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Decisione

52.2009.444

Autorizzazione a esercitare l'attività di collocatrice privata

20 aprile 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione 12 agosto 2009, la Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze

e dell'economia ha respinto la domanda inoltrata il 10 aprile 2009 dalla RI 1,

società attiva nella ricerca di personale domestico con sede a __________,

volta a ottenere il rilascio dell'autorizzazione cantonale a esercitare

l'attività di collocamento privato di badanti.

L'autorità dipartimentale ha ritenuto che __________,

gerente della società, non adempisse i requisiti previsti dalla legge per

svolgere l'attività richiesta e non potesse beneficiare nemmeno delle eccezioni

ammesse nella pratica, in quanto priva di una formazione a livello superiore e di

un'esperienza pluriennale nel nostro paese nel settore del collocamento del

personale.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 2, 3 della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il

personale a prestito (LC; RS 823.11), 9 della relativa ordinanza del 16 gennaio

1991 (OC; RS 823.111) e 2c lett. h del regolamento 4 febbraio 1998 della legge

sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (R-rilocc; RL

10.1.4.1.1).

Il 15 settembre 2009, la Sezione del lavoro ha inflitto a __________ una multa di fr. 1'500.– per avere svolto tra il

gennaio e il luglio 2009, ripetutamente e contro remunerazione, l'attività di

collocamento di badanti senza la necessaria autorizzazione.

Contro tale decisione è stato inoltrato

ricorso alla Pretura penale.

B. Con

giudizio 20/28 ottobre 2009, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa

inoltrata dalla RI 1 contro la decisione dipartimentale del 12 agosto 2009.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha

confermato i motivi addotti dalla Sezione del lavoro, ritenendo che l'autorità

inferiore non avesse abusato del potere d'apprezzamento conferitole dalla

legge.

C. Contro la

predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio

dell'autorizzazione richiesta.

Ritiene che __________ ne adempia i

requisiti in quanto dispone di un valido titolo di studio e della necessaria

esperienza professionale in materia, per avere lavorato all'estero come account

manager durante più di 5 anni e svolto diverse attività nel settore della

gestione del personale. Sostiene che, nell'esame della domanda, vanno pure prese

in considerazione le esperienze lavorative maturate fuori dalla Svizzera.

D. All'accoglimento

del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e la Sezione del lavoro,

quest'ultima con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4

della legge 13 ottobre 1997 sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai

disoccupati (L-rilocc; RL 10.1.4.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta

l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica)

senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in

ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 2 cpv. 1 LC, chiunque, regolarmente e contro rimunerazione, esercita in

Svizzera un’attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro

e persone in cerca d’impiego affinché concludano contratti di lavoro

(collocatore), deve chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale

del lavoro. Il cpv. 3 della medesima norma soggiunge che chiunque si occupa

regolarmente del collocamento all’estero o dall’estero (collocamento in

relazione con l’estero) deve chiedere, oltre all’autorizzazione cantonale, l’autorizzazione

federale alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 LC, le

persone responsabili della gestione devono avere la nazionalità svizzera o, se

stranieri, il permesso di domicilio (lett. a); assicurare il servizio di

collocamento conformemente alle regole della professione (lett. b); godere di

buona reputazione (lett. c).

L'art. 9 OC dispone che le persone titolari

di un attestato di fine tirocinio o di una formazione equivalente e con una

pluriennale esperienza professionale sono considerate in possesso delle competenze

professionali necessarie per dirigere un ufficio di collocamento se dispongono,

segnatamente, di una formazione riconosciuta di collocatore o prestatore (lett.

a) o di un’esperienza professionale pluriennale nel settore del collocamento,

della fornitura di personale a prestito, della consulenza in materia di

personale, organizzazione o conduzione aziendale oppure nel campo della

gestione del personale (lett. b).

2.2

Le Direttive emanate dal SECO in questo

ambito prevedono in parte la possibilità di derogare all'adempimento dei

requisiti stabiliti dagli art. 3 cpv. 2 lett. b LC e 9 OC. In particolare esse consentono

di assumere la gestione a titolo professionale di un'attività di collocamento

alle persone:

- in

possesso di un diploma universitario;

- in

possesso di un attestato federale o di un diploma superiore (scuola di gestione,

scuola alberghiera, diploma SSGC o SSQEA);

- altamente

qualificate, le cui conoscenze permettono loro di svolgere l’attività di

collocamento con la medesima competenza di quelle che soddisfano le condizioni

previste agli art. 9 lett. a e b OC;

- che hanno

assolto i moduli: (4) consulenza e collocamento, (6) diritto del lavoro e del

contratto di lavoro, (7) diritto delle assicurazioni sociali. Questi moduli

preparano all’attestato federale per consulente del personale;

- che hanno

già diretto un’impresa con almeno 5 collaboratori e che sono pertanto abituati

alla gestione del personale;

- in qualità

di artisti, indossatori con un’esperienza professionale nel settore di almeno 5

anni e che in questo contesto hanno avuto contatti regolari con le imprese di

collocamento, acquisendo così una profonda conoscenza del settore.

(Direttiva SECO 2003

relativa alla LC e alla relativa ordinanza, pagg. 28-30, consultabile sul sito

internet www.area-lavoro.ch).

Sempre secondo tale direttiva, il fatto di

rientrare in una di queste eccezioni, non significa ancora che la persona interessata

adempia le condizioni personali richieste dall’art. 9 lett. a e b OC. In altre

parole, ogni caso va valutato singolarmente.

3.

Come

accennato in narrativa, la Sezione del lavoro ha negato l'autorizzazione a esercitare

l'attività di collocamento privato di badanti in favore della RI 1, in quanto __________ non dispone dell'esperienza e delle conoscenze tecniche

e professionali richieste.

3.1

__________ ha frequentato le scuole

dell'obbligo in Ticino (1965-1975) e il liceo (1975-1978) presso __________ a __________

(v. doc. 3.4: curriculum vitae nel classeur 1, agli atti). Essa non dispone

quindi di una formazione riconosciuta di collocatrice o prestatrice, motivo per

cui non adempie le condizioni dell'art. 9 lett. a OC. Del resto, nemmeno la

ricorrente contesta tale conclusione.

Per quanto riguarda invece le sue prime

esperienze professionali, essa ha lavorato come assistente di volo e di terra, assistente

di direzione e collaboratrice di vendita presso diversi datori di lavoro. A

partire dal 1993, ha svolto le seguenti attività lavorative:

- dal 1993 al 2001,

account manager nonché marketing & sales manager per la __________ a __________.

- dal 1° febbraio

2005.

al 29 novembre 2005, impiegata presso l'ufficio crediti e incassi della __________

a __________;

- dal 21 maggio 2007

al 30 novembre 2007, marketing & sales manager presso lo __________ a __________

(gestione della pubblicità, organizzazione di eventi, acquisizione, contatto

con i clienti e con agenzie e ditte);

- dal 7 aprile 2008

al 5 agosto 2008, segretaria amministrativa/traduttrice presso le FFS, tramite

l'agenzia __________;

Ora, da quanto precede, non si può ritenere

che, nel corso degli anni, l'insorgente abbia maturato in Svizzera un’esperienza

professionale pluriennale nel settore del collocamento, della fornitura di

personale a prestito, della consulenza in materia di personale, organizzazione

o conduzione aziendale oppure nel campo della gestione del personale, come

prevede l'art. 9 lett. b OC. Non

possono essere ritenute equivalenti eventuali esperienze maturate in tale

settore unicamente all'estero. Le medesime non permettono infatti di acquisire

la necessaria dimestichezza con il quadro legale vigente nel nostro paese,

segnatamente nell'ambito del diritto del lavoro, in materia di stranieri e di

assicurazioni sociali. Aspetti, questi, la cui conoscenza risulta fondamentale

per poter svolgere non solo l'attività di collocatore, ma anche di sorveglianza

nei confronti dei collaboratori di cui il titolare dell'autorizzazione è responsabile.

Di conseguenza, la generica affermazione,

secondo cui __________ avrebbe maturato anche un'esperienza nella gestione del

personale quando lavorava come marketing & sales

manager alle dipendenze della __________

con sede a __________, non è determinante. Tanto più

che questa non era la principale attività da essa svolta presso tale società.

3.2

__________ non può beneficiare nemmeno delle

eccezioni ammesse nella pratica. Le esperienze lavorative testé menzionate non permettono

infatti di ritenere che essa sia una persona estremamente

qualificata per quel settore da poter svolgere l’attività di collocamento con

la medesima competenza di quelle che soddisfano le condizioni previste all'art.

9.

lett. a e b OC.

Essa non dispone nemmeno di un diploma di

scuola superiore. Il fatto che il 1° dicembre 2008 abbia ottenuto dalla Faculty

of social and environmental studies dell'Università di __________ il "Postgraduate

Certificate in Business Administration", non permette di giungere a

conclusioni a lei più favorevoli, ritenuto che non beneficia di una formazione

universitaria di base.

4.

4.1. Si

deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in

esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e non

procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone

l'autorità.

4.2

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere

pertanto respinto. La tassa e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3 LC; 9 OC; 3, 28, 43, 46, 60, 61

LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico

della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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