52.2009.513
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS
18 marzo 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2009.513
Data decisione, Autorità:
18.03.2010, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 5 ALC ALL1
Incarto n.
52.2009.513
Lugano
18 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2009 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 1° dicembre 2009 (n. 6251) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 2
aprile 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della
popolazione), in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;
viste le risposte:
- 11 gennaio 2010 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 12 gennaio 2010 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 giugno
2007, il cittadino italiano RI 1 (1958), titolare della ditta individuale __________
con sede a __________, ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS, valido sino
al 3 giugno 2012, per svolgere un'attività lucrativa quale indipendente nel
settore dello spettacolo, dell'organizzazione di eventi, della pubblicità e
delle produzioni cinematografiche.
B. a. Con
decreto d'accusa 26 gennaio 2009 (DA 301/09), il ricorrente è stato condannato dal
Procuratore pubblico alla pena pecuniaria di fr. 3'000.– corrispondente a 60
aliquote da fr. 50.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni, e alla multa di fr. 1'000.–, per atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere e per molestie sessuali.
Il 3 marzo 2009, il Ministero pubblico ha informato
la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni che nel suo paese d'origine RI 1 ha a carico diversi precedenti penali, di cui si dirà nei considerandi in diritto, e le ha
trasmesso copia del certificato del casellario
giudiziale italiano dell'interessato.
b. Fondandosi su tali riscontri, il 2 aprile
2009 il dipartimento ha deciso di revocare il permesso di dimora CE/AELS a RI 1
per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 1° maggio
successivo per lasciare il territorio elvetico. La decisione è stata resa sulla
base della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS
142.20), dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e
l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), dell'art. 5 Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), e 24 dell'ordinanza del 22
maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS
142.203).
C. Con
giudizio 1° dicembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere respinto diverse censure di
ordine procedurale sollevate dal ricorrente, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora CE/AELS in virtù dei
motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata
conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente critica l'autorità di prime
cure per non averlo avvertito prima di revocargli il permesso e per non avergli
dato la possibilità di determinarsi al riguardo.
Nel merito, ritiene che il reato per cui è
stato condannato nel nostro Paese non sia di una gravità tale da giustificare
la revoca del permesso di dimora per motivi di ordine pubblico, ritenuto che si
tratta di una pena pecuniaria, per di più sospesa condizionalmente con un
periodo di prova. Esclude inoltre il rischio di recidiva e sostiene che l'estratto
del casellario giudiziale italiano acquisito agli atti dall'autorità di prime
cure non è aggiornato, ritenuto che nel frattempo egli è stato assolto da ogni precedente
accusa.
In ogni caso ritiene la decisione impugnata contraria
al principio della proporzionalità. Invoca inoltre il principio della buona
fede e della parità di trattamento, sostenendo che in diversi casi analoghi al
suo l'autorità dipartimentale si è limitata ad emanare un semplice ammonimento.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, con
argomenti di cui si dirà se necessario in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della
presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1
della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;
RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Non è infatti necessario richiamare dal
Ministero pubblico l'incarto (DA 301/09) relativo al procedimento penale sfociato
il 26 gennaio 2009 nella condanna del ricorrente in quanto, come si vedrà in
appresso, tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale ulteriori
elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Ad identica
conclusione, come verrà esposto nel considerando 4.1., si può giungere per
quanto riguarda la richiesta dell'insorgente di acquisire agli atti l'estratto
aggiornato del suo casellario giudiziale italiano.
2. Il
ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito.
La censura va esaminata preliminarmente,
poiché tale diritto costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione
comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122
Fatti
I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale
cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime
dedotte dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il
diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che
sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare
all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi
a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17).
2.2. Il ricorrente sostiene che l'autorità
di prime cure avrebbe dovuto interpellarlo prima di procedere alla revoca del suo
permesso di dimora. Tale argomento non può essere condiviso.
Innanzitutto, non vi è alcuna norma in
materia di diritto degli stranieri che imponga all'autorità di avvertire la
persona interessata dell'eventualità che il permesso possa essergli revocato e
che preveda per il medesimo la facoltà di determinarsi al riguardo. Bisogna
anche considerare che a seguito della condanna penale del 26 gennaio 2009, il
ricorrente doveva aspettarsi che l'autorità competente in materia di polizia
degli stranieri adottasse un provvedimento amministrativo nei suoi confronti.
Egli non può quindi affermare di essersi trovato dinnanzi al fatto compiuto.
Sapere poi se un simile diritto possa essere
dedotto dall'art. 29 Cost., è una questione che può rimanere aperta in quanto la
decisione dipartimentale di revoca del suo permesso di dimora, munita dei mezzi
e dei termini di ricorso, è stata in ogni caso impugnata dinnanzi al Consiglio
di Stato, autorità che dispone di pieno potere cognitivo nella materia.
Non è quindi dato di vedere come egli possa
sostenere che i suoi diritti di parte siano stati lesi.
Ne discende che, su questo punto, il ricorso
si rivela infondato.
3. 3.1.
L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi
Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1°
giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a
quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro
diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire
la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In
concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di
legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo
bilaterale.
Ora, l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC
prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni
dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate
da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La
direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma
dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione
(cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la
giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque
interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di
un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa
libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli
interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215
consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau,
Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa,
Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non
può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera
circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può
essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze
che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n.
27-29, e in re Calfa, n. 24). Non è comunque necessario stabilire con certezza
che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure
per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio
di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, come nel caso di
qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto
delle garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS
0.101) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid.
3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
3.2. L'art. 62 LStr lett. c dispone che
l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se
lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente
o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o
costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine
pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e
di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto
pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il
soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole
probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
3.3. La legge federale sugli stranieri si
applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non
contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC non può
legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr.
art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di
dimora si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del
trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1
dell'Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la
legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del
menzionato accordo.
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato le nostre autorità giudiziarie penali.
Con decreto d'accusa 26 gennaio 2009 (DA
301/09), il Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena pecuniaria di fr.
3'000.– corrispondente a 60 aliquote da fr. 50.–, sospesa condizionalmente con
un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 1'000.–, per atti sessuali
con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere e per molestie
sessuali. Il 15 agosto 2007, durante un provino fotografico per un servizio pubblicitario
di articoli di biancheria intima, egli ha molestato una ragazza con vie di
fatto e mediante parole per poi compiere, due giorni più tardi, congiunzione
carnale con la stessa, allorquando quest'ultima era incapace di discernimento o
inetta a resistere. Ora, i reati contro l'integrità sessuale commessi
dall'insorgente nel nostro paese, toccano uno dei beni giuridici più importanti
della nostra società, tanto che quello previsto all'art. 191 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) è qualificato come un crimine.
Non può per contro essere preso in
considerazione nell'ambito del presente giudizio il procedimento penale, emerso
nell'ambito dell'istruttoria esperita dal Consiglio di Stato, aperto all'inizio
di marzo 2009 nei confronti di RI 1 su denuncia della presunta vittima per
violenza carnale, lesioni semplici, vie di fatto, minaccia, coazione, violazione
di domicilio, ingiuria, registrazione clandestina di conversazione e disobbedienza
a decisione dell'autorità, in quanto tale procedimento non è ancora sfociato in
una decisione cresciuta in giudicato e il ricorrente gode pertanto della
presunzione di innocenza (scritto 2 ottobre 2009 del Ministero pubblico al
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).
Data comunque l'entità della pena
pronunciata, è perlomeno discutibile che i reati commessi dall'insorgente in
Svizzera siano sufficienti, da soli, a giustificare il provvedimento impugnato.
Sia come sia, la questione non necessita di
essere approfondita in quanto, ai fini del giudizio, occorre prendere in
considerazione il fatto che il ricorrente ha pure dei precedenti penali in
Italia. Ritenuto che anche una condanna pronunciata
all'estero può, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico ai sensi
dell'art. 5 dell'Allegato I ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1, con rif.), a ragione
l'autorità di prime cure ne ha tenuto conto al momento
di decidere di revocare il permesso di dimora all'insorgente.
Ora, dal certificato
del casellario giudiziale italiano di RI 1, allestito il
17 novembre 2008 e riportato nella risoluzione governativa impugnata (consid.
F), risultano i seguenti provvedimenti penali:
-
8.11.91 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del
G.I.P. Tribunale di __________ per contraffazione di pubblici sigilli destinati
a pubblica autenticazione (commesso il 16.10.90) e condanna a 8 mesi di
reclusione, sospesi condizionalmente, e a multa di lire 400'000 (euro 206.58);
-
1.3.94 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
del G.I.P. Pretura di __________ per falsa dichiarazione sulla identità propria
(commesso il 5.10.90) e condanna a multa di lire 400'000 (euro 206.58);
-
Considerandi
13.3.97
decreto Tribunale di __________ – confermato il 16.12.97 da
Corte appello di __________ – ed applicata quale misura di prevenzione la
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni con cauzione di lire
15'000'000 (euro 7'746.85);
-
21.4.99
sentenza Pretura di __________ per appropriazione indebita
(reato commesso sino al 13.1.94) e condanna a 5 mesi di reclusione e a multa di
lire 900'000 (euro 464.81).
27.11.01
con
decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________ disposta
la sospensione dell’esecuzione della pena
4.2.04
con
provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________:
computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo determina
che la pena detentiva é stata interamente eseguita (il 13.8.02);
-
24.5.99
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
della Pretura di __________ per violazione delle misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose e condanna a 2 mesi e 20 giorni di arresto,
sostituiti con l’ammenda di lire 6'000'000 (euro 3'098.74);
-
20.5.99
sentenza GIP Tribunale di __________ – confermata il 7.7.00 da
Corte appello di __________ – per violazione delle disposizioni contro la mafia
(commesso il 31.1.99) e condanna a 8 mesi di reclusione.
19.11.01
con
decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________
disposta la sospensione dell’esecuzione della pena
28.12.06
applicato
l’indulto
3.8.07
con
decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________
disposta la sospensione dell’esecuzione della pena di 10 mesi e 21 giorni di
reclusione;
-
7.3.01
decreto penale del GIP Tribunale di __________ per minaccia
(commesso il 30.8.00) e condanna a multa di lire 80'000 (euro 41.32);
-
25.6.01
decreto penale del GIP Tribunale di __________ per violazione
delle norme sull’ispettorato del lavoro e condanna a multa di lire 200'000
(euro 103.29);
-
11.9.01
decreto penale del GIP Tribunale di __________ per insolvenza
fraudolenta (commesso il 1.2.01) e condanna a multa di lire 300'000 (euro 154.94);
-
3.5.02
sentenza Tribunale di __________: dichiarato fallito;
-
24.7.03
sentenza Corte appello di __________ – riformante parzialmente
la sentenza 27.11.02 del Tribunale di __________ – per falsità ideologica
commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso (commesso il
4.8
) e condanna a 3 anni e 3 mesi di reclusione e a interdizione dai
pubblici uffici per 5 anni.
22.2.05
con
decreto del Procuratore generale della Repubblica di __________ disposta la
sospensione dell’esecuzione della pena
28.6.05
con
decreto del Procuratore generale della Repubblica di __________ disposta la
sospensione dell’esecuzione della pena detentiva
20.9.05
con
decreto del Procuratore generale della Repubblica di __________ disposta la
revoca del decreto di sospensione dell’esecuzione della pena;
-
26.11.03
sentenza Tribunale in composizione monocratica di __________ –
confermata il 15.2.07 da Corte appello di __________ – per evasione continuato
(commesso il 7.4.03) e condanna a 6 mesi di reclusione.
Pena condonata.
14.3.08
con
ordinanza del Tribunale in composizione monocratica di __________ disposta la
revoca dell’indulto;
-
17.5.05
sentenza Corte appello di __________ per evasione (commesso il
8.6
) e condanna a 6 mesi di reclusione.
13.4.06
con
decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________ disposta
la sospensione dell’esecuzione della pena;
-
25.5.06
provvedimento Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di __________: cumulo delle pene inflitte con le sentenze 24.7.03 e 17.5.05 e determinata
la pena da scontare in 2 anni, 9 mesi e 8 giorni di reclusione e interdizione
dai pubblici uffici per anni 5.
22.9
: indulto.
-
3.4.08
provvedimento Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di __________: cumulo delle pene inflitte con le sentenze 7.7.00 e 15.2.07 e determinata
la pena da scontare in 7 mesi e 21 giorni di reclusione.
Da quanto precede, risulta che in Italia il ricorrente
ha a carico ben 11 condanne penali, l'ultima delle quali emessa nel 2007. Va
osservato che gran parte dei reati da egli commessi (minaccia, contraffazione
di pubblici sigilli destinati a pubblica autenticazione, appropriazione
indebita) sono punibili anche in Svizzera. Invano l'insorgente tenta ora di
confutare tali risultanze sostenendo, peraltro in maniera del tutto generica, che
l'estratto del casellario in parola, acquisito agli atti, non sarebbe sufficientemente
aggiornato in quanto non indica che egli sarebbe stato nel frattempo prosciolto
da ogni accusa. Il certificato non riporta infatti le accuse penali a carico
dell'interessato, ma le decisioni emesse nei suoi confronti. Ritenuto inoltre
che l'estratto in parola concerne tutti i provvedimenti presi fino al novembre
2008.
e già cresciuti in giudicato, non si può certo ritenere che il medesimo non
possa più essere preso in considerazione.
Bisogna anche considerare che la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione è venuta a conoscenza di questi precedenti penali soltanto nel
marzo 2009 a seguito della segnalazione da parte del Ministero pubblico. È chiaro che se l'autorità fosse stata al
corrente sin dall'inizio della lunga serie di condanne penali a carico dell'insorgente,
ben difficilmente gli avrebbe rilasciato un permesso di soggiorno. È vero che il cittadino comunitario non è
tenuto a fornire, se non espressamente richiesto, il suo certificato penale al
momento di chiedere il rilascio di un permesso di dimora. È però altrettanto vero che egli è tenuto
a informare l'autorità su tutto quanto è atto a determinare la decisione e non
è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente, con la dovuta
diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i fatti determinanti per la
concessione del permesso (STF 2A.511/2001 del 10 giugno 2002, consid. 3.1f.;
2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3d).
In siffatte circostanze, non vi è quindi dubbio
che, sottacendo di avere dei precedenti penali in Italia, RI 1 è pure venuto
meno ai suoi obblighi di informazione nei confronti dell'autorità.
4.2
Alla luce di quanto precede, emerge che
da parecchi anni ormai il ricorrente ha una predisposizione a delinquere e che
egli ha continuato con il suo modus vivendi anche in Svizzera e questo già dopo
appena due mesi dopo avere ottenuto il permesso di dimora.
In siffatte circostanze, si deve pertanto convenire
con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia
effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare la
revoca del suo permesso di dimora per ragioni di ordine pubblico.
5.
A questo
punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dal dipartimento.
RI 1 è stato posto al beneficio di un
permesso di dimora nel giugno 2007. Il suo soggiorno nel nostro paese va pertanto
considerato di breve durata. Occorre pure osservare che, durante questo breve
periodo, egli ha accumulato ingenti debiti: a suo carico risultano ben 29
attestati di carenza beni per complessivi fr. 58'067.25 e 23 esecuzioni aperte per
un totale di fr. 78'284.55 (v. estratto UE __________ del 21 ottobre 2009). In Italia
invece, dove ha risieduto e lavorato sino all'età di 48 anni prima di giungere
in Svizzera, possiede i suoi principali legami culturali, sociali e familiari: ne
discende che il suo rientro in patria è perfettamente esigibile.
Considerati i suoi precedenti penali e il
pericolo che egli rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, bisogna pertanto
concludere che la revoca del permesso di dimora a RI 1 è conforme al principio
della proporzionalità.
6.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali
invocate, revocando il permesso di dimora CE/AELS al ricorrente. Inoltre, la
decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento
che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura intrapresa, per cui la medesima dev'essere
confermata.
7.
Il
ricorrente invoca la parità di trattamento, richiamandosi ad altri casi
analoghi sfociati in un semplice ammonimento.
Giova ricordare che il principio di legalità
dell'amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento e
che la parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo
soltanto in casi del tutto particolari (Max
Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, V. ed., N. 71 B i segg.). Ora, a
prescindere dal fatto che egli invoca tale violazione in maniera del tutto generica,
il richiamo a tale principio non permette comunque di giungere a conclusioni a
lui più favorevoli, in quanto non è in ogni caso dimostrata l'esistenza di una
prassi contraria alla legge che l'autorità di prime cure non intende abbandonare.
Di conseguenza, nemmeno un semplice
ammonimento può trovare applicazione nella presente fattispecie.
Nemmeno il principio della buona fede
tutelato dall'art. 9 Cost. appare violato nel caso concreto. Come è già stato
indicato nel considerando 4.1., l'autorità dipartimentale non avrebbe verosimilmente
concesso un'autorizzazione di soggiorno all'insorgente, se fosse stata al
corrente sin dall'inizio dei fatti per cui egli è stato in seguito condannato.
8.
Per
completezza, bisogna anche tenere presente che l'insorgente ha ottenuto il permesso
di soggiorno per svolgere un'attività lucrativa quale indipendente tramite la
società __________ di cui è titolare, società che è stata cancellata d'ufficio
dal registro di commercio il 27 febbraio 2009 per cessazione dell'esercizio. Ritenuto
che l'art. 23 OLCP dispone che il permesso di dimora CE/AELS può
essere revocato se non sono adempite le condizioni per il suo rilascio e che
l'insorgente aveva ottenuto l'autorizzazione di soggiorno a tale scopo, non è
dato di vedere come egli abbia ancora un interesse a conservare tale permesso anche
sotto questo profilo.
9.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I, nonché gli art. 9, 29
Cost.; 10 lett. a LALPS; 62 LStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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