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Decisione

52.2009.481

Valutazione di uno stage pratico per la formazione abbreviata di massaggiatore medico

27 aprile 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 (1971)

ha frequentato il primo anno della Scuola superiore medico-tecnica per la

formazione abbreviata di massaggiatore medico svolgendo, dal gennaio al giugno

2009, uno stage pratico presso la casa per anziani __________.

Il 19 giugno 2009, la responsabile dello

stage ha valutato la pratica svolta dalla ricorrente con una nota di

insufficienza. Per questo motivo, il 2 ottobre 2009 la Scuola superiore medico-tecnica ha deciso di non ammettere RI 1 al secondo anno di formazione.

B. Con

giudizio 11 novembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che il

rapporto di stage e la conseguente decisione della Scuola superiore

medico-tecnica derivassero da una valutazione globale del rendimento della ricorrente,

effettuata da parte delle persone incaricate nel pieno rispetto della legge ed

entro i limiti delle loro competenze.

C. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere ammessa

al secondo anno di formazione di massaggiatore medico.

In sostanza, la ricorrente ritiene la

decisione della Scuola superiore medico-tecnica arbitraria, in quanto la

valutazione espressa nel rapporto di stage non corrisponderebbe alla realtà dei

fatti.

D. All'accoglimento

del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, la Sezione amministrativa e la

Scuola superiore medico-tecnica, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale amministrativo è data in virtù dell'art. 96 cpv. 3 della

legge sulla scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 5.1.1.1), la legittimazione

attiva dell'insorgente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e il ricorso tempestivo

(art. 46 cpv. 1 LPamm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. In

ambito scolastico, l'art. 58 cpv. 2 lett. b LSc dispone che gli allievi hanno

diritto di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto.

Giusta l'art. 2 cpv. 2 del regolamento delle

scuole sociosanitarie cantonali del 21 maggio 1997 (RScSC; RL 5.2.3.1), le

scuole professionali sociosanitarie di grado terziario permettono di acquisire

la formazione di riabilitazione come massaggiatore medicale nelle scuole

superiori medico-tecniche. Riservato il caso in cui vi sia già un regolamento

federale di tirocinio o della Croce Rossa Svizzera, ogni singola formazione è

definita da un piano di studio che stabilisce i requisiti e la procedura per

l’ammissione, gli aspetti della formazione teorica e pratica, il sistema delle

valutazioni e le condizioni per l’ottenimento dei certificati di studio e dei

diplomi (art. 4 cpv. 1 RScSC). La formazione comprende l'insegnamento teorico e

teorico-pratico svolto a scuola e periodi di formazione pratica effettuati in

istituti e servizi sociosanitari riconosciuti dalla scuola (art. 11 cpv. 1

RScSC).

L'art. 6.4 del Piano di studio per la

formazione di massaggiatore medico, emanato dalla Scuola superiore

medico-tecnica il 7 agosto 2006 ed approvato il 9 dello stesso mese

dall'Ufficio della formazione sanitaria e sociale, prevede che per il passaggio

dal primo al secondo anno di formazione l'allievo deve raggiungere gli

obiettivi della formazione pratica; in caso contrario, deve ripetere l'anno.

2.2

In materia di assegnazione di note, la

valutazione di un docente, nella misura in cui è espressione corretta del suo

libero apprezzamento, si configura in un giudizio di opportunità che sfugge all'esame

dell'autorità di ricorso a meno che non sconfini nell'arbitrio (RDAT 1979 n.

33, pag. 75), il cui divieto è ancorato all'art. 9 della costituzione federale

della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale

amministrativo nell'ambito di un ricorso contro una decisione in materia di

valutazione scolastica è pertanto limitato. Questa Corte rivede quindi gli

accertamenti di fatto e l'apprezzamento delle prove effettuati dall'autorità

che ha preso la decisione sotto il ristretto profilo dell'arbitrio e interviene

soltanto se essi sono manifestamente sbagliati o contraddittori oppure se

riposano su un'evidente inavvertenza. Per essere manifestamente inesatto, e

quindi arbitrario (DTF 135 II 145 consid. 8.1), l'accertamento deve risultare

chiaramente insostenibile, in evidente contrasto con la fattispecie, fondato su

una svista manifesta o contraddire in modo urtante il sentimento di giustizia e

di equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1).

Laddove poi sono chiamate ad esaminare la

valutazione di un periodo di formazione pratica, le autorità giudiziarie sono

tenute ad assumere un particolare riserbo, in quanto si tratta di pronunciarsi

su apprezzamenti che presuppongono la conoscenza della personalità del

praticante e delle particolari relazioni vigenti nel luogo in cui si è svolto

lo stage. Inoltre questo genere di formazione è diretta e valutata da

specialisti del ramo, con cognizioni scientifiche o tecniche specifiche, non

sempre accessibili alle autorità di ricorso.

Il Tribunale annulla pertanto la decisione

litigiosa soltanto se risulta che le persone che hanno valutato l'interessato

si sono lasciate influenzare nel loro giudizio da motivi che non presentano alcuna

relazione con l'esame oppure se questi si sono fondati su ragioni

manifestamente insostenibili (DTF 121 I 255 consid. 4b).

3.

In

concreto, lo stage pratico per la formazione abbreviata di massaggiatore medico

svolto da RI 1 dal gennaio al giugno 2009 presso la casa per anziani __________

di __________, è stato valutato in 74 punti. L'interessata non ha pertanto

raggiunto la sufficienza stabilita in 78 punti, ciò che le impedisce di

frequentare il secondo anno di formazione.

La responsabile dello stage ha rilevato che

la candidata non era stata in grado di raggiungere molti obiettivi della

formazione pratica. Nel dettaglio, essa ha indicato che la ricorrente non si è presentata

con puntualità e regolarità al posto di stage, non è stata in grado di

raccogliere le informazioni necessarie, pianificare ed eseguire l'esame del

paziente reumatologico, traumatologico, ortopedico, geriatrico ed affetto da

problematiche psichiatriche, non è stata in grado di analizzare le informazioni

raccolte con la supervisione del responsabile pratico, non è stata in grado di elaborare

un piano di trattamento analizzando i dati raccolti e definendo degli obiettivi

a breve, medio e lungo termine con i relativi indicatori di efficacia, non è

stata in grado di stabilire una corretta comunicazione con l'equipe e con il

paziente (v. rapporto di stage 19 giugno 2009). Tali lacune sono state ulteriormente

esposte a RI 1 dai responsabili dello stage e della scuola nell'ambito dell'incontro

svoltosi il 29 luglio 2009.

Ora, la responsabile di stage ha valutato in

modo dettagliato l'operato della ricorrente, evidenziando i motivi per cui

l'allieva non aveva saputo raggiungere gli obiettivi prestabiliti, segnatamente

dal profilo delle capacità relazionali e manuali, come pure delle conoscenze

teoriche e pratiche. Il giudizio finale litigioso tiene debitamente conto di

questa valutazione complessivamente negativa, ragione per cui non vi sono

elementi per poter affermare che mirerebbe soltanto a sanzionarla per le sue assenze,

dovute a motivi personali, verificatesi nel corso delle ultime due settimane di

stage.

Per quanto

attiene poi al contenuto dei motivi posti a fondamento del suddetto giudizio,

nulla permette di ritenere che i medesimi siano il frutto di un apprezzamento manifestamente

errato del rendimento dimostrato dall'insorgente. Occorre del resto rilevare come su questo aspetto RI 1 si sia limitata anche in questa sede a

contrapporre il proprio parere personale a quello dell'autorità scolastica,

sollevando in questo modo all'indirizzo delle valutazioni ottenute critiche di mera

natura appellatoria, che non

sono certamente atte a sostanziare una censura d'arbitrio entro cui è circoscritto

il potere cognitivo delle istanze ricorsuali. A questo proposito va in effetti

rammentato che, per prassi

costante, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che

un'altra decisione, diversa da quella adottata dall'autorità di prime cure, sia

immaginabile o addirittura preferibile: come sopra esposto (consid. 2.2),

affinché questo Tribunale possa procedere all'annullamento di una valutazione

scolastica finale o d'esame è necessario che la stessa risulti chiaramente insostenibile, in evidente contrasto con i fatti determinanti o

fondata su una svista manifesta, ciò che non è sicuramente il caso nella

fattispecie concreta. In particolare non trova alcun riscontro negli atti la

critica sollevata dalla ricorrente secondo cui la querelata decisione sarebbe

dovuta anche ad un accanimento personale nei suoi confronti sul posto di

tirocinio. Si deve d'altra parte considerare che la persona responsabile del

suo stage non aveva alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non

corrispondenti alla realtà. Vero è comunque che, come riconosciuto anche dalla

scuola, in concreto non è stato allestito un rapporto di valutazione intermedio,

come previsto dal regolamento. La circostanza, deplorevole, non è in ogni caso suscettibile

di influire sul presente giudizio. Alla luce delle circostanze concrete del

caso si deve infatti considerare che tale omissione non permette ancora di ritenere

che l'interessata non sia stata debitamente seguita durante lo stage, né tanto

meno che essa sia stata oggetto di una valutazione finale completamente

destituita di qualsiasi fondamento e in manifesta contraddizione con la realtà

dei fatti.

Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla

responsabile dello stage nel rapporto finale, occorre dunque concludere che la

decisione di valutare in modo insufficiente il periodo di pratica svolto

dall'insorgente, per quanto possa apparire soggettivamente opinabile, non

risulta in ogni caso destituita di fondamento al punto tale da dover essere

addirittura considerata arbitraria (RtiD II-2008 n. 9 consid. 4a).

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9 Cost.; 58, 96 LSc; 2, 4, 11 RScSC; 3,

18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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