperienze maturate in tale
settore unicamente all'estero. Le medesime non permettono infatti di acquisire
la necessaria dimestichezza con il quadro legale vigente nel nostro paese,
segnatamente nell'ambito del diritto del lavoro, in materia di stranieri e di
assicurazioni sociali. Aspetti, questi, la cui conoscenza risulta fondamentale
per poter svolgere non solo l'attività di collocatore, ma anche di sorveglianza
nei confronti dei collaboratori di cui il titolare dell'autorizzazione è responsabile.
Di conseguenza, la generica affermazione,
secondo cui __________ avrebbe maturato anche un'esperienza nella gestione del
personale quando lavorava come marketing & sales
manager alle dipendenze della __________
con sede a __________, non è determinante. Tanto più
che questa non era la principale attività da essa svolta presso tale società.
3.2
__________ non può beneficiare nemmeno delle
eccezioni ammesse nella pratica. Le esperienze lavorative testé menzionate non permettono
infatti di ritenere che essa sia una persona estremamente
qualificata per quel settore da poter svolgere l’attività di collocamento con
la medesima competenza di quelle che soddisfano le condizioni previste all'art.
9.
lett. a e b OC.
Essa non dispone nemmeno di un diploma di
scuola superiore. Il fatto che il 1° dicembre 2008 abbia ottenuto dalla Faculty
of social and environmental studies dell'Università di __________ il "Postgraduate
Certificate in Business Administration", non permette di giungere a
conclusioni a lei più favorevoli, ritenuto che non beneficia di una formazione
universitaria di base.
4.
4.1. Si
deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in
esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e non
procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone
l'autorità.
4.2
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere
pertanto respinto. La tassa e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 3 LC; 9 OC; 3, 28, 43, 46, 60, 61
LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico
della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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