52.2009.53
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23 aprile 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2009.53
Data decisione, Autorità:
23.04.2009, TRAM
Titolo:
Eccesso di velocità compiuto in Svizzera da un console onorario, inviato in Italia da uno Stato africano. L'interessato non gode dell'immunità dalla giurisdizione amministrativa e deve quindi scontare la revoca della patente di un mese inflittagli per l'infrazione medio grave commessa
IMPUNITÀ
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16b cpv. 1 let. a LCSTR
art. 16b cpv. 2 let. a LCSTR
Incarto/i n.
52.2009.53
Lugano
23 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2009 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 4 febbraio 2009 (n. 434) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 14 ottobre 2008 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per
la durata di un mese;
vista la risposta 3 marzo
2009 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 24 marzo 2009 del ricorrente
e della duplica 8 aprile 2009 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è un
cittadino italiano nato a __________ il __________. Beneficiario di un permesso
di domicilio C, dal 2006 abita in Ticino, ove svolge ufficialmente la professione
di finanziere.
Il nominato possiede una licenza di condurre svizzera. Nel 2005 è stato
ammonito dalle competenti autorità argoviesi (suo cantone di residenza all'epoca)
per aver infranto un limite di velocità. Il provvedimento è stato iscritto nel
registro automatizzato delle misure amministrative.
B. Il __________,
verso le ore 17.26RI 1RI 1ha circolato sull'autostrada A1 in territorio di __________
ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 134 km/h,
laddove vige un limite di 100 km/h.
A seguito di
questa infrazione commessa alla guida della vettura targata __________
intestata alla società __________, con ordinanza penale 9 aprile 2008 la Préfecture
du __________ lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 350.-. L'interessato
non ha impugnato tale sanzione, che è quindi passata in giudicato incontestata.
C. Informato
dell'apertura di un procedimento di revoca della licenza di condurre, RI 1 ha
fatto sapere alla Sezione della circolazione di essere console onorario della __________
in Italia (circoscrizione di Milano) e di godere quindi dell'immunità diplomatica
accordata dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche
del 18 aprile 1961 (Convenzione di Vienna; RS 0.191.01). A comprova del proprio
statuto, il console ha prodotto copia del suo passaporto diplomatico e di un
"ordine di missione" di durata indeterminata sul tragitto __________ rilasciatogli
dalla Presidenza della __________.
Attesa la
conclusione del procedimento penale, il 14 ottobre 2008 la Sezione della
circolazione ha nondimeno deciso di revocare la licenza di condurre di RI 1 per
la durata di un mese (dal 17 novembre al 16 dicembre 2008), autorizzando in
tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La
risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b
cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre
1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con
giudizio 4 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Dopo aver escluso che il ricorrente potesse
beneficiare dell'immunità diplomatica per il reato commesso durante un semplice
passaggio sul territorio di uno Stato terzo (art. 40 della Convenzione di
Vienna), il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della
risoluzione di multa emanata dalle autorità penali del Canton __________. Donde
l'assodata sussistenza di una infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b
LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di
un mese.
E. Contro il
predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ha riproposto in sostanza le
argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, ribadendo
che il 13 febbraio 2008 stava attraversando la Svizzera per motivi di servizio,
segnatamente per raggiungere Ginevra, prendere un aereo in direzione di Parigi
e da lì involarsi verso __________, capitale del suo Stato accreditante. A
mente dell'insorgente, i timbri apposti sul suo passaporto diplomatico comprovano
la sussistenza e la natura del viaggio che stava effettuando il giorno in cui
ha circolato a velocità eccessiva. A torto dunque le precedenti istanze gli
hanno negato la piena immunità diplomatica dalla giurisdizione amministrativa, garantitagli
dall'art. 31 della Convenzione di Vienna e già riconosciutagli senza problemi
da altri Paesi terzi nei quali ha commesso infrazioni alle norme della circolazione.
F. Il Consiglio
di Stato ha proposto di respingere il ricorso, annotando in particolare che dal
profilo dell'art. 40 della Convenzione di Vienna la controversa revoca non
impedisce al ricorrente il passaggio o il ritorno su territorio svizzero.
G. In sede di
replica l'insorgente ha ribadito che il corretto svolgimento della sua attività
diplomatica presuppone la totale immunità dalla giurisdizione amministrativa. La
Svizzera, quale Stato firmatario della Convenzione, deve senz'altro
concedergliela e mandarlo esente dalla revoca della patente, misura che limiterebbe
la sua libertà di movimento intralciando in modo insostenibile la missione
(ricerca di mezzi per sviluppare lo sfruttamento e l'industrializzazione di
minerali preziosi, semi-preziosi e altre risorse naturali sul mercato nazionale
ed internazionale) affidatagli dal Paese accreditante.
Con la duplica il Consiglio di Stato si è
riconfermato nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute senza
formulare ulteriori osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e
la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr
e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori
(art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Rifacendosi
al diritto internazionale, in questa sede il ricorrente rivendica nuovamente l'immunità
diplomatica negatagli dalle precedenti istanze.
2.1
La
materia è regolamentata dalla già citata Convenzione di Vienna, alla quale
hanno aderito numerosi Paesi - tra cui la __________, l'Italia e la Svizzera -
persuasi che una convenzione internazionale sulle relazioni, i privilegi e le
immunità diplomatiche avrebbe contribuito a favorire le relazioni amichevoli
tra i paesi. Privilegi e immunità diplomatiche, si precisa tuttavia nel
preambolo della Convenzione, volte non ad avvantaggiare persone singole, ma ad
assicurare l'adempimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche in
quanto rappresentanti degli Stati. In effetti, l'immunità personale è il
corollario dell'immunità di cui gode lo Stato straniero quando agisce iure
imperii. Quella accordata dalla Convenzione, codificando una consuetudine
del diritto internazionale, è pertanto un privilegio riconosciuto unicamente ai
magistrati e funzionari che stanno svolgendo una attività nell'interesse dello
Stato che rappresentano (cfr., sull'argomento, DTF 113 Ib 257 consid. 7).
2.2
La
Convenzione mira a regolamentare l'istituzione di relazioni diplomatiche e
l'invio di missioni diplomatiche tra gli Stati parte. Il suo art. 31 specifica
che l'agente diplomatico gode dell'immunità dalla
giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell'immunità
dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:
a. azione
reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario,
purché l'agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante
ai fini della missione;
b. azione
circa una successione cui l'agente diplomatico partecipi privatamente, e non in
nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore,
erede o legatario;
c. azione
circa un'attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall'agente
diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario.
La norma, come rettamente accertato dal Consiglio di Stato,
non è applicabile alla fattispecie, già solo perché la Svizzera non è lo Stato
accreditatario del ricorrente, console onorario in Italia.
2.3
In concreto, parrebbe invece pertinente l'art. 40 cpv. 1
della Convenzione, ai sensi del quale se l'agente diplomatico traversa il
territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un
visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad
assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese,
lo Stato terzo gli accorderà l’inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a
permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri
della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente
diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro
paese.
Secondo la Convenzione di Vienna sono quindi due, cumulativamente,
le condizioni preliminari affinché una persona possa invocare l'immunità mentre
transita sul territorio di un Paese terzo. Per cominciare, deve trattarsi di un
agente diplomatico regolarmente accreditato. Questo agente deve poi trovarsi nel
pieno esercizio delle proprie funzioni. Quanto all'ampiezza dell'immunità, stando
al tenore letterale dell'art. 40, essa va concessa unicamente nella misura
necessaria per permettere all'agente diplomatico di raggiungere il proprio
Stato accreditante o accreditatario.
2.4
RI 1 abita in Ticino, più precisamente
a __________, ove svolge ufficialmente la professione di finanziere a titolo
indipendente. Si proclama console onorario della __________ (Stato di invio) in
Italia (Stato di residenza) sulla scorta di un passaporto diplomatico che lo
indica come domiciliato a Como (posto consolare) e a Novate Mezzola. A
prescindere dall'apparente, inammissibile sussistenza di domicili plurimi in
Stati diversi, il suo statuto di console onorario non è però regolamentato
dalla Convenzione di Vienna invocata nel gravame, riservata alle missioni diplomatiche
in quanto tali, ma dall'apposita Convenzione di Vienna sulle relazioni
consolari del 24 aprile 1963 (RS 0.191.02) alla quale la __________ non sembra
aver aderito (cfr. lista degli Stati partecipanti allegata al testo italiano della
Convenzione pubblicata nella RS). Ad ogni buon conto, la Convenzione di Vienna
sulle relazioni consolari contiene una norma pressoché identica all'art. 40 cpv.
1.
della Convenzione sulle relazioni diplomatiche (trattasi dell'art. 54 cpv.
1), che torna tuttavia applicabile ai soli funzionari consolari di carriera,
mentre i funzionari consolari onorari come l'insorgente fruiscono di un
ordinamento particolare che non la contempla (vedi art. 58 Convenzione di
Vienna sulle relazioni consolari). Quale semplice console onorario, RI 1 non
beneficia quindi dell'immunità dalla giurisdizione amministrativa invocata nel ricorso
in relazione all'infrazione commessa in Svizzera (Stato terzo) il 13 febbraio
2008.
Neppure se fosse abilitato ad espletare atti diplomatici potrebbe
appellarsi con successo ai privilegi ed alle immunità diplomatiche (art. 17
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari).
D'altra parte, il ricorrente non può seriamente
sostenere che il 13 febbraio 2008 si trovava nell'esercizio delle proprie
funzioni consolari. Egli afferma che quel giorno doveva raggiungere Ginevra,
prendere un aereo in direzione di Parigi e da lì imbarcarsi per __________,
capitale del suo Stato accreditante (recte: di invio). Nessuno dei documenti
prodotti comprova tuttavia minimamente questa asserzione. I timbri apposti a
pag. 20 del passaporto diplomatico non dimostrano nulla. Il primo in alto è
illeggibile e il secondo attesta unicamente una partenza da __________ avvenuta
il 6 marzo 2008. Anche volendo accreditare la tesi dell'insorgente secondo cui
il primo timbro conferma l'arrivo nella capitale della __________ il 21
febbraio 2008, non è dato di comprendere quale attività consolare abbia svolto
l'interessato tra il 13 ed il 21 febbraio 2008. Di certo non ha passato tutto
quel tempo in viaggio di servizio per raggiungere il suo Stato di invio, salvo
ritenere che una trasferta in aereo da Ginevra a __________ via Parigi possa svolgersi
sull'arco di ben otto giorni ed il prologo di una siffatta spedizione contempli
una corsa in autostrada alla guida di una vetture intestata ad una società di Zurigo.
Come se non bastasse, l'"ordine di missione" rilasciatogli dalla
Presidenza della __________ lo copre soltanto sul tragitto __________.
Ne segue che in quanto volta ad ottenere
l'immunità diplomatica, non ammessa dalle precedenti istanze, l'impugnativa va
senz'altro respinta. Il fatto che in altre occasioni un simile beneficio gli
sia stato, a torto, accordato non è evidentemente di rilievo.
3.
Ai fini del presente giudizio resta soltanto da chiedersi se la durata
della revoca inflitta al ricorrente è stata commisurata correttamente.
3.1
Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave
colui che violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza
altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a
LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto,
la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16b
cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2
Secondo la giurisprudenza resa dal
Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in
autostrada di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità
e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr
(cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Indipendentemente dalle circostanze
concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato
un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della
patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 259
consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e
rinvii).
Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a
cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche
soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie
di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli
eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234
consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31 km/h
in autostrada costituisce un'infrazione medio grave da punire con una revoca
della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr) anche se
viene commesso in circostanze favorevoli.
3.3
Nel caso in esame,
dagli atti risulta che il 13 maggio 2008 RI 1 ha superato di 34
km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 100 km/h consentita
sulla autostrada A1 in territorio di __________. Egli ha dunque compromesso in
modo medio grave la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza
e degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 90 cifra 1 LCStr. Nel fissare in un
solo mese la revoca disposta nei confronti del ricorrente, la Sezione della
circolazione ha tuttavia omesso di considerare (art. 16 cpv. 3 LCStr):
·
l'effettiva importanza dell'eccesso di velocità
commesso, di appena 1 km/h al di sotto della soglia di gravità comportante per
legge una revoca di almeno tre mesi;
·
il precedente dell'insorgente, che nel 2005 -
sotto l'egida quindi del nuovo diritto - è già stato ammonito per aver circolato
a velocità eccessiva.
Se ne
deve concludere che il provvedimento di revoca tutelato dal Consiglio di Stato,
limitato al minimo previsto dall'art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr, non può
che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale siccome del tutto
favorevole al ricorrente.
4.
Stante
quanto precede, l'impugnativa deve essere senz'altro respinta.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1 segg. Convenzione di Vienna sulle relazioni
diplomatiche; 1 segg. Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari; 16, 16b,
32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giudizio di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
, .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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