52.2009.481
Valutazione di uno stage pratico per la formazione abbreviata di massaggiatore medico
27 aprile 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2009.481
Data decisione, Autorità:
27.04.2010, TRAM
Titolo:
Valutazione di uno stage pratico per la formazione abbreviata di massaggiatore medico
PROTEZIONE DALL'ARBITRIO
art. 9 COST
art. 58 cpv. 2 let. b LSCU
Incarto n.
52.2009.481
Lugano
27 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Damiano
Bozzini e Flavia Verzasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1 dicembre 2009 di
RI 1
contro
la risoluzione 11 novembre 2009 (n. 5772) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa dell'insorgente avverso la
decisione 2 ottobre 2009 della Scuola specializzata superiore medico-tecnica
in materia di mancato superamento dello stage pratico per la formazione abbreviata
di massaggiatore medico;
viste le risposte:
- 14 dicembre 2009 della
Sezione amministrativa,
- 15 dicembre 2009 del
Consiglio di Stato,
- 16 dicembre 2009 della
Scuola superiore medico-tecnica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 (1971)
ha frequentato il primo anno della Scuola superiore medico-tecnica per la
formazione abbreviata di massaggiatore medico svolgendo, dal gennaio al giugno
2009, uno stage pratico presso la casa per anziani __________.
Il 19 giugno 2009, la responsabile dello
stage ha valutato la pratica svolta dalla ricorrente con una nota di
insufficienza. Per questo motivo, il 2 ottobre 2009 la Scuola superiore medico-tecnica ha deciso di non ammettere RI 1 al secondo anno di formazione.
B. Con
giudizio 11 novembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il
rapporto di stage e la conseguente decisione della Scuola superiore
medico-tecnica derivassero da una valutazione globale del rendimento della ricorrente,
effettuata da parte delle persone incaricate nel pieno rispetto della legge ed
entro i limiti delle loro competenze.
C. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere ammessa
al secondo anno di formazione di massaggiatore medico.
In sostanza, la ricorrente ritiene la
decisione della Scuola superiore medico-tecnica arbitraria, in quanto la
valutazione espressa nel rapporto di stage non corrisponderebbe alla realtà dei
fatti.
D. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, la Sezione amministrativa e la
Scuola superiore medico-tecnica, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale amministrativo è data in virtù dell'art. 96 cpv. 3 della
legge sulla scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 5.1.1.1), la legittimazione
attiva dell'insorgente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e il ricorso tempestivo
(art. 46 cpv. 1 LPamm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. In
ambito scolastico, l'art. 58 cpv. 2 lett. b LSc dispone che gli allievi hanno
diritto di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto.
Giusta l'art. 2 cpv. 2 del regolamento delle
scuole sociosanitarie cantonali del 21 maggio 1997 (RScSC; RL 5.2.3.1), le
scuole professionali sociosanitarie di grado terziario permettono di acquisire
la formazione di riabilitazione come massaggiatore medicale nelle scuole
superiori medico-tecniche. Riservato il caso in cui vi sia già un regolamento
federale di tirocinio o della Croce Rossa Svizzera, ogni singola formazione è
definita da un piano di studio che stabilisce i requisiti e la procedura per
l’ammissione, gli aspetti della formazione teorica e pratica, il sistema delle
valutazioni e le condizioni per l’ottenimento dei certificati di studio e dei
diplomi (art. 4 cpv. 1 RScSC). La formazione comprende l'insegnamento teorico e
teorico-pratico svolto a scuola e periodi di formazione pratica effettuati in
istituti e servizi sociosanitari riconosciuti dalla scuola (art. 11 cpv. 1
RScSC).
L'art. 6.4 del Piano di studio per la
formazione di massaggiatore medico, emanato dalla Scuola superiore
medico-tecnica il 7 agosto 2006 ed approvato il 9 dello stesso mese
dall'Ufficio della formazione sanitaria e sociale, prevede che per il passaggio
dal primo al secondo anno di formazione l'allievo deve raggiungere gli
obiettivi della formazione pratica; in caso contrario, deve ripetere l'anno.
2.2
In materia di assegnazione di note, la
valutazione di un docente, nella misura in cui è espressione corretta del suo
libero apprezzamento, si configura in un giudizio di opportunità che sfugge all'esame
dell'autorità di ricorso a meno che non sconfini nell'arbitrio (RDAT 1979 n.
33, pag. 75), il cui divieto è ancorato all'art. 9 della costituzione federale
della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale
amministrativo nell'ambito di un ricorso contro una decisione in materia di
valutazione scolastica è pertanto limitato. Questa Corte rivede quindi gli
accertamenti di fatto e l'apprezzamento delle prove effettuati dall'autorità
che ha preso la decisione sotto il ristretto profilo dell'arbitrio e interviene
soltanto se essi sono manifestamente sbagliati o contraddittori oppure se
riposano su un'evidente inavvertenza. Per essere manifestamente inesatto, e
quindi arbitrario (DTF 135 II 145 consid. 8.1), l'accertamento deve risultare
chiaramente insostenibile, in evidente contrasto con la fattispecie, fondato su
una svista manifesta o contraddire in modo urtante il sentimento di giustizia e
di equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1).
Laddove poi sono chiamate ad esaminare la
valutazione di un periodo di formazione pratica, le autorità giudiziarie sono
tenute ad assumere un particolare riserbo, in quanto si tratta di pronunciarsi
su apprezzamenti che presuppongono la conoscenza della personalità del
praticante e delle particolari relazioni vigenti nel luogo in cui si è svolto
lo stage. Inoltre questo genere di formazione è diretta e valutata da
specialisti del ramo, con cognizioni scientifiche o tecniche specifiche, non
sempre accessibili alle autorità di ricorso.
Il Tribunale annulla pertanto la decisione
litigiosa soltanto se risulta che le persone che hanno valutato l'interessato
si sono lasciate influenzare nel loro giudizio da motivi che non presentano alcuna
relazione con l'esame oppure se questi si sono fondati su ragioni
manifestamente insostenibili (DTF 121 I 255 consid. 4b).
3.
In
concreto, lo stage pratico per la formazione abbreviata di massaggiatore medico
svolto da RI 1 dal gennaio al giugno 2009 presso la casa per anziani __________
di __________, è stato valutato in 74 punti. L'interessata non ha pertanto
raggiunto la sufficienza stabilita in 78 punti, ciò che le impedisce di
frequentare il secondo anno di formazione.
La responsabile dello stage ha rilevato che
la candidata non era stata in grado di raggiungere molti obiettivi della
formazione pratica. Nel dettaglio, essa ha indicato che la ricorrente non si è presentata
con puntualità e regolarità al posto di stage, non è stata in grado di
raccogliere le informazioni necessarie, pianificare ed eseguire l'esame del
paziente reumatologico, traumatologico, ortopedico, geriatrico ed affetto da
problematiche psichiatriche, non è stata in grado di analizzare le informazioni
raccolte con la supervisione del responsabile pratico, non è stata in grado di elaborare
un piano di trattamento analizzando i dati raccolti e definendo degli obiettivi
a breve, medio e lungo termine con i relativi indicatori di efficacia, non è
stata in grado di stabilire una corretta comunicazione con l'equipe e con il
paziente (v. rapporto di stage 19 giugno 2009). Tali lacune sono state ulteriormente
esposte a RI 1 dai responsabili dello stage e della scuola nell'ambito dell'incontro
svoltosi il 29 luglio 2009.
Ora, la responsabile di stage ha valutato in
modo dettagliato l'operato della ricorrente, evidenziando i motivi per cui
l'allieva non aveva saputo raggiungere gli obiettivi prestabiliti, segnatamente
dal profilo delle capacità relazionali e manuali, come pure delle conoscenze
teoriche e pratiche. Il giudizio finale litigioso tiene debitamente conto di
questa valutazione complessivamente negativa, ragione per cui non vi sono
elementi per poter affermare che mirerebbe soltanto a sanzionarla per le sue assenze,
dovute a motivi personali, verificatesi nel corso delle ultime due settimane di
stage.
Per quanto
attiene poi al contenuto dei motivi posti a fondamento del suddetto giudizio,
nulla permette di ritenere che i medesimi siano il frutto di un apprezzamento manifestamente
errato del rendimento dimostrato dall'insorgente. Occorre del resto rilevare come su questo aspetto RI 1 si sia limitata anche in questa sede a
contrapporre il proprio parere personale a quello dell'autorità scolastica,
sollevando in questo modo all'indirizzo delle valutazioni ottenute critiche di mera
natura appellatoria, che non
sono certamente atte a sostanziare una censura d'arbitrio entro cui è circoscritto
il potere cognitivo delle istanze ricorsuali. A questo proposito va in effetti
rammentato che, per prassi
costante, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che
un'altra decisione, diversa da quella adottata dall'autorità di prime cure, sia
immaginabile o addirittura preferibile: come sopra esposto (consid. 2.2),
affinché questo Tribunale possa procedere all'annullamento di una valutazione
scolastica finale o d'esame è necessario che la stessa risulti chiaramente insostenibile, in evidente contrasto con i fatti determinanti o
fondata su una svista manifesta, ciò che non è sicuramente il caso nella
fattispecie concreta. In particolare non trova alcun riscontro negli atti la
critica sollevata dalla ricorrente secondo cui la querelata decisione sarebbe
dovuta anche ad un accanimento personale nei suoi confronti sul posto di
tirocinio. Si deve d'altra parte considerare che la persona responsabile del
suo stage non aveva alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non
corrispondenti alla realtà. Vero è comunque che, come riconosciuto anche dalla
scuola, in concreto non è stato allestito un rapporto di valutazione intermedio,
come previsto dal regolamento. La circostanza, deplorevole, non è in ogni caso suscettibile
di influire sul presente giudizio. Alla luce delle circostanze concrete del
caso si deve infatti considerare che tale omissione non permette ancora di ritenere
che l'interessata non sia stata debitamente seguita durante lo stage, né tanto
meno che essa sia stata oggetto di una valutazione finale completamente
destituita di qualsiasi fondamento e in manifesta contraddizione con la realtà
dei fatti.
Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla
responsabile dello stage nel rapporto finale, occorre dunque concludere che la
decisione di valutare in modo insufficiente il periodo di pratica svolto
dall'insorgente, per quanto possa apparire soggettivamente opinabile, non
risulta in ogni caso destituita di fondamento al punto tale da dover essere
addirittura considerata arbitraria (RtiD II-2008 n. 9 consid. 4a).
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9 Cost.; 58, 96 LSc; 2, 4, 11 RScSC; 3,
18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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