52.2009.77
Mancata conferma di un dipendente comunale. Giustificati motivi
26 marzo 2009Italiano9 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2009.77
Data decisione, Autorità:
26.03.2009, TRAM
Titolo:
Mancata conferma di un dipendente comunale. Giustificati motivi
LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO
art. 127 LOC
Incarto n.
52.2009.77
Lugano
26 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 marzo 2009 di
RI 1
patrocinata da:
contro
la decisione 18 febbraio 2009 del Consiglio di Stato
(n. 706) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 12 agosto 2008 con cui il municipio di CO 1 le ha negato la
conferma in carica quale cuoca della scuola d'infanzia;
viste le risposte:
- 16 marzo 2009 della
Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello
sport;
- 16 marzo 2009 del
municipio di CO 1;
- 17 marzo 2009 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
ricorrente RI 1 è stata assunta nel 1997 dal comune di CO 1 quale cuoca della
scuola d'infanzia con lo statuto di incaricata per funzione stabile. Il 1. settembre
2000, il municipio le ha conferito la nomina, mantenendole lo stipendio della
13. classe con un grado di occupazione dell'82.738%, calcolato in base ad un orario
di lavoro di 34.75 ore settimanali su 42, senza tener conto delle vacanze
scolastiche.
Il 15 luglio 2008 il municipio ha
prospettato alla ricorrente di adeguare il rapporto d'impiego, riducendo il
grado d'occupazione al 52% in modo da tener debitamente conto del calendario
scolastico, che si estende soltanto su 37 settimane. Lo stipendio avrebbe di
conseguenza dovuto essere ridotto da poco più di 3'000.- fr. al mese a poco più
di 2'000.-. La ricorrente ha rifiutato la proposta.
Con decisione 12 agosto 2008, l'esecutivo
comunale ha quindi licenziato la ricorrente mediante mancata conferma.
B. Con
giudizio 18 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha confermato la disdetta, respingendo
il ricorso contro di essa inoltrato da RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
motivo invocato dal municipio fosse atto a giustificare il provvedimento in
quanto volto a parificare il trattamento retributivo della ricorrente a quello
di altri dipendenti comunali (custodi, donne della pulizia), la cui attività lavorativa
dipende dal calendario scolastico.
C. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione di mancata
conferma.
Eccepita l'ammissibilità della disdetta in
considerazione del fatto che a CO 1 il consiglio comunale è stato rinnovato
tacitamente, l'insorgente nega che il motivo addotto dal municipio giustifichi
la rescissione del rapporto d'impiego. Le sue prestazioni di lavoro non hanno
mai dato adito a lamentele. L'adattamento dello stipendio al calendario
scolastico costituirebbe un pretesto. Determinante sarebbe comunque la
retribuzione annua. La ridefinizione delle condizioni retributive avrebbe
dovuto aver luogo prescindendo da una mancata conferma.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 della
legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione
attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio
impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1967; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). L'assunzione di testi, genericamente
sollecitata dalla ricorrente, non appare atta a procurare la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. I fatti non sono peraltro controversi.
Considerandi
2.
Riservato
il caso, qui non ricorrente, in cui il comune si sia avvalso della facoltà concessagli
dall'art. 135 cpv. 3 LOC per disciplinare lo statuto dei suoi dipendenti secondo
le disposizioni previste dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato
e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1), i dipendenti del comune sono
di principio nominati ogni quadriennio, ovvero a tempo determinato, con scadenza
generale del rapporto d'impiego sei mesi dopo le elezioni comunali (art. 127
cpv. 1 LOC). La riconferma è presunta, soggiunge l’art. 127 cpv. 2 LOC, se,
entro quattro mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente,
precisandone i motivi, la mancata conferma.
Per principio, durante il periodo di nomina,
il rapporto d'impiego dei dipendenti comunali può essere rescisso soltanto se
sono dati i presupposti della destituzione o della rimozione dalla carica per
decadenza dei presupposti della nomina. Alla scadenza di tale periodo, i
dipendenti comunali possono invece essere licenziati se sussiste un valido
motivo per non confermarli in carica per un ulteriore quadriennio. La disdetta,
espressa sotto forma di mancata conferma, deve essere giustificata da un motivo
sufficiente, oggettivamente sostenibile. Non deve essere dato un motivo grave e
nemmeno un motivo, dato il quale, non si possa ragionevolmente esigere la
continuazione del rapporto d'impiego secondo le regole della buona fede. Il
motivo addotto per giustificare la mancata conferma non deve essere nemmeno
ascrivibile al dipendente. Anche motivi addebitabili al datore di lavoro possono
legittimare la rescissione del rapporto d'impiego. Basta che sia sorretta da
ragioni oggettive e sostenibili (Ulrich
Häfelin/ Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5.a
edizione, Zurigo 2006, n. 1560).
Essendo la mancata conferma rimessa
all'apprezzamento dell'autorità comunale, l'autorità di ricorso deve di
principio limitarsi a verificare che non violi il diritto (art. 61 LPamm).
Censurabili, da questo profilo, sono soltanto le decisioni che abusano del potere
d'apprezzamento, in quanto fondate su considerazioni estranee, prive di ragioni
oggettive e pertinenti o altrimenti lesive dei principi fondamentali del
diritto in quanto riferiti alla parità di trattamento od alla proporzionalità (STA
n. 52.2008.461 del 23 febbraio 2009, consid. 2; RDAT 1985, n. 28 seg.).
3.
3.1. Nel
caso concreto, il municipio ha disdetto il rapporto d'impiego della ricorrente perché
intendeva in sostanza correggere l'errore in cui è incorso già in occasione
dell'assunzione quale incaricata per funzione stabile, riconoscendole lo
stipendio della 13. classe calcolato in base alle ore di lavoro settimanali
(34.75) sull'arco dell'intero anno civile, senza tener conto della ridotta
durata effettiva dell'anno scolastico (36 settimane).
Il Consiglio di Stato ha confermato il
provvedimento, ritenendo che il motivo invocato non prestasse il fianco a
critiche.
3.2
Secondo la ricorrente, il municipio non
avrebbe potuto rescindere il rapporto d'impiego perché a CO 1 non si è votato per
il consiglio comunale, che è stato eletto in forma tacita.
La tesi è priva di qualsiasi fondamento.
Il periodo di nomina dei dipendenti comunali
scade alla fine del quadriennio definito dall'art. 127 LOC anche se le elezioni
hanno luogo in forma tacita.
3.3
La ricorrente contesta poi la disdetta
asserendo di aver sempre svolto correttamente il suo lavoro. Anche questa obiezione
va respinta, poiché la mancata conferma non presuppone inadempienze o colpe del
dipendente. Anche motivi addebitabili al datore di lavoro, quali ad esempio al
soppressione del posto di lavoro, possono legittimare il licenziamento. Basta
che siano giustificati, ovvero oggettivamente sostenibili.
3.4
Stando all'insorgente non sussisterebbe
infine alcuna necessità di correggere lo stipendio sin qui riconosciutole per
adeguarlo al calendario scolastico. Determinante sarebbe la retribuzione annua
prevista dal regolamento organico dei dipendenti (ROD) che per la funzione di
cuoca dell'asilo (scuola d'infanzia) contempla la 13. classe di stipendio della
scala dei dipendenti cantonali, indipendentemente dal numero di ore lavorative
prestate. Anche da questo profilo, la decisione regge alla critica.
È ben vero che l’art. 35 cpv. 3 ROD assegna
alla cuoca dell'asilo la 13. classe di stipendio, ma è altrettanto vero che
l'orario di lavoro di questa dipendente comunale è abbondantemente inferiore al
numero delle ore di lavoro settimanali (42 ore), previsto dall'art. 16 cpv. 1
ROD per i dipendenti del comune. Ragione per la quale, la cuoca dell'asilo non
è nominata a tempo pieno, ma a tempo parziale (art. 8 cpv. 1 ROD), con un grado
di occupazione inferiore al 100%, da calcolare in base alle ore di lavoro
effettivamente prestate.
Per stabilire il grado d'occupazione della
ricorrente, al momento della sua assunzione, nel 1997 il municipio ha considerato
che avrebbe lavorato 34.75 ore alla settimana per tutto l'arco dell'anno civile.
L'autorità comunale ha omesso di considerare che la scuola d'infanzia è aperta
soltanto durante 37 settimane all'anno. Di fatto, ha dunque privilegiato
l'insorgente rispetto ad altre dipendenti comunali (addette alla pulizia) con
orari di lavoro legati al calendario scolastico e stipendi calcolati di conseguenza.
Resosi conto di questo errore, che in
definitiva riconosceva alla ricorrente 15 settimane di vacanze pagate invece
delle 5 dovute, l'autorità comunale le ha sottoposto un nuovo calcolo, fondato
essenzialmente su un monte di 27 ore di lavoro settimanali per 37 settimane
all'anno, proponendole di ridefinire al ribasso la retribuzione corrispostale
sino a quel momento. Proposta, che l'insorgente ha rifiutato, inducendo di
conseguenza il municipio a disdire il rapporto d'impiego.
Ora, i motivi addotti dall'autorità comunale
per giustificare il licenziamento non sono per nulla insostenibili. Si fondano
su considerazioni oggettive e pertinenti. Sono volti a correggere un errore,
eliminando un privilegio ingiustificato ed una disparità di trattamento nel
calcolo della retribuzione dei dipendenti assunti a tempo parziale con orari di
lavoro legati al calendario scolastico. Resistono dunque pienamente alla
censura d'arbitrio sollevata dalla ricorrente.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia, commisurata per
difetto al valore di causa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza
(art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 125, 127, 208 LOC; 8, 16, 35 ROD di CO
1; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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