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Decisione

52.2009.73

Polizia del fuoco

30 aprile 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i loro diritti anche in relazione alle prescrizioni di diritto cantonale e

federale, sono prive di qualsiasi fondamento. Non v'è invero chi non veda come

l'annullamento della licenza e la ripetizione della procedura di rilascio del

permesso nella forma ordinaria non avrebbe procurato ai ricorrenti alcun vantaggio.

5.Distanze dal confine

5.1. A norma dell'art. 9.3 NAPR, le

costruzioni accessorie possono sorgere a confine o ad una distanza minima di m

1.50 dallo stesso. Verso edifici principali esistenti su fondi confinanti, devono

rispettare una distanza minima di 3.00 o 4.00 m a seconda che abbiano o meno

aperture. Verso altri edifici esistenti su fondi confinanti possono sorgere in

contiguità o a m 1.50.

5.2. La licenza in contestazione autorizza

la costruzione della pergola e del grill sul confine verso il fondo dei

ricorrenti o a m 1.50 dallo stesso. La decisione è immune da violazioni del

diritto. Sul fondo dei ricorrenti non esistono infatti altri edifici ad una distanza

inferiore di 3.00 m dal confine.

Verso la siepe di lauroceraso, che delimita

il confine del fondo dei ricorrenti, né la pergola, né il grill devono

rispettare particolari distanze. Contrariamente a quanto sembrano ritenere gli

insorgenti, la siepe non è infatti assimilabile ad un edificio.

6. Polizia

del fuoco

6.1. Secondo l'art. 41d cpv. 1 LE, per la

prevenzione e la sicurezza contro gli incendi devono essere applicate le norme

tecniche fissate dal Consiglio di Stato. Le domande di costruzione per edifici

di uso collettivo, quali istituti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori

e sale di svago, come pure quelle concernenti edifici o di grande mole, costruzioni

sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, soggiunge la norma

(cpv. 3), devono essere corredate da un attestato che certifichi la conformità

del progetto con le norme tecniche applicabili allestito da un tecnico

abilitato. Le domande di costruzione per le altre opere edilizie non devono

invece essere accompagnate da un simile attestato. Il progettista è tuttavia

tenuto a presentare un certificato di collaudo prima dell'uso dell'edificio o

dell'impianto (cpv. 4). Il progettista è personalmente responsabile del

rispetto delle prescrizioni (art. 41e LE).

Dall'art. 41d cpv. 2 e 3 LE, si evince che

in sede di rilascio del permesso di costruzione l'autorità di polizia edilizia

è tenuta a verificare il rispetto delle prescrizioni antincendio soltanto nei

casi elencati dal cpv. 2. Negli altri casi (cpv. 3), l'ossequio di tali prescrizioni

non è esaminato preventivamente, ma è lasciato alla responsabilità del

progettista, che è tenuto a presentare un certificato di collaudo prima

dell'uso dell'opera o della messa in esercizio dell'impianto.

6.2. In sede di preavviso a posteriori,

l'UDC ha imposto il rispetto della direttiva antincendio "Impianti

termotecnica DA 25-03" (in particolare le cifre 4.1.12 e 4.1.13)

dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio,

dichiarate applicabili dall’art. 44c del regolamento di applicazione della

legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). Nel caso in cui non

fosse possibile rispettare le distanze di sicurezza, ha precisato l'UDC, devono

Considerandi

essere adottate misure di compensazione sostitutive. La direttiva 4.1.12,

richiamata dall'UDC, regola le caratteristiche (materiali e dimensioni) delle

pareti situate dietro gli impianti di combustione. La direttiva seguente

(4.1.13) stabilisce invece le distanze di sicurezza degli impianti termotecnici

da tutti i materiali combustibili. Per impianti omologati AICAA valgono le distanze di sicurezza indicate nell'omologazione stessa

(cpv. 2). Per impianti non omologati valgono invece valgono invece distanze

graduate in ragione di m 0.10 ogni 100° C di temperatura superficiale

dell'impianto (cpv. 3), che possono essere dimezzate installando una parete

incombustibile con uno spessore minimo di 60 mm (cpv. 5).

Gli insorgenti lamentano l'imprecisione dell'avviso

dell'UDC, che non permetterebbe loro di comprendere a che distanza dal confine

l'impianto può trovare ubicazione. L'eccezione va disattesa. Per edifici e

impianti che non ricadono sotto l'art. 42d cpv. 2 LE, la legge non prevede

infatti una verifica preventiva del rispetto delle prescrizioni antincendio. L'ossequio

di tali prescrizioni è verificato soltanto attraverso l'obbligo di presentare

al municipio un certificato di collaudo prima dell'uso (art. 41d cpv. 4 LE). Atto,

che i ricorrenti potranno semmai ulteriormente contestare.

A scanso di ulteriori contestazioni,

considerato che per l'art. 9.3 NAPR il grill deve sorgere a confine (o a m 1.50

dallo stesso), ma che per la direttiva antincendio 4.1.13 cpv. 3 l'impianto deve

rispettare una distanza dalla siepe pari a m 0.10 ogni 100° C di temperatura

superficiale, si giustifica comunque assoggettare la licenza all'ulteriore

condizione di costruire tra il confine ed il grill una parete in muratura, di

dimensioni pari a quelle del grill, spessa quanto occorre al fine di rispettare

la suddetta prescrizione antincendio. Limite, questo, entro il quale il ricorso

può essere parzialmente accolto.

7.

Tassa di

giustizia e ripetibili

7.1

Per l'art. 28 LPamm, il Consiglio di

Stato condanna la parte soccombente al pagamento di una tassa di giustizia

commisurata in funzione del valore della lite e del dispendio lavorativo occasionato

all'autorità dal ricorso infondato o dalla resistenza ad un ricorso fondato. La

parte soccombente è altresì condannata a rifondere alla controparte

un'indennità per le spese sostenute per tutelare i suoi interessi (art. 31

LPamm).

7.2

In concreto, il Consiglio di Stato ha

suddiviso la tassa di giustizia di fr. 600.- in parti uguali fra i ricorrenti e

i resistenti. Non ha inoltre assegnato ripetibili, reputandole compensate.

I ricorrenti contestano la suddivisione

della tassa di giustizia e la mancata assegnazione di ripetibili. A prescindere

dalla modicità della tassa applicata, largamente insufficiente a coprire i

costi occasionati dalla vertenza tra vicini, che per l'eccedenza (valutabile in

almeno un migliaio di franchi) devono essere ingiustamente sopportati da tutta

la collettività, la contestazione è priva di qualsiasi fondamento, poiché maggiormente

soccombenti erano semmai i ricorrenti, che avevano chiesto l'annullamento

dell'intera licenza e se la sono invece vista confermare con l'aggiunta di due

piccole clausole accessorie.

Analoghe considerazioni valgono per quanto

attiene alle ripetibili, che nella misura in cui non risultavano compensate

avrebbero dovuto essere poste a carico dei ricorrenti.

8.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, riformando

il giudizio impugnato nel senso che la licenza è confermata all'ulteriore condizione

fissata dal considerando 6.2.

Lo scarsissimo successo dell'impugnativa non

giustifica una modifica della modesta tassa di giustizia applicata dal

Consiglio di Stato. Per lo stesso motivo, la tassa di giustizia del presente giudizio

è posta interamente a carico dei ricorrenti, prescindendo da un prelievo a

carico dei resistenti.

Nella misura in cui non sono compensate le

ripetibili sono addebitate ai ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 11, 21, 41d LE; 4, 6 RLE; 8.6, 9.3 NAPR

di Morbio Inferiore; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

decisione 18 febbraio 2009 del

Consiglio di Stato (n.694) è confermata e riformata nel senso che

1.2. la licenza edilizia 9 giugno 2008 è

subordinata all'ulteriore condizione di costruire tra il confine ed il grill una parete in muratura, di

dimensioni pari a quelle del grill, spessa quanto occorre al fine di rispettare

la direttiva DA 25-05 4.1.13.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno

identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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