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Decisione

52.2009.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 aprile 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è un

cittadino italiano nato a __________ il __________. Beneficiario di un permesso

di domicilio C, dal 2006 abita in Ticino, ove svolge ufficialmente la professione

di finanziere.

Il nominato possiede una licenza di condurre svizzera. Nel 2005 è stato

ammonito dalle competenti autorità argoviesi (suo cantone di residenza all'epoca)

per aver infranto un limite di velocità. Il provvedimento è stato iscritto nel

registro automatizzato delle misure amministrative.

B. Il __________,

verso le ore 17.26RI 1RI 1ha circolato sull'autostrada A1 in territorio di __________

ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 134 km/h,

laddove vige un limite di 100 km/h.

A seguito di

questa infrazione commessa alla guida della vettura targata __________

intestata alla società __________, con ordinanza penale 9 aprile 2008 la Préfecture

du __________ lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 350.-. L'interessato

non ha impugnato tale sanzione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

C. Informato

dell'apertura di un procedimento di revoca della licenza di condurre, RI 1 ha

fatto sapere alla Sezione della circolazione di essere console onorario della __________

in Italia (circoscrizione di Milano) e di godere quindi dell'immunità diplomatica

accordata dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche

del 18 aprile 1961 (Convenzione di Vienna; RS 0.191.01). A comprova del proprio

statuto, il console ha prodotto copia del suo passaporto diplomatico e di un

"ordine di missione" di durata indeterminata sul tragitto __________ rilasciatogli

dalla Presidenza della __________.

Attesa la

conclusione del procedimento penale, il 14 ottobre 2008 la Sezione della

circolazione ha nondimeno deciso di revocare la licenza di condurre di RI 1 per

la durata di un mese (dal 17 novembre al 16 dicembre 2008), autorizzando in

tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La

risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b

cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre

1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

D. Con

giudizio 4 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Dopo aver escluso che il ricorrente potesse

beneficiare dell'immunità diplomatica per il reato commesso durante un semplice

passaggio sul territorio di uno Stato terzo (art. 40 della Convenzione di

Vienna), il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della

risoluzione di multa emanata dalle autorità penali del Canton __________. Donde

l'assodata sussistenza di una infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b

LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di

un mese.

E. Contro il

predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente ha riproposto in sostanza le

argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, ribadendo

che il 13 febbraio 2008 stava attraversando la Svizzera per motivi di servizio,

segnatamente per raggiungere Ginevra, prendere un aereo in direzione di Parigi

e da lì involarsi verso __________, capitale del suo Stato accreditante. A

mente dell'insorgente, i timbri apposti sul suo passaporto diplomatico comprovano

la sussistenza e la natura del viaggio che stava effettuando il giorno in cui

ha circolato a velocità eccessiva. A torto dunque le precedenti istanze gli

hanno negato la piena immunità diplomatica dalla giurisdizione amministrativa, garantitagli

dall'art. 31 della Convenzione di Vienna e già riconosciutagli senza problemi

da altri Paesi terzi nei quali ha commesso infrazioni alle norme della circolazione.

F. Il Consiglio

di Stato ha proposto di respingere il ricorso, annotando in particolare che dal

profilo dell'art. 40 della Convenzione di Vienna la controversa revoca non

impedisce al ricorrente il passaggio o il ritorno su territorio svizzero.

G. In sede di

replica l'insorgente ha ribadito che il corretto svolgimento della sua attività

diplomatica presuppone la totale immunità dalla giurisdizione amministrativa. La

Svizzera, quale Stato firmatario della Convenzione, deve senz'altro

concedergliela e mandarlo esente dalla revoca della patente, misura che limiterebbe

la sua libertà di movimento intralciando in modo insostenibile la missione

(ricerca di mezzi per sviluppare lo sfruttamento e l'industrializzazione di

minerali preziosi, semi-preziosi e altre risorse naturali sul mercato nazionale

ed internazionale) affidatagli dal Paese accreditante.

Con la duplica il Consiglio di Stato si è

riconfermato nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute senza

formulare ulteriori osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e

la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr

e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori

(art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Rifacendosi

al diritto internazionale, in questa sede il ricorrente rivendica nuovamente l'immunità

diplomatica negatagli dalle precedenti istanze.

2.1

La

materia è regolamentata dalla già citata Convenzione di Vienna, alla quale

hanno aderito numerosi Paesi - tra cui la __________, l'Italia e la Svizzera -

persuasi che una convenzione internazionale sulle relazioni, i privilegi e le

immunità diplomatiche avrebbe contribuito a favorire le relazioni amichevoli

tra i paesi. Privilegi e immunità diplomatiche, si precisa tuttavia nel

preambolo della Convenzione, volte non ad avvantaggiare persone singole, ma ad

assicurare l'adempimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche in

quanto rappresentanti degli Stati. In effetti, l'immunità personale è il

corollario dell'immunità di cui gode lo Stato straniero quando agisce iure

imperii. Quella accordata dalla Convenzione, codificando una consuetudine

del diritto internazionale, è pertanto un privilegio riconosciuto unicamente ai

magistrati e funzionari che stanno svolgendo una attività nell'interesse dello

Stato che rappresentano (cfr., sull'argomento, DTF 113 Ib 257 consid. 7).

2.2

La

Convenzione mira a regolamentare l'istituzione di relazioni diplomatiche e

l'invio di missioni diplomatiche tra gli Stati parte. Il suo art. 31 specifica

che l'agente diplomatico gode dell'immunità dalla

giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell'immunità

dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:

a. azione

reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario,

purché l'agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante

ai fini della missione;

b. azione

circa una successione cui l'agente diplomatico partecipi privatamente, e non in

nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore,

erede o legatario;

c. azione

circa un'attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall'agente

diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario.

La norma, come rettamente accertato dal Consiglio di Stato,

non è applicabile alla fattispecie, già solo perché la Svizzera non è lo Stato

accreditatario del ricorrente, console onorario in Italia.

2.3

In concreto, parrebbe invece pertinente l'art. 40 cpv. 1

della Convenzione, ai sensi del quale se l'agente diplomatico traversa il

territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un

visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad

assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese,

lo Stato terzo gli accorderà l’inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a

permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri

della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente

diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro

paese.

Secondo la Convenzione di Vienna sono quindi due, cumulativamente,

le condizioni preliminari affinché una persona possa invocare l'immunità mentre

transita sul territorio di un Paese terzo. Per cominciare, deve trattarsi di un

agente diplomatico regolarmente accreditato. Questo agente deve poi trovarsi nel

pieno esercizio delle proprie funzioni. Quanto all'ampiezza dell'immunità, stando

al tenore letterale dell'art. 40, essa va concessa unicamente nella misura

necessaria per permettere all'agente diplomatico di raggiungere il proprio

Stato accreditante o accreditatario.

2.4

RI 1 abita in Ticino, più precisamente

a __________, ove svolge ufficialmente la professione di finanziere a titolo

indipendente. Si proclama console onorario della __________ (Stato di invio) in

Italia (Stato di residenza) sulla scorta di un passaporto diplomatico che lo

indica come domiciliato a Como (posto consolare) e a Novate Mezzola. A

prescindere dall'apparente, inammissibile sussistenza di domicili plurimi in

Stati diversi, il suo statuto di console onorario non è però regolamentato

dalla Convenzione di Vienna invocata nel gravame, riservata alle missioni diplomatiche

in quanto tali, ma dall'apposita Convenzione di Vienna sulle relazioni

consolari del 24 aprile 1963 (RS 0.191.02) alla quale la __________ non sembra

aver aderito (cfr. lista degli Stati partecipanti allegata al testo italiano della

Convenzione pubblicata nella RS). Ad ogni buon conto, la Convenzione di Vienna

sulle relazioni consolari contiene una norma pressoché identica all'art. 40 cpv.

1.

della Convenzione sulle relazioni diplomatiche (trattasi dell'art. 54 cpv.

1), che torna tuttavia applicabile ai soli funzionari consolari di carriera,

mentre i funzionari consolari onorari come l'insorgente fruiscono di un

ordinamento particolare che non la contempla (vedi art. 58 Convenzione di

Vienna sulle relazioni consolari). Quale semplice console onorario, RI 1 non

beneficia quindi dell'immunità dalla giurisdizione amministrativa invocata nel ricorso

in relazione all'infrazione commessa in Svizzera (Stato terzo) il 13 febbraio

2008.

Neppure se fosse abilitato ad espletare atti diplomatici potrebbe

appellarsi con successo ai privilegi ed alle immunità diplomatiche (art. 17

Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari).

D'altra parte, il ricorrente non può seriamente

sostenere che il 13 febbraio 2008 si trovava nell'esercizio delle proprie

funzioni consolari. Egli afferma che quel giorno doveva raggiungere Ginevra,

prendere un aereo in direzione di Parigi e da lì imbarcarsi per __________,

capitale del suo Stato accreditante (recte: di invio). Nessuno dei documenti

prodotti comprova tuttavia minimamente questa asserzione. I timbri apposti a

pag. 20 del passaporto diplomatico non dimostrano nulla. Il primo in alto è

illeggibile e il secondo attesta unicamente una partenza da __________ avvenuta

il 6 marzo 2008. Anche volendo accreditare la tesi dell'insorgente secondo cui

il primo timbro conferma l'arrivo nella capitale della __________ il 21

febbraio 2008, non è dato di comprendere quale attività consolare abbia svolto

l'interessato tra il 13 ed il 21 febbraio 2008. Di certo non ha passato tutto

quel tempo in viaggio di servizio per raggiungere il suo Stato di invio, salvo

ritenere che una trasferta in aereo da Ginevra a __________ via Parigi possa svolgersi

sull'arco di ben otto giorni ed il prologo di una siffatta spedizione contempli

una corsa in autostrada alla guida di una vetture intestata ad una società di Zurigo.

Come se non bastasse, l'"ordine di missione" rilasciatogli dalla

Presidenza della __________ lo copre soltanto sul tragitto __________.

Ne segue che in quanto volta ad ottenere

l'immunità diplomatica, non ammessa dalle precedenti istanze, l'impugnativa va

senz'altro respinta. Il fatto che in altre occasioni un simile beneficio gli

sia stato, a torto, accordato non è evidentemente di rilievo.

3.

Ai fini del presente giudizio resta soltanto da chiedersi se la durata

della revoca inflitta al ricorrente è stata commisurata correttamente.

3.1

Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave

colui che violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza

altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a

LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto,

la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16b

cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2

Secondo la giurisprudenza resa dal

Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in

autostrada di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità

e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr

(cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Indipendentemente dalle circostanze

concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato

un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della

patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 259

consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e

rinvii).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a

cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche

soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie

di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli

eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234

consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31 km/h

in autostrada costituisce un'infrazione medio grave da punire con una revoca

della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr) anche se

viene commesso in circostanze favorevoli.

3.3

Nel caso in esame,

dagli atti risulta che il 13 maggio 2008 RI 1 ha superato di 34

km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 100 km/h consentita

sulla autostrada A1 in territorio di __________. Egli ha dunque compromesso in

modo medio grave la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza

e degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 90 cifra 1 LCStr. Nel fissare in un

solo mese la revoca disposta nei confronti del ricorrente, la Sezione della

circolazione ha tuttavia omesso di considerare (art. 16 cpv. 3 LCStr):

·

l'effettiva importanza dell'eccesso di velocità

commesso, di appena 1 km/h al di sotto della soglia di gravità comportante per

legge una revoca di almeno tre mesi;

·

il precedente dell'insorgente, che nel 2005 -

sotto l'egida quindi del nuovo diritto - è già stato ammonito per aver circolato

a velocità eccessiva.

Se ne

deve concludere che il provvedimento di revoca tutelato dal Consiglio di Stato,

limitato al minimo previsto dall'art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr, non può

che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale siccome del tutto

favorevole al ricorrente.

4.

Stante

quanto precede, l'impugnativa deve essere senz'altro respinta.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1 segg. Convenzione di Vienna sulle relazioni

diplomatiche; 1 segg. Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari; 16, 16b,

32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giudizio di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

, .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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