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Decisione

52.2009.499

Posa di pareti avvolgibili in PVC a chiusura di una tettoia; computo della SUL

7 giugno 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso di locali

non calcolabili nella SUL; i porticati aperti, le terrazze coperte dei tetti,

non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come

ballatoi, cioè che non servono per accedere agli appartamenti.

Decisiva ai fini del computo della superficie di un locale non è l'indicazione

fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'oggettiva possibilità di

utilizzare la superficie di un determinato vano a fini abitativi o lavorativi (STA

52.2009.314 del 3 febbraio 2010 consid. 4.1; RDAT I-1994 n. 30, consid. 2.2; Adelio Scolari, Commentario, II ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1126).

Dall'elenco delle eccezioni si deduce pure che il legislatore ha operato una

distinzione tra le superfici dei locali accessori delle abitazioni, non

utilizzabili per scopi abitativi, e quelle dei locali accessori di edifici nei

quali viene svolta un'attività lavorativa (Scolari,

op. cit., ad art. 38 LE, n. 1128).

3.Nel caso concreto la controversa costruzione si presenta essenzialmente

come una tettoia chiusa sui lati ed aperta unicamente verso il giardino del

ristorante.

I ricorrenti non contestano che l'i.s. ammesso dalle norme di attuazione del

piano regolatore (NAPR) di Bellinzona sia già esaurito dall'edificio utilizzato

come ristorante, circostanza peraltro già accertata in precedenti decisioni

giudiziarie.

Neppure controverso è l'utilizzo del portico per la ristorazione sulla base di

una valida autorizzazione edilizia, circostanza peraltro già appurata da questo

Tribunale (STA 52.2004.378 del 7 febbraio 2005, consid. 2).

Controverso è unicamente il diniego dell'autorizzazione alla posa delle pareti avvolgibili

in PVC a seguito del superamento dell'indice di sfruttamento che ne consegue. A

mente dei ricorrenti infatti lo spazio adibito al servizio esterno di ristorazione,

Considerandi

anche dopo l'intervento in questione, non è assimilabile ad un locale chiuso utilizzabile

anche durante la stagione invernale e pertanto non è determinante ai fini del

computo della SUL. La tesi va disattesa.

Infatti, l'ampio spazio in cui trovano posto tavoli, sedie e altri elementi

tipici dell'arredamento di una sala da pranzo di un ristorante, non solo è

coperto, ma risulta anche sufficientemente chiuso da poterlo adibire senza

particolari inconvenienti alla funzione commerciale di ristorazione. I clienti

possono fruire senza particolare disagio e con un confort adeguato di un locale

analogo agli altri spazi interni del ristorante, per un periodo prolungato che

si estende ben oltre la bella stagione.

Gli aspetti che apparentano il manufatto ad un locale abitabile e utilizzabile

per il lavoro, e quindi computabile nella SUL, prevalgono abbondantemente sulle

poche caratteristiche che lo

accomunano ad uno spazio esterno di ristorazione al riparo dalle precipitazioni.

La sostanziale equivalenza dell'uso attuale possibile rispetto a quello del

locale precedentemente creato con la posa di vetrate amovibili suffraga questa

conclusione. L'assenza di ermeticità (a seguito delle ridotte fessure tra i

teli in PVC e i supporti laterali, rispettivamente il pavimento) e la

difficoltà a riscaldare il locale in condizioni atmosferiche particolarmente

avverse non sono comunque in grado di sovvertirla.

Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti e ritenuto determinante dalle

autorità di prime cure, l'eventuale impossibilità di utilizzo durante pochi

mesi invernali, o in condizioni meteorologiche estreme, non è comunque atta a

modificare la qualifica del locale conseguente alle sue specifiche caratteristiche

che lo rendono senz'altro utilizzabile per la maggior parte dell'anno e come

tale computabile nella SUL dell'edificio adibito ad esercizio pubblico.

La decisione municipale che nega la licenza rilevando il superamento degli

indici edificatori e il giudizio governativo che la conferma reggono quindi alla

critica.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

dunque respinto.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono

poste a carico dei ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. art. 21, 37, 38 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46,

60, 61, 65 LPamm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2, in solido, che rifonderanno ai resistenti CO 2 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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