52.2009.73
Polizia del fuoco
30 aprile 2009Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2009.73
Data decisione, Autorità:
30.04.2009, TRAM
Titolo:
Polizia del fuoco
POLIZIA DEL FUOCO
art. 41 LE
Incarto n.
52.2009.73
Lugano
30 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 marzo 2009 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 18 febbraio 2009 del Consiglio di Stato
(n. 694) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la licenza edilizia 9 giugno 2008 rilasciata dal municipio di Morbio
Inferiore a CO 2 e CO 3 per la formazione di un pergolato con grill (part.
1543);
viste le risposte:
- 17 marzo 2009 del
Consiglio di Stato;
- 20 marzo 2009 di CO 2 e CO
3;
- 2 aprile 2009 dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio;
- 1° aprile 2009 del
municipio di Morbio Inferiore;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29
aprile 2008 CO 2 e CO 3 hanno chiesto, sotto forma di notifica, al municipio di
Morbio Inferiore il permesso di costruire accanto alla loro casa d'abitazione
(part. 1543), ad una distanza di m 0.25 dal confine con il fondo dei ricorrenti
RI 1 (part. 492), un pergolato di m 4.50 x 2.70, alto m 2.30, un grill
(composto da un lavello, griglia e due piastre per cottura elettrica), di m
3.00 x 1.00, alto m 2.00, dotato di cappa aspirante ed altri manufatti (cuccia
per cane e deposito attrezzi), che qui non interessano.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui
ricorrenti, contestando soltanto il grill, per gli inconvenienti derivanti dal
fumo, dal rumore della cappa aspirante e dal calore sprigionato verso la siepe
di lauroceraso piantata lungo il confine della loro proprietà.
Con decisione 9 giugno 2009 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione di edificare i
manufatti a confine o a 25 cm dal confine, di insonorizzare la cappa aspirante
in modo da rispettare il valori di pianificazione della zona e di rispettare le
raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente riguardanti l'emissione di
fumi.
B. Con
giudizio 16 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il
ricorso inoltrato dai vicini opponenti contro la predetta licenza, subordinando
la licenza alle ulteriori condizioni fissate dai Servizi generali del
Dipartimento del territorio ed alla certificazione di un tecnico riconosciuto
della polizia del fuoco che attesti il rispetto delle prescrizioni antincendio.
Dopo aver illustrato la nozione di
costruzione accessoria, il Governo ha in primo luogo ritenuto che la pergola,
correttamente autorizzata in via di semplice notifica, non prestasse il fianco
a critiche. Anche il grill, ha poi aggiunto, sarebbe una costruzione
accessoria. Esso avrebbe dovuto tuttavia essere sottoposto per avviso
all'autorità cantonale, in quanto richiamante l'applicazione di leggi di
competenza di quest'ultima. Trattandosi di un difetto sanabile, l'Esecutivo
cantonale ha quindi raccolto l'avviso mancante del Dipartimento del territorio,
confermando la licenza alle condizioni supplementari di cui si è detto sopra.
C. Contro il
predetto giudizio, RI 1 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alla licenza in quanto riferita alla pergola
ed al grill.
Gli insorgenti contestano anzitutto la
sanatoria del difetto procedurale riscontrato dal Consiglio di Stato, rilevando
che le opere non sono state modinate. Violazione, questa, che non sarebbe
sanabile. Contestano inoltre l'addebito di metà della tassa di giustizia.
Proseguendo, i ricorrenti negano poi che la
pergola ed il grill, da considerare come un tutt'uno, possano essere
qualificati come costruzione accessoria. Si tratterebbe di una costruzione
adibita a cucina, che non può essere considerata tale. La costruzione, soggiungono,
non potrebbe inoltre sorgere a confine, ma dovrebbe rispettare una distanza
minima di 3.00 m.
In conclusione, RI 1 contestano infine la
condizione apposta dall'Ufficio domande di costruzione (UDC) con riferimento
alla distanza del grill dalla siepe esistente a confine, asserendo che dalle
direttive non si può dedurre a quale distanza il manufatto finirebbe per essere
collocato.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i
beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
L'UDC conferma dal canto suo la correttezza
delle condizioni imposte con riferimento alla polizia del fuoco.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo
contermine e già opponenti, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo,
art. 46 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
(LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti.
La visita in luogo sollecitata dall'insorgente non appare dunque atta a procurare
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Modinatura
2.1. Secondo l'art. 6 cpv. 2 LE, le
mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere
adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.
La modinatura costituisce una forma di
pubblicità supplementare della domanda di costruzione, che va ad aggiungersi a
quella costituita dalla pubblicazione della domanda all'albo comunale e della
notifica dell'avviso di pubblicazione ai proprietari confinanti.
Carenze della modinatura possono
giustificare l'annullamento soltanto se hanno impedito l'esercizio del diritto
di opposizione o di ricorso.
2.2. In concreto, le carenze lamentate dagli
insorgenti, assistiti da un architetto, in relazione alla modinatura dei
manufatti in contestazione non hanno minimamente ostacolato l'esercizio dei
diritti di difesa. I piani agli atti, minuziosi e precisi, fornivano tutte le
informazioni necessarie per un'adeguata tutela dei loro interessi. Non si vede
proprio cosa avrebbero ancora potuto dedurre dalla modinatura della pergola e
del piccolo grill.
3.Natura accessoria delle opere
3.1. Giusta l'art. 8.6 delle norme di
attuazione del piano regola-tore (NAPR) di Morbio Inferiore, si ritengono
accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale, che:
-
non siano destinate all'abitazione o al lavoro e
che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale;
-
non siano adibiti a deposito di materiali
destinati al commercio o per lavorazione artigianale o industriale;
-
non siano più alte di m 3 e non superino la
lunghezza di m 10 per lato della particella.
Le costruzioni accessorie, soggiunge l'art.
9.3 NAPR, possono sorgere a confine o ad una distanza minima di m 1.50 dal confine.
Devono inoltre rispettare determinate distanze minime da edifici esistenti su
fondi confinanti.
Per principio, si considerano accessorie le
costruzioni al servizio di un edificio principale, che non sono utilizzate per
l'abitazione o per il lavoro. Per beneficiare delle minori distanze prescritte
dalla norma, le costruzioni accessorie devono essere prive di una destinazione
autonoma e porsi in un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla
costruzione principale (RDAT II-1994 n. 51 e 52; 1986 n. 39, 1985 n. 61, 1978,
n. 52; Adelio Scolari,
Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 11 LE n. 849 seg.).
Un edificio è destinato all'abitazione
quando permette alle persone di risiedervi, temporaneamente o in modo durevole,
soggiornando al suo interno, al riparo dalle intemperie, per trascorrere il
tempo libero da impegni di lavoro, per riposarsi e ristorarsi. La funzione
residenziale si manifesta sotto molteplici aspetti e comprende diverse
attività, tipiche della vita domestica. Per essere considerato idoneo all'abitazione
l'edificio deve quindi essere convenientemente strutturato e disporre di un minimo
di impianti di servizio che permettano di far fronte alle esigenze dei suoi
utenti in fatto di riposo, di ristorazione (cucina) e di cura dell'igiene
(bagno/WC; (STA n. 52.2001.329 del 17 luglio 2001 consid. 2).
3.2. Nell'evenienza concreta, non si può
ragionevolmente negare che la pergola e l'attiguo grill prefigurino costruzioni
accessorie. Pretendere che l'insieme delle due opere costituisca una cucina
paragonabile a quella di un'abitazione appare del tutto fuori luogo. La
pergola, priva di copertura ed aperta sui quattro lati, non offre in effetti
alcun riparo contro le intemperie. Serve soltanto a sorreggere la vegetazione
che dovrebbe ombreggiare il tavolo e le panche sottostanti. Tanto meno serve
all'abitazione il grill che verrebbe collocato accanto alla pergola.
Poste al servizio della casa d'abitazione
dei resistenti, prive di una destinazione abitativa o lavorativa e contenute
nelle dimensioni massime fissate dall'art. 8.6 NAPR, le opere in contestazione vanno
senz'ombra di dubbio qualificate come costruzioni accessorie.
4.Procedura di rilascio della licenza
4.1. Giusta l'art. 11 cpv. 1 LE, la
procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali
lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione,
del volume e dell'aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento
delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone
edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno, demolizione di fabbricati.
Per l'art. 6 cpv. 1 n. 3 del regolamento di
applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1),
nella zona edificabile sono soggetti alla procedura della notifica, le costruzioni
accessorie, le costruzioni elementari e le pergole. Il municipio, soggiunge il
cpv. 2 della norma, non può tuttavia autorizzare, lavori di nessun genere
inerenti progetti comportanti l'applicazione di leggi rimesse al giudizio
dell'autorità cantonale (allegato 1) senza il benestare di quest'ultima.
4.2. In concreto, la pergola non richiama
l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità cantonale. Poteva
dunque essere autorizzata mediante procedura di notifica.
Il grill è invece assoggettato a norme,
quali quelle della legislazione ambientale o della polizia del fuoco, la cui
applicazione compete all'autorità cantonale. Non poteva dunque essere autorizzata
senza aver raccolto l'avviso del Dipartimento del territorio.
Il Consiglio di Stato, ravvisato il difetto
procedurale, l'ha sanato, acquisendo l'avviso mancante.
La sanatoria, diligente ed accurata, operata
dal Consiglio di Stato nell'ambito della procedura di ricorso, merita di essere
pienamente condivisa. Non presta il fianco a critica alcuna. Le contestazioni
sollevate al riguardo dai ricorrenti, che hanno potuto compiutamente far valere
Fatti
i loro diritti anche in relazione alle prescrizioni di diritto cantonale e
federale, sono prive di qualsiasi fondamento. Non v'è invero chi non veda come
l'annullamento della licenza e la ripetizione della procedura di rilascio del
permesso nella forma ordinaria non avrebbe procurato ai ricorrenti alcun vantaggio.
5.Distanze dal confine
5.1. A norma dell'art. 9.3 NAPR, le
costruzioni accessorie possono sorgere a confine o ad una distanza minima di m
1.50 dallo stesso. Verso edifici principali esistenti su fondi confinanti, devono
rispettare una distanza minima di 3.00 o 4.00 m a seconda che abbiano o meno
aperture. Verso altri edifici esistenti su fondi confinanti possono sorgere in
contiguità o a m 1.50.
5.2. La licenza in contestazione autorizza
la costruzione della pergola e del grill sul confine verso il fondo dei
ricorrenti o a m 1.50 dallo stesso. La decisione è immune da violazioni del
diritto. Sul fondo dei ricorrenti non esistono infatti altri edifici ad una distanza
inferiore di 3.00 m dal confine.
Verso la siepe di lauroceraso, che delimita
il confine del fondo dei ricorrenti, né la pergola, né il grill devono
rispettare particolari distanze. Contrariamente a quanto sembrano ritenere gli
insorgenti, la siepe non è infatti assimilabile ad un edificio.
6. Polizia
del fuoco
6.1. Secondo l'art. 41d cpv. 1 LE, per la
prevenzione e la sicurezza contro gli incendi devono essere applicate le norme
tecniche fissate dal Consiglio di Stato. Le domande di costruzione per edifici
di uso collettivo, quali istituti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori
e sale di svago, come pure quelle concernenti edifici o di grande mole, costruzioni
sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, soggiunge la norma
(cpv. 3), devono essere corredate da un attestato che certifichi la conformità
del progetto con le norme tecniche applicabili allestito da un tecnico
abilitato. Le domande di costruzione per le altre opere edilizie non devono
invece essere accompagnate da un simile attestato. Il progettista è tuttavia
tenuto a presentare un certificato di collaudo prima dell'uso dell'edificio o
dell'impianto (cpv. 4). Il progettista è personalmente responsabile del
rispetto delle prescrizioni (art. 41e LE).
Dall'art. 41d cpv. 2 e 3 LE, si evince che
in sede di rilascio del permesso di costruzione l'autorità di polizia edilizia
è tenuta a verificare il rispetto delle prescrizioni antincendio soltanto nei
casi elencati dal cpv. 2. Negli altri casi (cpv. 3), l'ossequio di tali prescrizioni
non è esaminato preventivamente, ma è lasciato alla responsabilità del
progettista, che è tenuto a presentare un certificato di collaudo prima
dell'uso dell'opera o della messa in esercizio dell'impianto.
6.2. In sede di preavviso a posteriori,
l'UDC ha imposto il rispetto della direttiva antincendio "Impianti
termotecnica DA 25-03" (in particolare le cifre 4.1.12 e 4.1.13)
dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio,
dichiarate applicabili dall’art. 44c del regolamento di applicazione della
legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). Nel caso in cui non
fosse possibile rispettare le distanze di sicurezza, ha precisato l'UDC, devono
Considerandi
essere adottate misure di compensazione sostitutive. La direttiva 4.1.12,
richiamata dall'UDC, regola le caratteristiche (materiali e dimensioni) delle
pareti situate dietro gli impianti di combustione. La direttiva seguente
(4.1.13) stabilisce invece le distanze di sicurezza degli impianti termotecnici
da tutti i materiali combustibili. Per impianti omologati AICAA valgono le distanze di sicurezza indicate nell'omologazione stessa
(cpv. 2). Per impianti non omologati valgono invece valgono invece distanze
graduate in ragione di m 0.10 ogni 100° C di temperatura superficiale
dell'impianto (cpv. 3), che possono essere dimezzate installando una parete
incombustibile con uno spessore minimo di 60 mm (cpv. 5).
Gli insorgenti lamentano l'imprecisione dell'avviso
dell'UDC, che non permetterebbe loro di comprendere a che distanza dal confine
l'impianto può trovare ubicazione. L'eccezione va disattesa. Per edifici e
impianti che non ricadono sotto l'art. 42d cpv. 2 LE, la legge non prevede
infatti una verifica preventiva del rispetto delle prescrizioni antincendio. L'ossequio
di tali prescrizioni è verificato soltanto attraverso l'obbligo di presentare
al municipio un certificato di collaudo prima dell'uso (art. 41d cpv. 4 LE). Atto,
che i ricorrenti potranno semmai ulteriormente contestare.
A scanso di ulteriori contestazioni,
considerato che per l'art. 9.3 NAPR il grill deve sorgere a confine (o a m 1.50
dallo stesso), ma che per la direttiva antincendio 4.1.13 cpv. 3 l'impianto deve
rispettare una distanza dalla siepe pari a m 0.10 ogni 100° C di temperatura
superficiale, si giustifica comunque assoggettare la licenza all'ulteriore
condizione di costruire tra il confine ed il grill una parete in muratura, di
dimensioni pari a quelle del grill, spessa quanto occorre al fine di rispettare
la suddetta prescrizione antincendio. Limite, questo, entro il quale il ricorso
può essere parzialmente accolto.
7.
Tassa di
giustizia e ripetibili
7.1
Per l'art. 28 LPamm, il Consiglio di
Stato condanna la parte soccombente al pagamento di una tassa di giustizia
commisurata in funzione del valore della lite e del dispendio lavorativo occasionato
all'autorità dal ricorso infondato o dalla resistenza ad un ricorso fondato. La
parte soccombente è altresì condannata a rifondere alla controparte
un'indennità per le spese sostenute per tutelare i suoi interessi (art. 31
LPamm).
7.2
In concreto, il Consiglio di Stato ha
suddiviso la tassa di giustizia di fr. 600.- in parti uguali fra i ricorrenti e
i resistenti. Non ha inoltre assegnato ripetibili, reputandole compensate.
I ricorrenti contestano la suddivisione
della tassa di giustizia e la mancata assegnazione di ripetibili. A prescindere
dalla modicità della tassa applicata, largamente insufficiente a coprire i
costi occasionati dalla vertenza tra vicini, che per l'eccedenza (valutabile in
almeno un migliaio di franchi) devono essere ingiustamente sopportati da tutta
la collettività, la contestazione è priva di qualsiasi fondamento, poiché maggiormente
soccombenti erano semmai i ricorrenti, che avevano chiesto l'annullamento
dell'intera licenza e se la sono invece vista confermare con l'aggiunta di due
piccole clausole accessorie.
Analoghe considerazioni valgono per quanto
attiene alle ripetibili, che nella misura in cui non risultavano compensate
avrebbero dovuto essere poste a carico dei ricorrenti.
8.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, riformando
il giudizio impugnato nel senso che la licenza è confermata all'ulteriore condizione
fissata dal considerando 6.2.
Lo scarsissimo successo dell'impugnativa non
giustifica una modifica della modesta tassa di giustizia applicata dal
Consiglio di Stato. Per lo stesso motivo, la tassa di giustizia del presente giudizio
è posta interamente a carico dei ricorrenti, prescindendo da un prelievo a
carico dei resistenti.
Nella misura in cui non sono compensate le
ripetibili sono addebitate ai ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 21, 41d LE; 4, 6 RLE; 8.6, 9.3 NAPR
di Morbio Inferiore; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 18 febbraio 2009 del
Consiglio di Stato (n.694) è confermata e riformata nel senso che
1.2. la licenza edilizia 9 giugno 2008 è
subordinata all'ulteriore condizione di costruire tra il confine ed il grill una parete in muratura, di
dimensioni pari a quelle del grill, spessa quanto occorre al fine di rispettare
la direttiva DA 25-05 4.1.13.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno
identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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