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Decisione

52.2009.513

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS

18 marzo 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1. La natura ed i limiti del diritto di

essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale

cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime

dedotte dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il

diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che

sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare

all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi

a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17).

2.2. Il ricorrente sostiene che l'autorità

di prime cure avrebbe dovuto interpellarlo prima di procedere alla revoca del suo

permesso di dimora. Tale argomento non può essere condiviso.

Innanzitutto, non vi è alcuna norma in

materia di diritto degli stranieri che imponga all'autorità di avvertire la

persona interessata dell'eventualità che il permesso possa essergli revocato e

che preveda per il medesimo la facoltà di determinarsi al riguardo. Bisogna

anche considerare che a seguito della condanna penale del 26 gennaio 2009, il

ricorrente doveva aspettarsi che l'autorità competente in materia di polizia

degli stranieri adottasse un provvedimento amministrativo nei suoi confronti.

Egli non può quindi affermare di essersi trovato dinnanzi al fatto compiuto.

Sapere poi se un simile diritto possa essere

dedotto dall'art. 29 Cost., è una questione che può rimanere aperta in quanto la

decisione dipartimentale di revoca del suo permesso di dimora, munita dei mezzi

e dei termini di ricorso, è stata in ogni caso impugnata dinnanzi al Consiglio

di Stato, autorità che dispone di pieno potere cognitivo nella materia.

Non è quindi dato di vedere come egli possa

sostenere che i suoi diritti di parte siano stati lesi.

Ne discende che, su questo punto, il ricorso

si rivela infondato.

3. 3.1.

L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi

Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1°

giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a

quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro

diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire

la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In

concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di

legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo

bilaterale.

Ora, l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC

prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni

dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate

da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La

direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di

giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma

dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione

(cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la

giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque

interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di

un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa

libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli

interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215

consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau,

Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa,

Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non

può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera

circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può

essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze

che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una

minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n.

27-29, e in re Calfa, n. 24). Non è comunque necessario stabilire con certezza

che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure

per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio

di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, come nel caso di

qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto

delle garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS

0.101) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid.

3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

3.2. L'art. 62 LStr lett. c dispone che

l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se

lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente

o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o

costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine

pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e

di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto

pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il

soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole

probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

3.3. La legge federale sugli stranieri si

applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non

contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli

(art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC non può

legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr.

art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di

dimora si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del

trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva

dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1

dell'Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la

legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del

menzionato accordo.

4. 4.1. Come

accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato le nostre autorità giudiziarie penali.

Con decreto d'accusa 26 gennaio 2009 (DA

301/09), il Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena pecuniaria di fr.

3'000.– corrispondente a 60 aliquote da fr. 50.–, sospesa condizionalmente con

un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 1'000.–, per atti sessuali

con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere e per molestie

sessuali. Il 15 agosto 2007, durante un provino fotografico per un servizio pubblicitario

di articoli di biancheria intima, egli ha molestato una ragazza con vie di

fatto e mediante parole per poi compiere, due giorni più tardi, congiunzione

carnale con la stessa, allorquando quest'ultima era incapace di discernimento o

inetta a resistere. Ora, i reati contro l'integrità sessuale commessi

dall'insorgente nel nostro paese, toccano uno dei beni giuridici più importanti

della nostra società, tanto che quello previsto all'art. 191 del Codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) è qualificato come un crimine.

Non può per contro essere preso in

considerazione nell'ambito del presente giudizio il procedimento penale, emerso

nell'ambito dell'istruttoria esperita dal Consiglio di Stato, aperto all'inizio

di marzo 2009 nei confronti di RI 1 su denuncia della presunta vittima per

violenza carnale, lesioni semplici, vie di fatto, minaccia, coazione, violazione

di domicilio, ingiuria, registrazione clandestina di conversazione e disobbedienza

a decisione dell'autorità, in quanto tale procedimento non è ancora sfociato in

una decisione cresciuta in giudicato e il ricorrente gode pertanto della

presunzione di innocenza (scritto 2 ottobre 2009 del Ministero pubblico al

Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

Data comunque l'entità della pena

pronunciata, è perlomeno discutibile che i reati commessi dall'insorgente in

Svizzera siano sufficienti, da soli, a giustificare il provvedimento impugnato.

Sia come sia, la questione non necessita di

essere approfondita in quanto, ai fini del giudizio, occorre prendere in

considerazione il fatto che il ricorrente ha pure dei precedenti penali in

Italia. Ritenuto che anche una condanna pronunciata

all'estero può, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico ai sensi

dell'art. 5 dell'Allegato I ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1, con rif.), a ragione

l'autorità di prime cure ne ha tenuto conto al momento

di decidere di revocare il permesso di dimora all'insorgente.

Ora, dal certificato

del casellario giudiziale italiano di RI 1, allestito il

17 novembre 2008 e riportato nella risoluzione governativa impugnata (consid.

F), risultano i seguenti provvedimenti penali:

-

8.11.91 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del

G.I.P. Tribunale di __________ per contraffazione di pubblici sigilli destinati

a pubblica autenticazione (commesso il 16.10.90) e condanna a 8 mesi di

reclusione, sospesi condizionalmente, e a multa di lire 400'000 (euro 206.58);

-

1.3.94 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

del G.I.P. Pretura di __________ per falsa dichiarazione sulla identità propria

(commesso il 5.10.90) e condanna a multa di lire 400'000 (euro 206.58);

-

Considerandi

13.3.97

decreto Tribunale di __________ – confermato il 16.12.97 da

Corte appello di __________ – ed applicata quale misura di prevenzione la

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni con cauzione di lire

15'000'000 (euro 7'746.85);

-

21.4.99

sentenza Pretura di __________ per appropriazione indebita

(reato commesso sino al 13.1.94) e condanna a 5 mesi di reclusione e a multa di

lire 900'000 (euro 464.81).

27.11.01

con

decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________ disposta

la sospensione dell’esecuzione della pena

4.2.04

con

provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________:

computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo determina

che la pena detentiva é stata interamente eseguita (il 13.8.02);

-

24.5.99

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

della Pretura di __________ per violazione delle misure di prevenzione nei

confronti delle persone pericolose e condanna a 2 mesi e 20 giorni di arresto,

sostituiti con l’ammenda di lire 6'000'000 (euro 3'098.74);

-

20.5.99

sentenza GIP Tribunale di __________ – confermata il 7.7.00 da

Corte appello di __________ – per violazione delle disposizioni contro la mafia

(commesso il 31.1.99) e condanna a 8 mesi di reclusione.

19.11.01

con

decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________

disposta la sospensione dell’esecuzione della pena

28.12.06

applicato

l’indulto

3.8.07

con

decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________

disposta la sospensione dell’esecuzione della pena di 10 mesi e 21 giorni di

reclusione;

-

7.3.01

decreto penale del GIP Tribunale di __________ per minaccia

(commesso il 30.8.00) e condanna a multa di lire 80'000 (euro 41.32);

-

25.6.01

decreto penale del GIP Tribunale di __________ per violazione

delle norme sull’ispettorato del lavoro e condanna a multa di lire 200'000

(euro 103.29);

-

11.9.01

decreto penale del GIP Tribunale di __________ per insolvenza

fraudolenta (commesso il 1.2.01) e condanna a multa di lire 300'000 (euro 154.94);

-

3.5.02

sentenza Tribunale di __________: dichiarato fallito;

-

24.7.03

sentenza Corte appello di __________ – riformante parzialmente

la sentenza 27.11.02 del Tribunale di __________ – per falsità ideologica

commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso (commesso il

4.8

) e condanna a 3 anni e 3 mesi di reclusione e a interdizione dai

pubblici uffici per 5 anni.

22.2.05

con

decreto del Procuratore generale della Repubblica di __________ disposta la

sospensione dell’esecuzione della pena

28.6.05

con

decreto del Procuratore generale della Repubblica di __________ disposta la

sospensione dell’esecuzione della pena detentiva

20.9.05

con

decreto del Procuratore generale della Repubblica di __________ disposta la

revoca del decreto di sospensione dell’esecuzione della pena;

-

26.11.03

sentenza Tribunale in composizione monocratica di __________ –

confermata il 15.2.07 da Corte appello di __________ – per evasione continuato

(commesso il 7.4.03) e condanna a 6 mesi di reclusione.

Pena condonata.

14.3.08

con

ordinanza del Tribunale in composizione monocratica di __________ disposta la

revoca dell’indulto;

-

17.5.05

sentenza Corte appello di __________ per evasione (commesso il

8.6

) e condanna a 6 mesi di reclusione.

13.4.06

con

decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________ disposta

la sospensione dell’esecuzione della pena;

-

25.5.06

provvedimento Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di __________: cumulo delle pene inflitte con le sentenze 24.7.03 e 17.5.05 e determinata

la pena da scontare in 2 anni, 9 mesi e 8 giorni di reclusione e interdizione

dai pubblici uffici per anni 5.

22.9

: indulto.

-

3.4.08

provvedimento Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di __________: cumulo delle pene inflitte con le sentenze 7.7.00 e 15.2.07 e determinata

la pena da scontare in 7 mesi e 21 giorni di reclusione.

Da quanto precede, risulta che in Italia il ricorrente

ha a carico ben 11 condanne penali, l'ultima delle quali emessa nel 2007. Va

osservato che gran parte dei reati da egli commessi (minaccia, contraffazione

di pubblici sigilli destinati a pubblica autenticazione, appropriazione

indebita) sono punibili anche in Svizzera. Invano l'insorgente tenta ora di

confutare tali risultanze sostenendo, peraltro in maniera del tutto generica, che

l'estratto del casellario in parola, acquisito agli atti, non sarebbe sufficientemente

aggiornato in quanto non indica che egli sarebbe stato nel frattempo prosciolto

da ogni accusa. Il certificato non riporta infatti le accuse penali a carico

dell'interessato, ma le decisioni emesse nei suoi confronti. Ritenuto inoltre

che l'estratto in parola concerne tutti i provvedimenti presi fino al novembre

2008.

e già cresciuti in giudicato, non si può certo ritenere che il medesimo non

possa più essere preso in considerazione.

Bisogna anche considerare che la Sezione dei permessi

e dell'immigrazione è venuta a conoscenza di questi precedenti penali soltanto nel

marzo 2009 a seguito della segnalazione da parte del Ministero pubblico. È chiaro che se l'autorità fosse stata al

corrente sin dall'inizio della lunga serie di condanne penali a carico dell'insorgente,

ben difficilmente gli avrebbe rilasciato un permesso di soggiorno. È vero che il cittadino comunitario non è

tenuto a fornire, se non espressamente richiesto, il suo certificato penale al

momento di chiedere il rilascio di un permesso di dimora. È però altrettanto vero che egli è tenuto

a informare l'autorità su tutto quanto è atto a determinare la decisione e non

è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente, con la dovuta

diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i fatti determinanti per la

concessione del permesso (STF 2A.511/2001 del 10 giugno 2002, consid. 3.1f.;

2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3d).

In siffatte circostanze, non vi è quindi dubbio

che, sottacendo di avere dei precedenti penali in Italia, RI 1 è pure venuto

meno ai suoi obblighi di informazione nei confronti dell'autorità.

4.2

Alla luce di quanto precede, emerge che

da parecchi anni ormai il ricorrente ha una predisposizione a delinquere e che

egli ha continuato con il suo modus vivendi anche in Svizzera e questo già dopo

appena due mesi dopo avere ottenuto il permesso di dimora.

In siffatte circostanze, si deve pertanto convenire

con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia

effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare la

revoca del suo permesso di dimora per ragioni di ordine pubblico.

5.

A questo

punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dal dipartimento.

RI 1 è stato posto al beneficio di un

permesso di dimora nel giugno 2007. Il suo soggiorno nel nostro paese va pertanto

considerato di breve durata. Occorre pure osservare che, durante questo breve

periodo, egli ha accumulato ingenti debiti: a suo carico risultano ben 29

attestati di carenza beni per complessivi fr. 58'067.25 e 23 esecuzioni aperte per

un totale di fr. 78'284.55 (v. estratto UE __________ del 21 ottobre 2009). In Italia

invece, dove ha risieduto e lavorato sino all'età di 48 anni prima di giungere

in Svizzera, possiede i suoi principali legami culturali, sociali e familiari: ne

discende che il suo rientro in patria è perfettamente esigibile.

Considerati i suoi precedenti penali e il

pericolo che egli rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, bisogna pertanto

concludere che la revoca del permesso di dimora a RI 1 è conforme al principio

della proporzionalità.

6.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali

invocate, revocando il permesso di dimora CE/AELS al ricorrente. Inoltre, la

decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento

che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza della misura intrapresa, per cui la medesima dev'essere

confermata.

7.

Il

ricorrente invoca la parità di trattamento, richiamandosi ad altri casi

analoghi sfociati in un semplice ammonimento.

Giova ricordare che il principio di legalità

dell'amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento e

che la parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo

soltanto in casi del tutto particolari (Max

Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, V. ed., N. 71 B i segg.). Ora, a

prescindere dal fatto che egli invoca tale violazione in maniera del tutto generica,

il richiamo a tale principio non permette comunque di giungere a conclusioni a

lui più favorevoli, in quanto non è in ogni caso dimostrata l'esistenza di una

prassi contraria alla legge che l'autorità di prime cure non intende abbandonare.

Di conseguenza, nemmeno un semplice

ammonimento può trovare applicazione nella presente fattispecie.

Nemmeno il principio della buona fede

tutelato dall'art. 9 Cost. appare violato nel caso concreto. Come è già stato

indicato nel considerando 4.1., l'autorità dipartimentale non avrebbe verosimilmente

concesso un'autorizzazione di soggiorno all'insorgente, se fosse stata al

corrente sin dall'inizio dei fatti per cui egli è stato in seguito condannato.

8.

Per

completezza, bisogna anche tenere presente che l'insorgente ha ottenuto il permesso

di soggiorno per svolgere un'attività lucrativa quale indipendente tramite la

società __________ di cui è titolare, società che è stata cancellata d'ufficio

dal registro di commercio il 27 febbraio 2009 per cessazione dell'esercizio. Ritenuto

che l'art. 23 OLCP dispone che il permesso di dimora CE/AELS può

essere revocato se non sono adempite le condizioni per il suo rilascio e che

l'insorgente aveva ottenuto l'autorizzazione di soggiorno a tale scopo, non è

dato di vedere come egli abbia ancora un interesse a conservare tale permesso anche

sotto questo profilo.

9.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I, nonché gli art. 9, 29

Cost.; 10 lett. a LALPS; 62 LStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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