Lexipedia

Decisione

52.2009.9

Commesse pubbliche. Validità dell'offerta

23 febbraio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 23

ottobre 2008 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL

7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori

d'installazione dell'impianto elettrico della scuola dell'infanzia (FU

n.86/2008 pag. 778 seg.).

Il capitolato stabiliva che la commessa

sarebbe stata assegnata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri

d'aggiudicazione e fattori di ponderazione (224.110):

- economicità-prezzo

50%

- attendibilità del

prezzo 30%

- referenze 10%

- qualità

dell'offerente 5%

- formazione

apprendisti 5%

Per tutti i criteri era prevista

l'assegnazione di punteggi su una scala da 1 (peggior valutazione) a 6 (miglior

valutazione). La posizione 224.100 precisava che nell'assegnazione dei

punteggi la nota sarà arrotondata al valore superiore, mentre la posizione

224.210, disciplinante l'assegnazione della nota per il prezzo, stabiliva che 6

punti sono attribuiti all'offerta con il minor prezzo; 4 all'offerta con un

costo superiore del 20% al minor prezzo; le altre offerte sono valutate

proporzionalmente.

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di sette ditte del ramo. Fra

queste, v'erano quella della CO 1 (__________), qui resistente, di fr.

109'986.25 e quella della ricorrente RI 1 (__________) di fr. 110'255.05 (Δ +: fr. 268.80).

Valutatele in base ai criteri

d'aggiudicazione, il 23 dicembre 2008 il municipio ha aggiudicato la commessa

alla __________, classificatasi al primo posto con un punteggio di 5.40, così

suddiviso:

- economicità -

prezzo 3.0

- attendibilità del

prezzo 1.5

- referenze 0.3

- qualità

dell'offerente 0.3

- formazione

apprendisti 0.3

C. Contro

questa decisione, pervenutale il 29 dicembre 2008, l'__________ si aggrava

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e

che la commessa le sia aggiudicata. L'insorgente, classificatasi al secondo

posto con le seguenti note:

- economicità -

prezzo 2.5

- attendibilità del

prezzo 1.5

- referenze 0.6

- qualità

dell'offerente 0.3

- formazione

apprendisti 0.3

contesta anzitutto la legittimazione della __________

a partecipare alla gara, rilevando che non è inscritta a registro di commercio

e che non è firmata da persone abilitate.

L'insorgente contesta in seguito la nota

(2.5) assegnatale per il prezzo, rimproverando in particolare al committente di

aver arrotondato per difetto anziché per eccesso come prescritto dalla pos.

224.100 la nota (2.98) risultante dal calcolo matematico.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il municipio e l'aggiudicataria, contestando le tesi

dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti

considerandi. La __________ sostiene in particolare che la nota 6.0 per il

prezzo spetterebbe esclusivamente all'offerta con il prezzo più basso.

E. Con la

replica e le dupliche, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi, confermandosi

nelle domande poste a giudizio con le precedenti comparse.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara, l'insorgente è senz'altro legittimata

ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). I fatti non sono peraltro

controversi.

Considerandi

2.

L'aggiudicataria

__________ ha partecipato al concorso come CO 1 con recapito a __________ e

inscritta nel registro di commercio del Canton Berna. La sua offerta è stata sottoscritta

unicamente da Edgardo Bulloni, membro della direzione con diritto di firma

collettiva a due. Considerato che il ricorso deve comunque essere accolto per i

motivi che seguono, ai fini del giudizio può rimanere indeciso se l'offerta

fosse da escludere per mancanza della seconda firma o se il difetto potesse

essere sanato dalla delega interna, che la ricorrente comunque non ha prodotto

nemmeno in questa sede (BRK 2005-017 del 23 dicembre 2005 = BR 2006, pag. 189

seg.).

3.

La __________ ha presentato l'offerta con il prezzo

più basso

(fr.

109'986.25). Le spettava dunque la nota 6.0, che, ponderata in base al fattore

(50%) prestabilito, corrisponde a 3.0 punti.

In base a

questo prezzo, la nota 4.0, stando alle prescrizioni di gara, equivale ad un prezzo

di fr. 131'983.50 (Δ+: fr.

21'997.25), pari al 120% del prezzo più basso.

L'offerta dell'__________ è di fr. 268.80

più cara di quella della __________. Secondo il criterio di notazione, enunciato

dalla pos. 224.210 del capitolato, al prezzo della ricorrente va assegnata la

nota 5.975, corrispondente ad un punteggio di 2.987.

Le parti non contestano le deduzioni sin qui

esposte. Controversa è l'applicazione della posizione 224.100, a norma della

quale nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà arrotondata al valore

superiore. Il committente non l'ha applicata. Al contrario, ha arrotondato

per difetto la nota calcolata, riducendola da 5.975 a 5.00. Il punteggio

risultante dalla ponderazione è stato a sua volta ridotto da 2.987 a 2.5.

Ai fini del giudizio non occorre stabilire

se per valore superiore ai sensi della controversa posizione del

capitolato occorra intendere il punto intero o il mezzo punto o la prima cifra

decimale. A prescindere dal fatto, incontestato, che per gli altri criteri, in

particolare per l'attendibilità del prezzo, il committente ha arrotondato a 5.0

note addirittura inferiori a 4.5, basta in effetti constatare che nessuna

disposizione del capitolato prevede che le note relative al prezzo, a

differenza di quelle assegnate per gli altri criteri, debbano essere

arrotondate per difetto anziché per eccesso come prescrive la pos. 224.100 del

capitolato.

Ai fini del giudizio non occorre nemmeno

stabilire se, come pretende la resistente, la nota 6.0 spetti esclusivamente

all'offerta con il prezzo più basso. In effetti, anche se si ammette che l'infelice,

per non dire dissennata, prescrizione di gara che regola gli arrotondamenti non

si applichi al prezzo, nulla giustifica comunque l'arrotondamento di tali note

per difetto. In altri termini, anche ammettendo che le note delle offerte con

un prezzo inferiore a quello più basso aumentato del 10% (nota > a 5.0, ma

< a 6.0) non debbano essere arrotondate a 6.0 in applicazione della pos.

224.

, non è dato di vedere per qual motivo le note comprese tra 5.0 e 6.0 dovrebbero

essere ridotte a 5.0 mediante arrotondamento per difetto.

Se, come sostiene la __________, la

prescrizione in oggetto non si applica al prezzo, la nota da assegnare alla

ricorrente per questo criterio non può comunque essere inferiore a quella risultante

dal calcolo senza arrotondamento.

La nota in contestazione va di conseguenza

corretta da 2.5 a 2.987, mentre il punteggio finale va aumentato da 5.2 a 5.687.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione impugnata ed aggiudicando la commessa direttamente alla ricorrente

(art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb).

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste

in parti uguali a carico del committente e della resistente (art. 28 e 31

LCPubb).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37, 41 LCPubb; 42 RLCPubb/CIAP;

3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

decisione 23 dicembre 2008 del municipio di __________ è annullata;

1.2. la

commessa è aggiudicata alla RI 1 in base all'offerta inoltrata.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del comune di __________

e della resistente in ragione di metà ciascuno.

Il comune di __________ e la resistente

rifonderanno fr. 1'000.- ciascuno alla ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione

(art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster