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Decisione

52.2009.72

Licenza edilizia. Distanze dal lago, dal bosco e indice di occupazione

17 giugno 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti, non vi fa alcun esplicito rinvio.

La locuzione dove non sia diversamente stabilito, come visto sopra, si

limita infatti a riservare alle singole zone la possibilità di fissare altri

parametri. Non porta ad altra conclusione il commento delle NAPR secondo cui le

distanze del lago sono state riprese dalla LRL, ritenuto che non ha

comunque valore di norma e che si presta peraltro ad interpretazioni diverse.

2.3. Ciò premesso, occorre ora stabilire il confine con il demanio pubblico

del lago sancito dall'art. 8 cpv. 1 NAPR, ovvero il limite da cui la

distanza di 5 m deve essere misurata.

2.3.1. Nel Cantone Ticino, il limite tra proprietà privata e demanio lacuale è

fissato dalla legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL

9.4.1.1.).

Per l'art. 4 LDP, le acque pubbliche comprendono l’alveo come pure le rive dei

laghi e dei corsi d’acqua (cpv. 1). I laghi ed i corsi d’acqua si estendono

sino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono la

fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione

acquatica (cpv. 2). Ove siano sistemati o corretti mediante opere conformi al

diritto edilizio, sono delimitati da queste ultime, che in ogni caso non fanno

parte delle acque pubbliche (cfr. cpv. 3). Le acque pubbliche che invadono le

proprietà private o di altri enti pubblici, conclude la norma (cpv. 4),

rimangono demaniali.

Secondo la legislazione cantonale, il limite demaniale è dunque innanzi tutto

definito dalla quota del massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie.

Limite, questo, che è stato fissato alla quota di m 194.5 s.l.m. per il lago

Verbano e alla quota di m 271.20 s.l.m. per il lago Ceresio (cfr. art. 2 cpv. 1

RDP). Il limite demaniale può estendersi oltre tale quota, laddove esista una

spiaggia ghiaiosa (arenile; cd. riva bianca) oppure quando la maggior

estensione sia comprovata da elementi di confine inequivocabili, come muri di

sostegno o recinzioni di antica data (cfr. art. 2 cpv. 2 RDP; Adelio Scolari, Aspetti della Legge sul

demanio pubblico del Cantone Ticino, in: Il Ticino e il diritto, Raccolta di

studi pubblicati in occasione delle Giornate dei giuristi svizzeri, Lugano

1997, pag. 608 seg.). Il limite può infine essere definito da opere di

sistemazione o correzione (ad es. opere di arginatura), che sono state autorizzate

come tali dall’autorità competente (cfr. art. 2 cpv. 3 RDP).

La legge precisa inoltre che le acque pubbliche che invadono la proprietà

privata rimangono demaniali (art. 4 cpv. 4 LDP), pur non potendosi, o non

potendosi ancora, parlare di perdita del fondo; ipotesi, questa, che si

presenta per esempio per chi forma un porto sul proprio terreno facendovi

penetrare le acque del lago o del fiume (messaggio n. 2808 del 17 aprile

1984 concernente la legge sul demanio pubblico in: RVGC, sessione autunnale

1985, pag. 1759). Il fronteggiante che scava nel suo terreno per far confluire

le acque (formando per esempio una darsena), non perde dunque la proprietà del

suo fondo (Scolari, op. cit., pag.

612). Il fronteggiante deve comunque accettare che le acque che invadono il suo

terreno restino pubbliche e come tali soggette ad autorizzazione in caso di uso

speciale (cfr. DTF 95 I 243 a cui rinvia anche il citato messaggio, consid. 2;

cfr. anche l'art. 11 cpv. 1 lett. d RDP che fissa una tassa annua variabile da

fr. 1.- a 2.- al mq per l'espansione di acqua in impianti edificati sulla proprietà

privata).

2.3.2. Nel caso concreto, il terreno della resistente (part. 2331) si affaccia

sul lago Verbano con una scarpata a scogliera che si riduce progressivamente, e

con una darsena, leggermente arretrata e addossata al confine con la proprietà RI

1 (part. 2301) ad un muro che si immerge nel lago per oltre 3 m rispetto al

filo esterno della darsena (cfr. planimetria del geometra revisore allegata

alla domanda di costruzione).

Secondo la mappa catastale, il confine del fondo corre per una decina di metri lungo

il filo esterno della scogliera, per poi staccarsi e raggiungere l'estremità

del muro immersa nel lago. La particella comprenderebbe pertanto anche uno

specchio d'acqua (ca. 15 mq) davanti alla darsena (cfr. citata planimetria).

Per determinare la distanza dal lago dell'edificio in questione, il progettista

non si è giustamente fondato sul confine risultante dal registro fondiario

(cfr. art. 6 cpv. 2 LDP), ma dalla quota del massimo spostamento delle acque

alle piene ordinarie (194.5 m/slm) tracciata dal geometra revisore in

collaborazione con l'Ufficio del demanio. Il limite, tracciato considerando

tale quota, collima sostanzialmente nella parte iniziale, verso la proprietà RI

Considerandi

2.

(part. 2300), con quella catastale, mentre arretra fino a ca. 3-4 m nella

parte restante, fino al limite esterno della copertura della darsena.

I ricorrenti contestano la definizione della quota in corrispondenza della

darsena. Tale limite, sostengono, dovrebbe estendersi anche all'interno del

manufatto, considerando l'effetto dell'esondazione nella darsena.

La censura non può essere accolta. La darsena presente sul terreno della

resistente deve infatti essere considerata con ogni evidenza come un manufatto

realizzato scavando il terreno di proprietà privata, permettendo alle acque

pubbliche di invaderla. Operazione, questa, che ai sensi di legge (art. 4 cvp.

4.

LDP e contrario) non ha comportato la perdita della proprietà del suolo allagato,

ma, semmai, solo l'assoggettamento dell'uso speciale delle acque ad

autorizzazione. Immune da violazione del diritto appare dunque la definizione

prevista dal progetto della distanza dal confine con il demanio pubblico ai

sensi dell'art. 8 cpv. 1 NAPR.

3.

Distanza dal bosco

3.1

Giusta l'art. 6 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998

(LCFo; RL 8.4.1.1), la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco è

fissata dal piano regolatore (cpv. 1), che non può comunque prevedere distanze

inferiori a 10 m (cpv. 2). L'art. 3.1 NAPR di Brissago stabilisce in effetti

una distanza minima di 10 m dal limite del bosco.

Le norme sulle distanze dal bosco, come rettamente rileva il Consiglio di

Stato, perseguono scopi di polizia edilizia e scopi di polizia forestale. Come

norme di polizia edilizia servono a proteggere le costruzioni dai pericoli

derivanti dalla caduta di alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra.

Come norme di polizia forestale mirano invece a salvaguardare l'area forestale

dagli inconvenienti derivanti da un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (FF

1988.

III 162; STA 52.2007.331 del 28 novembre 2007 consid. 3; Peter Hänni,

Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, IV ed., Berna 2002, 420

seg.).

3.2

L'art. 6 cpv. 3 LCFo permette tuttavia al

municipio di concedere deroghe sino a 6 m in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale. Per edifici e impianti, precisa l'art. 13 cpv. 2

del regolamento della LCFo del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 8.4.1.1.1), possono

essere concesse deroghe se, a causa delle caratteristiche del fondo, ne è

impedita un'utilizzazione razionale secondo le norme di zona. In quest'ordine

di idee, anche l'art. 3.2 NAPR permette al municipio di concedere deroghe al

fine di consentire l'effettiva edificabilità del fondo.

Le disposizioni sulla concessione di deroghe mirano ad attenuare il rigore

della legge, quando l'applicazione al caso particolare della regola che questa

sancisce non è giustificata dal profilo degli interessi tutelati (DTF 112 I b

53; RDAT I-1993 n. 39; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 2 LE n.

692.

seg.; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, V ed., Basel und Stuttgart 1976, n. 37 B I seg.). Riservato il caso in cui i presupposti per la concessione di deroghe

siano enumerati dal diritto positivo, oltre ad una base legale, la concessione

di deroghe presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale, tale da far

apparire eccessivo per rapporto all'interesse generale il sacrificio imposto al

singolo dall'applicazione rigorosa della legge. Se sia data una situazione eccezionale,

suscettibile di giustificare la concessione di deroghe, è essenzialmente

questione di diritto. Quali provvedimenti debbano essere adottati per mitigare

il rigore della legge in casi eccezionali è invece questione ampiamente rimessa

all'apprezzamento dell'autorità che concede la deroga. Riservata la latitudine

di giudizio che compete alle autorità decidenti nell'interpretazione dei

concetti giuridici indeterminati, l'esistenza di una situazione eccezionale è

pertanto esaminata liberamente da parte delle istanze di ricorso. L'estensione

della deroga può invece essere censurata da parte del Tribunale cantonale

amministrativo unicamente nella misura in cui integri gli estremi della

violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere (cfr. STA

52.2004.307

del 16 novembre 2004 consid. 2.2).

3.3

Nell'evenienza concreta, il fondo part. 2331 (di complessivi 846 mq),

interamente inserito nella zona edificabile, ha una forma rettangolare, ma la

parte superiore confinante con la strada è coperta da bosco, come risulta

dall'accertamento ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 della legge federale sulle

foreste del 4 ottobre 1991 (LFO; RS 921.0) approvato dal Consiglio di Stato con

risoluzione del 4 settembre 2001 (n. 4089). Ne discende che il limite inferiore

del terreno boschivo, nel punto più favorevole, dista meno di 18 m dal lago.

3.4

L'edificazione del fondo part. 2331 soggiace alla distanza di 10 m dal bosco prescritta dall'art. 6 NAPR, alla distanza dai confini di 5 m (art. 4 cpv. 1. lett. b

NAPR) e alla distanza di 5 m dal lago (art. 8 cpv. 1 NAPR).

La particolare conformazione del fondo, la distanza dal bosco, dai confini e

dal lago, limitano in misura incisiva le possibilità edificatorie. La parte

edificabile del fondo si riduce ad una fascia di terreno di esigua larghezza

(variabile da circa 1.7 m a 2.6 m) e lunga all'incirca 10 m, fermo restando comunque il rispetto dell'indice d'occupazione massimo.

I fattori oggettivi, che definiscono la situazione del fondo, permettono tutto

sommato di ritenere dati gli estremi per concedere una deroga.

Neppure i ricorrenti imputano l'attuale dimensione del fondo a frazionamenti

attuati in epoca recente o ad atti di disposizione imputabili alla sua

proprietaria o ai suoi immediati predecessori in diritto, circostanza che

potrebbe giustificare il diniego della deroga, nonostante una situazione eccezionale.

Il bosco, che copre buona parte del fondo della resistente, è di fatto un

elemento isolato di vegetazione forestale, a forma sostanzialmente quadrata con

una ventina di metri di lato, circondato da terreni edificabili, sui quali

sorgono tra l'altro le abitazioni dei ricorrenti, e delimitato a monte dalla

strada cantonale, sopra la quale si estende un'ampia zona edificabile. Anche

per rapporto all'ubicazione ed all'estensione dell'area forestale, la situazione

della particella presenta dunque connotazioni del caso eccezionale.

Tenuto conto della latitudine di giudizio di cui fruiscono le autorità

decidenti nell'interpretazione delle nozioni giuridiche indeterminate, fra le

quali rientra quella di caso eccezionale (Imboden/Rhinow,

op. cit., n. 66 B II; Scolari,

Diritto amministrativo, II ed., Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 396 seg.),

la valutazione della situazione del fondo della resistente operata dalla Sezione

forestale, e su questa scorta, dal municipio, appare tutto sommato sostenibile.

Il sacrificio che la proprietaria dell'edificando mappale sarebbe chiamata a

sopportare per rispettare la distanza di 10 m dal bosco appare eccessivo tanto per rapporto alle esigenze di tutela dell'area boschiva da costruzioni troppo vicine,

quanto dal profilo della salvaguardia della sua casa d'abitazione dagli

inconvenienti derivanti alle costruzioni da un'insufficiente distanza dal

bosco.

3.5

Resta da verificare se l'estensione della deroga sino alla distanza minima

ammissibile di 6 m dal limite del bosco proceda da un esercizio corretto del

potere d'apprezzamento, che deve essere riconosciuto alle autorità decidenti ai

fini dell'individuazione dei provvedimenti più idonei per rimediare

all'eccezionalità della situazione o se invece integri gli estremi di una

violazione del diritto per abuso di potere.

Ammessa l'eccezionalità della situazione che giustifica la concessione di una

deroga, la ricerca della distanza più confacente deve ottemperare alle esigenze

di protezione del bosco ed alla necessità di assicurare una ragionevole

utilizzazione del terreno.

Le soluzioni possibili in casi di questa

natura sono sempre numerose. I parametri che le determinano sono infatti

interdipendenti, cosicché modificandone uno, mutano anche gli altri. Occorre

dunque limitarsi a considerare le soluzioni più significative, che meglio

permettono di individuare quella più adeguata.

Ferme queste premesse, pur tenendo presente che questo Tribunale deve evitare

di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente,

limitandosi a verificare che la soluzione proposta non proceda da un abuso del

potere discrezionale, nel caso in esame va osservato che la domanda in oggetto

prevede la costruzione di una casa monofamiliare, con una deroga a 6 m che comporta una larghezza dell'edificio variabile tra m 5.72 e 6.61 e una forma trapezoidale

della sua pianta per poter raggiungere una superficie complessiva di circa una

sessantina di mq.

Considerati dunque gli sforzi profusi dalla proprietaria per conciliare le

proprie esigenze edificatorie alla conformazione del terreno e alle norme

legali, appare tutto sommato sostenibile autorizzare la costruzione, così come

è stata progettata, alla distanza di 6 m dal bosco. Entro questi limiti, l'apprezzamento dell'autorità non appare censurabile.

3.6

Non permettono di giungere ad altra conclusione i paventati rischi

accresciuti di caduta di alberi, in relazione anche ad una particolare

esposizione del fondo a eventi meteorologici estremi tipici delle rive

lacustri. Non appare censurabile, dal punto di vista dell'esercizio corretto

del potere d'apprezzamento, la concessione di una deroga che implichi pure,

nell'ambito della ponderazione dei contrapposti interessi, l'assunzione di un

eventuale rischio accresciuto di caduta di alberi di grandi dimensioni. Un tale

rischio non sarebbe comunque scongiurato neppure con un arretramento di

ulteriori 4 m, e la problematica è peraltro analoga a quella delle alberature

di una certa rilevanza presenti in parchi e giardini, che per la loro natura

non fanno parte della superficie forestale, altrettanto bisognose di cura e

attenzione specifica. I ricorrenti non apportano peraltro alcun elemento che

permetta di ritenere verosimile che un eventuale abbattimento di singoli alberi

a rischio accresciuto di caduta debba essere ritenuto in contrasto con

l'obbligo di conservazione della foresta.

4.

Superficie edificata

4.1

L'indice di occupazione (i.o.) è il rapporto espresso in percento tra la

superficie edificata e la superficie edificabile del fondo (art. 37 cpv. 1 LE).

La superficie edificata, precisa l’art. 38 cpv. 3 LE, è la proiezione

orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici

principali ed accessori. Non tutta la proiezione orizzontale degli edifici è

comunque conteggiata quale superficie edificata. Dal computo, l'art. 38 cpv. 3

LE esclude infatti alcune parti, quali i cornicioni, le gronde e le pensiline

d'ingresso aperte, ovvero parti di costruzione che determinano ingombri

trascurabili. Non conteggiata quale superficie edificata, secondo l'art. 38

cpv. 3 LE, è anche la superficie delle autorimesse interrate, sporgenti dal

terreno naturale al massimo su un lato ed aventi una copertura praticabile,

ricoperta di vegetazione. Secondo la ratio legis della norma vanno

escluse dal computo anche le autorimesse che non sporgono dal terreno perché

sono state interrate mediante sistemazione ammissibile del terreno (cfr. STA

52.2002.435

del 28 aprile 2003 consid. 4; Scolari,

Commentario, ad art. 38 n. 1138).

Decisivo ai fini del computo è l'ingombro rappresentato dalla costruzione. Le

costruzioni che non sporgono dal terreno, qualunque sia la loro destinazione

d'uso, non sono dunque mai computabili (Adelio

Scolari, Commentario, ad art. 38 LE, n. 1137). Salvo diversa

disposizione del PR, sono considerate sotterranee e quindi non soggette alle

distanze dal confine rispettivamente al computo della superficie edificata, in

quanto non determinanti ingombro, le costruzioni che sporgono dal terreno meno

di m 1.50 (cfr. art. 42 cpv. 1 RLE; STA 52.2007.410-414 del 31 gennaio 2008

consid. 3; STA 52.2002.435 del 28 aprile 2003 consid. 4).

4.2

Nella zona residenziale in riva al lago, l'art. 24 cpv. 2 NAPR specifica

che la superficie edificata non deve superare il 20% della superficie

edificabile.

4.3

Nel caso concreto, il calcolo dell'i.o. allegato alla domanda di

costruzione dà atto di una superficie edificabile del fondo di 398 mq, ovvero

della superficie del fondo risultante dal registro fondiario (846 mq) dedotta

la superficie del bosco (448 mq).

Tenuto conto della superficie dell'edificio progettato (60.60 mq) e di una

cabina (11 mq) esistente sul fondo, stando al progetto la superficie edificata

massima (79.6 mq) sarebbe rispettata.

A torto. Contrariamente a quanto afferma la resistente, nell'i.o. andava

conteggiata anche la superficie occupata dalla darsena (34 mq). Dai piani è in

effetti possibile dedurre che la copertura della darsena sporge su almeno due

lati (sudest e sudovest) per almeno m 2.50 – rispettivamente m 3.50, incluso il

parapetto della terrazza sovrastante – dalla quota del lago rilevata dal geometra

(194.5 m/slm), nonché dalla quota del terreno sistemato a pianerottolo della

scala (lato sudovest), con la quale sostanzialmente coincide (cfr. ad es. piano

facciate nordest e sudest). Stando così le cose, è certo che la darsena non può

in nessun caso essere paragonata ad un'autorimessa interrata ai sensi dell'art.

38.

cpv. 3 LE in quanto sporgente dal terreno naturale al massimo su di un lato (cfr.

in tal senso anche STA 52.1995.483 del 27 marzo 1996 consid. 4.5), rispettivamente

ad una costruzione sotterranea, sporgente dal terreno meno di m 1.50.

Da respingere sono invece le doglianze dei ricorrenti per rapporto al calcolo

della superficie edificata dell'edificio (60.6 mq), di cui non vi è motivo di

dubitare. Le loro congetture si fondano peraltro sulla superficie del piano

interrato, che non è in ogni caso determinante.

Stando così le cose, tenuto conto del calcolo aggiornato della superficie

edificata complessiva (60.6 + 11 + 34 = 105.6 mq), il progetto non rispetta

quella massima (79.6 mq) prescritta dall'art. 24 cpv. 2 NAPR e come tale non

può essere autorizzato.

5.5.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve

dunque essere accolto e il giudizio governativo annullato, assieme alla licenza

edilizia rilasciata dal municipio.

5.2

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm), a

valere per entrambe le istanze, sono poste a carico della resistente, secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38a LE; 1, 4 LDP; 5bis, 9 LRL; 6

LCFo; 42 RLE; 2 RDP; 13 RLCFo; 8, 24 NAPR di Brissago; 3, 13, 18, 28, 31, 46,

60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate la

decisione 18 febbraio 2009 del Consiglio di Stato (n. 715) e la licenza

edilizia 13 dicembre 2008 rilasciata dal municipio di Brissago a CO 1.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.-, è a carico della resistente CO 1, la quale

rifonderà ai ricorrenti RI 1 e RI 2 complessivi fr. 2'000.-, a titolo di

ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

,

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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