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Decisione

52.2009.60

Trasformazione sostanziale di una stalla fienile in contrasto con il nuovo diritto

1 aprile 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti contestano in sostanza le

conclusioni alle quali è pervenuto il Governo, sottolineando come l'intervento

si limiti a recuperare una costruzione esistente, che ha da tempo perso la

funzione per la quale è stata a suo tempo edificata.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il vicino

opponente, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che

per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio si limita, dal canto suo, a

rinviare alle osservazioni presentate in prima istanza a difesa della licenza

accordata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 21

cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dei luoghi e dell'oggetto

della contestazione, oltre ad essere nota dalla precedente vertenza, emerge

chiaramente dai piani e dalle fotografie annesse alla domanda di costruzione.

La visita in luogo e l'assunzione di non meglio precisati testi, richieste

dagli insorgenti, non appaiono dunque atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza

di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

A norma dell'art. 39 RLE, riconducibile alla garanzia costitu-zionale

della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acqui-site, le costruzioni

esistenti in contrasto con il diritto entrato suc-cessivamente in vigore,

possono essere riparate e mantenute, e-sclusi i lavori di trasformazione

sostanziali. Trasformazioni di una certa importanza, soggiunge la norma,

possono nondimeno essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non

pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.

La trasformazione è sostanziale quando

modifica l'identità della costruzione dal profilo delle volumetrie,

dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni

sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto

con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi (STA 52.2008.70 del marzo 2008

consid. 2). I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti

caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della

natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze

che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati

contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (RDAT

1994-II n. 46; Adelio Scolari, Commentario,

IIa

ed., Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT, n. 515 seg.).

Nella valutazione dell'ammissibilità di interventi di

trasformazione di costruzioni esistenti in contrasto con il diritto posteriore

non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono comunque quegli

interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si prevalgono della tutela

delle situazioni acquisite per conseguire, grazie alle preesistenze difformi,

un risultato che l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere

(BEZ 2007, n. 18; Konrad Willi,

Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb

der Bauzone, Diss. Zurigo 2003, pag. 100).

3.

3.1. Nel

caso concreto, la tettoia applicata alla facciata sud della vecchia stalla fienile,

sorgendo ad una distanza di m 3.30 dal confine verso il fondo (part. 1851) del

resistente, non rispetta né la distanza minima (m 4.00) dal confine prescritta

dall'art. 54 NAPR, né la distanza minima (m 6.00), prescritta dall'art. 14 NAPR

verso edifici esistenti prima dell'entrata in vigore del piano regolatore

(marzo 1993). La difformità è importante soprattutto per rapporto alla distanza

fissata dall'art. 14 NAPR. La distanza mancante rappresenta infatti poco meno

della metà della distanza minima prescritta.

3.2

Anche il nuovo progetto, oltre al

cambiamento della destinazione, prevede di inserire nell'edificio esistente un

nuovo volume edilizio di entità più o meno equivalente, rispettoso della

distanza minima dai confini ovest e sud, nel quale troverebbero posto il locale

cucina e tre camere da letto dotate di servizi per ognuno dei due appartamenti.

Dalla stalla fienile ristrutturata verrebbero ricavati due ampi locali soggiorno

edificio e due spaziose camere matrimoniali. La differenza tra il primo ed il

secondo progetto è data essenzialmente dal fatto che invece di sopraelevare di

circa un metro il tetto dello stabile esistente, verrebbe abbassato in ugual

misura il pavimento del pianterreno e delle nuove solette.

Anche il nuovo progetto prevede di

conservare ben poco dello stabile esistente. Il tetto, malandato, verrebbe

interamente rimosso. La facciata nordest, lunga poco meno di 15 m, verrebbe

demolita su un fronte di una decina di metri, al fine di permettere di

inserirvi il nuovo volume. L'unica soletta esistente verrebbe a sua volta integralmente

rimossa, per realizzare le due nuove solette. Le facciate rimanenti, nella

misura in cui non verrebbero demolite, verrebbero comunque ampiamente ristrutturate,

modificando le aperture esistenti e praticandovene di nuove.

Già da questo profilo, considerati anche i

costi dell'intervento per rapporto al valore residuo della costruzione

esistente, continua ad apparire difficile sostenere che l'intervento rientri

nei limiti delle trasformazioni ammissibili secondo l’art. 39 RLE.

3.3

Decisiva, ai fini del giudizio di

conferma dell'inammissibilità dell'intervento, è comunque la prevista

trasformazione della tettoia situata di fronte alla casa del resistente, ad una

distanza dal confine (m 3.30) inferiore tanto a quella (m 4.00) dal confine prescritta

dall'art. 54 NAPR, quanto a quella (m 6.00) fissata dall'art. 14 NAPR verso

edifici preesistenti all'entrata in vigore del piano regolatore. L'integrazione

di questo manufatto, determinante dal profilo del giudizio sulla non conformità

della costruzione con il diritto entrato successivamente in vigore, va in ogni

caso configurata come un intervento di natura sostanziale. La chiusura con una

parete sul suo lato est, la realizzazione di una soletta intermedia per

ricavarne due locali e l'aggregazione di uno di essi nella camera da letto

prevista a pianterreno dell'edificio principale integrano gli estremi di un

intervento sostanziale poiché alterano in misura significativa l'identità

formale e sostanziale di questa parte della costruzione. Non possono essere

qualificate come una trasformazione priva di rilievo.

Considerato che il contrasto con il nuovo

diritto si concentra proprio su questo manufatto, è inevitabile concludere che l'intervento

travalichi i limiti delle trasformazioni di una certa importanza, ma non

sostanziali, che possono ancora essere autorizzate secondo l’art. 39 RLE perché

non pregiudicano l'interesse pubblico o quello dei vicini. Il pregiudizio per

il vicino qui resistente è dato proprio dall'eccessiva vicinanza del manufatto

alla sua casa d'abitazione. Non può dunque essere autorizzato un intervento che

si ripropone di consolidarlo e perpetuarlo.

La trasformazione della stalla-fienile in

disuso potrà semmai essere autorizzata demolendo la tettoia, in modo da

rimuovere il contrasto con il nuovo diritto. Modifica, questa, che non può tuttavia

essere imposta assoggettando la licenza a semplice condizione, poiché l'emendamento

del difetto presuppone una significativa rielaborazione di questa parte del

progetto.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a

carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 14, 54 NAPR di Castel

San Pietro ; 3, 18, 28; 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno fr.

1'500.- al resistente a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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