Lexipedia

Decisione

52.2009.91

Rilascio di un permesso di domicilio, rispettivamente, rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS

19 maggio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I permessi di dimora CE/AELS possono quindi essere

revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro

rilascio (art. 23 OLCP).

2.2. Per quanto riguarda il diritto interno,

l'art. 33 LStr precisa che il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni

della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno,

ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale

autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono

motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).

L'art. 43 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi

stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno

straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla

proroga del permesso di dimora se coabitano con lui. Dopo lo scioglimento del

matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o

alla proroga del per-messo di dimora in virtù dell'art. 43 LStr sussiste se l'unione

coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo

(art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono

necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b

LStr). La comunione coniugale secondo l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr presuppone

l'esistenza di una relazione effettiva (v. Istruzioni dell'Ufficio federale

della migrazione relative al settore degli stranieri, n. 6.15.1, stato al 13

febbraio 2008). Può segnatamente essere un grave motivo personale, precisa l'art.

50 cpv. 2 LStr, il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel

matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente

compromessa.

Giusta l'art. 51 LStr, i diritti al

ricongiungimento familiare contemplati dagli art. 43 e 50 LStr si estinguono se

sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della LStr

o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno,

oppure se sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (per il permesso

di dimora).

2.3. Va comunque rilevato che la legge

federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il

menzionato accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone non

contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli

(art. 2 cpv. 2 LStr).

Ne discende che, allo scopo di chiarire tale

aspetto, occorre esaminare la vertenza sia dal profilo del diritto interno che nell'ottica

del menzionato trattato bilaterale.

3. 3.1. Come

accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del

suo matrimonio contratto il 4 agosto 2003 con il cittadino italiano D__________.

È incontestato che i coniugi __________

vivono separati di fatto almeno dal febbraio 2006. Da allora, ciascuno dei

coniugi ha organizzato la propria vita autonomamente, allacciando a loro volta

nuove relazioni, tanto da avere pure dichiarato la loro intenzione di divorziare.

Di conseguenza, la condizione per cui era stata concessa l'autorizzazione di

soggiorno all'interessata è venuta ormai a mancare.

3.2. Secondo la ricorrente, la separazione sarebbe

stata causata da suo marito, il quale le avrebbe imposto di restare in casa per

occuparsi esclusivamente del figlio, impedendole in tal modo di lavorare e

contribuire finanziariamente all'economia domestica. Sennonché, il motivo per

cui i coniugi non hanno più vissuto insieme può essere preso in considerazione

solo se la separazione è di breve durata, ciò che non è evidentemente il caso

nella presente fattispecie (cfr. DTF 130 II 113, consid. 4 e 10; Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I

pag. 278).

Invano l'insorgente sostiene che il

dipartimento avrebbe dovuto essere al corrente sin dall'inizio della

separazione decretata dal Pretore nel febbraio 2006, rilevando che l'art. 5

cpv. 2 LALPS prevede che le autorità giudiziarie del cantone comunicano all'autorità,

una volta cresciute in giudicato, le sentenze, i decreti di accusa e le misure

penali concernenti le persone straniere. A prescindere dalla questione di

sapere se tale disposizione sia applicabile anche in materia civile e

amministrativa, la ricorrente dimentica comunque che lo straniero è

tenuto a informare esattamente l'autorità su tutto quanto è atto a determinare

la sua decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interessato

non è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente in materia di

stranieri, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i

fatti determinanti per la decisione. Importanti non sono soltanto le

informazioni espressamente richieste dall'autorità, ma anche quei fatti che lo

straniero sa essere determinanti per la concessione del permesso (STF

2A.511/2001 del 10 giugno 2002, consid. 3;2A.374/2001 del 10 gennaio 2002,

consid. 3;2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3 con riferimenti).

3.3. Da quanto precede risulta pertanto in

modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio

matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno tre anni, al

fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per

vivere con il marito. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di RI

1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il

rilascio del permesso di dimora sulla base dell'ALC. La posizione della ricorrente

non merita pertanto alcuna tutela sul piano giuridico dal profilo del menzionato

accordo settoriale.

3.4. Se si considera che RI 1 non vive più

insieme al marito da tempo e che al momento dello scioglimento della comunità

Considerandi

familiare con quest'ultimo l'unione coniugale era durata meno di tre anni, si

deve ammettere che essa non dispone di un diritto al rinnovo del suo permesso

di dimora nemmeno sulla base del diritto interno (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr),

anche perché nel caso in esame non si intravvede la presenza di gravi motivi

personali che rendono necessario il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera, non

fosse altro già per il fatto che non risulta dagli atti che sia stata vittima

di violenza durante il matrimonio.

4.

4.1. Lo

straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto

della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della convenzione del 4 novembre

1950.

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU;

RS 0.101) per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere

oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile,

occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la

persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera

(cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di

dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il

permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta,

intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1

consid. 1e, 289 consid. 1c).

4.2

Il diritto al rispetto della vita

privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU non conferisce il diritto di

risiedere in un determinato Stato e non è assoluto (DTF 130 II 377 consid.

3.3

, 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 3a). Un'ingerenza nell'esercizio di

tale diritto, soggiunge l'art. 8 n. 2 CEDU, è ammissibile se è prevista dalla

legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria

per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del

paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o

la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Da questo profilo, la norma

non va oltre quanto disposto dall'art. 36 della costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), secondo cui le restrizioni dei

diritti fondamentali devono poggiare su una base legale, essere giustificate da

un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo perseguito. Sapere se

un permesso di soggiorno debba essere rilasciato o rinnovato in base all'art. 8

CEDU va dunque vagliato alla luce dei principi appena menzionati, segnatamente

effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.

4.3

Per quanto concerne l'interesse

pubblico, va in particolare considerato l'interesse a condurre una politica

restrittiva in materia di soggiorno di stranieri. Tale politica tende ad

assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e

quello della popolazione straniera residente, a creare condizioni generali

favorevoli all'integrazione degli stranieri stabilitisi durevolmente in

Svizzera, a migliorare la situazione del mercato del lavoro e a garantire un

equilibrio ottimale in materia di impiego. Tali obiettivi sono legittimi e

compatibili con l'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 126 II 425 consid. 5b/bb; 120 Ib 1

consid. 3b).

Dal profilo dell'interesse privato, dev'essere tra l'altro esaminato

se è esigibile che i familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera

seguano la persona straniera a cui viene rifiutato il permesso e conducano

quindi la propria vita familiare all'estero (DTF 122 II 289 consid. 3b). Ciò va

generalmente ammesso per i figli di cittadini stranieri, quando hanno un'età in

cui possono ancora adattarsi al cambiamento delle condizioni di vita. Nemmeno

il fatto che essi abbiano la nazionalità svizzera esclude il diniego dell'autorizzazione

al genitore che si occupa di loro (DTF 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid.

3c; più recentemente, cfr. ad esempio: STF 2C_88/2007 del 13

dicembre 2007, consid. 4;2A.562/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 3.2;

per un riassunto della casistica, cfr. STF 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004,

consid. 3.3).

5.

Ora, la

decisione del dipartimento concerne esclusivamente RI 1. Nulla risulta per

contro in merito al destino del permesso di domicilio CE/AELS di cui beneficia

suo figlio K__________ (2003) e sul quale la ricorrente detiene l'autorità

parentale. Essendo affidato alla stessa, anch'egli doveva essere oggetto di decisione. Ora, tale mancanza

non è dovuta a una svista. Da una nota interna dell'11 dicembre 2008, agli

atti, l'autorità dipartimentale ha infatti espressamente rinunciato alla revoca

di tale autorizzazione:

"Per la

straniera è necessario emettere la decisione di diniego del C e revoca del B.

Una volta cresciuta in giudicato la decisione definitiva si dovrà verificare,

per il tramite della madre, se il figlio lascerà pure la Svizzera visto che è

stato a lei affidato. Caso contrario si dovrà revocare anche il permesso C del

figlio".

La decisione della Sezione dei permessi e

dell'immigrazione risulta pertanto ingiustificata

perché non fa altro che separare la famiglia. Lo è

ancora di più, in quanto fissa un termine alla madre per lasciare la Svizzera.

Certo, il Consiglio

di Stato ha preso in considerazione la situazione di K__________.

Tuttavia l'Esecutivo cantonale lo ha fatto per confermare la decisione del

dipartimento di allontanare la madre.

Da una parte, ha stabilito che la ricorrente

non può invocare un diritto al ricongiungimento famigliare con il figlio sulla

base dell'ALC per poter continuare a risiedere in Svizzera e, dall'altra, ha indicato

che la decisione dell'autorità dell'autorità di prime cure rispetta la CEDU in quanto K__________ deve condividere il destino

della madre, dalla quale dipende e con cui ha sempre vissuto, e trasferirsi pertanto

in Brasile (risoluzione governativa, ad F.2 pag. 8). Nulla è stato però

formalmente deciso in merito al permesso di quest'ultimo. Un simile modo di

procedere s'avvera lesivo del principio dell'unità della

famiglia sancito dall'art. 8 CEDU e non può essere di

conseguenza tutelato.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto,

senza ulteriore disamina, annullando la decisione dipartimentale impugnata e

quella governativa che la tutela.

Gli atti sono rinviati direttamente alla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché emani una nuova decisione

sulla domanda di rilascio di un'autorizzazione di domicilio, rispettivamente,

di rinnovo del permesso di dimora CE/AELS di RI 1 che tenga però anche conto della situazione del figlio K__________

in quanto titolare di un permesso di domicilio.

7.

Visto l'esito

del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia (art. 28

LPamm).

Lo Stato del Cantone Ticino deve però

rifondere all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'indennità a

titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 3 Allegato I ALC; 23 OLCP; 2,

33, 43, 50, 51, 62 LStr; 5, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e

65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 3 marzo 2009 (n. 909) del Consiglio di Stato e la

decisione 16 dicembre 2008 (COM 103) del Dipartimento delle istituzioni,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, sono annullate;

1.2. gli atti sono trasmessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si

prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster