Lexipedia

Decisione

52.2009.488

Licenza edilizia. Distinzione tra procedura ordinaria e di notifica

7 maggio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri applicati per suddividere le competenze tra comune e Cantone non

coincidono con quelli impiegati per distinguere le procedure. È dunque inevitabile

che la scelta del rito applicabile, rimessa per legge al municipio, possa

determinare una disattenzione delle competenze del Dipartimento del territorio

nei casi in cui opere che richiamano l'applicazione di norme del diritto federale

o cantonale vengono assoggettate alla procedura di notifica anziché a quella

ordinaria. Ipotesi, questa, che si verifica sia nel caso di opere ritenute a

torto di secondaria importanza, sia nel caso di opere che sono effettivamente

di secondaria importanza, ma che per le loro caratteristiche richiamano

l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale.

2.2. Per facilitare il compito dei municipi nella scelta della procedura da

applicare, il regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre

1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) ha elencato a titolo esemplificativo i lavori soggetti

alla procedura ordinaria (art. 4), enumerando invece in modo esaustivo quelli

soggetti a semplice notifica (art. 6 cpv. 1) e disponendo, nel contempo, che,

qualora non si tratti di opere esplicitamente soggette alla procedura della

notifica, è applicabile la procedura ordinaria (art. 5 cpv. 1).

L'enumerazione delle opere soggette alla procedura di notifica operata dall'art.

6 cpv. 1 RLE non è comunque atta a superare l'incongruenza riscontrabile tra i

criteri che distinguono le competenze e quelli che determinano le procedure. Lo

si deduce dal cpv. 2 della stessa norma, che impedisce al municipio di autorizzare

lavori che comportano l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità

cantonale (allegato 1) senza raccogliere il benestare di quest'ultima (cfr. STA

52.2009.215 del 7 gennaio 2010 consid. 2.1.; 52.2009. 73 del 30 aprile 2009

consid. 4.1.).

2.3. Fatta astrazione della documentazione che l'istante deve produrre, nella fase

iniziale, la procedura ordinaria coincide con quella di notifica. In entrambe

le procedure, la domanda di costruzione viene di regola pubblicata, mediante

avviso all'albo ed ai confinanti (cfr. art. 12 RLE). La differenza è data

soprattutto dal coinvolgimento o meno dell'autorità cantonale.

Di solito, le contestazioni riguardanti la procedura applicabile, che vengono

sollevate dagli opponenti in sede di ricorso contro il rilascio della licenza

edilizia, hanno dunque per oggetto il mancato conseguimento dell'avviso

cantonale, determinato dall'as-soggettamento della domanda di costruzione alla

procedura di notifica anziché a quella ordinaria da parte del municipio.

Scelta, questa, che - di regola - è determinata dalla classificazione dell'intervento

fra quelli elencati dall'art. 6 cpv. 1 RLE, con contemporanea esclusione dell'applicabilità

del diritto federale o cantonale (art. 6 cpv. 2 RLE).

In questi casi, la ripetizione ab initio dell'intera procedura di rilascio

del permesso di costruzione appare per principio ingiustificata, poiché la

pubblicazione della domanda ha comunque offerto a tutti gli interessati la

possibilità di opporvisi. La violazione del diritto non è invero riconducibile

alla pubblicazione difettosa, ma al mancato conseguimento dell'avviso

cantonale, necessario perché l'opera rientra nel novero dei lavori elencati

dall'art. 6 cpv. 1 RLE o - richiamando l'applicazione di norme del diritto

federale o cantonale - comporta almeno l'emanazione dell'avviso dell'ufficio

competente ad applicarle (art. 6 cpv. 2 RLE).

Ove ritenga che l'opera non potesse essere autorizzata secondo la procedura di

notifica, il Consiglio di Stato può alternativamente (art. 59 cpv. 2 LPamm):

(1) statuire nel merito del ricorso, dopo aver sanato il difetto, raccogliendo

Considerandi

direttamente tale avviso ed offerto alle parti la possibilità di determinarsi

in proposito, oppure (2) annullare la licenza, rinviando gli atti al municipio

affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione previa acquisizione

dell'avviso dipartimentale mancante.

3.3.1

Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto che la tettoia in

contestazione configurasse una costruzione elementare, soggetta in quanto tale

alla procedura di semplice notifica (art. 6 cpv. 1 n. 3 RLE). Il Consiglio di

Stato, accogliendo le censure in tal senso sollevate dagli insorgenti, ha

invece ritenuto che il manufatto non costituisse una costruzione accessoria,

soggetta alla procedura di notifica, ma una costruzione principale soggetta

alla procedura ordinaria.

Le considerazioni del Governo sono di per sé corrette, poiché l'altezza del

fabbricato risultante dalla sopraelevazione dell'autorimessa travalica il

limite d'altezza (m 3.00), fissato dall'art. 5.4 delle norme di attuazione del

piano regolatore (NAPR) per le costruzioni accessorie. Esse prendono tuttavia

posizione su un argomento introdotto senza necessità dai ricorrenti, ma non su

quello addotto dal municipio, che non ha ravvisato nel manufatto una

costruzione accessoria, bensì una costruzione elementare, anch'essa comunque

autorizzabile in via di notifica. Anche nel caso in cui il giudizio avesse

preso posizione sul motivo addotto dall'esecutivo comunale per giustificare la

procedura adottata, l'esito non avrebbe potuto essere diverso, poiché per

costruzione elementare si deve necessariamente intendere un'opera edilizia semplice,

di scarsa importanza, insuscettibile di alterare in misura apprezzabile la situazione

del fondo e di ingenerare ripercussioni ambientali o paesaggistiche diverse e

localmente percettibili. Caratteristiche, queste, che non possono di certo

essere ravvisate in una tettoia di circa 60 mc, destinata a coprire una terrazza,

nonché la sottostante autorimessa per proteggerla da infiltrazioni d'acqua. Lo

escludono le dimensioni, l'uso previsto e l'impatto paesaggistico, comunque non

trascurabile.

3.2

L'erronea scelta della procedura da parte del municipio costituisce di per

sé un difetto, poiché ha sottratto la domanda di costruzione alle verifiche da

parte dell'autorità cantonale. Verifiche necessarie in considerazione del fatto

che - non trattandosi di una costruzione elementare soggetta alla procedura di

notifica secondo l'art. 6 cpv. 1 n. 3 RLE - la domanda di costruzione, ancorché

presentata sotto forma di notifica, andava trattata secondo la procedura

ordinaria in forza dell'art. 5 cpv. 1 RLE.

Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto che la violazione di legge non fosse

tuttavia atta a giustificare la ripetizione dell'intera procedura ab initio.

La deduzione, in quanto riferita alla fase di pubblicazione, merita di essere

condivisa. La domanda di costruzione era in effetti stata pubblicata all'albo

comunale e notificata ai confinanti, fra cui i ricorrenti, che avevano potuto

opporvisi e far valere in appieno i loro diritti, stante che il progetto

forniva tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura

e l'estensione dell'opera (art. 11 cpv. 1 RLE).

Anziché annullare la licenza e rinviare gli atti al municipio affinché statuisse

nuovamente sulla domanda dopo aver raccolto l'avviso mancante del Dipartimento

del territorio, il Consiglio di Stato ha optato per la soluzione di sanare il

difetto interpellando direttamente il dipartimento, il quale ha risposto che

l'opera non presenterebbe aspetti rientranti nella sfera di competenze dei suoi

servizi. La risposta del Dipartimento del territorio, notificata alle parti,

non ha suscitato reazioni. I ricorrenti non hanno in particolare contestato

questa deduzione, obiettando che l'opera richiamerebbe l'applicazione di norme

del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale.

Nemmeno in questa sede sostengono una simile tesi.

Stando così le cose, non essendo ravvisabili motivi che giustifichino una

diversa conclusione, il giudizio impugnato, corretto nel risultato, merita

dunque di essere confermato.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

L'emanazione del presente giudizio di merito rende priva d'oggetto la domanda

di ordinare la sospensione dei lavori, inoltrata dai ricorrenti in corso di

procedura.

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti RI 1 secondo soccombenza

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7, 11, 21 LE; 4, 5, 6 RLE; 3, 18,

28, 59, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti RI 1, in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster