52.2009.9
Commesse pubbliche. Validità dell'offerta
23 febbraio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2009.9
Data decisione, Autorità:
23.02.2009, TRAM
Titolo:
Commesse pubbliche. Validità dell'offerta
OFFERTA
art. 36 LCPUBB
Incarto n.
52.2009.9
Lugano
23 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 gennaio 2009 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 23 dicembre 2009 del municipio di __________
che aggiudica alla CO 1 i lavori d'installazione dell'impianto elettrico della
scuola dell'infanzia;
viste le risposte:
- 23 gennaio 2009 del
municipio di __________;
- 23 gennaio 2009 della CO
1;
preso atto della replica 3 febbraio 2009 e delle
dupliche:
- 11 febbraio 2009 del
municipio di __________;
- 12 gennaio 2009 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 23
ottobre 2008 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL
7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori
d'installazione dell'impianto elettrico della scuola dell'infanzia (FU
n.86/2008 pag. 778 seg.).
Il capitolato stabiliva che la commessa
sarebbe stata assegnata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri
d'aggiudicazione e fattori di ponderazione (224.110):
- economicità-prezzo
50%
- attendibilità del
prezzo 30%
- referenze 10%
- qualità
dell'offerente 5%
- formazione
apprendisti 5%
Per tutti i criteri era prevista
l'assegnazione di punteggi su una scala da 1 (peggior valutazione) a 6 (miglior
valutazione). La posizione 224.100 precisava che nell'assegnazione dei
punteggi la nota sarà arrotondata al valore superiore, mentre la posizione
224.210, disciplinante l'assegnazione della nota per il prezzo, stabiliva che 6
punti sono attribuiti all'offerta con il minor prezzo; 4 all'offerta con un
costo superiore del 20% al minor prezzo; le altre offerte sono valutate
proporzionalmente.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di sette ditte del ramo. Fra
queste, v'erano quella della CO 1 (__________), qui resistente, di fr.
109'986.25 e quella della ricorrente RI 1 (__________) di fr. 110'255.05 (Δ +: fr. 268.80).
Valutatele in base ai criteri
d'aggiudicazione, il 23 dicembre 2008 il municipio ha aggiudicato la commessa
alla __________, classificatasi al primo posto con un punteggio di 5.40, così
suddiviso:
- economicità -
prezzo 3.0
- attendibilità del
prezzo 1.5
- referenze 0.3
- qualità
dell'offerente 0.3
- formazione
apprendisti 0.3
C. Contro
questa decisione, pervenutale il 29 dicembre 2008, l'__________ si aggrava
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e
che la commessa le sia aggiudicata. L'insorgente, classificatasi al secondo
posto con le seguenti note:
- economicità -
prezzo 2.5
- attendibilità del
prezzo 1.5
- referenze 0.6
- qualità
dell'offerente 0.3
- formazione
apprendisti 0.3
contesta anzitutto la legittimazione della __________
a partecipare alla gara, rilevando che non è inscritta a registro di commercio
e che non è firmata da persone abilitate.
L'insorgente contesta in seguito la nota
(2.5) assegnatale per il prezzo, rimproverando in particolare al committente di
aver arrotondato per difetto anziché per eccesso come prescritto dalla pos.
224.100 la nota (2.98) risultante dal calcolo matematico.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il municipio e l'aggiudicataria, contestando le tesi
dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti
considerandi. La __________ sostiene in particolare che la nota 6.0 per il
prezzo spetterebbe esclusivamente all'offerta con il prezzo più basso.
E. Con la
replica e le dupliche, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi, confermandosi
nelle domande poste a giudizio con le precedenti comparse.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara, l'insorgente è senz'altro legittimata
ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). I fatti non sono peraltro
controversi.
Considerandi
2.
L'aggiudicataria
__________ ha partecipato al concorso come CO 1 con recapito a __________ e
inscritta nel registro di commercio del Canton Berna. La sua offerta è stata sottoscritta
unicamente da Edgardo Bulloni, membro della direzione con diritto di firma
collettiva a due. Considerato che il ricorso deve comunque essere accolto per i
motivi che seguono, ai fini del giudizio può rimanere indeciso se l'offerta
fosse da escludere per mancanza della seconda firma o se il difetto potesse
essere sanato dalla delega interna, che la ricorrente comunque non ha prodotto
nemmeno in questa sede (BRK 2005-017 del 23 dicembre 2005 = BR 2006, pag. 189
seg.).
3.
La __________ ha presentato l'offerta con il prezzo
più basso
(fr.
109'986.25). Le spettava dunque la nota 6.0, che, ponderata in base al fattore
(50%) prestabilito, corrisponde a 3.0 punti.
In base a
questo prezzo, la nota 4.0, stando alle prescrizioni di gara, equivale ad un prezzo
di fr. 131'983.50 (Δ+: fr.
21'997.25), pari al 120% del prezzo più basso.
L'offerta dell'__________ è di fr. 268.80
più cara di quella della __________. Secondo il criterio di notazione, enunciato
dalla pos. 224.210 del capitolato, al prezzo della ricorrente va assegnata la
nota 5.975, corrispondente ad un punteggio di 2.987.
Le parti non contestano le deduzioni sin qui
esposte. Controversa è l'applicazione della posizione 224.100, a norma della
quale nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà arrotondata al valore
superiore. Il committente non l'ha applicata. Al contrario, ha arrotondato
per difetto la nota calcolata, riducendola da 5.975 a 5.00. Il punteggio
risultante dalla ponderazione è stato a sua volta ridotto da 2.987 a 2.5.
Ai fini del giudizio non occorre stabilire
se per valore superiore ai sensi della controversa posizione del
capitolato occorra intendere il punto intero o il mezzo punto o la prima cifra
decimale. A prescindere dal fatto, incontestato, che per gli altri criteri, in
particolare per l'attendibilità del prezzo, il committente ha arrotondato a 5.0
note addirittura inferiori a 4.5, basta in effetti constatare che nessuna
disposizione del capitolato prevede che le note relative al prezzo, a
differenza di quelle assegnate per gli altri criteri, debbano essere
arrotondate per difetto anziché per eccesso come prescrive la pos. 224.100 del
capitolato.
Ai fini del giudizio non occorre nemmeno
stabilire se, come pretende la resistente, la nota 6.0 spetti esclusivamente
all'offerta con il prezzo più basso. In effetti, anche se si ammette che l'infelice,
per non dire dissennata, prescrizione di gara che regola gli arrotondamenti non
si applichi al prezzo, nulla giustifica comunque l'arrotondamento di tali note
per difetto. In altri termini, anche ammettendo che le note delle offerte con
un prezzo inferiore a quello più basso aumentato del 10% (nota > a 5.0, ma
< a 6.0) non debbano essere arrotondate a 6.0 in applicazione della pos.
224.
, non è dato di vedere per qual motivo le note comprese tra 5.0 e 6.0 dovrebbero
essere ridotte a 5.0 mediante arrotondamento per difetto.
Se, come sostiene la __________, la
prescrizione in oggetto non si applica al prezzo, la nota da assegnare alla
ricorrente per questo criterio non può comunque essere inferiore a quella risultante
dal calcolo senza arrotondamento.
La nota in contestazione va di conseguenza
corretta da 2.5 a 2.987, mentre il punteggio finale va aumentato da 5.2 a 5.687.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la decisione impugnata ed aggiudicando la commessa direttamente alla ricorrente
(art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb).
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste
in parti uguali a carico del committente e della resistente (art. 28 e 31
LCPubb).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37, 41 LCPubb; 42 RLCPubb/CIAP;
3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 23 dicembre 2008 del municipio di __________ è annullata;
1.2. la
commessa è aggiudicata alla RI 1 in base all'offerta inoltrata.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del comune di __________
e della resistente in ragione di metà ciascuno.
Il comune di __________ e la resistente
rifonderanno fr. 1'000.- ciascuno alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione
(art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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