52.2009.91
Rilascio di un permesso di domicilio, rispettivamente, rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS
19 maggio 2009Italiano17 min
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Numero d'incarto:
52.2009.91
Data decisione, Autorità:
19.05.2009, TRAM
Titolo:
Rilascio di un permesso di domicilio, rispettivamente, rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS
ABUSO DI DIRITTO
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DIMORA
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
RINNOVO
art. 3 ALC ALL1
art. 8 CEDU
art. 33 LFSTR
art. 42 LFSTR
art. 50 LFSTR
art. 51 LFSTR
Incarto n.
52.2009.91
Lugano
19 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo Cassina e Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 marzo 2009 di
RI 1
rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 3 marzo 2009 (n. 909) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 16 dicembre 2008 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, le ha negato il rilascio di un'autorizzazione
di domicilio, rispettivamente, il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS;
viste le risposte:
- 30 marzo 2009 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 1° aprile 2009 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 4
agosto 2003, la cittadina brasiliana RI 1 (1972) si è sposata a __________ con
D__________ (1965), cittadino italiano titolare in Svizzera di un'autorizzazione
di domicilio CE/AELS. A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di
dimora CE/AELS valido fino al 3 agosto 2008. Dalla loro unione è nato K__________,
il quale è stato posto al beneficio di un permesso di domicilio fino al 3
dicembre 2008.
b. Con decreto d'accusa 6 ottobre 2003 (DA
3247/03), il Sostituto Procuratore pubblico ha condannato la ricorrente a 20
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni, per avere soggiornato, prima del matrimonio, illegalmente in Svizzera (dall'8
marzo 2002 all'8 luglio 2003).
c. Il 28 febbraio 2006, il Pretore __________
ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati. Ha inoltre affidato K__________
alla madre e concesso al padre un ampio diritto di visita sul figlio, con l'obbligo
di versargli un contributo alimentare. Dal marzo 2006 al settembre 2008, la
ricorrente è dovuta ricorrere all'assistenza pubblica.
d. Interrogata il 21 novembre 2008 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, RI 1 ha in sostanza
dichiarato di voler divorziare, ritenuto pure che dall'aprile 2008 aveva allacciato
una relazione con un cittadino italiano residente a L__________.
Analogamente interrogato, il 2 dicembre 2008
D__________ ha dichiarato di avere in Brasile un figlio, di nome __________,
nato il __________ da una relazione con una cittadina brasiliana, e di voler
convolare a nozze con quest'ultima non appena egli avrà ottenuto il divorzio.
B. Fondandosi
su questi riscontri, con decisione 16 dicembre 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciare un'autorizzazione di
domicilio a RI 1, negandole nel contempo il rinnovo del suo permesso di dimora
CE/AELS fissandole un termine con scadenza il 31 gennaio 2009 per lasciare il
territorio elvetico.
In sostanza, l'autorità dipartimentale ha ritenuto
che lo scopo per cui l'autorizzazione di soggiorno le era stata concessa fosse
venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, nel febbraio 2006, della
vita in comune con il marito. La decisione è stata resa sulla base della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività
lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), e degli art. 23 e 24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera
circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203).
C. Con
giudizio 3 marzo 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per non rilasciarle un'autorizzazione di domicilio,
rispettivamente, non rinnovarle il permesso per i motivi addotti dal
dipartimento e per il fatto che invocava il suo matrimonio in maniera manifestamente
abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese. Ha inoltre considerato
la decisione conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del suo permesso di dimora CE/AELS.
La ricorrente contesta di richiamarsi al
connubio in maniera manifestamente abusiva per poter continuare a soggiornare
in Svizzera, in quanto il responsabile della disunione sarebbe suo marito e il
dipartimento non poteva, data la collaborazione che le diverse autorità sono
tenute a fornire, non essere al corrente della loro separazione di fatto. Sostiene
inoltre di poter conservare il permesso sulla base di una recente direttiva
comunitaria.
Ritiene in ogni caso che la decisione sia
contraria al principio della proporzionalità. Pone in evidenza il suo lungo
soggiorno in Svizzera e invoca diverse difficoltà di reinserimento sociale e
famigliare in caso di rientro in Brasile insieme a K__________.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. Va
preliminarmente osservato che la ricorrente non postula più in questa sede il
rilascio di un'autorizzazione di domicilio.
Ferma questa premessa, la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dal nuovo tenore dell'art. 10 lett. a
della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1), entrato in vigore il 27
gennaio 2009. Il gravame, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1.
Giusta l'art. 3 cpv. 1, 2 lett. a e 5 dell'Allegato I dell'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone
(ALC; RS 0.142.112.681), il coniuge di un lavoratore comunitario ha il diritto
di stabilirsi con lui nonché di accedere a un'attività economica, sempre che il
lavoratore comunitario disponga per la propria famiglia di un alloggio che sia
considerato normale. In concreto, RI 1 risulta ancora coniugata con un cittadino
comunitario domiciliato nel nostro Paese. Ne discende che, giusta l'art. 3
Allegato I ALC, la ricorrente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale.
Il fatto di richiamarsi ad un matrimonio che
sussiste solo formalmente comporta tuttavia la decadenza del diritto conferito
dall'art. 3 Allegato I ALC (DTF 130 II 113 segg.). Per costante giurisprudenza,
vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per
realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF
121 I 367, consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, quando
lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente per ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145, consid.
2.2.). In questo senso, è necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere
che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano
uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri
(DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
Fatti
I permessi di dimora CE/AELS possono quindi essere
revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro
rilascio (art. 23 OLCP).
2.2. Per quanto riguarda il diritto interno,
l'art. 33 LStr precisa che il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni
della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno,
ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale
autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono
motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).
L'art. 43 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi
stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno
straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora se coabitano con lui. Dopo lo scioglimento del
matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o
alla proroga del per-messo di dimora in virtù dell'art. 43 LStr sussiste se l'unione
coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo
(art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono
necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b
LStr). La comunione coniugale secondo l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr presuppone
l'esistenza di una relazione effettiva (v. Istruzioni dell'Ufficio federale
della migrazione relative al settore degli stranieri, n. 6.15.1, stato al 13
febbraio 2008). Può segnatamente essere un grave motivo personale, precisa l'art.
50 cpv. 2 LStr, il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel
matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente
compromessa.
Giusta l'art. 51 LStr, i diritti al
ricongiungimento familiare contemplati dagli art. 43 e 50 LStr si estinguono se
sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della LStr
o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno,
oppure se sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (per il permesso
di dimora).
2.3. Va comunque rilevato che la legge
federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il
menzionato accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone non
contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr).
Ne discende che, allo scopo di chiarire tale
aspetto, occorre esaminare la vertenza sia dal profilo del diritto interno che nell'ottica
del menzionato trattato bilaterale.
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del
suo matrimonio contratto il 4 agosto 2003 con il cittadino italiano D__________.
È incontestato che i coniugi __________
vivono separati di fatto almeno dal febbraio 2006. Da allora, ciascuno dei
coniugi ha organizzato la propria vita autonomamente, allacciando a loro volta
nuove relazioni, tanto da avere pure dichiarato la loro intenzione di divorziare.
Di conseguenza, la condizione per cui era stata concessa l'autorizzazione di
soggiorno all'interessata è venuta ormai a mancare.
3.2. Secondo la ricorrente, la separazione sarebbe
stata causata da suo marito, il quale le avrebbe imposto di restare in casa per
occuparsi esclusivamente del figlio, impedendole in tal modo di lavorare e
contribuire finanziariamente all'economia domestica. Sennonché, il motivo per
cui i coniugi non hanno più vissuto insieme può essere preso in considerazione
solo se la separazione è di breve durata, ciò che non è evidentemente il caso
nella presente fattispecie (cfr. DTF 130 II 113, consid. 4 e 10; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I
pag. 278).
Invano l'insorgente sostiene che il
dipartimento avrebbe dovuto essere al corrente sin dall'inizio della
separazione decretata dal Pretore nel febbraio 2006, rilevando che l'art. 5
cpv. 2 LALPS prevede che le autorità giudiziarie del cantone comunicano all'autorità,
una volta cresciute in giudicato, le sentenze, i decreti di accusa e le misure
penali concernenti le persone straniere. A prescindere dalla questione di
sapere se tale disposizione sia applicabile anche in materia civile e
amministrativa, la ricorrente dimentica comunque che lo straniero è
tenuto a informare esattamente l'autorità su tutto quanto è atto a determinare
la sua decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interessato
non è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente in materia di
stranieri, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i
fatti determinanti per la decisione. Importanti non sono soltanto le
informazioni espressamente richieste dall'autorità, ma anche quei fatti che lo
straniero sa essere determinanti per la concessione del permesso (STF
2A.511/2001 del 10 giugno 2002, consid. 3;2A.374/2001 del 10 gennaio 2002,
consid. 3;2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3 con riferimenti).
3.3. Da quanto precede risulta pertanto in
modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio
matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno tre anni, al
fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per
vivere con il marito. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di RI
1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il
rilascio del permesso di dimora sulla base dell'ALC. La posizione della ricorrente
non merita pertanto alcuna tutela sul piano giuridico dal profilo del menzionato
accordo settoriale.
3.4. Se si considera che RI 1 non vive più
insieme al marito da tempo e che al momento dello scioglimento della comunità
Considerandi
familiare con quest'ultimo l'unione coniugale era durata meno di tre anni, si
deve ammettere che essa non dispone di un diritto al rinnovo del suo permesso
di dimora nemmeno sulla base del diritto interno (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr),
anche perché nel caso in esame non si intravvede la presenza di gravi motivi
personali che rendono necessario il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera, non
fosse altro già per il fatto che non risulta dagli atti che sia stata vittima
di violenza durante il matrimonio.
4.
4.1. Lo
straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto
della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della convenzione del 4 novembre
1950.
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU;
RS 0.101) per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere
oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile,
occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la
persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera
(cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di
dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il
permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta,
intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1
consid. 1e, 289 consid. 1c).
4.2
Il diritto al rispetto della vita
privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU non conferisce il diritto di
risiedere in un determinato Stato e non è assoluto (DTF 130 II 377 consid.
3.3
, 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 3a). Un'ingerenza nell'esercizio di
tale diritto, soggiunge l'art. 8 n. 2 CEDU, è ammissibile se è prevista dalla
legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria
per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del
paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o
la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Da questo profilo, la norma
non va oltre quanto disposto dall'art. 36 della costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), secondo cui le restrizioni dei
diritti fondamentali devono poggiare su una base legale, essere giustificate da
un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo perseguito. Sapere se
un permesso di soggiorno debba essere rilasciato o rinnovato in base all'art. 8
CEDU va dunque vagliato alla luce dei principi appena menzionati, segnatamente
effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.
4.3
Per quanto concerne l'interesse
pubblico, va in particolare considerato l'interesse a condurre una politica
restrittiva in materia di soggiorno di stranieri. Tale politica tende ad
assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e
quello della popolazione straniera residente, a creare condizioni generali
favorevoli all'integrazione degli stranieri stabilitisi durevolmente in
Svizzera, a migliorare la situazione del mercato del lavoro e a garantire un
equilibrio ottimale in materia di impiego. Tali obiettivi sono legittimi e
compatibili con l'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 126 II 425 consid. 5b/bb; 120 Ib 1
consid. 3b).
Dal profilo dell'interesse privato, dev'essere tra l'altro esaminato
se è esigibile che i familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera
seguano la persona straniera a cui viene rifiutato il permesso e conducano
quindi la propria vita familiare all'estero (DTF 122 II 289 consid. 3b). Ciò va
generalmente ammesso per i figli di cittadini stranieri, quando hanno un'età in
cui possono ancora adattarsi al cambiamento delle condizioni di vita. Nemmeno
il fatto che essi abbiano la nazionalità svizzera esclude il diniego dell'autorizzazione
al genitore che si occupa di loro (DTF 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid.
3c; più recentemente, cfr. ad esempio: STF 2C_88/2007 del 13
dicembre 2007, consid. 4;2A.562/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 3.2;
per un riassunto della casistica, cfr. STF 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004,
consid. 3.3).
5.
Ora, la
decisione del dipartimento concerne esclusivamente RI 1. Nulla risulta per
contro in merito al destino del permesso di domicilio CE/AELS di cui beneficia
suo figlio K__________ (2003) e sul quale la ricorrente detiene l'autorità
parentale. Essendo affidato alla stessa, anch'egli doveva essere oggetto di decisione. Ora, tale mancanza
non è dovuta a una svista. Da una nota interna dell'11 dicembre 2008, agli
atti, l'autorità dipartimentale ha infatti espressamente rinunciato alla revoca
di tale autorizzazione:
"Per la
straniera è necessario emettere la decisione di diniego del C e revoca del B.
Una volta cresciuta in giudicato la decisione definitiva si dovrà verificare,
per il tramite della madre, se il figlio lascerà pure la Svizzera visto che è
stato a lei affidato. Caso contrario si dovrà revocare anche il permesso C del
figlio".
La decisione della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione risulta pertanto ingiustificata
perché non fa altro che separare la famiglia. Lo è
ancora di più, in quanto fissa un termine alla madre per lasciare la Svizzera.
Certo, il Consiglio
di Stato ha preso in considerazione la situazione di K__________.
Tuttavia l'Esecutivo cantonale lo ha fatto per confermare la decisione del
dipartimento di allontanare la madre.
Da una parte, ha stabilito che la ricorrente
non può invocare un diritto al ricongiungimento famigliare con il figlio sulla
base dell'ALC per poter continuare a risiedere in Svizzera e, dall'altra, ha indicato
che la decisione dell'autorità dell'autorità di prime cure rispetta la CEDU in quanto K__________ deve condividere il destino
della madre, dalla quale dipende e con cui ha sempre vissuto, e trasferirsi pertanto
in Brasile (risoluzione governativa, ad F.2 pag. 8). Nulla è stato però
formalmente deciso in merito al permesso di quest'ultimo. Un simile modo di
procedere s'avvera lesivo del principio dell'unità della
famiglia sancito dall'art. 8 CEDU e non può essere di
conseguenza tutelato.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto,
senza ulteriore disamina, annullando la decisione dipartimentale impugnata e
quella governativa che la tutela.
Gli atti sono rinviati direttamente alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché emani una nuova decisione
sulla domanda di rilascio di un'autorizzazione di domicilio, rispettivamente,
di rinnovo del permesso di dimora CE/AELS di RI 1 che tenga però anche conto della situazione del figlio K__________
in quanto titolare di un permesso di domicilio.
7.
Visto l'esito
del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia (art. 28
LPamm).
Lo Stato del Cantone Ticino deve però
rifondere all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'indennità a
titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 3 Allegato I ALC; 23 OLCP; 2,
33, 43, 50, 51, 62 LStr; 5, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e
65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 3 marzo 2009 (n. 909) del Consiglio di Stato e la
decisione 16 dicembre 2008 (COM 103) del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, sono annullate;
1.2. gli atti sono trasmessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili
per entrambe le sedi.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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