52.2009.60
Trasformazione sostanziale di una stalla fienile in contrasto con il nuovo diritto
1 aprile 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2009.60
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, TRAM
Titolo:
Trasformazione sostanziale di una stalla fienile in contrasto con il nuovo diritto
TRASFORMAZIONE
art. 39 LE
Incarto n.
52.2009.60
Lugano
1 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 febbraio 2009 di
RI 1
RI 2
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 4 febbraio 2009 del Consiglio di Stato
(n. 423) che annulla la licenza edilizia 4 novembre 2008, rilasciata loro dal
municipio di Castel San Pietro per ampliare e trasformare in casa d'abitazione
una vecchia stalla-fienile in disuso (part. 1852);
viste le risposte:
- 3 marzo 2009 di CO 1;
- 10 marzo 2009 del
Consiglio di Stato;
- 18 marzo 2009 del
municipio di Castel San Pietro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti RI 1 e RI 2 sono comproprietari di un vecchio edificio (part. 1852),
adibito un tempo a stalla e fienile ed attualmente utilizzato come deposito,
situato in località __________, nella zona residenziale R3.
Il 19 settembre 2007, il municipio aveva
rilasciato loro il permesso di ristrutturarlo, ampliarlo e trasformarlo in casa
d'abitazione. Il permesso, confermato dal Consiglio di Stato, è stato annullato
da questo Tribunale, che con sentenza del 26 marzo 2008 (n. 52.2008.70) ha
accolto il ricorso contro di esso inoltrato dal vicino opponente, proprietario
del fondo contermine verso ovest (part. 1603). La trasformazione è stata
considerata inammissibile, in quanto sostanziale, poiché comportava la
sopraelevazione dell'edificio esistente, posto ad una distanza di m 2.50 dal
confine comune, inferiore a quella (m 4.00) prescritta dall'art. 54 delle norme
di attuazione del piano regolatore (NAPR).
B. Il 24
luglio 2008, RI 1 e RI 2 hanno inoltrato al municipio una nuova domanda di costruzione,
che riprendeva a grandi linee il precedente progetto, rinunciando tuttavia alla
sopraelevazione.
1852
1603
m 3.30 N
1851
Nello stabile così ampliato verrebbero
ricavati due appartamenti contigui, distribuiti su tre piani abitabili.
A questa nuova domanda si è opposto il resistente
CO 1 comproprietario del fondo contermine verso sud (part. 1851), sul quale - a
confine - sorge una casa d'abitazione. L'opponente ha in particolare rilevato
che la tettoia annessa all'edificio da trasformare non rispetta la distanza
minima tra edifici.
Raccolto l'avviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 4 novembre 2008 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
C. Con
giudizio 4 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Riallacciandosi al precedente giudizio di
questo Tribunale, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento previsto
costituisse ancora una trasformazione sostanziale di un edificio esistente in
contrasto con le norme sulle distanze tra edifici, che travalicava i limiti
posti dall'art. 39 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9
dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1).
D. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza rilasciata loro dal municipio.
Fatti
I ricorrenti contestano in sostanza le
conclusioni alle quali è pervenuto il Governo, sottolineando come l'intervento
si limiti a recuperare una costruzione esistente, che ha da tempo perso la
funzione per la quale è stata a suo tempo edificata.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il vicino
opponente, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si limita, dal canto suo, a
rinviare alle osservazioni presentate in prima istanza a difesa della licenza
accordata.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 21
cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione, oltre ad essere nota dalla precedente vertenza, emerge
chiaramente dai piani e dalle fotografie annesse alla domanda di costruzione.
La visita in luogo e l'assunzione di non meglio precisati testi, richieste
dagli insorgenti, non appaiono dunque atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
A norma dell'art. 39 RLE, riconducibile alla garanzia costitu-zionale
della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acqui-site, le costruzioni
esistenti in contrasto con il diritto entrato suc-cessivamente in vigore,
possono essere riparate e mantenute, e-sclusi i lavori di trasformazione
sostanziali. Trasformazioni di una certa importanza, soggiunge la norma,
possono nondimeno essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non
pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
La trasformazione è sostanziale quando
modifica l'identità della costruzione dal profilo delle volumetrie,
dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni
sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto
con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi (STA 52.2008.70 del marzo 2008
consid. 2). I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti
caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della
natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze
che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati
contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (RDAT
1994-II n. 46; Adelio Scolari, Commentario,
IIa
ed., Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT, n. 515 seg.).
Nella valutazione dell'ammissibilità di interventi di
trasformazione di costruzioni esistenti in contrasto con il diritto posteriore
non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono comunque quegli
interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si prevalgono della tutela
delle situazioni acquisite per conseguire, grazie alle preesistenze difformi,
un risultato che l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere
(BEZ 2007, n. 18; Konrad Willi,
Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb
der Bauzone, Diss. Zurigo 2003, pag. 100).
3.
3.1. Nel
caso concreto, la tettoia applicata alla facciata sud della vecchia stalla fienile,
sorgendo ad una distanza di m 3.30 dal confine verso il fondo (part. 1851) del
resistente, non rispetta né la distanza minima (m 4.00) dal confine prescritta
dall'art. 54 NAPR, né la distanza minima (m 6.00), prescritta dall'art. 14 NAPR
verso edifici esistenti prima dell'entrata in vigore del piano regolatore
(marzo 1993). La difformità è importante soprattutto per rapporto alla distanza
fissata dall'art. 14 NAPR. La distanza mancante rappresenta infatti poco meno
della metà della distanza minima prescritta.
3.2
Anche il nuovo progetto, oltre al
cambiamento della destinazione, prevede di inserire nell'edificio esistente un
nuovo volume edilizio di entità più o meno equivalente, rispettoso della
distanza minima dai confini ovest e sud, nel quale troverebbero posto il locale
cucina e tre camere da letto dotate di servizi per ognuno dei due appartamenti.
Dalla stalla fienile ristrutturata verrebbero ricavati due ampi locali soggiorno
edificio e due spaziose camere matrimoniali. La differenza tra il primo ed il
secondo progetto è data essenzialmente dal fatto che invece di sopraelevare di
circa un metro il tetto dello stabile esistente, verrebbe abbassato in ugual
misura il pavimento del pianterreno e delle nuove solette.
Anche il nuovo progetto prevede di
conservare ben poco dello stabile esistente. Il tetto, malandato, verrebbe
interamente rimosso. La facciata nordest, lunga poco meno di 15 m, verrebbe
demolita su un fronte di una decina di metri, al fine di permettere di
inserirvi il nuovo volume. L'unica soletta esistente verrebbe a sua volta integralmente
rimossa, per realizzare le due nuove solette. Le facciate rimanenti, nella
misura in cui non verrebbero demolite, verrebbero comunque ampiamente ristrutturate,
modificando le aperture esistenti e praticandovene di nuove.
Già da questo profilo, considerati anche i
costi dell'intervento per rapporto al valore residuo della costruzione
esistente, continua ad apparire difficile sostenere che l'intervento rientri
nei limiti delle trasformazioni ammissibili secondo l’art. 39 RLE.
3.3
Decisiva, ai fini del giudizio di
conferma dell'inammissibilità dell'intervento, è comunque la prevista
trasformazione della tettoia situata di fronte alla casa del resistente, ad una
distanza dal confine (m 3.30) inferiore tanto a quella (m 4.00) dal confine prescritta
dall'art. 54 NAPR, quanto a quella (m 6.00) fissata dall'art. 14 NAPR verso
edifici preesistenti all'entrata in vigore del piano regolatore. L'integrazione
di questo manufatto, determinante dal profilo del giudizio sulla non conformità
della costruzione con il diritto entrato successivamente in vigore, va in ogni
caso configurata come un intervento di natura sostanziale. La chiusura con una
parete sul suo lato est, la realizzazione di una soletta intermedia per
ricavarne due locali e l'aggregazione di uno di essi nella camera da letto
prevista a pianterreno dell'edificio principale integrano gli estremi di un
intervento sostanziale poiché alterano in misura significativa l'identità
formale e sostanziale di questa parte della costruzione. Non possono essere
qualificate come una trasformazione priva di rilievo.
Considerato che il contrasto con il nuovo
diritto si concentra proprio su questo manufatto, è inevitabile concludere che l'intervento
travalichi i limiti delle trasformazioni di una certa importanza, ma non
sostanziali, che possono ancora essere autorizzate secondo l’art. 39 RLE perché
non pregiudicano l'interesse pubblico o quello dei vicini. Il pregiudizio per
il vicino qui resistente è dato proprio dall'eccessiva vicinanza del manufatto
alla sua casa d'abitazione. Non può dunque essere autorizzato un intervento che
si ripropone di consolidarlo e perpetuarlo.
La trasformazione della stalla-fienile in
disuso potrà semmai essere autorizzata demolendo la tettoia, in modo da
rimuovere il contrasto con il nuovo diritto. Modifica, questa, che non può tuttavia
essere imposta assoggettando la licenza a semplice condizione, poiché l'emendamento
del difetto presuppone una significativa rielaborazione di questa parte del
progetto.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 14, 54 NAPR di Castel
San Pietro ; 3, 18, 28; 31, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno fr.
1'500.- al resistente a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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