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Decisione

52.2009.50

Designazione dei delegati comunali in seno agli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è membro

25 ottobre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i vari poteri dello Stato non può tuttavia essere operata sulla base di criteri

dogmatici e assoluti. Nella realtà delle cose, le competenze non possono

infatti venir separate con linee nette ed esclusive. Una separazione precisa

tra potere legislativo ed esecutivo in particolare non è mai esistita. In questo

ordine di cose il potere legislativo esercita a volte attività amministrative.

Ciò è il caso ad esempio quando esso approva il preventivo annuale dello Stato,

nomina i magistrati o decide l'esecuzione di opere pubbliche. Il potere esecutivo

esplica a sua volta attività legislativa quando promulga ordinanze e regolamenti,

e giudiziaria quando decide su reclamo (ad esempio i municipi) o su ricorso (ad

esempio il Consiglio di Stato), delle controversie giuridiche tra autorità e

privati. Infine anche il potere giudiziario svolge un'attività legislativa

quando emana ordinanze e regolamenti (ad esempio i regolamenti del Tribunale

federale in materia di esecuzioni e fallimenti e di espropriazione o, a livello

cantonale, il regolamento sull'avvocatura [RAvv; RL 3.2.1.1.1] del Tribunale d'appello),

nonché attività amministrativa quando nomina cancellieri e segretari (ciò che avviene

a livello federale) o quando adotta misure volte a mantenere l'ordine delle udienze

(Scolari, op cit., n. 24).

3.4. Ora, il principio della separazione dei poteri vale anche a livello

comunale, sebbene che a questo stadio la produzione di disposizioni legislative

sia piuttosto contenuta. Importanti appaiono per contro le competenze

amministrative del legislativo comunale, che deve occuparsi della

pianificazione locale, della realizzazione di opere pubbliche, dell'utilizzazione

dei beni comunali, ecc. (cfr. art. 13 LOC). Pertanto, in un contesto organizzativo

dove la distinzione tra legislativo ed esecutivo risulta tutto sommato labile -

visto che ad ogni potere viene in pratica attribuita una frazione di competenze

teoricamente spettante all'altro potere (Scolari,

op. cit, n. 25 e 26) - la scelta del legislatore ticinese di assegnare di

regola all'assemblea, rispettivamente al consiglio comunale, anziché al

municipio, la competenza di nominare i rappresentanti e i delegati del comune

negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte (art. 13 cpv.

1 lett. p LOC), nonché i delegati nei consorzi a cui il comune partecipa (art.

13 cpv. 1 lett. o LOC), per quanto possa apparire criticabile non viola ancora

il principio della separazione dei poteri. E questo a prescindere dalla

questione di sapere se le funzioni esplicate da queste persone all'interno di

detti enti e consorzi attengano o meno alle competenze gestionali e amministrative

che in linea di massima dovrebbero essere esercitate da un organo esecutivo,

visto che, comunque sia, il principio costituzionale sopra illustrato non vieta

in linea generale, e a più forte ragione a livello comunale, l'attribuzione ad

un determinato organismo di funzioni e compiti che rientrano tipicamente nel

campo di un altro organismo.

Dette disposizioni non disattendono nemmeno l'art. 17 Cost/TI, norma che ha

carattere prettamente organizzativo, come testimonia d'altronde la sua

marginale, e che si limita ad attribuire in via generica al municipio funzioni

e competenze esecutive, senza tuttavia stabilirne e delimitarne gli esatti contorni

e lasciando sostanzialmente al legislatore la più ampia libertà di concretizzarne

i contenuti.

Il ricorrente sottolinea comunque l'incongruenza della regola sancita dalle

disposizioni testé menzionate rilevando come non sia possibile far conciliare i

compiti e le responsabilità finanziarie e di controllo effettivi sull'attività

Considerandi

degli enti pubblici e privati a cui partecipa il comune - che la legge

attribuisce al municipio - con l'assenza a favore di quest'ultimo organismo di

una competenza di nomina dei rappresentanti del comune in tali organismi. A

questo proposito rileva che l'esecutivo comunale si trova oggi nell'impossibilità

sia di imporre ai delegati nominati dal legislativo determinati comportamenti o

determinate decisioni, sia di pretendere dai medesimi un rendiconto. A suo

dire, tale situazione potrebbe essere sanata soltanto ristabilendo un

parallelismo tra la competenza a nominare i delegati del comune negli enti di

cui esso è parte e il potere di controllo dell'attività e dei compiti che

questi stessi delegati sono chiamati a svolgere nell'interesse del comune.

Sennonché la tesi, non priva di un certo fascino, getta al massimo dei dubbi

sull'opportunità e sull'efficacia pratica della soluzione legislativa vigente,

ma non ne dimostra ancora l'asserita incostituzionalità. In effetti il semplice

fatto che, allo stato attuale delle cose, l'esecutivo possa incontrare delle

difficoltà a svolgere appieno le mansioni amministrative e gestionali che la

LOC gli attribuisce, non consente ancora di affermare che a monte di questa

situazione vi sia una regolamentazione contraria al principio della separazione

dei poteri o alle norme della Costituzione cantonale inerenti all'organizzazione

del comune. A prescindere dal fatto che la LOC non vieta che a rappresentare il

comune nei consorzi e negli enti in cui esso è parte vengano tra l'altro chiamati

anche dei municipali - metodo questo utilizzato da numerosi comuni proprio per

garantire un certo legame tra i delegati e l'esecutivo comunale ed ovviare in

tal modo ad alcuni dei problemi evidenziati dall'insorgente – , si deve in ogni

caso considerare che la scelta del legislatore di affidare ai legislativi

comunali la competenza di nominare i delegati del comune, pur potendo presentare

degli inconvenienti, non è così sprovvista di qualsiasi logica come tenta di

far apparire il ricorrente. Innanzitutto, sebbene il delegato comunale svolga

principalmente funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di controllo in

seno all'ente presso il quale è stato designato (cfr. Eros Ratti, Il Comune, vol. II, 1988, pag. 1041), nella

misura in cui la legge stabilisce che la sua nomina deve avvenire sulla base di

criteri di proporzionalità, tenendo conto della forza numerica dei gruppi

politici rappresentati nei consessi, non vi è chi non veda come tale carica sia

anche marcatamente politica, circostanza questa che già da sola giustifica che

la designazione di queste persone avvenga per opera dell'organismo comunale che

più di tutti incarna questa componente, vale a dire il legislativo. In secondo

luogo occorre anche rilevare che è certamente vero che in linea generale i delegati

comunali in seno agli enti rappresentano gli interessi del comune a cui

appartengono, con la conseguenza che di principio essi sono portatori delle

idee, delle opinioni, delle indicazioni e delle prese di posizione degli organi

del rispettivo comune (Ratti, op.

cit., vol. II, pag. 1052). Tale regola non è tuttavia assoluta. In particolare

negli enti di diritto pubblico (e non solo nei consorzi, come sostiene il

ricorrente citando in maniera imprecisa la dottrina in proposito), il delegato

comunale è tenuto innanzitutto a difendere gli interessi dell'ente di cui fa

parte. In questi casi e in questa loro veste i delegati comunali sono pertanto

legittimati ad agire e a partecipare alla gestione dell'ente di cui sono membri

a pieno titolo, autonomamente, prendendo le decisioni di loro competenza

conformemente alle leggi, ai regolamenti o agli statuti (cfr. Ratti, op. cit., pag. 1053). Qualora i delegati

fossero sistematicamente designati dal municipio vi sarebbe pertanto il rischio

di una eccessiva dipendenza dei medesimi dal potere esecutivo del comune che

rappresentano, circostanza questa che potrebbe andare a scapito della corretta tutela

degli interessi dell'ente alla cui gestione partecipano. Da ultimo non si può

nemmeno escludere che l'attuale sistema di designazione possa in una certa

misura essere stato dettato anche dalla volontà di limitare i poteri del

municipio, che a livello comunale sono senz'altro preponderanti rispetto a

quelli detenuti dal legislativo, in modo tale da assicurare un certo equilibrio

tra i diversi organismi che partecipano alla gestione del comune.

4.4.1

Stante tutto quanto precede, il ricorso, infondato, deve essere

respinto con conseguente conferma della decisione governativa impugnata.

4.2

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 17, 51 Cost/TI; 13, 208, 209 LOC; 3,

18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 500.- sono a carico dell'insorgente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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